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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22116/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ESTER FEDERICA PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: con l'avv. ESTER FEDERICA PELLEGRINI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
La casa famigliare sita in Montichiari (BS) Via Boschetti Sotto n. 56 D, sarà assegnata alla moglie, signora Pt_1
che la continuerà ad abitare con i figli fino alla loro indipendenza economica, salvo quanto infra punto 7.
[...]
A carico della sig.ra graveranno sia le spese di manutenzione ordinaria della già casa famigliare sia il Parte_1 pagamento di tutte le utenze domestiche relative alla casa stessa. Fino a quando la già casa famigliare rimarrà in comproprietà nella misura di un mezzo ciascuno tra i Signori e le spese di manutenzione straordinaria Pt_1 Pt_2 sull'immobile, qualora necessarie e approvate da entrambi i comproprietari, verranno sostenute in parte uguali dagli stessi.
2. AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA FIGLIA MINORE Persona_1
1 La figlia minore, viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori ai sensi della legge n. 54/2006; Persona_1 entrambi eserciteranno la potestà genitoriale sia per gli atti di straordinaria amministrazione sia per gli atti di ordinaria amministrazione, solo per questi ultimi anche disgiuntamente tra di loro.
La figlia minore viene collocata presso la residenza della madre sita nella casa famigliare in Montichiari Persona_1
(BS) via Boschetti Sotto n. 56 / d.
3. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Persona_ Considerata la maggiore età dei figli ed il padre, li vedrà quando lo desidera, Persona_2 Parte_2 salvo preavviso e previo accordo con gli stessi.
Il padre, vedrà la figlia minore, quando lo desidera, salvo preavviso e previo accordo con Parte_2 Persona_1 la madre, Sig.ra nonché in ogni caso e in ogni settimana, almeno il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 Parte_1 alle ore 22.00, nonché a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alla domenica sera alle ore 19.00.
Nel periodo delle vacanze estive il Signor potrà tenere con sé la figlia minore per 15 giorni anche non consecutivi, Pt_2 comunicando con largo e sufficiente anticipo i tempi ed i luoghi delle vacanze di ciascuno con la figlia, e, come da prassi, durante le maggiori festività in misura uguale alla madre, in modo da ricomprendere un anno il giorno di Natale e quello successivo il giorno dell'ultimo dell'anno, andando a prelevare i minori presso la casa materna la mattina del 25 dicembre e riportandoli la mattina del 31 dicembre un anno e l'anno successivo prelevandoli presso la casa materna la mattina del 31 dicembre e riportandoli entro le 21,00 del 6 gennaio l'anno successivo;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo.
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il padre considerate le esigenze dei tre figli, non ancora economicamente sufficienti, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, un assegno mensile Parte_1 complessivo di Euro 900,00 (novecento/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) e dovrà essere versato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN che la signora indicherà. Pt_1
5. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Brescia cui si rinvia.
6. ASSEGNO DIVORZILE
A titolo di assegno divorzile, il signor verserà alla signora la somma di Euro 100,00=, Parte_2 Parte_1 somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Novembre
2025, oltre rivalutazione Istat.
7. PATTO
I signori e sono comproprietari in misura del cinquanta per cento ciascuno del seguente bene immobile Pt_1 Pt_2 abitazione adibita a casa famigliare sita in Montichiari (BS) Via Boschetti Sotto / d n. 56, censito nel Catasto Fabbricati
NCT di detto comune al Foglio 79, Mappale n. 307 sub 3, sub 12 e sub 13. Al raggiungimento della autonomia economica dei tre figli, l'immobile verrà posto in vendita a semplice richiesta di uno dei due comproprietari, fermo il diritto di ciascuno a pretendere la metà del prezzo di vendita.
Pertanto, sin da ora, per allora, sia la signora e il signor prestano irrevocabilmente il loro consenso alla Pt_1 Pt_2 vendita, fermo il reciproco diritto di prelazione.
2 Con l'accettazione delle condizioni concordate nel presente patto e con sottoscrizione del presente ricorso congiunto, i coniugi dichiarano di aver definito in via definitiva e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro i reciproci rapporti di debito / credito nascenti dell'acquisto dell'immobile di cui oggi sono comproprietari e, quindi, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa in ragione di tale titolo e, quindi, di aver concordato in via tombale ogni questione connessa e relativa.
c) dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/09/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTICHIARI, BS (atto n. 56, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
EL SI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22116/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ESTER FEDERICA PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: con l'avv. ESTER FEDERICA PELLEGRINI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
La casa famigliare sita in Montichiari (BS) Via Boschetti Sotto n. 56 D, sarà assegnata alla moglie, signora Pt_1
che la continuerà ad abitare con i figli fino alla loro indipendenza economica, salvo quanto infra punto 7.
[...]
A carico della sig.ra graveranno sia le spese di manutenzione ordinaria della già casa famigliare sia il Parte_1 pagamento di tutte le utenze domestiche relative alla casa stessa. Fino a quando la già casa famigliare rimarrà in comproprietà nella misura di un mezzo ciascuno tra i Signori e le spese di manutenzione straordinaria Pt_1 Pt_2 sull'immobile, qualora necessarie e approvate da entrambi i comproprietari, verranno sostenute in parte uguali dagli stessi.
2. AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA FIGLIA MINORE Persona_1
1 La figlia minore, viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori ai sensi della legge n. 54/2006; Persona_1 entrambi eserciteranno la potestà genitoriale sia per gli atti di straordinaria amministrazione sia per gli atti di ordinaria amministrazione, solo per questi ultimi anche disgiuntamente tra di loro.
La figlia minore viene collocata presso la residenza della madre sita nella casa famigliare in Montichiari Persona_1
(BS) via Boschetti Sotto n. 56 / d.
3. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Persona_ Considerata la maggiore età dei figli ed il padre, li vedrà quando lo desidera, Persona_2 Parte_2 salvo preavviso e previo accordo con gli stessi.
Il padre, vedrà la figlia minore, quando lo desidera, salvo preavviso e previo accordo con Parte_2 Persona_1 la madre, Sig.ra nonché in ogni caso e in ogni settimana, almeno il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 Parte_1 alle ore 22.00, nonché a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alla domenica sera alle ore 19.00.
Nel periodo delle vacanze estive il Signor potrà tenere con sé la figlia minore per 15 giorni anche non consecutivi, Pt_2 comunicando con largo e sufficiente anticipo i tempi ed i luoghi delle vacanze di ciascuno con la figlia, e, come da prassi, durante le maggiori festività in misura uguale alla madre, in modo da ricomprendere un anno il giorno di Natale e quello successivo il giorno dell'ultimo dell'anno, andando a prelevare i minori presso la casa materna la mattina del 25 dicembre e riportandoli la mattina del 31 dicembre un anno e l'anno successivo prelevandoli presso la casa materna la mattina del 31 dicembre e riportandoli entro le 21,00 del 6 gennaio l'anno successivo;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo.
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il padre considerate le esigenze dei tre figli, non ancora economicamente sufficienti, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, un assegno mensile Parte_1 complessivo di Euro 900,00 (novecento/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) e dovrà essere versato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN che la signora indicherà. Pt_1
5. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Brescia cui si rinvia.
6. ASSEGNO DIVORZILE
A titolo di assegno divorzile, il signor verserà alla signora la somma di Euro 100,00=, Parte_2 Parte_1 somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Novembre
2025, oltre rivalutazione Istat.
7. PATTO
I signori e sono comproprietari in misura del cinquanta per cento ciascuno del seguente bene immobile Pt_1 Pt_2 abitazione adibita a casa famigliare sita in Montichiari (BS) Via Boschetti Sotto / d n. 56, censito nel Catasto Fabbricati
NCT di detto comune al Foglio 79, Mappale n. 307 sub 3, sub 12 e sub 13. Al raggiungimento della autonomia economica dei tre figli, l'immobile verrà posto in vendita a semplice richiesta di uno dei due comproprietari, fermo il diritto di ciascuno a pretendere la metà del prezzo di vendita.
Pertanto, sin da ora, per allora, sia la signora e il signor prestano irrevocabilmente il loro consenso alla Pt_1 Pt_2 vendita, fermo il reciproco diritto di prelazione.
2 Con l'accettazione delle condizioni concordate nel presente patto e con sottoscrizione del presente ricorso congiunto, i coniugi dichiarano di aver definito in via definitiva e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro i reciproci rapporti di debito / credito nascenti dell'acquisto dell'immobile di cui oggi sono comproprietari e, quindi, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa in ragione di tale titolo e, quindi, di aver concordato in via tombale ogni questione connessa e relativa.
c) dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/09/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTICHIARI, BS (atto n. 56, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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