Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 1450 del 13.05.2022 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contributi previdenziali
N. R.G. 649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
Parte_1
[...]
– in persona del l egal e rappresent ant e pro t empore,
[...] rappresent at a e di fes a dall 'Avv. Vincenzo D'Isidoro
Appell ant e e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Maci CP_1
Appell ato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 07.11.2022 la (di Parte_2 seguito sinteticamente indicata come ) ha impugnato la sentenza n.1450 del 13.5.2022 con Pt_1 cui il Tribunale di Lecce, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.498/2020 notificato a dalla stessa , ha ritenuto maturata la prescrizione per i crediti contributivi e CP_1 Pt_1 le sanzioni pretesi dalla e maturati fino al 31.12.2012, ha revocato il provvedimento Pt_1
Con il primo motivo la appellante ha censurato la decisione nella parte in cui aveva Pt_1 ritenuto la documentazione prodotta (e specificamente la diffida del 20.12.2013 e la comunicazione del 3.12.2014) inidonea a dimostrare l'interruzione della prescrizione, posto che si trattava di documenti notificati a mezzo pec per i quali vi era la ricevuta di avvenuta consegna in formato .xml, rispondenti alla normativa sulla posta elettronica certificata di cui al DPR n.68/2005 e al DM
2.11.2005. Ha dedotto che, a norma dell'art.6 comma 7 DPR n.68/2005, nel caso di indisponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, si sarebbe dovuto riconoscere valore probatorio anche ai file di log conservati dal Gestore del servizio di Posta elettronica;
ha richiamato giurisprudenza di merito in tema di prova del contenuto di atto comunicato a mezzo raccomandata e di onere di contestazione del contenuto, indicandola come applicabile anche alla prova della comunicazione via pec.
Con il secondo motivo di appello la ha lamentato l'erroneità della statuizione sulle Pt_1 spese processuali, che erano state integralmente compensate in violazione del principio di soccombenza.
Ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, il fosse condannato al CP_1 pagamento anche dei contributi e delle sanzioni per gli anni dal 2003 al 2013 nella misura di €
71.938,74 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ed alle spese del primo grado e del secondo.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1 doglianze e ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'udienza di discussione del 15.11.2024 è stata sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato solo in ordine alla seconda censura.
Con il primo motivo di impugnazione la ha lamentato l'asserita erroneità della Pt_1 decisione in ordine all'idoneità della prova della notificazione effettuata nei confronti di
[...]
mediante posta elettronica certificata (pec), della lettera del 20.12.2013 finalizzata CP_1 all'interruzione del decorso del termine di prescrizione dei contributi dal 2008 al 2012, e della della comunicazione mediante pec della lettera del 3.12.2014 (rectius, del 3.2.2014).
L'appellante sostiene che il Tribunale abbia sottovalutato la produzione in giudizio della copia di un file in formato “.xml” in luogo della ricevuta di avvenuta consegna della pec inviata al il 20.12.2013, e che, a tal proposito, non abbia tenuto conto della disposizione di cui all'art.6 CP_1 comma 7 del D.p.R. n.68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), secondo la quale “Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita' delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo
11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” In particolare secondo la il Pt_1 legislatore fa così tanto affidamento sulla sicurezza e certezza del sistema di comunicazione pec da prevedere che, anche laddove il mittente non sia più in possesso delle ricevute di accettazione o di avvenuta consegna, la “prova dell'avvenuto invio e ricezione del messaggio Pec sia validamente offerta dal registro dei file di log conservato dal Gestore del servizio di posta elettronica, che evidentemente rappresenta un quid minus rispetto alle ricevute” (così, testualmente, afferma Pt_1
a pag.16 dell'atto di appello). Per tale ragione secondo l'appellante il primo giudice avrebbe dovuto ritenere validamente provata la ricezione, da parte del della lettera del 20.12.2013 (e di CP_1 quella del 3.2.2014) inviatagli via pec, e conseguentemente interrotta la prescrizione del credito anche con riferimento agli anni dal 2003 al 2012.
Tuttavia la doglianza in esame non risulta fondata, in quanto l'applicazione delle norme richiamate dall'appellante (ossia il predetto art.6 c.7 DPR n.68/2005 e la regola applicativa tecnica di cui all'art.6 D.M. 2.11.2005) non esclude l'applicazione delle norme richiamate dal Tribunale nella sentenza impugnata e, specificamente, dell'art.23 D.lgs. n.82/2005, secondo cui “1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.
Nel caso di specie, come già correttamente rilevato dal Tribunale, il documento analogico
(la stampa del file di log: doc. allegati n.5 e n.
5.1 in fase di opposizione a decreto ingiuntivo) prodotto in giudizio è carente di attestazione di conformità all'originale. Nelle note scritte depositate nel giudizio di primo grado e datate 11.6.2021 il ha contestato il valore probatorio CP_1 di tale documento e la sua conformità all'originale, sicchè, mancando anche la prova della rispondenza di tale file alle regole tecniche, i requisiti fissati dalle predette norme ex D.lgs.
n.82/2005 non possono ritenersi in concreto soddisfatti. Pertanto non può reputarsi fornita adeguata prova del recapito della diffida di pagamento del 20.12.2013 e del relativo effetto interruttivo della prescrizione.
Quanto alla lettera della datata 03.02.2014 si rileva che essa, avendo ad oggetto la Pt_1 mera comunicazione al dell'accoglimento dell'istanza di rateazione (del 27.02.2013), non ha CP_1 efficacia interruttiva della prescrizione.
Ne consegue che per il periodo quinquennale successivo al 27.02.2013 (data in cui la domanda di rateazione presentata dal alla ha prodotto un effetto interruttivo istantaneo CP_1 Pt_1 della prescrizione relativamente a tutti i crediti della cassa maturati fino al 31.12.2012, menzionati nell'istanza medesima) non vi è prova del recapito al di ulteriore atto interruttivo. CP_1
La diffida e messa in mora datata 03.10.2018, comunicata via pec (v. relativa ricevuta di consegna in atti), è infatti idonea a interrompere la prescrizione solo per i crediti della Pt_1 maturati nel quinquennio precedente, ossia a partire dal 03.10.2013 (e non anche per quelli anteriori a tale ultima data).
In definitiva le doglianze espresse dalla avverso la sentenza impugnata in punto di Pt_1 prescrizione devono ritenersi infondate. L'appello risulta invece fondato con riferimento al capo sulle spese processuali. Posto che l'azione giudiziale è stata avviata dalla Cassa creditrice con ricorso per decreto ingiuntivo e che essa, all'esito del giudizio di opposizione, ha dato luogo ad una condanna al pagamento di € 4.376,97 e di € 1.931,92 oltre accessori e sanzioni a carico del debitore quest'ultimo, CP_1 risultando soccombente, pur se non in maniera integrale rispetto all'originaria pretesa avversa, deve farsi carico delle spese processuali, in applicazione del principio generale di causalità e soccombenza di cui all'art.91 c.p.c., stante l'inidoneità dell'accoglimento parziale a giustificare la totale compensazione delle spese disposta dal Tribunale.
La sentenza impugnata va quindi riformata su tale punto, con condanna del secondo i CP_1 criteri di cui al D.M. n.55/2014 e successive modifiche, come da dispositivo, con distrazione ex art.93 c.p.c.
Anche le spese di questo grado sono regolate in base agli artt.91 e 93 c.p.c. in relazione al valore del motivo accolto.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/11/2022 da
[...]
- nei confronti di Parte_3
avverso la sentenza del 13.05.2022 n.1450 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna al pagamento, CP_1 in favore della , delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 1.865,00 oltre Pt_1 rimborso forfettario spese generali IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Vincenzo D'Isidoro.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo D'Isidoro.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi