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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg. 5909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5909 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ABATE LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CORVINO
ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2024 e - Controparte_1 Controparte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 23/07/2014 dal quale è nato (14.11.2009) Per_1
- rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 26.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente liberi di risiedere dove riterranno più opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto ed impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio;
2) il sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale, in Napoli alla via Onorato Fava Controparte_1
18 condotta in locazione dal di lui padre sig. ; Persona_2
3) il figlio minore resta affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 presso la madre nella abitazione in Napoli, alla Via Nuova del Campo 44;
4) tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del minore;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, tenuto conto delle esigenze scolastiche e personali del minore stesso, previo accordo con la madre ed in ogni caso:
a) per un pomeriggio alla settimana - preferibilmente il mercoledi con prelevamento da scuola o da casa alle 13.00 e pernottamento fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o presso il domicilio materno;
b) a fine settimana alterni dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica.
c) durante le festività natalizie il minore trascorrerà i giorni del 24.12 e del 25.12 di ogni anno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore nonché, sempre secondo il principio dell'alternanza,
i giorni intercorrenti dal 26.12 al 31.12 o i giorni dall'1.01 al 6.01;
d) per quindici giorni, anche continuativi, nel periodo di luglio e nel mese di agosto. Entro il 15 giugno di ogni anno il sig. dovrà concordare con la sig.ra il Persona_2 Controparte_2 periodo in cui il minore trascorrerà le vacanze estive con lui. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare preventivamente all'altro genitore l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove gli stessi si recheranno con il figlio nei periodi di vacanza, onde consentire ad entrambi i genitori di poter comunicare con il proprio figlio;
e) durante le festività pasquali trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore o il giorno della Pasqua o quello del Lunedi in Albis, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con prelevamento e riaccompagnamento nel domicilio materno;
f) il minore trascorrerà il giorno della festa del papa con il padre e quello della mamma con la madre, anche in deroga al calendario;
g) ciascun genitore, quando avrà con sé il minore, avrà l'obbligo di comunicare sempre all'altro eventuali spostamenti in altre località;
h) entrambi i genitori si obbligano a comunicare gli eventuali loro cambi di domicilio o residenza;
i) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato del minore con ciascuno di loro;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra per il concorso Controparte_1 Controparte_2 al mantenimento del figlio un assegno mensile di € 350,00, (trecentocinquanta/00). L'assegno mensile, così come determinato, dovrà essere corrisposto anticipatamente, alla sig.ra
[...]
entro non oltre il giorno 1 di ogni mese, per 12 mesi, a far data dal 01/04/2024, a mezzo CP_2 bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra o Controparte_2 diversamente presso il domicilio della stessa. Detto assegno dovrà essere automaticamente e annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT pubblicati sulla G.U. se in aumento a far data dal 01/04/2025. La rivalutazione dovrà essere corrisposta automaticamente, convenendosi espressamente tra le parti, essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto.
7) il sig. si obbliga al pagamento, nella misura del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, mediche e farmaceutiche non coperte dal SSN, di istruzione, scolastiche (comprese quelle per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, laboratori, gite, viaggi scolastici) nonché di quelle sportive e ludiche relative al minore. Tali spese saranno tutte preventivamente concordate tra i genitori e corrisposte dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante tali spese. Le stesse potranno essere comunicate all'altro genitore anche via e-mail o racc. a.r. In ogni caso le spese eventualmente anticipate da ciascun coniuge, saranno indicate in un rendiconto mensile e rimborsate dall'altro genitore. La mancata adesione deve essere motivata per iscritto. Se entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione non verrà data risposta, sempre via email o racc. a.r., le predette spese si intenderanno approvate;
8) ai fini delle detrazioni fiscali il figlio sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; gli assegni familiari previsti per il figlio a carico, per espresso accordo tra le parti, verranno assegnati a favore del genitore collocatario;
9) Nulla a titolo di mantenimento per la sig.ra ; Controparte_2 10) le parti prestano espressamente il proprio consenso per il rilascio autonomo della carta di identità e del passaporto al minore, che dovrà essere consegnato dal genitore che ne possiede la disponibilità al genitore che ne chieda la disponibilità per effettuare viaggi e/o vacanze comunicate all'altro coniuge con le modalità predette;
11) si fa salvo ogni diverso accordo atto tra le parti atto a garantire la continuità di rapporto nel rispetto dei tempi scolastici e ludici del bambino e lavorativi del padre;
12) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
(atto n.15, parte I, S. sez. R, reg. Atti Matrimonio anno 2014); Controparte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente Dott. Immacolata Cozzolino
Dott. Raffaele Sdino