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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 442/2024 R.G.A.C., promossa da:
C.F. nata alla Spezia il 12/4/1951, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Anselma
Parte ricorrente
C o n t r o
C.F. , nato a [...]-Raphael (FRANCIA) il Controparte_1 C.F._2
15/03/1950 e C.F. , nato a [...]-Raphael (FRANCIA), Controparte_2 C.F._3 il 17/11/1947, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ugoccioni
Parte convenuta nonché contro
C.F. , nata alla Spezia il 15/02/1949, CP_3 C.F._4 CP_4
C.F. , nato alla Spezia il 07/03/1960, C.F. C.F._5 Controparte_5
, nato alla Spezia il 14/06/1934; C.F. C.F._6 Parte_2
, nata alla Spezia il 09/02/1941, C.F: C.F._7 Parte_3
, nata alla Spezia il 21/03/1957, C.F. C.F._8 Parte_4
, nato alla Spezia il 06/03/1978, C.F: C.F._9 Parte_5
nata alla Spezia il 29/01/1981 e C.F. C.F._10 Controparte_6
, nato alla Spezia il 11/05/1969 C.F._11
Convenuti contumaci e
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
o loro eredi e aventi causa CP_11 Controparte_12
Convenuti contumaci sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “Piaccia a Codesto Tribunale - accertare e dichiarare che La signora , (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], ivi residente in [...], è C.F._1 divenuta titolare del diritto dell'intera proprietà del terreno sito in La Spezia, censito al Catasto
Terreni Foglio 86 mappale 721, superficie mq. 61,00, incolto produttivo, reddito dominicale €. 0,01, per intervenuta usucapione per avere essa posseduto in maniera esclusiva, pacifica, pubblica ed ininterrotta, previa unione del proprio possesso a quello già esercitato da oltre cinquant'anni dal di lei padre , a' sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., - e per l'effetto ordinare al Persona_1
Conservatore dei registri immobiliari della Spezia la trascrizione dell'emananda sentenza”
Per i convenuti CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito, accertare e dichiarare l'adesione dei convenuti alla domanda attorea, con esonero dal pagamento di qualsivoglia spesa e competenza di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa è un appezzamento di terreno sito alla Spezia, in località Schiara, identificato al
Catasto del suddetto Comune al foglio 86, mappale 721.
Il bene, meglio descritto nella perizia di stima a firma del geom. allegata all'atto di CP_13 citazione, risulta posto in adiacenza del fabbricato (particella 728) di cui l'attrice è proprietaria per successione del padre ( nato il giorno 16.6.1923 e deceduto in data 31.7.2012). Persona_1
L'attrice ha fondato la propria domanda sul possesso, esclusivo, pacifico e pubblico, asseritamente esercitato per oltre un ventennio sul bene de quo dapprima da parte del genitore e quindi personalmente, utilizzandolo, curandolo e manutenendolo. ha dunque in particolare dedotto: che la maggior parte del terreno in questione, nel tratto in Pt_1
continuità con la casa di proprietà, è stata recintata dal padre, mediante erezione di un muro in pietra divisorio, cui sono stati successivamente apposti una rete in ferro e relativo cancello;
di aver sempre provveduto nel corso dei decenni con la famiglia al ripristino periodico delle murature a secco di contenimento dei terreni a monte;
di aver utilizzato il sito nella parte pianeggiante come deposito di attrezzatura e materiali vari;
di non aver mai ricevuto o subito alcun tipo di contestazione, verbale o scritta, nè altri eventuali atti di rivendicazione.
E' stato quindi chiesto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., dell'immobile.
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato, anche tramite pubblici proclami, agli intestatari catastali del bene, o ai loro eredi.
Solo e si sono costituiti in giudizio, non opponendosi alla domanda. CP_1 Controparte_2
In corso di istruttoria (cfr. verbale d'udienza del 27.11.2024) sono stati sentiti i tre testi dedotti in atti. Tutti - (“Io ho casa in località dal 1990 e ho sempre frequentato in questi anni Parte_6 regolarmente estate ed inverno;
ho conosciuto l'attrice sin dal 1990. Rispetto al bene di causa, posso dire che il terreno l'ho sempre visto utilizzare da e da suo marito;
era un ricovero di Pt_1
materiale vario;
so che hanno rifatto il muro a monte a loro spese, questo una quindicina di anni fa;
in pratica lo hanno sempre utilizzato come cortile della loro casa, che resta attaccata e si vede nella foto che mi rammostra;
il cancello che vedo nella foto c'è da un paio di anni, prima c'era una semplice rete a chiudere quella porzione;
c'è anche al di là del cancello un passaggio/sentiero per andare a una casa dopo e più sotto un piccolo spazio coltivato ad orto …, coltivato sempre dall'attrice. Non mi risulta che qualcuno abbiamo mai contestato tale utilizzo”); Testimone_1
(“Conosco i luoghi di causa sin da bambina, sono cresciuta lì, ho una casa lì vicino, dove ora vive mia figlia. Mi vengono rammostrate le foto in atti. Il cancello non so da quanto tempo sia lì, prima
c'era una rete e il muro;
io l'ho sempre visto questa rete;
il babbo della , metteva lì Pt_1 Per_1
i ferri e il materiale che serviva per il vino per esempio;
io non ho mai visto nessuno reclamare e ho sempre visto la loro famiglia utilizzare quello spazio. Hanno sempre tenuto tutto pulito e a posto”);
(“Il bene di causa, questa corte esterna nelle immediate vicinanze, l'ho sempre Testimone_2 vista usare dall'attrice e prima di lei dai genitori;
la rete sul muretto c'è sempre stata, il cancello forse è stato messo in seguito;
quello spazio lo usavano per esempio quando facevano la vendemmia, per metterci gli attrezzi e l'uva al sole. Al di qua della rete c'è anche un piccolo [appezzamento] sempre usato dalla loro famiglia ad orto … Quanto ai muri di contenimento pure so che l'hanno sempre curati loro, ricordo in particolare il marito dell'attrice effettuare dei lavori di manutenzione.
Non ho mai visto nessun altro in quell'area, non mi risultano contestazioni”) - hanno rilasciato dichiarazioni sostanzialmente confermative delle allegazioni della parte.
Alla luce delle risultanze sopra riportate, può, dunque, accertarsi l'esercizio sul bene - dapprima, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., da parte del padre, quindi da parte dell'odierna attrice - di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale, da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere quale proprietario.
La domanda va di conseguenza accolta e deve essere dichiarata titolare in via Parte_1
esclusiva del bene in oggetto, per intervenuta usucapione ordinaria.
Si dispone la compensazione delle spese di lite, stante la natura della controversia e considerata la mancata opposizione dei convenuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice: dichiara nata alla Spezia il 12 aprile 1951, C.F. proprietaria Parte_1 C.F._1
in via esclusiva, per acquisto fattone per usucapione ventennale, del terreno sito alla Spezia e censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 86, mappale 721; dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda alla Conservatoria di trascrivere la presente sentenza previa esibizione della parte interessata.
La Spezia, 17.4.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 442/2024 R.G.A.C., promossa da:
C.F. nata alla Spezia il 12/4/1951, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Anselma
Parte ricorrente
C o n t r o
C.F. , nato a [...]-Raphael (FRANCIA) il Controparte_1 C.F._2
15/03/1950 e C.F. , nato a [...]-Raphael (FRANCIA), Controparte_2 C.F._3 il 17/11/1947, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ugoccioni
Parte convenuta nonché contro
C.F. , nata alla Spezia il 15/02/1949, CP_3 C.F._4 CP_4
C.F. , nato alla Spezia il 07/03/1960, C.F. C.F._5 Controparte_5
, nato alla Spezia il 14/06/1934; C.F. C.F._6 Parte_2
, nata alla Spezia il 09/02/1941, C.F: C.F._7 Parte_3
, nata alla Spezia il 21/03/1957, C.F. C.F._8 Parte_4
, nato alla Spezia il 06/03/1978, C.F: C.F._9 Parte_5
nata alla Spezia il 29/01/1981 e C.F. C.F._10 Controparte_6
, nato alla Spezia il 11/05/1969 C.F._11
Convenuti contumaci e
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
o loro eredi e aventi causa CP_11 Controparte_12
Convenuti contumaci sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “Piaccia a Codesto Tribunale - accertare e dichiarare che La signora , (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], ivi residente in [...], è C.F._1 divenuta titolare del diritto dell'intera proprietà del terreno sito in La Spezia, censito al Catasto
Terreni Foglio 86 mappale 721, superficie mq. 61,00, incolto produttivo, reddito dominicale €. 0,01, per intervenuta usucapione per avere essa posseduto in maniera esclusiva, pacifica, pubblica ed ininterrotta, previa unione del proprio possesso a quello già esercitato da oltre cinquant'anni dal di lei padre , a' sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., - e per l'effetto ordinare al Persona_1
Conservatore dei registri immobiliari della Spezia la trascrizione dell'emananda sentenza”
Per i convenuti CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito, accertare e dichiarare l'adesione dei convenuti alla domanda attorea, con esonero dal pagamento di qualsivoglia spesa e competenza di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa è un appezzamento di terreno sito alla Spezia, in località Schiara, identificato al
Catasto del suddetto Comune al foglio 86, mappale 721.
Il bene, meglio descritto nella perizia di stima a firma del geom. allegata all'atto di CP_13 citazione, risulta posto in adiacenza del fabbricato (particella 728) di cui l'attrice è proprietaria per successione del padre ( nato il giorno 16.6.1923 e deceduto in data 31.7.2012). Persona_1
L'attrice ha fondato la propria domanda sul possesso, esclusivo, pacifico e pubblico, asseritamente esercitato per oltre un ventennio sul bene de quo dapprima da parte del genitore e quindi personalmente, utilizzandolo, curandolo e manutenendolo. ha dunque in particolare dedotto: che la maggior parte del terreno in questione, nel tratto in Pt_1
continuità con la casa di proprietà, è stata recintata dal padre, mediante erezione di un muro in pietra divisorio, cui sono stati successivamente apposti una rete in ferro e relativo cancello;
di aver sempre provveduto nel corso dei decenni con la famiglia al ripristino periodico delle murature a secco di contenimento dei terreni a monte;
di aver utilizzato il sito nella parte pianeggiante come deposito di attrezzatura e materiali vari;
di non aver mai ricevuto o subito alcun tipo di contestazione, verbale o scritta, nè altri eventuali atti di rivendicazione.
E' stato quindi chiesto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., dell'immobile.
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato, anche tramite pubblici proclami, agli intestatari catastali del bene, o ai loro eredi.
Solo e si sono costituiti in giudizio, non opponendosi alla domanda. CP_1 Controparte_2
In corso di istruttoria (cfr. verbale d'udienza del 27.11.2024) sono stati sentiti i tre testi dedotti in atti. Tutti - (“Io ho casa in località dal 1990 e ho sempre frequentato in questi anni Parte_6 regolarmente estate ed inverno;
ho conosciuto l'attrice sin dal 1990. Rispetto al bene di causa, posso dire che il terreno l'ho sempre visto utilizzare da e da suo marito;
era un ricovero di Pt_1
materiale vario;
so che hanno rifatto il muro a monte a loro spese, questo una quindicina di anni fa;
in pratica lo hanno sempre utilizzato come cortile della loro casa, che resta attaccata e si vede nella foto che mi rammostra;
il cancello che vedo nella foto c'è da un paio di anni, prima c'era una semplice rete a chiudere quella porzione;
c'è anche al di là del cancello un passaggio/sentiero per andare a una casa dopo e più sotto un piccolo spazio coltivato ad orto …, coltivato sempre dall'attrice. Non mi risulta che qualcuno abbiamo mai contestato tale utilizzo”); Testimone_1
(“Conosco i luoghi di causa sin da bambina, sono cresciuta lì, ho una casa lì vicino, dove ora vive mia figlia. Mi vengono rammostrate le foto in atti. Il cancello non so da quanto tempo sia lì, prima
c'era una rete e il muro;
io l'ho sempre visto questa rete;
il babbo della , metteva lì Pt_1 Per_1
i ferri e il materiale che serviva per il vino per esempio;
io non ho mai visto nessuno reclamare e ho sempre visto la loro famiglia utilizzare quello spazio. Hanno sempre tenuto tutto pulito e a posto”);
(“Il bene di causa, questa corte esterna nelle immediate vicinanze, l'ho sempre Testimone_2 vista usare dall'attrice e prima di lei dai genitori;
la rete sul muretto c'è sempre stata, il cancello forse è stato messo in seguito;
quello spazio lo usavano per esempio quando facevano la vendemmia, per metterci gli attrezzi e l'uva al sole. Al di qua della rete c'è anche un piccolo [appezzamento] sempre usato dalla loro famiglia ad orto … Quanto ai muri di contenimento pure so che l'hanno sempre curati loro, ricordo in particolare il marito dell'attrice effettuare dei lavori di manutenzione.
Non ho mai visto nessun altro in quell'area, non mi risultano contestazioni”) - hanno rilasciato dichiarazioni sostanzialmente confermative delle allegazioni della parte.
Alla luce delle risultanze sopra riportate, può, dunque, accertarsi l'esercizio sul bene - dapprima, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., da parte del padre, quindi da parte dell'odierna attrice - di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale, da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere quale proprietario.
La domanda va di conseguenza accolta e deve essere dichiarata titolare in via Parte_1
esclusiva del bene in oggetto, per intervenuta usucapione ordinaria.
Si dispone la compensazione delle spese di lite, stante la natura della controversia e considerata la mancata opposizione dei convenuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice: dichiara nata alla Spezia il 12 aprile 1951, C.F. proprietaria Parte_1 C.F._1
in via esclusiva, per acquisto fattone per usucapione ventennale, del terreno sito alla Spezia e censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 86, mappale 721; dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda alla Conservatoria di trascrivere la presente sentenza previa esibizione della parte interessata.
La Spezia, 17.4.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto