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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1996/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1996/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 30.07.2025 da , rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv.to Vigliotta Maria, e rappresentato e difeso dall' Avv.to Pace Luigi, tendente CP_1 ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Caserta in data 05.07.1997 e che dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...], nata il [...], e nata il Per_1 Per_2 Per_3
07.01.2005. lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
1. essi coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'impegno per ragioni di opportunità di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o di domicilio. In particolare, la signora Parte_1
si impegna a cambiare la propria residenza entro e non oltre il termine di un anno dalla omologa della presente
[...] separazione. 2. I figli tutti maggiorenni ed economicamente autonomi, non necessitano della erogazione di alcun assegno di mantenimento da parte dei genitori;
3. La signora allo stato non lavorando necessita di percepire un assegno di mantenimento concordato in € 350.00 Parte_1 mensili (trecentocinquanta/00)che verrà erogato dal signor entro il giorno 18 di ogni mese sulla postapay CP_1 evolution intestata alla signora avente il seguente IBAN [...] Parte_1
4. Tra le parti nulla risulta più necessitante di ulteriore regolamentazione non essendovi alcun conto cointestato o beni mobili cointestati;
5- i beni mobili di pregio presenti all'interno della casa coniugale, saranno dalle parti preservati nell'interesse dei figli;
”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il [...], e , nata a [...] CP_1 Parte_1
(CE) il 11.10.1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 89, parte II,
Serie A, Ufficio I, anno 1997;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1996/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 30.07.2025 da , rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv.to Vigliotta Maria, e rappresentato e difeso dall' Avv.to Pace Luigi, tendente CP_1 ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Caserta in data 05.07.1997 e che dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...], nata il [...], e nata il Per_1 Per_2 Per_3
07.01.2005. lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
1. essi coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'impegno per ragioni di opportunità di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o di domicilio. In particolare, la signora Parte_1
si impegna a cambiare la propria residenza entro e non oltre il termine di un anno dalla omologa della presente
[...] separazione. 2. I figli tutti maggiorenni ed economicamente autonomi, non necessitano della erogazione di alcun assegno di mantenimento da parte dei genitori;
3. La signora allo stato non lavorando necessita di percepire un assegno di mantenimento concordato in € 350.00 Parte_1 mensili (trecentocinquanta/00)che verrà erogato dal signor entro il giorno 18 di ogni mese sulla postapay CP_1 evolution intestata alla signora avente il seguente IBAN [...] Parte_1
4. Tra le parti nulla risulta più necessitante di ulteriore regolamentazione non essendovi alcun conto cointestato o beni mobili cointestati;
5- i beni mobili di pregio presenti all'interno della casa coniugale, saranno dalle parti preservati nell'interesse dei figli;
”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il [...], e , nata a [...] CP_1 Parte_1
(CE) il 11.10.1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 89, parte II,
Serie A, Ufficio I, anno 1997;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio