Articolo 3 della Legge 9 luglio 1975, n. 307
Articolo 2Articolo 4
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24 luglio 1975
Art. 3.
Dopo la lettera E) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , modificato dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 498 , e dall' articolo 7 della legge 9 ottobre 1970, n. 739 , e' aggiunta, limitatamente ai vini aromatizzati, la seguente alinea:
"EA) capacita' litri 0,750 al livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca".
Entrata in vigore il 24 luglio 1975