Sentenza breve 12 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/07/2021, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00927/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2021, proposto da
SA Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Simioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese notificato in data 23/3/2021, nella parte in cui è stato parzialmente revocato “per l'importo di € 35.323,34 e, conseguentemente rideterminato in € 45.425,73, anziché in € 80.739,07” il contributo concesso alla SA Costruzioni s.r.l. con Decreto Ministeriale n. 9276 del 22/09/2017, per la realizzazione degli investimenti nell'ambito della misura “Beni Strumentali - Nuova Sabatini”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società SA Costruzioni s.r.l. (d’ora in poi SA), in data 19/5/2017, ha presentato a Credemleasing s.p.a. la domanda di accesso al contributo di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 25/1/2016 (meglio conosciuto come “Beni Strumentali – Nuova Sabatini”), per la realizzazione di un investimento di € 800.000,00 in beni materiali di cui all’allegato 6/A della Circolare direttoriale n. 14036 del 15/2/2017.
A seguito della delibera di finanziamento n. 36081 del 23/5/2017, SA ha stipulato in data 13/6/2017 con Credemleasing s.p.a. i contratti di locazione finanziaria per l’acquisto rispettivamente del “CENTRO DI LAVORO DOOSAN MOD. VCF850LSR - FANUC 311/B5 12.000 GIRI” per il prezzo di € 350.000,00 (IVA esclusa) e del “TORNIO DOOSAN MOD. PUMA SMX3100L - FANUC 31I/B5 (STANDARD)” per il prezzo di € 450.000,00 (IVA esclusa), e, a seguito dell’acquisto dei predetti macchinari, sono state emesse dalla società fornitrice Sa.bor s.r.l. le fatture n. 108/2017 del 29/6/2017 e n. 223/2017 del 20/12/2017.
Con decreto n. 9276 del 22/9/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso a SA un contributo di € 80.739,07, per un investimento da realizzare nella sede operativa ubicata in via dell'industria 18 VA (pd).
In data 26/1/2018 SA ha inviato la dichiarazione di ultimazione di investimento, con la quale è stato dato atto che la società aveva <<realizzato… mediante leasing finanziario, un investimento per un importo pari ad € 800.000,00>> e che <<il programma di investimento realizzato è stato avviato in data 25/05/2017 ed è stato concluso, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 5 del D.I 25 gennaio 2016, in data 16/01/2018>>, nonché sull’originale delle fatture di cui sopra era stata apposta dalla società fornitrice la dicitura <<Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, co. 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69>>.
In data 4 giugno 2018, SA ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l’erogazione della prima quota del contributo concesso in forza del decreto citato, allegando le dichiarazioni sostitutive di atto notorio della Credemleasing s.p.a. di avvenuto pagamento delle fatture n. 108/2017 del 29/6/2017 e n. 223/2017 del 20/12/2017 e le relative dichiarazioni liberatorie della Sa.Bor. s.r.l.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 5/6/2018, SA ha precisato l’ubicazione dei macchinari oggetto della domanda di agevolazione, dichiarando che <<…il centro di lavoro “DOOSAN mod. VCF850LSR - FANUC 311/B5…, del valore imponibile di 350.000 euro e oggetto del contratto n. SI 191340 stipulato con Credemleasing S.p.a. è stato installato presso l’unità locale di CE (PD) in Via Veneto 21>> e che <<per quanto concerne il tornio DOOSAN mod. PUMA SMX3100L - FANUC 311/B5..., del valore imponibile di 450.000 euro e oggetto del contratto n. SI 191341 stipulato sempre con Credemleasing S.p.a. confermiamo l’avvenuta installazione presso lo stabilimento indicato nella domanda di agevolazione nel comune di VA (PD), in via dell’Industria 18>>.
Con provvedimento notificato in data 26/3/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, però, rideterminato <<in € 45.415,73, anziché in € 80.739,07>> il contributo concesso a SA con d.m. n. 9276 del 22/09/2017, erogando in tale ridotta misura il contributo relativo alle annualità 2017, 2018 e 2019.
Con ricorso datato 2/7/2020, notificato in pari data, SA ha impugnato innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il provvedimento di ridetermina del contributo di cui sopra (Rg. 769/2020).
Con successivo provvedimento notificato in data 3/9/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha annullato in autotutela l’atto impugnato.
Quindi, in data 4/9/2020, il Ministero ha comunicato a SA l’avvio del procedimento di revoca parziale del contributo di cui al d.m. n. 9276 del 22/9/2017, concedendo alla stessa termine di trenta giorni dalla notifica per il deposito di controdeduzioni.
Con successivo provvedimento notificato in data 23/3/2021, il Ministero ha parzialmente revocato – nella misura di € 35.323,34 – il contributo concesso alla società ricorrente con il d.m. n. 9276 del 22/09/2017 sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- alcune spese rendicontate attinenti l’acquisto di beni in investimenti in tecnologie digitali di cui alla fattura n. 108/2017 del 29 giugno 2017, dell’impresa SA.BO SR sono state oggetto di installazione presso un’unità locale diversa da quella indicata in domanda;
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento la società non avrebbe fornito, entro il termine indicato, elementi utili al superamento delle motivazioni che hanno determinato l’avvio del procedimento di revoca;
- sussiste l’interesse pubblico al ritiro parziale del decreto di concessione con recupero erariale degli importi illegittimamente concessi.
Avverso il suddetto atto, pertanto, SA, con ricorso depositato in data 31 maggio 2021, ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento nella parte in cui è stato parzialmente revocato, per € 35.323,34, il contributo concesso alla società con d.m. n. 9276 del 22/9/2017, e ha altresì chiesto che venga erogato in suo favore il contributo integrale già concesso con il suddetto decreto ministeriale.
A fondamento del ricorso, la società ha dedotto i seguenti motivi:
1. il Ministero, secondo SA, non avrebbe indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e di interesse pubblico idonei a fondare la decisione di revoca parziale del contributo, in violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, generico risultando il riferimento alle “spese rendicontate” e alla “unità locale diversa” da “quella indicata in domanda”, laddove il riferimento testuale alla fattura n. 108/2017 del 29/6/2017 sarebbe inconferente, posto che nella stessa sarebbe indicato “utilizzatore”: “SA Costruzioni srl via dell’industria, 18 fontaniva pd”; la determinazione del Ministero, poi, sarebbe contraddittoria, incongrua e illogica in quanto si porrebbe in contrasto con quanto indicato nel precedente decreto del 26 marzo 2020, poi annullato d’ufficio, nel quale era stato dato atto che <<l’importo dell’investimento realizzato, pari ad € 450.000,00, è risultato essere inferiore a quello deliberato e ammesso nel citato decreto di concessione n. 9726 del 22/9/2017… il contributo concesso alla impresa SAPRE COSTRUZIONI S.R.L.… è rideterminato in € 45.415,73…>>; inoltre, il Ministero avrebbe fatto riferimento alla dichiarazione di ultimazione dell’investimento del 26/1/2018 e alla richiesta di erogazione della prima quota di contributo del 4/6/2018, il che però contrasta con l’asserzione della P.a. secondo la quale <<alcune spese rendicontate… sono state oggetto di installazione presso una unità locale diversa da quella indicata in domanda…>>;
2. secondo parte ricorrente, il provvedimento impugnato richiama <<la comunicazione n. 226017 trasmessa e notificata alla impresa SAPRE COSTRUZIONI S.R.L. in data 8/10/2020>>, comunicazione che, d’altronde, non risulterebbe essere stata né “trasmessa e notificata” “in data 8/10/2020”, né allegata dal Ministero, considerato altresì che l’avvio del procedimento di revoca parziale del contributo sarebbe stato comunicato alla società ricorrente in data 4/9/2020; inoltre, il Ministero non avrebbe considerato le controdeduzioni datate 5/10/2020;
3. il Ministero, poi, avrebbe violato l’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, in quanto, prima ancora di adottare il provvedimento di revoca parziale del contributo, avrebbe dovuto comunicare tempestivamente a SA l’esistenza di motivi giustificativi della rideterminazione dell’importo agevolato, in modo da consentire alla stessa di formulare, con memorie e documenti, una compiuta difesa sul punto;
4. nel merito, la ricorrente afferma di aver effettivamente realizzato l’investimento nella misura di cui al d.m. n. 9276 del 22/9/2017, e che i beni oggetto di agevolazione non hanno subito variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di accesso al contributo; inoltre, gli unici documenti richiamati dal Ministero nel provvedimento di revoca parziale del contributo opposto proverebbero, in realtà, la permanenza dei requisiti per il riconoscimento integrale dello stesso; al contrario, nessuna rilevanza sarebbe attribuibile alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di SA del 5/6/2018, in quanto sarebbe stata resa al solo fine di precisare che uno dei macchinari oggetto della domanda di investimento era stato provvisoriamente installato presso la unità locale di CE (PD), Via Veneto n. 21, la quale però non sarebbe un’autonoma unità produttiva (ex art. 2, d.lgs. n. 626/1994 e circolare inps n. 197/2015), la sede principale oggetto dell’investimento essendo sempre stata, come indicato nella domanda di accesso al contributo, quella di VA (PD), Via dell’Industria n. 18; inoltre, la possibilità di revocare, anche parzialmente, il contributo nel caso in cui “le spese rendicontate attinenti l’acquisto di beni in investimenti siano state oggetto di installazione presso una unità locale diversa da quella oggetto di domanda” non sarebbe normativamente contemplato nell’art. 12, d.m. 25/1/2016, né nell’art. 15 della Circolare direttoriale n. 14036 del 25/2/2017, e nemmeno nell’art. 5, d.m. n. 9276 del 22/9/2017.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
In via pregiudiziale, il Ministero resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR adito.
Si rammenta, al riguardo, come di recente ricordato dal Consiglio di Stato (C. Stato, sez. II, 29 marzo 2021, n. 2609), che la giurisdizione del G.A. è limitata alla posizione di interesse legittimo sussistente nella fase procedimentale anteriore alla attribuzione di contributi e/o sovvenzioni pubbliche; viceversa, la posizione soggettiva del beneficiario del contributo diviene di diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione o all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il provvedimento di attribuzione.
Il Consiglio di Stato Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6, ha precisato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Nel caso di specie, con decreto n. 9276 del 22 settembre 2017 il Ministero resistente ha “concesso” a SAPRE un contributo di € 80.739,07 commisurato agli interessi sull’importo del finanziamento deliberato di € 800.000,00, pari ad un’intensità agevolativa di 9,88% ESL, per un investimento da realizzare nella sede operativa ubicata in VIA DELL'INDUSTRIA 18 VA (PD), disponendo che:
- l’onere di cui sopra graverà sulla contabilità speciale n. 5850 del Fondo per la crescita sostenibile alimentata dalle risorse disponibili sul capitolo 7489 piano di gestione 1 del bilancio di previsione del Ministero;
- le agevolazioni concesse sarebbero state erogate in quote annuali in base alle modalità di cui all’articolo 10 del DM 25 gennaio 2016 e al punto 13 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017.
D’altronde, il decreto precisa che <<l’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da ultimare entro dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del DM 25 gennaio 2016, che l’impresa deve attestare entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento stesso e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 della citata circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e in base alle modalità di cui ai punti 13.2 e 13.3 della medesima circolare. Qualora l’investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell’investimento, le agevolazioni calcolate all’atto della concessione del contributo>>.
L’atto, oggetto delle contestazioni di parte ricorrente nel presente giudizio, con il quale il Ministero ha “revocato parzialmente” il contributo concesso, “rideterminandolo”, non costituisce esercizio di potere autoritativo in autotutela, per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma, a dispetto della terminologia utilizzata (“revoca”), integra una mera ipotesi di decadenza parziale dal diritto già acquisito dalla ricorrente, in conseguenza della pregressa “concessione del contributo”, con relativa riduzione del quantitativo erogabile alla società a causa di un asserito inadempimento da parte di quest’ultima rispetto alle previsioni alle quali il decreto di concessione dell’agevolazione aveva condizionato l’erogazione del contributo.
Ne consegue, pertanto, che, come indicato dalla giurisprudenza richiamata, le contestazioni oggetto della presente controversia sono inerenti alla fase esecutiva di erogazione del contributo già attribuito in titolarità della società, la cui attuazione era condizionata al corretto e tempestivo adempimento degli oneri previsti dal decreto medesimo, col ché non di revoca “discrezionale” ex art. 21 quinquies , l. n. 241 del 1990, viene a trattarsi, ma, sostanzialmente di una parziale decadenza attinente ad un fase “paritetica” del rapporto tra le parti in causa.
Non si ravvisa, in tal senso, alcuna “discrezionalità” da parte della P.a., ma, soprattutto, nessun esercizio di potere autoritativo in autotutela, in quanto entrambi tali elementi, costitutivi della giurisdizione di legittimità del G.A., risultano essere stati esauriti dal decreto n. 9276 del 22 settembre 2017, il successivo rapporto intercorso tra SA e Ministero avendo natura sostanzialmente “paritetica” la società potendo vantare un diritto all’erogazione del contributo, ancorché condizionato alla dimostrazione concreta di aver assolto quanto imposto dal decreto medesimo.
Ne risulta, pertanto, la natura di “diritto soggettivo” e non di interesse legittimo della situazione giuridica vantata dalla società, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese di lite compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e la giurisdizione del Giudice ordinario.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO