Art. 7.
A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facolta' prevista dall'art. 24, primo comma, lettera a) e b) del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e hanno maturato o matureranno il diritto a pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, spetta, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge o dalla data di decorrenza della pensione se successiva, la pensione base calcolata a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313 , rivalutata secondo la tabella prevista dal precedente art. 6, qualora l'importo cosi' ottenuto risulti piu' favorevole di quello calcolato con le norme di cui all'art 4 della presente legge.
A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facolta' prevista dall'art. 24, primo comma, lettera a) e b) del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e hanno maturato o matureranno il diritto a pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, spetta, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge o dalla data di decorrenza della pensione se successiva, la pensione base calcolata a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313 , rivalutata secondo la tabella prevista dal precedente art. 6, qualora l'importo cosi' ottenuto risulti piu' favorevole di quello calcolato con le norme di cui all'art 4 della presente legge.