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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/09/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3406/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3406/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
Vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Mattugini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura allegata alla memoria di costituzione del nuovo difensore
- attrice
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Andrea Lupetti e Christian Coli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pisa adito, contrariis reiectis, una volta accertati i diritti della parte istanze, signora • condannare il IGnor Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno ex art. 2043 cc e 2059 cc, nella misura complessiva
[...] di euro 55.000,00, o in quella minore e/o maggiore che il Giudice riterrò da determinare e stabilire, in maniera più equa in relazione ai fatti di causa;
• condannare il IGnor al pagamento delle spese del presente procedimento Controparte_1 giudiziale oltre compensi di avvocato, spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per
Legge ; • emettere ogni conseguenziale provvedimento di Legge .”
Convenuto:
“che l'Ill.mo Giudice adito, premesso ogni incombente di legge e rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: - in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti cui all'art. 163 c.p.c., comma 3 n. 3 e 4 con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- nel merito, in accoglimento delle difese, eccezioni e deduzioni svolte nel presente atto, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, inammissibili, improcedibili, generiche e comunque non provate, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- in via riconvenzionale, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, dal IG. in Controparte_1 conseguenza della vicenda in atti, condannare conseguentemente la IG.ra
[...] al risarcimento dei danni nella misura di euro 55.000,00 e/o nella maggior e/o Pt_1 minor somma che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare e /o liquidare in maniera più equa per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- in via subordinata, e sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il signor Controparte_1 venga dichiarato tenuto a corrispondere una qualsiasi somma di denaro in favore dell'attrice, dichiarare la compensazione totale o per la somma che sarà appurata in giudizio con quelle che il Tribunale dichiarerà doversi corrispondere al signor
[...]
per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
- in ogni caso, con CP_1 vittoria di spese ed onorari professionali di difesa, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.”
Premesso
Con atto di citazione del 21.09.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non, dalla stessa subiti per aver sostenuto in via esclusiva il mantenimento del figlio. A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato: - che dalla relazione sentimentale con il convenuto è nato, in data 22.02.2012, il figlio legalmente riconosciuto da entrambi i genitori;
- che, dopo circa due anni, la relazione si è interrotta bruscamente e ha CP_1 trasferito la propria residenza nella sua casa di proprietà sita in Lucca;
- che dalla data del trasferimento non ha adempiuto a tutti i suoi doveri ed CP_1 obblighi di padre;
- che si è occupata in via esclusiva del mantenimento, dell'istruzione ed educazione del figlio;
- che tale situazione è rimasta invariata fino al 2020, momento in cui il Tribunale di
Lucca con ordinanza n. 8114/2020 del 11/12/2020 ha disposto, tra l'altro, l'obbligo per di corrispondere un assegno di mantenimento del figlio a mani CP_1 dell'attrice di € 300,00 mensili;
- che il convenuto con il suo comportamento le ha provocato un ingiusto e grave danno non solo patrimoniale ma anche non patrimoniale, soffrendo ancora oggi di una grave patologia depressiva e frequenti attacchi di panico;
- che è stata costretta a ricorrere più volte ad azioni forzose per il recupero di quanto statuito dal Tribunale di Lucca;
- che, approssimativamente, in base agli anni di mancato adempimento degli obblighi di mantenimento il danno patrimoniale ammonta a € 30.000,00 e il danno non patrimoniale a € 25.000,00.
Si è costituito che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per vizio della editio actionis e, nel merito, ha contestato integralmente quanto dedotto da controparte. Ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale il risarcimento del danno per deprivazione del rapporto parentale per l'importo di €
55.000,00. In particolare, ha osservato:
- che l'atto di citazione è nullo per assenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma III,
n. 3 e 4 c.p.c.;
- che dopo il 2014 il rapporto tra le parti è stato caratterizzato da riappacificazioni e allontanamenti;
- che l'attrice, ritenendo la figura materna la sola unica e necessaria per la crescita della prole ha reso difficile, se non impossibile, il rapporto padre-figlio;
- che, inutilmente, ha tentato più volte di rappresentare all'attrice la necessità di essere coinvolto nelle decisioni del figlio;
- che, pertanto, gli incontri con il figlio si sono fatti sempre più sporadici fino a diventare assenti e subordinati ai desideri della madre;
- che non ha partecipato al procedimento incardinato al Tribunale di Lucca per difetto di notifica del ricorso ed è venuto a conoscenza dell'ordinanza solo con la notifica dell'atto di precetto;
- che ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- che l'attrice ha inevitabilmente minato il rapporto con il figlio risultando vano ogni contatto con la stessa per accordarsi sulle modalità di visita e per avere informazioni sulle condizioni del figlio ledendo così il suo ruolo di padre;
- che nonostante il licenziamento e le conseguenti difficoltà economiche ha cercato di provvedere al mantenimento;
- che parte attrice con la sua condotta ha limitato la possibilità di instaurare con il figlio un legame effettivo, cagionandogli così un danno da deprivazione del rapporto parentale quantificato prudenzialmente in € 55.000,00.
Con provvedimento del 26.01.2023, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c e la causa rinviata all'udienza del 29.06.2023 in trattazione scritta.
La causa è stata istruita mediante prova per testi.
Con provvedimento del 08.02.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2025.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, con provvedimento del
18.02.2025 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 29.05.2025.
All'udienza del 29.05.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. L'attrice chiede il ristoro di due diversi pregiudizi, originati, in tesi, dalla stessa condotta illecita di ossia dal mancato versamento, negli anni, del Controparte_1 contributo di mantenimento in favore del figlio, il cui sostentamento sarebbe per l'effetto ricaduto in via esclusiva sulla madre.
2. È in prima istanza lamentato un danno di natura patrimoniale, che nella sintetica esposizione di cui al libello introduttivo è correlato tanto al periodo antecedente alla portata delle statuizioni di cui all'ordinanza ex artt. 737, 738 c.p.c. del 11.12.2020 del Tribunale di Lucca (r.g. 1118/2020), con la quale è stato determinato per la prima volta un contributo a carico del padre dell'importo di euro 300,00 mensili, quanto a quello successivo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto di credito per la fase susseguente alla proposizione della domanda dinanzi al Tribunale di Lucca, atteso che si pone, semmai, questione di adempimento agli obblighi di contribuzione sanciti nell'ordinanza, non oggetto del giudizio. Gli ulteriori fatti oggetto di sommaria ed invero disarticolata allegazione (alienazione dell'immobile da parte del convenuto;
licenziamento strumentale dal posto di lavoro;
necessità della creditrice di ricorrere all'esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio diritto), per quanto è possibile valutare in base agli atti, non costituiscono illecito penale né civile, anzi dovendosi rilevare che in ogni caso c'è stato adempimento quantomeno parziale agli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale (doc. 9 convenuto).
Per quanto concerne il danno antecedente alla portata della decisione del Tribunale di
Lucca, la voce di danno è stimata nel libello introduttivo in via di approssimazione, senza fornire al giudicante alcun elemento concreto in base al quale valutarla, non essendo state allegate, prima che documentate, spese ordinarie e straordinarie sostenute in favore del figlio, rispetto alle quali gli obblighi di contribuzione gravanti ex lege in capo al genitore imporrebbero la restitutio, in via presuntiva, del 50%.
Inoltre, non si evince con sufficiente chiarezza il periodo in relazione al quale sarebbe maturato il diritto di credito, ossia rispetto al quale il padre sarebbe stato totalmente assente e quindi non avrebbe contribuito in alcuna misura, neppure in via indiretta, al mantenimento del figlio. Alle lacune assertive ed asseverative circa gli aspetti temporali e quantitativi del diritto, soccorrono tuttavia i principi propri del processo civile.
Dalle allegazioni – sul punto scevre da contestazioni ai fini dell'art. 115 c.p.c. – del convenuto, dopo la prima separazione del nucleo familiare, alla fine del 2014, vi sarebbero stati degli ulteriori periodi di avvicinamento tra i partner e anche un significativo periodo di convivenza presso l'immobile di per qualche mese nel CP_1 corso dell'anno 2017.
È invece pacifico che dall'anno 2018 la convivenza delle parti in causa sia definitivamente cessata, e che il padre non abbia più contribuito, in via diretta o indiretta, al mantenimento del figlio, a prescindere dalle questioni relative alle ragioni che hanno determinato l'assetto nella gestione dei rapporti padre-figlio.
In altri termini, vi è stato un lasso temporale nel quale il padre è scomparso come supporto materiale del figlio, circostanza che, di per sé, conduce al riconoscimento dei presupposti per il risarcimento pari alla mancata contribuzione.
In definitiva, il Tribunale riconosce un risarcimento del danno commisurato per relationem al contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale di Lucca, per i due anni 2018 e 2020, ridotto tuttavia in via di equità integrativa ex art. 1226 c.c. in complessivi € 5.000,00, oltre interessi di legge a far data dalla domanda giudiziale.
3. Sono invece insussistenti i presupposti per riconoscere il danno non patrimoniale. Il pregiudizio, a prescindere dalle etichette attribuite allo stesso nel libello introduttivo, si attesta sul piano meramente declamatorio, non essendo dimostrato, né essendo stato chiesto di provare, un vulnus al diritto alla salute o ad un altro diritto costituzionalmente rilevante, apprezzabile sia sotto il profilo del c.d. danno evento, sia, soprattutto, anche in via di presunzioni semplici, sotto quello delle conseguenze dannose.
Né può ritenersi che il risarcimento scaturisca meccanicamente al venir meno del contributo materiale e spirituale nei confronti della famiglia nucleare.
4. Non è fondata la domanda riconvenzionale. Il convenuto lamenta un danno derivante dall'illecito endofamiliare in tesi compiuto dalla ex compagna, che gli avrebbe di fatto impedito di vedere il figlio per anni, facendo progressivamente venir meno l'affezione del minore per la figura paterna.
A sostegno della prospettazione, non sono idonei i saltuari messaggi veicolati attraverso il legale del padre e allegati in atti (docc. 19-23), nei quali viene lamentata, a seconda dei casi, una condotta ostativa o non completamente collaborativa, trattandosi di elementi di per sé soli lasciano presumere solo un biasimevole comportamento dell'attrice – e senz'altro confutano la di lei tesi per la quale il padre si è sempre disinteressato delle sorti del figlio – ma che non sono suscettibili di fondare la responsabilità aquiliana invocata.
Né la prova orale espletata incide sul quadro delineato. I testi hanno essenzialmente riportato elementi di conoscenza appresi de relato actoris, e, in ogni caso, dalle deposizioni rese non emerge la denunciata condotta totalmente ostativa agli incontri ascrivibile alla Pt_1 È significativo osservare, peraltro, che il padre non ha dimostrato di essersi compiutamente attivato nelle opportune sedi per rimuovere i denunciati ostacoli alla piena realizzazione del rapporto genitoriale di cui lamenta, in questa sede,
l'irrimediabile vulnus.
È documentato, infatti, che a prescindere dalla questione legata alla partecipazione al procedimento dinanzi al Tribunale di Lucca, una volta avuta contezza dello stesso e degli assetti fortemente penalizzanti per lo stesso in tema di esercizio della responsabilità genitoriale e di diritto di visita, lungi dall'attivarsi per chiedere eventuali modifiche del provvedimento e, soprattutto, reagire – in via giudiziaria e se del caso rivolgendosi anche alla forza pubblica – a fronte di quelle che denuncia come sistematiche gravi violazioni del diritto di visita , ha atteso tre anni (cfr. docc. agli atti), limitandosi a veicolare tramite avvocato, in saltuarie occasioni, le sue doglianze alla controparte.
Siffatto atteggiamento, rinunciatario, assume alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie rilievo determinante nell'escludere la sussistenza dell'illecito.
5. Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, tenuto conto della misura della soccombenza e delle particolarità del caso trattato;
nella residua parte, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di , di € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_1 interessi legali a far data dalla domanda;
- rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di , di metà delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate per l'intero in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
Pisa, 29.9.2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3406/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
Vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Mattugini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura allegata alla memoria di costituzione del nuovo difensore
- attrice
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Andrea Lupetti e Christian Coli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pisa adito, contrariis reiectis, una volta accertati i diritti della parte istanze, signora • condannare il IGnor Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno ex art. 2043 cc e 2059 cc, nella misura complessiva
[...] di euro 55.000,00, o in quella minore e/o maggiore che il Giudice riterrò da determinare e stabilire, in maniera più equa in relazione ai fatti di causa;
• condannare il IGnor al pagamento delle spese del presente procedimento Controparte_1 giudiziale oltre compensi di avvocato, spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per
Legge ; • emettere ogni conseguenziale provvedimento di Legge .”
Convenuto:
“che l'Ill.mo Giudice adito, premesso ogni incombente di legge e rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: - in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti cui all'art. 163 c.p.c., comma 3 n. 3 e 4 con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- nel merito, in accoglimento delle difese, eccezioni e deduzioni svolte nel presente atto, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, inammissibili, improcedibili, generiche e comunque non provate, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- in via riconvenzionale, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, dal IG. in Controparte_1 conseguenza della vicenda in atti, condannare conseguentemente la IG.ra
[...] al risarcimento dei danni nella misura di euro 55.000,00 e/o nella maggior e/o Pt_1 minor somma che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare e /o liquidare in maniera più equa per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- in via subordinata, e sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il signor Controparte_1 venga dichiarato tenuto a corrispondere una qualsiasi somma di denaro in favore dell'attrice, dichiarare la compensazione totale o per la somma che sarà appurata in giudizio con quelle che il Tribunale dichiarerà doversi corrispondere al signor
[...]
per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
- in ogni caso, con CP_1 vittoria di spese ed onorari professionali di difesa, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.”
Premesso
Con atto di citazione del 21.09.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non, dalla stessa subiti per aver sostenuto in via esclusiva il mantenimento del figlio. A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato: - che dalla relazione sentimentale con il convenuto è nato, in data 22.02.2012, il figlio legalmente riconosciuto da entrambi i genitori;
- che, dopo circa due anni, la relazione si è interrotta bruscamente e ha CP_1 trasferito la propria residenza nella sua casa di proprietà sita in Lucca;
- che dalla data del trasferimento non ha adempiuto a tutti i suoi doveri ed CP_1 obblighi di padre;
- che si è occupata in via esclusiva del mantenimento, dell'istruzione ed educazione del figlio;
- che tale situazione è rimasta invariata fino al 2020, momento in cui il Tribunale di
Lucca con ordinanza n. 8114/2020 del 11/12/2020 ha disposto, tra l'altro, l'obbligo per di corrispondere un assegno di mantenimento del figlio a mani CP_1 dell'attrice di € 300,00 mensili;
- che il convenuto con il suo comportamento le ha provocato un ingiusto e grave danno non solo patrimoniale ma anche non patrimoniale, soffrendo ancora oggi di una grave patologia depressiva e frequenti attacchi di panico;
- che è stata costretta a ricorrere più volte ad azioni forzose per il recupero di quanto statuito dal Tribunale di Lucca;
- che, approssimativamente, in base agli anni di mancato adempimento degli obblighi di mantenimento il danno patrimoniale ammonta a € 30.000,00 e il danno non patrimoniale a € 25.000,00.
Si è costituito che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per vizio della editio actionis e, nel merito, ha contestato integralmente quanto dedotto da controparte. Ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale il risarcimento del danno per deprivazione del rapporto parentale per l'importo di €
55.000,00. In particolare, ha osservato:
- che l'atto di citazione è nullo per assenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma III,
n. 3 e 4 c.p.c.;
- che dopo il 2014 il rapporto tra le parti è stato caratterizzato da riappacificazioni e allontanamenti;
- che l'attrice, ritenendo la figura materna la sola unica e necessaria per la crescita della prole ha reso difficile, se non impossibile, il rapporto padre-figlio;
- che, inutilmente, ha tentato più volte di rappresentare all'attrice la necessità di essere coinvolto nelle decisioni del figlio;
- che, pertanto, gli incontri con il figlio si sono fatti sempre più sporadici fino a diventare assenti e subordinati ai desideri della madre;
- che non ha partecipato al procedimento incardinato al Tribunale di Lucca per difetto di notifica del ricorso ed è venuto a conoscenza dell'ordinanza solo con la notifica dell'atto di precetto;
- che ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- che l'attrice ha inevitabilmente minato il rapporto con il figlio risultando vano ogni contatto con la stessa per accordarsi sulle modalità di visita e per avere informazioni sulle condizioni del figlio ledendo così il suo ruolo di padre;
- che nonostante il licenziamento e le conseguenti difficoltà economiche ha cercato di provvedere al mantenimento;
- che parte attrice con la sua condotta ha limitato la possibilità di instaurare con il figlio un legame effettivo, cagionandogli così un danno da deprivazione del rapporto parentale quantificato prudenzialmente in € 55.000,00.
Con provvedimento del 26.01.2023, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c e la causa rinviata all'udienza del 29.06.2023 in trattazione scritta.
La causa è stata istruita mediante prova per testi.
Con provvedimento del 08.02.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2025.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, con provvedimento del
18.02.2025 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 29.05.2025.
All'udienza del 29.05.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. L'attrice chiede il ristoro di due diversi pregiudizi, originati, in tesi, dalla stessa condotta illecita di ossia dal mancato versamento, negli anni, del Controparte_1 contributo di mantenimento in favore del figlio, il cui sostentamento sarebbe per l'effetto ricaduto in via esclusiva sulla madre.
2. È in prima istanza lamentato un danno di natura patrimoniale, che nella sintetica esposizione di cui al libello introduttivo è correlato tanto al periodo antecedente alla portata delle statuizioni di cui all'ordinanza ex artt. 737, 738 c.p.c. del 11.12.2020 del Tribunale di Lucca (r.g. 1118/2020), con la quale è stato determinato per la prima volta un contributo a carico del padre dell'importo di euro 300,00 mensili, quanto a quello successivo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto di credito per la fase susseguente alla proposizione della domanda dinanzi al Tribunale di Lucca, atteso che si pone, semmai, questione di adempimento agli obblighi di contribuzione sanciti nell'ordinanza, non oggetto del giudizio. Gli ulteriori fatti oggetto di sommaria ed invero disarticolata allegazione (alienazione dell'immobile da parte del convenuto;
licenziamento strumentale dal posto di lavoro;
necessità della creditrice di ricorrere all'esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio diritto), per quanto è possibile valutare in base agli atti, non costituiscono illecito penale né civile, anzi dovendosi rilevare che in ogni caso c'è stato adempimento quantomeno parziale agli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale (doc. 9 convenuto).
Per quanto concerne il danno antecedente alla portata della decisione del Tribunale di
Lucca, la voce di danno è stimata nel libello introduttivo in via di approssimazione, senza fornire al giudicante alcun elemento concreto in base al quale valutarla, non essendo state allegate, prima che documentate, spese ordinarie e straordinarie sostenute in favore del figlio, rispetto alle quali gli obblighi di contribuzione gravanti ex lege in capo al genitore imporrebbero la restitutio, in via presuntiva, del 50%.
Inoltre, non si evince con sufficiente chiarezza il periodo in relazione al quale sarebbe maturato il diritto di credito, ossia rispetto al quale il padre sarebbe stato totalmente assente e quindi non avrebbe contribuito in alcuna misura, neppure in via indiretta, al mantenimento del figlio. Alle lacune assertive ed asseverative circa gli aspetti temporali e quantitativi del diritto, soccorrono tuttavia i principi propri del processo civile.
Dalle allegazioni – sul punto scevre da contestazioni ai fini dell'art. 115 c.p.c. – del convenuto, dopo la prima separazione del nucleo familiare, alla fine del 2014, vi sarebbero stati degli ulteriori periodi di avvicinamento tra i partner e anche un significativo periodo di convivenza presso l'immobile di per qualche mese nel CP_1 corso dell'anno 2017.
È invece pacifico che dall'anno 2018 la convivenza delle parti in causa sia definitivamente cessata, e che il padre non abbia più contribuito, in via diretta o indiretta, al mantenimento del figlio, a prescindere dalle questioni relative alle ragioni che hanno determinato l'assetto nella gestione dei rapporti padre-figlio.
In altri termini, vi è stato un lasso temporale nel quale il padre è scomparso come supporto materiale del figlio, circostanza che, di per sé, conduce al riconoscimento dei presupposti per il risarcimento pari alla mancata contribuzione.
In definitiva, il Tribunale riconosce un risarcimento del danno commisurato per relationem al contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale di Lucca, per i due anni 2018 e 2020, ridotto tuttavia in via di equità integrativa ex art. 1226 c.c. in complessivi € 5.000,00, oltre interessi di legge a far data dalla domanda giudiziale.
3. Sono invece insussistenti i presupposti per riconoscere il danno non patrimoniale. Il pregiudizio, a prescindere dalle etichette attribuite allo stesso nel libello introduttivo, si attesta sul piano meramente declamatorio, non essendo dimostrato, né essendo stato chiesto di provare, un vulnus al diritto alla salute o ad un altro diritto costituzionalmente rilevante, apprezzabile sia sotto il profilo del c.d. danno evento, sia, soprattutto, anche in via di presunzioni semplici, sotto quello delle conseguenze dannose.
Né può ritenersi che il risarcimento scaturisca meccanicamente al venir meno del contributo materiale e spirituale nei confronti della famiglia nucleare.
4. Non è fondata la domanda riconvenzionale. Il convenuto lamenta un danno derivante dall'illecito endofamiliare in tesi compiuto dalla ex compagna, che gli avrebbe di fatto impedito di vedere il figlio per anni, facendo progressivamente venir meno l'affezione del minore per la figura paterna.
A sostegno della prospettazione, non sono idonei i saltuari messaggi veicolati attraverso il legale del padre e allegati in atti (docc. 19-23), nei quali viene lamentata, a seconda dei casi, una condotta ostativa o non completamente collaborativa, trattandosi di elementi di per sé soli lasciano presumere solo un biasimevole comportamento dell'attrice – e senz'altro confutano la di lei tesi per la quale il padre si è sempre disinteressato delle sorti del figlio – ma che non sono suscettibili di fondare la responsabilità aquiliana invocata.
Né la prova orale espletata incide sul quadro delineato. I testi hanno essenzialmente riportato elementi di conoscenza appresi de relato actoris, e, in ogni caso, dalle deposizioni rese non emerge la denunciata condotta totalmente ostativa agli incontri ascrivibile alla Pt_1 È significativo osservare, peraltro, che il padre non ha dimostrato di essersi compiutamente attivato nelle opportune sedi per rimuovere i denunciati ostacoli alla piena realizzazione del rapporto genitoriale di cui lamenta, in questa sede,
l'irrimediabile vulnus.
È documentato, infatti, che a prescindere dalla questione legata alla partecipazione al procedimento dinanzi al Tribunale di Lucca, una volta avuta contezza dello stesso e degli assetti fortemente penalizzanti per lo stesso in tema di esercizio della responsabilità genitoriale e di diritto di visita, lungi dall'attivarsi per chiedere eventuali modifiche del provvedimento e, soprattutto, reagire – in via giudiziaria e se del caso rivolgendosi anche alla forza pubblica – a fronte di quelle che denuncia come sistematiche gravi violazioni del diritto di visita , ha atteso tre anni (cfr. docc. agli atti), limitandosi a veicolare tramite avvocato, in saltuarie occasioni, le sue doglianze alla controparte.
Siffatto atteggiamento, rinunciatario, assume alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie rilievo determinante nell'escludere la sussistenza dell'illecito.
5. Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, tenuto conto della misura della soccombenza e delle particolarità del caso trattato;
nella residua parte, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di , di € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_1 interessi legali a far data dalla domanda;
- rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di , di metà delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate per l'intero in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
Pisa, 29.9.2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
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