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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 05/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. RA OM ) Parte_1
Parte_2
(avv. RA OM )
[...]
CONTRO
(avv. Controparte_1
ARICO' IA PACE MASSIMILIANO
( VIA P.PE DI VILLAFRANCA N. 99 ; C.F._1 Pt_1
)
sono presenti l'avv. RA OM per e per Parte_1
Parte_2
[...]
l'avv. PACE MASSIMILIANO anche in sostituzione dell'avv. ARICO'
IA e ( VIA P.PE DI VILLAFRANCA C.F._1
N. 99 ; per Pt_1 Controparte_1
[...] I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.00 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 429 cpc della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3093 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2
dell'avv. RA OM e , con elezione di domicilio in
VIA I. LA LUMIA 19/ C 90139 , presso il difensore avv. Pt_1
RA OM
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. ARICO' IA e P.IVA_3
dell'avv. PACE MASSIMILIANO ( VIA C.F._1
P.PE DI VILLAFRANCA N. 99 ; , elettivamente Pt_1 domiciliato in VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA N. 99 90141
, presso il difensore avv. ARICO' IA Pt_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
(uso diverso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli enti ecclesiastici ricorrenti hanno intimato sfratto nei confronti dell'associazione resistente lamentando la condotta di inadempimento della propria avversaria alla convenzione del 24 luglio 2000, registrata il 14 agosto 2000, che prevedeva la concessione in comodato gratuito dell' Parte_3
all' per nove anni, con tacito rinnovo Controparte_1
subordinato all'adempimento di obbligazioni essenziali
(progettazione, direzione lavori, installazione ponteggi, richiesta finanziamenti).
Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto che la convenzione era condizionata alla ratifica del Consiglio Diocesano degli Affari
Economici, mai intervenuta, sicché il contratto concluso fra le parti doveva considerarsi inefficace.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha formulato opposizione all'intimazione di sfratto eccependo che il contratto stipulato dalle parti in lite si è rinnovato tacitamente fino al 24/07/2027 e che, in ogni caso, la lamentata condotta di inadempimento non solo non risultava provata ma non poteva condurre ad una pronuncia di risoluzione attesa la natura gratuita del comodato.
Ha, infine evidenziato che la clausola relativa alla ratifica del
Consiglio Diocesano doveva considerarsi una clausola risolutiva meramente potestativa e quindi nulla.
A seguito del mutamento del rito e fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nei propri atti difensivi.
Ciò premesso, va rilevato che ai fini della decisione assume valore preliminare l'esame della questione dell'efficacia del contratto stipulato dalle parti il 24 luglio 2000.
Sul punto va osservato che per espressa volontà dei contraenti nel regolamento negoziale è stata inserita una clausola che prevedeva che il contratto di comodato doveva necessariamente essere ratificato dal Consiglio Diocesano degli Affari Economici (cfr. contratto allegato all'intimazione di sfratto).
Non risulta essere in contestazione il dato di fatto che tale ratifica non sia mai intervenuta.
Parte resistente ha invocato, per altro verso, la nullità di tale clausola evidenziando che essa costituisca una condizione risolutiva meramente potestativa.
L'eccezione dell'associazione convenuta va disattesa.
La previsione della necessaria ratifica da parte di un organo dell'ente ecclesiastico, quale il Consiglio Diocesano degli affari Economici, non può qualificarsi come condizione risolutiva del negozio quanto piuttosto come regolamentazione contrattuale del processo di formazione e manifestazione del consenso dell'ente ecclesiastico mediante una fattispecie a formazione progressiva nella quale al consenso espresso dal legale rappresentante dell'ente ecclesiastico - e cioè il vescovo – deve aggiungersi la volontà di altro soggetto.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, tale meccanismo di formazione della volontà contrattuale è espressamente previsto dalle norme di diritto canonico.
Ed invero, il canone 1292 prevede: “Salvo il disposto del can. 638,
§3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e la somma massima da stabilirsi dalla Conferenza
Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti;
altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati;
il
Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi. §2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex- voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.
Il canone 1295 dispone, poi: “I requisiti a norma dei cann. 1291-
1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”.
Il canone 638 comma terzo stabilisce infine che: Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa”.
Orbene, a prescindere dalla questione della riconducibilità del contratto oggetto di causa a una delle disposizioni nel codice di diritto canonico sopra citate, occorre evidenziare che le parti, nel loro regolamento negoziale, hanno espressamente previsto che la formazione del consenso dell'ente ecclesiastico alla concessione in godimento del bene fosse sottoposta ad una precisa sequenza che richiedeva il concorso della volontà del Vescovo e del Consiglio
Diocesano.
Non si tratta, pertanto, di una clausola che rimette la risoluzione del negozio ad un evento dipendente dal mero arbitrio di una delle parti del contratto ma di una previsione che ha recepito uno dei modi previsti dal codice di diritto canonico per la conclusione dei contratti da parte degli enti ecclesiastici. La clausola in questione deve, pertanto, considerarsi pienamente valida ed efficace essendo stata oggetto della libera contrattazione dei contraenti.
Con riferimento, poi, alle conseguenze della mancata ratifica da parte del Consiglio Diocesano, va evidenziato che tale carenza integra un vizio del processo di formazione e di manifestazione della volontà dell'ente assimilabile al negozio concluso dal 'falsus procurator' .
Deve, pertanto, ritenersi che il negozio non sia invalido ma inefficace salva ratifica dell'interessato in conformità a quanto previsto dagli artt. 1398 e 1399 c.c. ( cfr. Cass., n. 14618 del 17/06/2010).
Orbene, nella fattispecie in esame non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che il abbia mai Controparte_2
ratificato la convenzione stipulata dalle parti sicché deve ritenersi che non sussista alcun titolo negoziale efficace in forza del quale l'associazione resistente detenga l'immobile oggetto di causa.
La domanda di rilascio formulata da parte dei ricorrenti va pertanto accolta e la resistente va condannata a restituire libero da persone e cose l'immobile oggetto di causa in favore dell' Parte_1
.
[...]
Tale conclusione impone di ritenere assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti.
In applicazione del principio della soccombenza, parte resistente, va condannata a rifondere nei confronti di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, in complessivi euro 3809,00 per onorari di difesa, oltre euro 286,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'inefficacia del contratto stipulato dalle parti il 24 luglio 2000, registrato il 14 agosto 2000 e per l'effetto condanna parte resistente a restituire libero da persone e cose l'immobile oggetto di causa in favore dell'Arcidiocesi ricorrente;
- condanna parte resistente a rifondere nei confronti di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del
2014, in complessivi euro 3809,00 per onorari di difesa, oltre euro
286,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%
Così deciso in Palermo, all'udienza del 05/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 05/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. RA OM ) Parte_1
Parte_2
(avv. RA OM )
[...]
CONTRO
(avv. Controparte_1
ARICO' IA PACE MASSIMILIANO
( VIA P.PE DI VILLAFRANCA N. 99 ; C.F._1 Pt_1
)
sono presenti l'avv. RA OM per e per Parte_1
Parte_2
[...]
l'avv. PACE MASSIMILIANO anche in sostituzione dell'avv. ARICO'
IA e ( VIA P.PE DI VILLAFRANCA C.F._1
N. 99 ; per Pt_1 Controparte_1
[...] I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.00 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 429 cpc della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3093 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2
dell'avv. RA OM e , con elezione di domicilio in
VIA I. LA LUMIA 19/ C 90139 , presso il difensore avv. Pt_1
RA OM
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. ARICO' IA e P.IVA_3
dell'avv. PACE MASSIMILIANO ( VIA C.F._1
P.PE DI VILLAFRANCA N. 99 ; , elettivamente Pt_1 domiciliato in VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA N. 99 90141
, presso il difensore avv. ARICO' IA Pt_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
(uso diverso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli enti ecclesiastici ricorrenti hanno intimato sfratto nei confronti dell'associazione resistente lamentando la condotta di inadempimento della propria avversaria alla convenzione del 24 luglio 2000, registrata il 14 agosto 2000, che prevedeva la concessione in comodato gratuito dell' Parte_3
all' per nove anni, con tacito rinnovo Controparte_1
subordinato all'adempimento di obbligazioni essenziali
(progettazione, direzione lavori, installazione ponteggi, richiesta finanziamenti).
Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto che la convenzione era condizionata alla ratifica del Consiglio Diocesano degli Affari
Economici, mai intervenuta, sicché il contratto concluso fra le parti doveva considerarsi inefficace.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha formulato opposizione all'intimazione di sfratto eccependo che il contratto stipulato dalle parti in lite si è rinnovato tacitamente fino al 24/07/2027 e che, in ogni caso, la lamentata condotta di inadempimento non solo non risultava provata ma non poteva condurre ad una pronuncia di risoluzione attesa la natura gratuita del comodato.
Ha, infine evidenziato che la clausola relativa alla ratifica del
Consiglio Diocesano doveva considerarsi una clausola risolutiva meramente potestativa e quindi nulla.
A seguito del mutamento del rito e fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nei propri atti difensivi.
Ciò premesso, va rilevato che ai fini della decisione assume valore preliminare l'esame della questione dell'efficacia del contratto stipulato dalle parti il 24 luglio 2000.
Sul punto va osservato che per espressa volontà dei contraenti nel regolamento negoziale è stata inserita una clausola che prevedeva che il contratto di comodato doveva necessariamente essere ratificato dal Consiglio Diocesano degli Affari Economici (cfr. contratto allegato all'intimazione di sfratto).
Non risulta essere in contestazione il dato di fatto che tale ratifica non sia mai intervenuta.
Parte resistente ha invocato, per altro verso, la nullità di tale clausola evidenziando che essa costituisca una condizione risolutiva meramente potestativa.
L'eccezione dell'associazione convenuta va disattesa.
La previsione della necessaria ratifica da parte di un organo dell'ente ecclesiastico, quale il Consiglio Diocesano degli affari Economici, non può qualificarsi come condizione risolutiva del negozio quanto piuttosto come regolamentazione contrattuale del processo di formazione e manifestazione del consenso dell'ente ecclesiastico mediante una fattispecie a formazione progressiva nella quale al consenso espresso dal legale rappresentante dell'ente ecclesiastico - e cioè il vescovo – deve aggiungersi la volontà di altro soggetto.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, tale meccanismo di formazione della volontà contrattuale è espressamente previsto dalle norme di diritto canonico.
Ed invero, il canone 1292 prevede: “Salvo il disposto del can. 638,
§3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e la somma massima da stabilirsi dalla Conferenza
Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti;
altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati;
il
Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi. §2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex- voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.
Il canone 1295 dispone, poi: “I requisiti a norma dei cann. 1291-
1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”.
Il canone 638 comma terzo stabilisce infine che: Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa”.
Orbene, a prescindere dalla questione della riconducibilità del contratto oggetto di causa a una delle disposizioni nel codice di diritto canonico sopra citate, occorre evidenziare che le parti, nel loro regolamento negoziale, hanno espressamente previsto che la formazione del consenso dell'ente ecclesiastico alla concessione in godimento del bene fosse sottoposta ad una precisa sequenza che richiedeva il concorso della volontà del Vescovo e del Consiglio
Diocesano.
Non si tratta, pertanto, di una clausola che rimette la risoluzione del negozio ad un evento dipendente dal mero arbitrio di una delle parti del contratto ma di una previsione che ha recepito uno dei modi previsti dal codice di diritto canonico per la conclusione dei contratti da parte degli enti ecclesiastici. La clausola in questione deve, pertanto, considerarsi pienamente valida ed efficace essendo stata oggetto della libera contrattazione dei contraenti.
Con riferimento, poi, alle conseguenze della mancata ratifica da parte del Consiglio Diocesano, va evidenziato che tale carenza integra un vizio del processo di formazione e di manifestazione della volontà dell'ente assimilabile al negozio concluso dal 'falsus procurator' .
Deve, pertanto, ritenersi che il negozio non sia invalido ma inefficace salva ratifica dell'interessato in conformità a quanto previsto dagli artt. 1398 e 1399 c.c. ( cfr. Cass., n. 14618 del 17/06/2010).
Orbene, nella fattispecie in esame non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che il abbia mai Controparte_2
ratificato la convenzione stipulata dalle parti sicché deve ritenersi che non sussista alcun titolo negoziale efficace in forza del quale l'associazione resistente detenga l'immobile oggetto di causa.
La domanda di rilascio formulata da parte dei ricorrenti va pertanto accolta e la resistente va condannata a restituire libero da persone e cose l'immobile oggetto di causa in favore dell' Parte_1
.
[...]
Tale conclusione impone di ritenere assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti.
In applicazione del principio della soccombenza, parte resistente, va condannata a rifondere nei confronti di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, in complessivi euro 3809,00 per onorari di difesa, oltre euro 286,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'inefficacia del contratto stipulato dalle parti il 24 luglio 2000, registrato il 14 agosto 2000 e per l'effetto condanna parte resistente a restituire libero da persone e cose l'immobile oggetto di causa in favore dell'Arcidiocesi ricorrente;
- condanna parte resistente a rifondere nei confronti di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del
2014, in complessivi euro 3809,00 per onorari di difesa, oltre euro
286,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%
Così deciso in Palermo, all'udienza del 05/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.