Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 2
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Sentenza 20 gennaio 2025

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La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Sezione distaccata di Taranto, ha pronunciato sentenza accogliendo l'appello proposto da una lavoratrice agricola avverso la decisione del Tribunale di Taranto che ne aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di 51 giornate di lavoro agricolo per il periodo dal 17.10.2018 al 31.12.2018, anziché le 5 riconosciute, con conseguenti prestazioni previdenziali. L'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto inidonea la prova testimoniale resa da colleghe di lavoro, considerate in potenziale conflitto di interessi, e in antinomia con il verbale ispettivo. L'ente previdenziale appellato resisteva, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La lavoratrice aveva dedotto la conformità delle deposizioni testimoniali alle circostanze di fatto e contestava la valutazione del primo giudice.

La Corte di Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata e dichiarando il diritto dell'appellante all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 51 giornate nel 2018, con conseguente diritto alle relative prestazioni previdenziali e indennità di disoccupazione agricola. La Corte ha ritenuto fondate le critiche alla sentenza di primo grado, premettendo che l'iscrizione anagrafica attesta la sussistenza del rapporto di lavoro e della provvista contributiva, e che, in caso di cancellazione, l'onere della prova grava sull'interessato. Tuttavia, ha precisato che i verbali ispettivi hanno fede privilegiata solo limitatamente alla loro provenienza e ai fatti avvenuti in presenza dei funzionari, e che elementi indiziari incompleti possono essere smentiti dal lavoratore con circostanze idonee. La Corte ha altresì chiarito la distinzione tra capacità a testimoniare e attendibilità del teste, affermando che le colleghe di lavoro, pur avendo un interesse analogo, non sono incapaci a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. nel caso in cui non siano parte del giudizio. Nel merito, la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario offerto dall'accertamento ispettivo non fosse decisivo, poiché riferito a un periodo in parte diverso e non dimostrativo dell'inesistenza di qualsiasi attività lavorativa, né indicativo dei parametri utilizzati per la valutazione del fabbisogno di manodopera. Le testimonianze, invece, sono state ritenute attendibili e conformi ai fatti, confermando lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta. Pertanto, il quadro probatorio complessivo non forniva elementi univoci per ritenere l'insussistenza del rapporto di lavoro. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico dell'ente previdenziale, con distrazione in favore dell'avvocato dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 2
    Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
    Numero : 2
    Data del deposito : 20 gennaio 2025

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