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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/09/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. ssa Sara Trabalza Giudice dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2023 promossa da:
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Umberto Parte_1
Tarara ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Foligno via Piermarini n. 8
RICORRENTE
contro
, nato a [...] in data [...] , rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Rita Tiburzi CP_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Perugia Piazza Danti n. 11
RESISTENTE
Conclusioni delle parti : come in atti
Conclusioni del P.M. : come in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.8.2023 esponeva che dalla relazione sentimentale Parte_1 avuta con , in data 11.4.2018, era nato il figlio che , dopo la fine di detta CP_1 Per_1
pagina 1 di 7 relazione nel dicembre 2021 , era rimasto collocato presso la stessa con facoltà per il padre di poterlo tenere con sé in base agli orari di lavoro e agli impegni del bambino, che in realtà il padre prendeva e teneva con sé il figlio soltanto il mercoledi pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e i fine settimana alternati , che si è sempre disinteressato alle esigenze del figlio rendendosi protagonista di una serie di episodi di violenza nei confronti della medesima e provvedendo a pagare sporadicamente delle somme di denaro per il mantenimento del minore, nonostante potesse contare su un reddito mensile di euro
1700,00 mensili e non avesse spese per l'alloggio usufruendo dell'abitazione dei propri genitori;
chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido esclusivo a sé stessa del figlio minore con Per_1 collocamento presso la propria abitazione , che venisse regolamentata la frequentazione padre – figlio con modalità differenti tra il periodo antecedente e successivo il compimento dei sei anni , come indicato in atti, che venisse disposto a carico di il pagamento a suo favore, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento di , dell'importo di euro 350.00 mensili rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, con spese straordinarie a suo totale carico;
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso affermato , evidenziando, in CP_1 primo luogo che mai nessuna condotta violenta era stata posta in essere dallo stesso ai danni della e che sempre si era occupato delle esigenze del figlio minore sia da un punto di vista morale CP_1 sia materiale nonostante i comportamenti ostruzionistici posti in essere dalla madre;
chiedeva, pertanto, l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre e con tempi di Per_1 frequentazione ampi includendo anche il pernotto infrasettimanale e con il pagamento , a titolo di contributo al mantenimento di euro 200.00 mensili , rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese a favore della , oltre il 50% delle spese straordinarie;
con CP_1 vittoria di spese.
Previa comparizione delle parti, il Giudice , con provvedimento ex art. 473 bis .22 c.p.c. , disponeva l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1 della madre , disponeva tempi e modalità precise in ordine alla frequentazione padre – figlio, poneva a carico del il pagamento , a favore della , entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo CP_1 CP_1 di contributo per il mantenimento del figlio minore, di euro 300.00 mensili, rivalutabili sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie , incaricava di Servizi sociali del Comune di
Foligno di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore , prescriveva ai genitori di attenersi alle indicazioni dei Servizi sociali nell'interesse del figlio minore.
pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza del 21.2.2024, a seguito dell'esame della relazione dei Servizi sociali, evidenziata una conflittualità tra i genitori tale da poter arrecare pregiudizio al figlio minore, il Giudice con provvedimento del 22.2.2024 , incaricava i Servizi sociali di continuare nell'attività di monitoraggio, disponeva, su consenso di entrambe le parti, un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso di sostegno psicologico per il minore presso i Servizi specialistici USL Umbria 2, modificava i tempi di frequentazione padre – figlio stante il diverso orario di lavoro di quest'ultimo.
Nel corso del giudizio i Servizi sociali evidenziavano un miglioramento delle relazioni tra Parte_1
e dando atto del positivo percorso di sostegno alla genitorialità da entrambi
[...] CP_1 intrapreso con riflessi favorevoli anche con riferimento alla situazione di , la struttura Per_1 complessa di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza USL Umbria 2 , da ultimo , dava atto , con riguardo al minore che “in seguito alla valutazione psicodiagnostica… il minore non Per_1 evidenzia sintomi relativi a problematiche psicologiche ed emotive , bensì un quadro che sembrava connesso ad un disturbo del linguaggio” tanto che il bambino in data 12.6.2025 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di frenulectomia , come comunicato dalla madre , la stessa , Parte_1 senza fare alcun riferimento alle presunte condotte di violenza , delle quali solo nel ricorso introduttivo aveva parlato in maniera del tutto generica senza addurre alcun elemento probatorio , all'udienza del
15.7.2025 dichiarava che la situazione tra le parti si era normalizzata , che per la frequentazione padre – figlio non c'arano problemi in quanto avevano seguito il criterio dell'alternanza ( “uno lo prende uno lo porta) sia nel periodo scolastico sia nei week end ed anche durante il campus estivo, che era Per_1 sereno , dal canto suo, affermava “confermo che ci troviamo bene con questa CP_1 organizzazione”.
Alla luce della diversa situazione che si è delineata tra le parti, concludeva Parte_1 chiedendo la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza 15.11.2023 così come modificate con l'ordinanza 22.2.2024 ed insistendo per una integrazione del contributo al mantenimento per il figlio minore , indicato in euro 300.00 mensili nella citata ordinanza 15.11.2023 , per il pagamento Per_1 di un canone di locazione stante l'asserita necessità di trovare un alloggio più consono alle necessità dello stesso;
chiedeva , dal canto suo, la conferma dell'attuale Per_1 CP_1 organizzazione con riferimento ai tempi di frequentazione del figlio , sostanzialmente sulla base di quanto previsto nell'ordinanza 22.2.2024, rispetto alla quale anche la ricorrente concordava , come chiarito dalla stessa all'udienza 15.7.2025, con revoca del contributo al mantenimento per il figlio minore stante i tempi di permanenza paritetici dello stesso con ciascun genitore, o comunque Per_1
pagina 3 di 7 con una riduzione del relativo importo;
con rigetto della richiesta di integrazione stante il mancato pagamento, all'attualità, di un qualsiasi canone di locazione.
All'udienza del 15.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio senza termini su richiesta delle parti avendo le stesse già depositato le memorie conclusionali.
In primo luogo occorre osservare che , pur avendo fatto riferimento nel ricorso a Parte_1 presunte condotte violente di ai suoi danni e al disinteresse dello stesso per il figlio CP_1 minore quali presupposti per un affido esclusivo alla medesima di quest'ultimo, Per_1 successivamente nessuna prova ha dedotto sotto tali profili a dimostrazione della circostanza che in realtà, come ben delineato da Servizi sociali fin dalla prima relazione , ci si trovava in presenza di una situazione di elevato conflitto con conseguente difficoltà di comunicazione tra le parti con riflessi di pregiudizio per il figlio minore .
Superato tale aspetto ed avviato un percorso di sostegno alla genitorialità , su accordo delle parti, queste riuscivano a trovare un equilibrio tra di loro e a vantaggio della gestione condivisa del figlio minore , anche con l'aiuto dei Servizi sociali incaricati di un'attività di monitoraggio sul Per_1 nucleo;
entrambi i genitori dimostravano, infatti, buone competenze genitoriali tali da consentire loro di superare di superare i conflitti di coppia proprio nell'interesse di e proprio per il suo bene. Per_1
Da tutto ciò quest'ultimo ne traeva vantaggio e nell'ultima valutazione della Neuropsichiatria infantili
USL Umbria 2 si dava atto che lo stesso non presentava “sintomi relativi a problematiche psicologiche ed emotive” e gli stessi genitori, all'udienza del 15.7.2025 confermavano che il bambino era tranquillo né segni di malessere venivano , in alcun modo, segnalati dai Servizi sociali nella loro ultima relazione di aggiornamento.
Da quanto sopra deriva che deve essere disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori Per_1 con un suo collocamento presso l'abitazione della madre;
per quanto attiene i tempi di frequentazione padre figlio occorre indicare quelli rispetto ai quali gli stessi genitori hanno dichiarato di concordare alla citata udienza del 15.7.2025 e di trovarsi bene anche rispetto alle esigenze di e , quindi, Per_1 disporre : a) durante il periodo scolastico: quando il padre avrà il turno lavorativo pomeridiano (dalle h. 14,00 alle h. 22,00), partendo dal lunedì, verrà accompagnato a scuola dal padre e ripreso Per_1 dalla madre con cui trascorrerà anche la notte, la mattina successiva verrà riaccompagnato a scuola dalla madre e sarà ripreso dal padre con cui passerà la notte e così fino al venerdì; con frequentazione, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
quando il padre avrà il turno della mattina
(dalle h. 6,00 alle h. 14,00) avverrà il contrario;
b) durante il periodo non scolastico: quando il padre lavorerà di mattina, il padre preleverà il figlio da casa della madre alle h. 14,15 dove la madre lo pagina 4 di 7 riporterà alle h. 21,30; quando lavorerà di pomeriggio, il padre porterà il figlio alla madre alle h. 13,45 per riprenderlo alle h. 21,30 ; c) durante le festività natalizie: alternativamente ogni anno, per giorni
7 dal 24 sino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro, a cominciare dal presente anno che inizierà con la madre, la quale si occuperà di accompagnare il figlio presso la casa paterna ed il padre di riportarlo;
d) durante le vacanze pasquali: starà presso Per_1 la casa paterna per cinque giorni, alternando ogni anno la festività di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con le medesime modalità del prelevamento paterno e della consegna materna;
e) durante il periodo estivo (giugno- settembre di ogni anno): il bambino starà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, i genitori dovranno comunicare il periodo di ferie estive che intendono trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di rendere noto l'eventuale luogo in cui si recheranno ed i relativi recapiti anche telefonici. Per ogni altra festività civile e religiosa, il compleanno e l'onomastico del figlio, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori, comunque , potranno modificare , previo accordo tra gli stessi e previo preavviso di almeno sette giorni , il calendario sopra indicato per eventuali impegni lavorativi e per esigenze del bambino con l'avvertenza che la settimana dovrà coincidere con il fine settimana assegnato al genitore .
Per quanto attiene il contributo al mantenimento per risulta evidente che i tempi di Per_1 permanenza presso ciascun genitore dello stesso sono pressoché paritetici;
a fronte di ciò occorre però evidenziare che detto contributo non può automaticamente essere escluso per tale motivo dovendo anche verificare le rispettive condizioni economiche di entrambi i genitori e ciò per permettere al bambino di riuscire avere la medesima situazione di vita presso l'uno e l'altro .
Nella vicenda in oggetto risulta che attualmente percepisce la NASPI avendo perso Parte_1 il lavoro mentre può far conto su una retribuzione mensile di euro 1700.00 con un CP_1 divario evidente tra la condizione economica dei predetti a svantaggio della madre .
Da ciò deriva che deve essere previsto un contributo al mantenimento del figlio dell'importo Per_1 di euro 300.00 mensili, rivalutabile sulla base degli indici ISTAT , che dovrà essere versato da
[...]
a favore di entro il giorno 5 di ciascun mese , oltre il 50% delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie.
Nulla, invece, può essere previsto quale integrazione a favore di per un eventuale Parte_1 canone di locazione che la stessa dovesse andare a pagare nell'eventualità di un suo trasferimento presso altro alloggio.
Attualmente la predetta non ha costi per l'alloggio usufruendo di un'abitazione che le è stata messa a disposizione dai genitori né emerge dagli atti nessuna specifica prescrizione dei Servizi sociali in pagina 5 di 7 ordine ad una inadeguatezza di tale alloggio , anzi, anche nell'ultima relazione dei Servizi risulta che la stessa continua ad abitare presso lo stesso immobile.
Chiarito ciò occorre precisare che non è sicuramente possibile prevedere una integrazione del contributo per rispetto ad un qualcosa di assolutamente incerto sia nell'an che nel quantum;
Per_1 inoltre è necessario ricordare che nel contributo al mantenimento per il figlio minore sono, altresì, comprese anche le spese per l'alloggio dello stesso con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, mancherebbero i presupposti per una simile statuizione .
Sul punto si rigetta la domanda svolta da . Parte_1
Susssistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- L'affido condiviso ad entrambi i genitori, e del figlio Parte_1 CP_1 minore con collocamento presso l'abitazione della madre;
Per_1
Rispetto ai tempi di frequentazione dispone : a) durante il periodo scolastico: quando il padre avrà il turno lavorativo pomeridiano (dalle h. 14,00 alle h. 22,00), partendo dal lunedì, verrà Per_1 accompagnato a scuola dal padre e ripreso dalla madre con cui trascorrerà anche la notte, la mattina successiva verrà riaccompagnato a scuola dalla madre e sarà ripreso dal padre con cui passerà la notte e così fino al venerdì; con frequentazione, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
quando il padre avrà il turno della mattina (dalle h. 6,00 alle h. 14,00) avverrà il contrario;
b) durante il periodo non scolastico: quando il padre lavorerà di mattina, il padre preleverà il figlio da casa della madre alle h. 14,15 dove la madre lo riporterà alle h. 21,30; quando lavorerà di pomeriggio, il padre porterà il figlio alla madre alle h. 13,45 per riprenderlo alle h. 21,30 ; c) durante le festività natalizie: alternativamente ogni anno, per giorni 7 dal 24 sino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro, a cominciare dal presente anno che inizierà con la madre, la quale si occuperà di accompagnare il figlio presso la casa paterna ed il padre di riportarlo;
d) durante le vacanze pasquali: starà presso la casa paterna per cinque giorni, alternando ogni anno la Per_1 festività di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con le medesime modalità del prelevamento paterno e della consegna materna;
e) durante il periodo estivo (giugno- settembre di ogni anno): il bambino starà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, i genitori dovranno comunicare il periodo di ferie estive che intendono trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di rendere pagina 6 di 7 noto l'eventuale luogo in cui si recheranno ed i relativi recapiti anche telefonici. Per ogni altra festività civile e religiosa, il compleanno e l'onomastico del figlio, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori, comunque , potranno modificare , previo accordo tra gli stessi e previo preavviso di almeno sette giorni , il calendario sopra indicato per eventuali impegni lavorativi e per esigenze del bambino con l'avvertenza che la settimana dovrà coincidere con il fine settimana assegnato al genitore .
- Pone a carico di il pagamento a favore di entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ciascun mese , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dell'importo Per_1 di euro 300.00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
- Compensa le spese tra le parti.
Spoleto 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. ssa Sara Trabalza Giudice dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2023 promossa da:
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Umberto Parte_1
Tarara ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Foligno via Piermarini n. 8
RICORRENTE
contro
, nato a [...] in data [...] , rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Rita Tiburzi CP_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Perugia Piazza Danti n. 11
RESISTENTE
Conclusioni delle parti : come in atti
Conclusioni del P.M. : come in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.8.2023 esponeva che dalla relazione sentimentale Parte_1 avuta con , in data 11.4.2018, era nato il figlio che , dopo la fine di detta CP_1 Per_1
pagina 1 di 7 relazione nel dicembre 2021 , era rimasto collocato presso la stessa con facoltà per il padre di poterlo tenere con sé in base agli orari di lavoro e agli impegni del bambino, che in realtà il padre prendeva e teneva con sé il figlio soltanto il mercoledi pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e i fine settimana alternati , che si è sempre disinteressato alle esigenze del figlio rendendosi protagonista di una serie di episodi di violenza nei confronti della medesima e provvedendo a pagare sporadicamente delle somme di denaro per il mantenimento del minore, nonostante potesse contare su un reddito mensile di euro
1700,00 mensili e non avesse spese per l'alloggio usufruendo dell'abitazione dei propri genitori;
chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido esclusivo a sé stessa del figlio minore con Per_1 collocamento presso la propria abitazione , che venisse regolamentata la frequentazione padre – figlio con modalità differenti tra il periodo antecedente e successivo il compimento dei sei anni , come indicato in atti, che venisse disposto a carico di il pagamento a suo favore, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento di , dell'importo di euro 350.00 mensili rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, con spese straordinarie a suo totale carico;
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso affermato , evidenziando, in CP_1 primo luogo che mai nessuna condotta violenta era stata posta in essere dallo stesso ai danni della e che sempre si era occupato delle esigenze del figlio minore sia da un punto di vista morale CP_1 sia materiale nonostante i comportamenti ostruzionistici posti in essere dalla madre;
chiedeva, pertanto, l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre e con tempi di Per_1 frequentazione ampi includendo anche il pernotto infrasettimanale e con il pagamento , a titolo di contributo al mantenimento di euro 200.00 mensili , rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese a favore della , oltre il 50% delle spese straordinarie;
con CP_1 vittoria di spese.
Previa comparizione delle parti, il Giudice , con provvedimento ex art. 473 bis .22 c.p.c. , disponeva l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1 della madre , disponeva tempi e modalità precise in ordine alla frequentazione padre – figlio, poneva a carico del il pagamento , a favore della , entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo CP_1 CP_1 di contributo per il mantenimento del figlio minore, di euro 300.00 mensili, rivalutabili sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie , incaricava di Servizi sociali del Comune di
Foligno di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore , prescriveva ai genitori di attenersi alle indicazioni dei Servizi sociali nell'interesse del figlio minore.
pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza del 21.2.2024, a seguito dell'esame della relazione dei Servizi sociali, evidenziata una conflittualità tra i genitori tale da poter arrecare pregiudizio al figlio minore, il Giudice con provvedimento del 22.2.2024 , incaricava i Servizi sociali di continuare nell'attività di monitoraggio, disponeva, su consenso di entrambe le parti, un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso di sostegno psicologico per il minore presso i Servizi specialistici USL Umbria 2, modificava i tempi di frequentazione padre – figlio stante il diverso orario di lavoro di quest'ultimo.
Nel corso del giudizio i Servizi sociali evidenziavano un miglioramento delle relazioni tra Parte_1
e dando atto del positivo percorso di sostegno alla genitorialità da entrambi
[...] CP_1 intrapreso con riflessi favorevoli anche con riferimento alla situazione di , la struttura Per_1 complessa di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza USL Umbria 2 , da ultimo , dava atto , con riguardo al minore che “in seguito alla valutazione psicodiagnostica… il minore non Per_1 evidenzia sintomi relativi a problematiche psicologiche ed emotive , bensì un quadro che sembrava connesso ad un disturbo del linguaggio” tanto che il bambino in data 12.6.2025 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di frenulectomia , come comunicato dalla madre , la stessa , Parte_1 senza fare alcun riferimento alle presunte condotte di violenza , delle quali solo nel ricorso introduttivo aveva parlato in maniera del tutto generica senza addurre alcun elemento probatorio , all'udienza del
15.7.2025 dichiarava che la situazione tra le parti si era normalizzata , che per la frequentazione padre – figlio non c'arano problemi in quanto avevano seguito il criterio dell'alternanza ( “uno lo prende uno lo porta) sia nel periodo scolastico sia nei week end ed anche durante il campus estivo, che era Per_1 sereno , dal canto suo, affermava “confermo che ci troviamo bene con questa CP_1 organizzazione”.
Alla luce della diversa situazione che si è delineata tra le parti, concludeva Parte_1 chiedendo la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza 15.11.2023 così come modificate con l'ordinanza 22.2.2024 ed insistendo per una integrazione del contributo al mantenimento per il figlio minore , indicato in euro 300.00 mensili nella citata ordinanza 15.11.2023 , per il pagamento Per_1 di un canone di locazione stante l'asserita necessità di trovare un alloggio più consono alle necessità dello stesso;
chiedeva , dal canto suo, la conferma dell'attuale Per_1 CP_1 organizzazione con riferimento ai tempi di frequentazione del figlio , sostanzialmente sulla base di quanto previsto nell'ordinanza 22.2.2024, rispetto alla quale anche la ricorrente concordava , come chiarito dalla stessa all'udienza 15.7.2025, con revoca del contributo al mantenimento per il figlio minore stante i tempi di permanenza paritetici dello stesso con ciascun genitore, o comunque Per_1
pagina 3 di 7 con una riduzione del relativo importo;
con rigetto della richiesta di integrazione stante il mancato pagamento, all'attualità, di un qualsiasi canone di locazione.
All'udienza del 15.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio senza termini su richiesta delle parti avendo le stesse già depositato le memorie conclusionali.
In primo luogo occorre osservare che , pur avendo fatto riferimento nel ricorso a Parte_1 presunte condotte violente di ai suoi danni e al disinteresse dello stesso per il figlio CP_1 minore quali presupposti per un affido esclusivo alla medesima di quest'ultimo, Per_1 successivamente nessuna prova ha dedotto sotto tali profili a dimostrazione della circostanza che in realtà, come ben delineato da Servizi sociali fin dalla prima relazione , ci si trovava in presenza di una situazione di elevato conflitto con conseguente difficoltà di comunicazione tra le parti con riflessi di pregiudizio per il figlio minore .
Superato tale aspetto ed avviato un percorso di sostegno alla genitorialità , su accordo delle parti, queste riuscivano a trovare un equilibrio tra di loro e a vantaggio della gestione condivisa del figlio minore , anche con l'aiuto dei Servizi sociali incaricati di un'attività di monitoraggio sul Per_1 nucleo;
entrambi i genitori dimostravano, infatti, buone competenze genitoriali tali da consentire loro di superare di superare i conflitti di coppia proprio nell'interesse di e proprio per il suo bene. Per_1
Da tutto ciò quest'ultimo ne traeva vantaggio e nell'ultima valutazione della Neuropsichiatria infantili
USL Umbria 2 si dava atto che lo stesso non presentava “sintomi relativi a problematiche psicologiche ed emotive” e gli stessi genitori, all'udienza del 15.7.2025 confermavano che il bambino era tranquillo né segni di malessere venivano , in alcun modo, segnalati dai Servizi sociali nella loro ultima relazione di aggiornamento.
Da quanto sopra deriva che deve essere disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori Per_1 con un suo collocamento presso l'abitazione della madre;
per quanto attiene i tempi di frequentazione padre figlio occorre indicare quelli rispetto ai quali gli stessi genitori hanno dichiarato di concordare alla citata udienza del 15.7.2025 e di trovarsi bene anche rispetto alle esigenze di e , quindi, Per_1 disporre : a) durante il periodo scolastico: quando il padre avrà il turno lavorativo pomeridiano (dalle h. 14,00 alle h. 22,00), partendo dal lunedì, verrà accompagnato a scuola dal padre e ripreso Per_1 dalla madre con cui trascorrerà anche la notte, la mattina successiva verrà riaccompagnato a scuola dalla madre e sarà ripreso dal padre con cui passerà la notte e così fino al venerdì; con frequentazione, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
quando il padre avrà il turno della mattina
(dalle h. 6,00 alle h. 14,00) avverrà il contrario;
b) durante il periodo non scolastico: quando il padre lavorerà di mattina, il padre preleverà il figlio da casa della madre alle h. 14,15 dove la madre lo pagina 4 di 7 riporterà alle h. 21,30; quando lavorerà di pomeriggio, il padre porterà il figlio alla madre alle h. 13,45 per riprenderlo alle h. 21,30 ; c) durante le festività natalizie: alternativamente ogni anno, per giorni
7 dal 24 sino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro, a cominciare dal presente anno che inizierà con la madre, la quale si occuperà di accompagnare il figlio presso la casa paterna ed il padre di riportarlo;
d) durante le vacanze pasquali: starà presso Per_1 la casa paterna per cinque giorni, alternando ogni anno la festività di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con le medesime modalità del prelevamento paterno e della consegna materna;
e) durante il periodo estivo (giugno- settembre di ogni anno): il bambino starà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, i genitori dovranno comunicare il periodo di ferie estive che intendono trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di rendere noto l'eventuale luogo in cui si recheranno ed i relativi recapiti anche telefonici. Per ogni altra festività civile e religiosa, il compleanno e l'onomastico del figlio, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori, comunque , potranno modificare , previo accordo tra gli stessi e previo preavviso di almeno sette giorni , il calendario sopra indicato per eventuali impegni lavorativi e per esigenze del bambino con l'avvertenza che la settimana dovrà coincidere con il fine settimana assegnato al genitore .
Per quanto attiene il contributo al mantenimento per risulta evidente che i tempi di Per_1 permanenza presso ciascun genitore dello stesso sono pressoché paritetici;
a fronte di ciò occorre però evidenziare che detto contributo non può automaticamente essere escluso per tale motivo dovendo anche verificare le rispettive condizioni economiche di entrambi i genitori e ciò per permettere al bambino di riuscire avere la medesima situazione di vita presso l'uno e l'altro .
Nella vicenda in oggetto risulta che attualmente percepisce la NASPI avendo perso Parte_1 il lavoro mentre può far conto su una retribuzione mensile di euro 1700.00 con un CP_1 divario evidente tra la condizione economica dei predetti a svantaggio della madre .
Da ciò deriva che deve essere previsto un contributo al mantenimento del figlio dell'importo Per_1 di euro 300.00 mensili, rivalutabile sulla base degli indici ISTAT , che dovrà essere versato da
[...]
a favore di entro il giorno 5 di ciascun mese , oltre il 50% delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie.
Nulla, invece, può essere previsto quale integrazione a favore di per un eventuale Parte_1 canone di locazione che la stessa dovesse andare a pagare nell'eventualità di un suo trasferimento presso altro alloggio.
Attualmente la predetta non ha costi per l'alloggio usufruendo di un'abitazione che le è stata messa a disposizione dai genitori né emerge dagli atti nessuna specifica prescrizione dei Servizi sociali in pagina 5 di 7 ordine ad una inadeguatezza di tale alloggio , anzi, anche nell'ultima relazione dei Servizi risulta che la stessa continua ad abitare presso lo stesso immobile.
Chiarito ciò occorre precisare che non è sicuramente possibile prevedere una integrazione del contributo per rispetto ad un qualcosa di assolutamente incerto sia nell'an che nel quantum;
Per_1 inoltre è necessario ricordare che nel contributo al mantenimento per il figlio minore sono, altresì, comprese anche le spese per l'alloggio dello stesso con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, mancherebbero i presupposti per una simile statuizione .
Sul punto si rigetta la domanda svolta da . Parte_1
Susssistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- L'affido condiviso ad entrambi i genitori, e del figlio Parte_1 CP_1 minore con collocamento presso l'abitazione della madre;
Per_1
Rispetto ai tempi di frequentazione dispone : a) durante il periodo scolastico: quando il padre avrà il turno lavorativo pomeridiano (dalle h. 14,00 alle h. 22,00), partendo dal lunedì, verrà Per_1 accompagnato a scuola dal padre e ripreso dalla madre con cui trascorrerà anche la notte, la mattina successiva verrà riaccompagnato a scuola dalla madre e sarà ripreso dal padre con cui passerà la notte e così fino al venerdì; con frequentazione, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
quando il padre avrà il turno della mattina (dalle h. 6,00 alle h. 14,00) avverrà il contrario;
b) durante il periodo non scolastico: quando il padre lavorerà di mattina, il padre preleverà il figlio da casa della madre alle h. 14,15 dove la madre lo riporterà alle h. 21,30; quando lavorerà di pomeriggio, il padre porterà il figlio alla madre alle h. 13,45 per riprenderlo alle h. 21,30 ; c) durante le festività natalizie: alternativamente ogni anno, per giorni 7 dal 24 sino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro, a cominciare dal presente anno che inizierà con la madre, la quale si occuperà di accompagnare il figlio presso la casa paterna ed il padre di riportarlo;
d) durante le vacanze pasquali: starà presso la casa paterna per cinque giorni, alternando ogni anno la Per_1 festività di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con le medesime modalità del prelevamento paterno e della consegna materna;
e) durante il periodo estivo (giugno- settembre di ogni anno): il bambino starà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, i genitori dovranno comunicare il periodo di ferie estive che intendono trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di rendere pagina 6 di 7 noto l'eventuale luogo in cui si recheranno ed i relativi recapiti anche telefonici. Per ogni altra festività civile e religiosa, il compleanno e l'onomastico del figlio, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori, comunque , potranno modificare , previo accordo tra gli stessi e previo preavviso di almeno sette giorni , il calendario sopra indicato per eventuali impegni lavorativi e per esigenze del bambino con l'avvertenza che la settimana dovrà coincidere con il fine settimana assegnato al genitore .
- Pone a carico di il pagamento a favore di entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ciascun mese , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dell'importo Per_1 di euro 300.00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
- Compensa le spese tra le parti.
Spoleto 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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