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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 469/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv. SOGGIA MASSIMILIANO _1
e
, parte appellata , appellante incidentale, assistita e difesa NT da avv. ANDREINI PAOLA già Controparte_2 Controparte_3
RAPPRESENTANZA parte appellata, assistita e difesa
[...] Controparte_4 da avv.ti PERFETTI MARCO e MONACIELLO
[...]
– contumace CP_5
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte appellante _1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Massa Carrara, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza impugnata, IN VIA PRINCIPALE: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, conseguentemente, riformare la sentenza nr. 190/2021 del
Giudice di Pace di Massa Giudice Dott. Vincenzo Locane pronunciata nella causa R.G. 764/2019 e depositata in data 13.08.2021, accertando e dichiarando sussistente in capo alla Sig.ra l'interesse ad agire ex art. 100 cpc e la legitimatio ad causam nei _1 confronti della Controparte_6
, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni tutte di cui all'atto di citazione del giudizio
[...] di primo grado da intendersi qui interamente richiamate e trascritte, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori già dedotti in sede di udienza ex art. 320 cpc e remissione della causa in istruttoria con ogni conseguente ed opportuno provvedimento. In caso di rimessione
P a g . 1 | 6 al Giudice a quo si avanza istanza affinché la stessa sia rinviata davanti al Giudice di Pace di
Massa in persona di diverso Magistrato. Vinte le spese di lite per il giudizio R.G. 665/2015
Giudice di Pace di Massa;
per il giudizio R.G. 2048/2017 Tribunale di Massa;
per il giudizio R.G. 764/2019 Giudice di Pace di Massa;
per il presente appello, con attribuzione in distrazione ex art. 93 cpc. Il tutto come da progetto di notula che si deposita IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza impugnata si chiede disporsi la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa espresso richiamo a quanto dedotto ed assunto in prime cure. Si producono:
1. Copia uso appello sentenza impugnata;
2. Fascicolo di parte di I° grado;
Si richiede l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al procedimento di I° grado promosso avanti al Giudice di Pace di
Massa R.G. 764/2019. Si insiste affinché il Tribunale adito Voglia disporre CTU medico legale per la determinazione dell'entità delle lesioni occorse alla Sig.ra in occasione _1 del sinistro per cui è causa.”
Conclusioni di parte appellata già Controparte_2 Controparte_3 RAPPRESENTANZA GENERALE :
[...] CP_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con le declaratorie necessarie e consequenziali, respingere le domande proposte dalla Sig.ra con l'atto di citazione in appello, notificato il 21 febbraio 2022, _1 confermando integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 190 del 30 aprile – 13 agosto 2021.” Contr Conclusioni dell'appellante incidentale
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Massa dichiarando ammissibile l'intervento volontario Contr di nel merito Voglia, in via preliminare, respingere la domanda proposta da Pt_1
nei confronti di perché prescritto il relativo diritto con vittoria di spese e
[...] CP_5 compensi oltre 15% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge di entrambi i gradi di giudizio;
nel merito accoglierla nella misura del provato e del giusto, con totale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. In via istruttoria mentre non ci si oppone all richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio del Giudice di Pace di Massa RG
665/2015, del fascicolo di appello del Tribunale di Massa RG 2048/2017 e del fascicolo RG
764/2019 del Giudice di Pace di Massa, ci si oppone alla prova per testi non essendo contestato l'an ed essendo comunque il capitolo 1 valutativo e negativo ed il capitolo 2 valutativo ed essendo il teste incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sia alla Testimone_1 richiesta di CTU medico-legale stante la prescrizione del diritto dell'attrice.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 aprile 2015, agiva in giudizio contro _1 [...]
(compagnia assicurativa Controparte_8
r.c. auto del mezzo su cui era trasportata) per il risarcimento del danno occorsole nel sinistro stradale avvenuto il 16.9.13 a Massa, in via Pietrasanta. In particolare, la era trasportata Pt_1 sulla Jeep Grand Cherokee targata CV355PG, di sua proprietà (come da libretto di circolazione, pur essendo erroneamente indicato quale proprietario sia in sentenza che in parte dei documenti prodotti in primo grado il coniuge della , alla guida del veicolo), Pt_1 Controparte_9 che procedeva in direzione di marcia da Massa verso Carrara, quando, all'incrocio con via Pola, era stata urtata dalla Opel Astra targata VN26DIAM di , condotta da CP_5 CP_10 veicolo immatricolato all'estero e assicurato con la compagnia rumena . CP_11
Il giudizio era deciso con sentenza del g.d.p. di Massa n.31/17, appellata e annullata con sentenza del Tribunale di Massa n. 132/19 per mancata integrazione del contraddittorio nel
P a g . 2 | 6 giudizio di prime cure, non essendo stato citato il La causa era quindi riassunta dinanzi CP_5 Contr al g.d.p. nel termine di legge. Dispiegava intervento volontario La causa era decisa con la sentenza n.190/2021, oggi sottoposta a gravame, che così disponeva:
“Dichiara l'estromissione dell senza nulla a provvedere in ordine alle NT spese di giudizio fra parte attrice e parte intervenuta;
dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti delle parti convenute;
condanna l'attrice alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di
[...]
, che liquida in euro 1205 per compenso professionale, oltre spese Controparte_3 generali, contributo previdenziale forense ed IVA, se dovuta come per legge”. Contr Nel giudizio di appello si costituivano e che proponeva appello incidentale. CP_2
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato alla scrivente in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
Era assegnato termine per la notifica dell'appello incidentale al , rimasto contumace. CP_5
All'udienza del 28.3.25 le parti precisavano le rispettive conclusioni. Erano concessi giorni 20 per il deposito delle conclusionali e 20 per le repliche e la causa era trattenuta in decisione.
***
Tanto premesso, il Tribunale osserva:
1. la nullità in ordine a questione rilevabile d'ufficio non sottoposta al contraddittorio tra le parti non rientra tra quelle ex art. 354 c.p.c. (avuto riguardo alla prima doglianza dell'appellante, relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice) e, quindi, non importa rimessione al primo giudice. Peraltro, mette conto evidenziare che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. […] ” (cfr. SS.UU. del 16/02/2016 n. 2951). Pertanto, la questione decisa dal g.d.p. in ordine alla “carenza di legittimazione attiva” attiene, in realtà, al merito (titolarità della posizione soggettiva);
2. le conclusioni dell'atto di appello richiamano integralmente quelle in primo grado, tra cui
“[…] Condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante ed il signor in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti CP_5
e patiendi dalla signora titolo di danno biologico, invalidità permanente, _1 invalidità temporanea parziale totale, oltre alle spese mediche […]”. Precisato che il è CP_5 l'intestatario del veicolo danneggiante – non vi è contestazione sulla dinamica del sinistro – immatricolato all'estero e assicurato da compagnia estera, deve trovare accoglimento l'appello Contr incidentale di che, in caso di condanna di quest'ultimo, dovrebbe rispondere quale garante. Contr Peraltro, pur avendo il g.d.p. disposto l'estromissione dal giudizio di non ricorre, in realtà, alcuna ipotesi di estromissione. Tale istituto è previsto in casi tassativi (art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano;
art. 109 c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
art. 111 comma 3 c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
art. 1586 comma
P a g . 3 | 6 2 c.c., che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
art. 1777 comma 2, che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo;
e, infine, rispetto alla materia che ci occupa, ai sensi dell'art. 141 c. 3 cod.ass.priv., qualora la compagnia del responsabile civile intervenga in giudizio riconoscendo la responsabilità dell'assicurato e, dunque, estromettendo la compagnia del trasportato danneggiato). Nel caso di specie, invece, non ricorre alcuna delle ipotesi di estromissione previste dalla legge e, quindi, sul punto, la sentenza deve essere riformata;
3. in ordine all'inammissibilità dell'azione esperita dalla trasportata nei confronti della
“propria” compagnia per il risarcimento delle lesioni patite in occasione di un sinistro in cui il veicolo danneggiante sia immatricolato e assicurato all'estero, si richiama Cass. 1279/19, con l'ulteriore precisazione che la lettera dell'art. 141 cod.ass.priv. prevede espressamente quale unica ipotesi di inapplicabilità quella del caso fortuito;
si pone, infatti, su un piano del tutto diverso, rispetto a quello dell'operatività della disciplina citata, volta alla massima estensione della tutela del danneggiato, la previsione della rivalsa di cui all'ult. c. art. 141. In sintesi: l'art. 141 ult. c. circoscrive solo il meccanismo della rivalsa, non le ipotesi di risarcimento del trasportato a opera della “propria” compagnia assicurativa. Peraltro, non si condivide l'argomentazione per cui “il sacrificio assoluto delle ragioni dell'assicuratore italiano (o stabilito) consentirebbe una tutela assoluta del trasportato/danneggiato, in spregio al più elementare senso di giustizia” (pag. 4 sentenza impugnata), risultando, anzi, conforme all'impianto di derivazione comunitaria e ai più recenti arresti di legittimità (cfr. Cassazione civile , sez. III, 07/02/2025, n. 3118) garantire proprio la massima protezione al trasportato danneggiato, con allocazione del rischio finale sull'assicuratore (funzione a cui è, d'altra parte, finalizzato il meccanismo dell'assicurazione obbligatoria);
3. tanto premesso, venendo al merito della questione, all'udienza del 15.4.21 di precisazione delle conclusioni dinanzi al g.d.p., il difensore dell'odierna appellante ha genericamente
“insistito per la rimessione in istruttoria”, senza nulla precisare sul punto (come da verbale). Conseguentemente, le istanze di prova orale devono ritenersi rinunciate (tanto più che, anche in atto di appello, l'unica specificazione rispetto all'eventuale istruttoria è consistita nella riproposizione della sola richiesta di CTU medica: “Si insiste affinché il Tribunale adito Voglia disporre CTU medico legale per la determinazione dell'entità delle lesioni occorse alla Sig.ra
in occasione del sinistro per cui è causa.”). In proposito, si sottolinea che “Le _1 istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022). Ora, nel caso in esame, non emerge dai verbali di causa, né aliunde, che sia mai stata riproposta l'istanza di ammissione delle prove orali originariamente rigettata dal g.d.p. con ordinanza del 29.9.20, depositata il 5.10.20, con cui veniva fissata udienza di p.c., a scioglimento della riserva assunta il 24.9.20. Anzi, alla successiva udienza del
3.12.20, tutti i procuratori si sono limitati ad aderire alla richiesta di rinvio avanzata per conto Contr di senza nulla osservare in ordine alle prove non ammesse.
P a g . 4 | 6 Contr Ciò premesso, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da PP IC che, a fronte di un sinistro occorso in data 16.9.13, sia stato citato solo CP_5 nel corso del giudizio di riassunzione n.r.g. 764/2019 (iscritto il 13.9.19), cioè poco meno di sei anni dopo il fatto, trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 2947 c. 3 c.c., avendo prospettato la parte attrice fatto astrattamente sussumibile nella fattispecie di reato ex art. 590
c.1 c.p.. Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto (Sez. U, Sentenza n. 27337 del 18/11/2008).
Deve, tuttavia, evidenziarsi che, sulla scorta della documentazione in atti, non risulta provata la presenza della sulla vettura in qualità di trasportata: nel modulo CAI non ve n'è traccia Pt_1
(di detto modulo è stata prodotta solo una pagina, il relativo nominativo non è riportato tra i testimoni del fatto, né compare tra le “osservazioni”; nulla si può dire, poi, in ordine al riquadro dedicato ai trasportati, perché non prodotto). Inoltre, la documentazione sanitaria a firma del medico curante (specialista in agopuntura e mesoterapia, che ha redatto anche la perizia di parte, sostanzialmente sulla base dei certificati dallo stesso formati) dà atto unicamente di quanto riferito dalla paziente, pur utilizzando la dicitura “esame obiettivo”. E così pure i documenti successivamente prodotti, con la precisazione che l'unico esame strumentale condotto (referto dell'8.4.2014 a firma dott. descrive una situazione regolare, rispetto alla quale non è dato Per_1 comprendere la sussistenza di postumi – a eccezione, forse, del riferimento a “tuberosità dell'omero, di aspetto ipoecogeno, come per edema intrasostanza”, comunque posto in forma dubitativa – e l'eventuale derivazione eziologica dal sinistro in questione. Non vi è poi prova di qualsivoglia esborso per cure mediche (sono in atti unicamente progetti di notula). In definitiva, non è dimostrato che la fosse effettivamente trasportata al Pt_1 momento del sinistro e ne abbia riportato un danno, di talché la CTU medica è inammissibile in quanto volta a supplire all'onere probatorio della parte attrice.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cassazione 19 dicembre 2022, n. 37164), come avvenuto nel caso in esame.
Mette conto sottolineare, in proposito, che la stessa sentenza di primo grado dà atto della difficoltosa ricerca di un precedente, rinvenuto nella sola giurisprudenza di merito, di talché l'appello deve trovare parziale accoglimento, disponendosi l'integrale compensazione delle spese di primo grado.
Le spese di lite sono invece liquidate nel presente giudizio come da successivo prospetto, Contr disponendosi rispetto a la compensazione per un terzo, in ragione della parziale soccombenza reciproca, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50%, attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
P a g . 5 | 6 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
RIDUZIONI (50% sul compenso per art. 4 c.1 ult.parte)
Compenso al netto delle riduzioni €1.276,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di _1
, già NT Controparte_2 [...]
e Controparte_6
avverso la sentenza del g.d.p. di Massa n. 190/2021, nonché sull'appello CP_5 incidentale di , ogni contraria istanza, eccezione, difesa NT disattesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto dichiara _1 integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale proposto da NT
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 190/2021 emessa dal g.d.p. di
[...] Massa, dichiara non sussistenti i presupposti per l'estromissione di NT
;
[...]
condanna la parte appellante al pagamento, in favore di _1 [...] già NT2 Controparte_2 [...]
delle Controparte_6 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € €1.276,00 per compenso professionale per ciascuna parte – operata rispetto a la compensazione NT per un terzo -, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Così deciso in data 21/05/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 6 | 6