TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7110/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Monaco, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. , aveva affermato che Persona_1
l'interessato era affetto da “Diabete mellito tipo II ID in edentule protesizzato con postumi di recente intervento di tunnel carpale sx. Cardiopatia ipertensiva (FE 47%) in II Cl. NYHA” ed era da considerare invalido nella misura del 72%.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento della invalidità lavorativa totale e permanente al
100% ex art. 2 e 12 L. 118/71 e il conseguente diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali.
Si rammenti al riguardo che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 e succ. modif. è rappresentato dall'avere subìto una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, mentre requisito sanitario richiesto per il conseguimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. modif., è costituito dall'avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_2 della visita del periziando e dell'esame della documentazione sanitaria presente in atti, ha concluso che il ricorrente è affetto da “spondilogonartrosi a media incidenza funzionale con deficit deambulatorio in appoggio monolaterale;
pregressi interventi di safenectomia bilaterale con esiti post-flebitici e disturbi trofici periferici;
diabete mellito di tipo 2° non complicato;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico” e che il medesimo, a causa di tale complesso patologico, è da reputare invalido nella misura del 60%.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione delle Controparte_3
provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e CP_4
che, pertanto, non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
2 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che il ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
Per la medesima ragione, le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, invece, vanno
CP_ poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7110/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il godimento Parte_1 della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali;
dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 13 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7110/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Monaco, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. , aveva affermato che Persona_1
l'interessato era affetto da “Diabete mellito tipo II ID in edentule protesizzato con postumi di recente intervento di tunnel carpale sx. Cardiopatia ipertensiva (FE 47%) in II Cl. NYHA” ed era da considerare invalido nella misura del 72%.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento della invalidità lavorativa totale e permanente al
100% ex art. 2 e 12 L. 118/71 e il conseguente diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali.
Si rammenti al riguardo che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 e succ. modif. è rappresentato dall'avere subìto una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, mentre requisito sanitario richiesto per il conseguimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. modif., è costituito dall'avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_2 della visita del periziando e dell'esame della documentazione sanitaria presente in atti, ha concluso che il ricorrente è affetto da “spondilogonartrosi a media incidenza funzionale con deficit deambulatorio in appoggio monolaterale;
pregressi interventi di safenectomia bilaterale con esiti post-flebitici e disturbi trofici periferici;
diabete mellito di tipo 2° non complicato;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico” e che il medesimo, a causa di tale complesso patologico, è da reputare invalido nella misura del 60%.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione delle Controparte_3
provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e CP_4
che, pertanto, non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
2 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che il ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
Per la medesima ragione, le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, invece, vanno
CP_ poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7110/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il godimento Parte_1 della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali;
dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 13 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3