Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1979/2024 promossa da:
AR NO, nata a [...] in data [...], c.f. C.F._1 residente in [...], Stp Romanzani n. 16, elettivamente domiciliata in Magenta, piazza Parmigiani
n. 2, presso lo studio dell'avv. BERRA ANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
PE LU, nato a [...] in data [...], c.f.
, residente in [...], Stp Romanzani n. 16, elettivamente domiciliato in C.F._2
Magenta, piazza Parmigiani n. 2, presso lo studio dell'avv. BERRA ANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi FA ON e LA AN;
ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1
2) A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il marito verserà alla moglie la somma mensile di € 230,00, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, come per legge;
3) l'assegno famigliare verrà percepito al 100% dalla moglie;
4) la mensa scolastica e le spese extrascolastiche saranno suddivise tra le parti al 50%, secondo le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) le detrazioni relative alle spese per la figlia saranno suddivise al 50%;
6) Detrazione finanziamento ristrutturazione per l'anno 2023 verrà divisa al 50% tra i coniugi, per il 2024 verrà divisa in ragione di ¼ al marito e ¾ alla moglie;
7) Il padre terrà con sé la figlia, nella settimana in cui ha il turno del mattino, prendendola da scuola il pomeriggio antecedente al giorno di riposo riportandola la sera successiva dopo cena, oltre ad un pomeriggio a scelta del padre - che comunicherà alla madre almeno il giorno prima - dall'uscita della scuola fino a dopo cena La settimana in cui il padre farà il pomeriggio terrà la figlia con sé il giorno di riposo e riportandola a scuola il mattino dopo. Per quanto riguarda il fine settimana, il padre terrà con sé la figlia nelle domeniche di riposo, aggiungendo il sabato pomeriggio quando ha 2 il turno al mattino;
nel caso del turno pomeriggio la terrà la domenica e la riporterà al mattino del lunedì a scuola. Il giorno di Natale alternato al giorno di santo Stefano ad anni alterni e il giorno di
Pasqua alternato a Pasquetta. Ponti e festività scolastici alternati Festività estive quindici giorni anche non consecutivi che i genitori si comunicheranno entro il 28.2. di ogni anno. Quando il padre eserciterà il proprio diritto di visita si impegna a stare con UR e a non lasciarla più di mezza giornata dalla nonna paterna. Sono fatti salvi i migliori accordi tra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi
9) con l'esatto adempimento di quanto sopra – e fatte salve le condizioni sopra riportate – le parti dichiarano di avere regolato tra di loro ogni rapporto giuridico patrimoniale derivante dal rapporto coniugale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra;
10) spese legali compensate.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NO AR e LU PE hanno contratto matrimonio concordatario in NOVARA, in data 7 settembre 2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 56, parte II, serie A, anno 2014. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia ancora minorenne RO (Novara, 10/04/2018).
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Le parti non hanno previsto espressamente l'affido condiviso della minore, che, tuttavia, risulta implicito nelle deduzioni degli atti introduttivi. Trattasi peraltro del regime ordinario, per cui non si ravvisano elementi per potersi discostare.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da NO AR e LU PE, con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi NO AR nata a [...] in data [...] e LU PE nato a [...] in data [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
3 5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin
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