Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14107/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14107 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto: altri contratti atipici;
vertente
TRA
già già Parte_1 Parte_2
P.IVA: , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Tr. Pr.
T. de Amicis n. 52, presso lo studio dell'avv. Loredana Basile, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in Palazzo
S. Giacomo, p.zza Municipio, Napoli, che la rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Annalisa Madonna in virtù di procura generale alle liti del 15 settembre 2022 a rogito del notar Rep. 22594 Racc. 10527, Persona_1 allegata alla “Comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione” ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 26-05-2021, la evocava in giudizio il in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_2
pro tempore, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il (P.IVA E Controparte_1
CF ), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Napoli P.IVA_2 alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, (…) al pagamento in favore di
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: Parte_1
1) € 4.322.254,30 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1;
E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del
24/05/2021 ammontano ad Euro 163.839,74:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12 e
• maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
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2) € 6.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e di cui alla Fatt.
N.90008426 del 24/05/2021 di cui all' all. 2, e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento e di cui alle Fatt. N. 90005723 e 9005724 del 20/4/2021 all. 5 e 8.
e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
a. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il P.IVA E CF Controparte_1
), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Napoli alla P.IVA_2
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo (…) al pagamento in favore di
[...]
delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla Pt_1
sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale ed alle fatture pagate in ritardo;
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il CP_1 il quale deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare eccepiva, quanto alla sorata capitale, di aver corrisposto la somma di € 1.532.456,71 per la fattura 4043/2020, producendo, al riguardo,
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la relativa prova documentale (mandati di pagamento del 21/09/2021 nn.
16433/16434/16435/16436).
Su tali basi, quindi, in sintesi, chiedeva:
- la riduzione della sorta capitale, nei limiti precisati e documentati, salvo gli ulteriori pagamenti, eventualmente intervenuti nelle more del giudizio;
- il rigetto della domanda di interessi anatocistici, al tasso di cui all'art. 1284
IV comma c.c.;
- il rigetto della domanda ex art 6 del Dlgs 231/02 come modificato dal D.
Lgs. 192/12.
Istruita la causa in via documentale, le parti erano invitate a precisare le conclusioni all'esito delle quali la stessa era trattenuta in decisione.
Preliminarmente va rilevato che negli scritti conclusivi ha Parte_1
dichiarato che, in relazione alla sorta capitale, a fronte dei pagamenti effettuati dal nel corso del giudizio, residua un credito di € CP_1
223.451,76.
Di contro il ha dedotto che il credito per sorta capitale è Controparte_1
stato interamente soddisfatto.
Ciò posto, va rilevato che, contrariamente a quanto opinato dall'attrice, il ha documentato in maniera esaustiva di aver estinto le Controparte_1
obbligazioni derivanti dalle fatture poste a base della domanda di pagamento.
Invero, ha provato il pagamento della somma di € 1.532.456,71 per la fattura
4043/2020, versando in atti i mandati di pagamento del 21/09/2021 nn.
16433/16434/16435/16436).
Ancora ha provato il pagamento delle seguenti fatture:
n. 1546/2020 (mandati n. 19227 e n. 19229 dell'11/11/2021);
n. 310831/2020 (mandato n. 20076 del 22/11/2021);
n. 1641/2020 (mandati n. 20438 e n. 20440 del 29/11/2021);
n. 1642/2020 (mandato n. 21244/21);
n. 1575/2020 (mandato n. 1548/2023);
n. 424/2021 (mandati nn. 6765, 6767, 6769 del 12/04/2023);
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n. 425/21 (mandato n. 7755/23).
A riprova dell'effettivo accredito delle somme in favore dell'attrice, il convenuto ha depositato, altresì, la documentazione Controparte_1
contabile identificativa delle transazioni bancarie (t.i.d.) riferite ai mandati di pagamento già versati in atti.
Tanto acclarato, va poi accolta la domanda relativa agli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, avanzata da parte attrice.
Infatti, ai sensi del citato decreto legislativo, il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - senza che occorra la previa messa in mora - degli interessi moratori, dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Parte convenuta, pertanto, deve corrispondere gli interessi moratori sugli importi dovuti dalla data di scadenza delle fatture ( n. 4043/2020, n.
1546/2020, n. 310831/2020, n. 1641/2020, n. 1642/2020, n. 1575/2020, n.
424/2021, n. 425/21 ) al saldo.
. Merita, inoltre, accoglimento la domanda con cui parte attrice ha chiesto la corresponsione degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c..
Ed invero, “La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda
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specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno, sicché, ove l'istanza sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il loro riconoscimento sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito non può ritenere invocati i primi se l'esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto della corrispondente pretesa non fornisca argomenti in tal senso, altrimenti incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto gli interessi ex art. 1283 c.c. domandati dall'attore come il pagamento degli "ulteriori interessi", oltre quelli maturati e calcolati nell'atto di citazione) (ex multis Cass. nn.
5218/2011; 8156/2016).
Nel caso di specie, parte attrice ha formulato specifica domanda finalizzata ad ottenere il pagamento anche degli interessi anatocistici, che devono essere corrisposti sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi come richiesto.
Tali interessi, poi, in difetto di convenzione tra le parti circa la loro misura, andranno calcolati al saggio legale indicato dal comma IV dell'art. 1284 c.c. – comma aggiunto dall'art. 17 comma 1 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 10/11/2014 n. 162 - ovvero in misura pari a quella prevista dal decreto n. 231/2002 per gli interessi moratori nel caso di ritardo nelle transazioni commerciali.
Non vi è dubbio, infatti, che tale saggio di interessi sia applicabile in tutte le ipotesi di mancato pagamento di obbligazioni di natura contrattuale quale è quella che in questa sede occupa (Cass. n. 28409/2018).
Residua infine la domanda di pagamento avanzata ai sensi dell'art. 6 co. 2
D.Lgs 231/2002, costo che secondo l'assunto di parte attrice dovrebbe essere calcolato nella misura di €. 40,00 per ciascuna fattura ceduta e rimasta insoluta, per un totale di €. 6.400,00.
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La domanda non merita accoglimento. In primis si osserva che la somma richiesta (pari ad € 6.400,00) postula che le fatture siano 160 (6.400,00 : 40
- 160) mentre nella specie le fatture oggetto della domanda di pagamento sono soltanto 8 (otto). Cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice.
In secundis si osserva che, le spese descritte dalla previsione normativa costituiscono un rimborso forfetario del danno conseguente all'attività di recupero che il creditore deve affrontare, danno che si aggiunge alle spese sostenute, oltre all'eventuale maggior pregiudizio, come recita la norma :
“ 1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Così interpretata la norma, l'importo preteso per ciascuna fattura insoluta non può essere ritenuto una mera appendice del credito, ma postula che vi sia stata un'attività di recupero che abbia impegnato il creditore, fonte del risarcimento forfetario allo stesso riconosciuto.
Alla luce delle risultanze documentali offerte, ritiene il Tribunale di escludere tale voce di spesa, non essendovi prova che la parte cessionaria del credito abbia promosso anche un minimo di attività diretta ad ottenere il pagamento, tranne l'azione di condanna intrapresa con il presente procedimento, né che vi siano stati dei tentativi da parte del creditore cedente, con relativa maturazione di spese di recupero che consentano di affermare che alle stesse sia subentrato il cessionario.
Le spese del giudizio avuto riguardo al complessivo esito della lite vengono compensate per metà, ponendosi l'altra metà, a carico di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
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55/14, come aggiornati ex DM 147/2022, al valore minimo (per la natura seriale del contenzioso) , detratta la quota relativa alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che la somma di € 4.328.654,30, richiesta dall'attrice a titolo di sorta capitale è stata interamente corrisposta in corso di causa da parte del convenuto;
CP_1
2) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
degli interessi di mora, da calcolarsi, sulla predetta somma dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12;
3) condanna, altresì, il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. – da determinarsi ex art. Pt_1
1284 co. 4 c.c. - maturati dal giorno della domanda giudiziale sugli interessi di mora, come sopra determinati, scaduti da oltre sei mesi;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice che liquida – già operata la parziale compensazione – in €
8.601,50 per competenze professionali oltre spese generali 15% IVA e CP come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10 aprile 2025
.
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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