Sentenza 24 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2003, n. 10006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10006 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASAZIONE Oggetto Danni da S ION TERZA CIVILE1 0006/ 03 incidente stradale Composta dagli Il. R.G.N. 14996/01 -Presidente FIDUCCIADott. Gaetano Dott. Michele VARRONE Consigliere 18067/01 21544/01 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Cron. 22203 Dott. Mario F'INOCCHIARO Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere Rep. 2639 Ud. 04/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IA PE, IE LI, D'IA NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
RA AS.NI (che ha incorporato la SIAD ITAL ASIC DANNI SPA), in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Pierfrancesco Colaianni e Dott. Nicola Lambo, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, 2003 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa 566 dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
1 - controricorrente nonchè
contro
XA AS (quale avente causa dalla ALLSECURES ASIC SPA a seguito di fusione), in persona del Dr. AN Tucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI 10 studio dell'avvocato LUIGI SCIALOJA 6, presso OTTAVI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
D'IA NA, LL IE, ER LL NR: VO MA, LL FA e LL DO, nonchè AC IO PE;
- intimati W e sul 2° ricorso n 18067/01 proposto da: LL IE in proprio, VO MA VED LL, LL FA, LL DO, tutti quali eredi di LL NR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO RICCIO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FABRIZIO PALMIERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
D'IA PE, IE LI, D'IA NA nato il [...], D'IA NA nato 1'08/03/44, ALLSECURES 2 ASIC SPA, AC IO PE, SIAD ITAL ASIC DANNI SPA;
intimati - e sul 3° ricorso n° 21544/01 proposto da: D'IA NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso 10 studio dell'avvocato PANCRAZIO CUTELLE', che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
D'IA PE, IE LI, D'IA NA, LL IE, VO MA, LL FA, LL DO, ALLSECURES ASIC SPA, AC IO PE, RA ASIC SPA (già SIAD SPA)); - intimati avverso la sentenza n. 2604/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 25/10/00 e depositata il 07/11/00 (R.G. 1838/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Antonio GURGO (per delega Avv. E. AUGERI); udito l'Avvocato Mario TROPIANO (per delega Avv. G. RICCIO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 3 Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali. Svolgimento del processo In data 23.8.1984, in Ischia, si verificava un in- cidente stradale tra il minore D'IA AR, nato nel 1967, alla guida della moto Honda, di proprietà dello zio, D'IA AR, nato nel 1944, ed assicurata presso la comp. Allsecures Preservatrice, e un'Ape 600, guidata dal proprietario, ON GI, ed assicurata presso la comp. Siad. Nell'incidente riportava lesioni personali gravi tale LI AN, trasportata a bordo della moto. L'infortunata e il padre di lei, Mar- tinelli IC, convenivano in giudizio, avanti al Tri- bunale di Napoli, per il risarcimento dei danni rispet- tivamente subiti, il conducente della moto, il proprie- tario della stessa, la SOC. Allsecures, nonché D'IA GI e EV LI, genitori del minore D'IA AR. I convenuti si costituivano chiedendo il ri- getto delle domande contro di loro proposte e e ciò autorizzati, chiamavano in causa 10 ON e la Siad per sentirli condannare al risarcimento dei danni subi- ti dagli attori. Lat SOC. Allsecures deduceva inoltre che il massimale di polizza era di lire 100.000.000. I chiamati si costituivano chiedendo il rigetto della do- manda contro di loro proposta. Il Tribunale adito, con sentenza 3.4.1998, dichiarava il conducente della moto esclusivo responsabile dell'incidente e condannava tut- ti i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma di lire 164.626.000, oltre interessi e ri- valutazione. Condannava poi i predetti convenuti, tran- ne l'assicurazione, al pagamento della residua somma sino alla concorrenza di lire 693.633.000, oltre riva- lutazione ed interessi. Condannava inoltre i D'IA e la EV a rivalere la soc. Allsecures di quanto que- sta fosse tenuta a pagare in esecuzione della sentenza, non essendo il conducente della moto munito di patente di guida. Rigettava le altre domande. Quest'ultimo ed i suoi genitori proponevano appello deducendo la nul- lità della sentenza, la nullità delle deposizioni in atti, l'erronea ricostruzione dell'evento dannoso, la violazione delle norme in tema di trasporto di corte- sia, la insussistenza della responsabilità dei genitori art. 2048 C,il concorso di colpa della del D'IA ex LI e dei suoi genitori, il vizio di motivazio- ne in ordine alla liquidazione dei danni nonché i 1'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di ri- valsa proposta dalla soc. Allsecures. Si costituivano D'IA AR, proprietario della moto, la comp. Siad, la ON, la comp. Allsecures, nonché LI Da- 5 niela, SA GD, LI IA e LI Gui- do, la prima in proprio e tutti nella qualità di eredi di LI IC, deceduto nelle more del giudizio. D'IA AR proponeva appello incidentale con gli stessi motivi degli appellanti principali lamentando inoltre di essere stato condannato soltanto perché pro- prietario della moto. La Siad deduceva la inammissibi- lità e l'infondatezza dell'appello principale e, in via di appello incidentale, riproponeva tutte le eccezioni già prospettate in primo grado. Lo ON chiedeva il rigetto dell'appello principale e di quelli incidenta- li. La SOC. Allsecures proponeva appello incidentale lamentando l'erroneità della condanna ultra massimale per ritenuta mala gestio, l'erroneità della rivaluta- zione operata dal tribunale e liquidazione degli in- teressi sulle somme rivalutate. Deduceva, inoltre, do- versi ritenere il concorso di colpa dello ON, con conseguente accoglimento della domanda di manleva da essa proposta contro lo ON e la Siad. Lamentava, infine, la condanna alle spese di lite in favore degli attori oltre il massimale assicurativo. I LI e SA chiedevano il rigetto dell'appello principale e di quelli incidentali e proponevano, a loro volta, appello incidentale, lamentando l'erroneità, per difetto, della liquidazione dei danni e delle spese di causa. La Corte 6 di Appello di Napoli, con sentenza 7.11.2000, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale di D'IA AR, proprietario della moto;
accoglieva parzial- mente l'appello incidentale della soc. Allsecures, di- chiarandola tenuta alle spese di primo grado nei limiti del massimale;
accoglieva parzialmente l'appello inci- dentale di LI AN, elevando la misura del risarcimento per il danno derivato da incapacità lavo- rativa generica;
accoglieva parzialmente l'appello in- cidentale dei LI e della SA, elevando la mi- R sura delle spese di causa di primo grado liquidate in loro favore. D'IA GI, EV LI e D'IA AR, conducente della moto, hanno proposto ricorso per cas- sazione con otto motivi di gravame. Resistono, con con- troricorsi la soc. XA Assicurazioni spa, quale avente causa dalla soc Allsecures a seguito di fusione per in- corporazione, la Soc. Aurora Assicurazioni spa, quale avente causa dalla Siad a seguito di fusione per incor- porazione, D'IA AR, proprietario della moto, che propone altresì ricorso incidentale con due motivi di gravame, nonché i tre LI e la SA, che propon- gono altresì ricorso incidentale con due mezzi di gra- vame e producono memoria. In ottemperanza ad ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 26.6.2002, 7 i ricorrenti principali hanno integrato il contraddit- torio nei confronti di ON AN, che non ha svolto difese. Motivi della decisione I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti princi- pali lamentano la violazione dell'art. 174 cpc.1 dalla quale deduce la nullità della sentenza impugnata. Os- serva infatti che dall'epigrafe della sentenza risulta che il cons. De Luca, già istruttore del procedimento, è stato sostituito dal cons. Maria Rosaria Castiglione Morelli. La doglianza non merita accoglimento. La 50- stituzione dell'istruttore della causa con altro magi- strato in funzione di relatore è una mera irregolarità formale. Così Cass. III civile 19.9.1996 n. 8352: "la sostituzione del giudice istruttore della causa con al- tro giudice come relatore, disposta in violazione degli artt. 174 cpc e 79 disp. Att. dello stesso codice, non dà luogo ad una delle nullità della sentenza o del pro- cedimento denunciabili in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4 cpc., bensì ad una mera irregolarità". Con il secondo mezzo di gravame i ricorrenti prin- cipali lamentano la violazione degli artt. 24 cost. e 101 e 353 cpc., osservando che la corte di merito non 8 ha tenuto in adeguata considerazione la sussistenza di un conflitto di interessi tra la posizione difensiva di D'IA GI e EV LI e la posizione difensi- va di D'IA AR, nato nel 1944, difesi peraltro dallo stesso procuratore, avv. Ciancio. Afferma che la contemporanea difesa di due parti in conflitto fra loro ad opera del medesimo difensore determina la violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nul- lità della sentenza. La censura non merita accoglimen- to. Ad essa ha dato precisa e puntuale risposta la cor- te di merito che ha rilevato l'insussistenza nella fattispecie, di un concreto conflitto di interesse tra le due parti difese dal medesimo procuratore. La corte ha infatti messo a confronto le due tesi difensive, con le quali i genitori del D'IA hanno negato di essere a conoscenza dell'uso del veicolo da parte del figlio e lo zio di quest'ultimo ha dichiarato di aver lasciato la moto nel garage, e ha ritenuto che le due affermazio- ni fossero del tutto logicamente compatibili, così da non determinare il conflitto di interessi dedotto dall'allora appellante. A tale risposta, che appare lo- gicamente appagante nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni, i ricorrenti non hanno opposto una concre- ta replica, essendosi limitati a riproporre le osserva- zioni, peraltro generiche, che furono già sottoposte al 9 giudizio del giudice di appello. Con la terza censura i ricorrenti principali deducono la violazione dell'art. 246 cpc. in ordine alle deposizioni rese da SA GD e LI IA, rispettivamente madre e sorella di LI AN, e da AF NS, guidatore di un camion rimasto coinvolto nell'incidente. Deducono che i suddetti testi erano incapaci a deporre, in quan- to portatori di un interesse che avrebbe potuto legit- timare la loro partecipazione al giudizio. La censura non merita accoglimento. La nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 del cpc. deve es- sere eccepita subito dopo l'espletamento della prova a norma dell'art. 157 cpc., salvo il caso in cui il pro- curatore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipo- tesi la nullità deve essere eccepita nella udienza suc- cessiva (vedi Cass. 2.2.2000, n. 1117). Nella fattispe- cie, nessuna eccezione è stata sollevata sul punto su- bito dopo l'espletamento della prova ○ nella udienza successiva e, del resto, al momento delle deposizioni, essendo ancora in vita D'IA GI, le predette Vo- sa e LI IA non erano parte nel giudizio, come successivamente, quali eredi del D'IA. Quanto poi alla posizione del AF occorre rilevare che i ricorrenti si sono limitati ad affermare il di lui co- 10 involgimento nell'incidente, senza ulteriori concrete indicazioni, cosicché il loro assunto appare generico. Infine la corte di merito ha precisato che la decisione è stata comunque assunta sulla base di altre risultanze processuali e tale affermazione non abbisognava di ul- teriore specificazione, come sostenuto dai ricorrenti, essendo palesi tali risultanze dalla lettura della sen- tenza. Con il quarto motivo di gravame viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruita dinamica del sinistro. Si sostiene che il giudice di appello avrebbe omesso l'esame sul punto, dedotta affermata l'erroneità della valutazione pur essendo compiuta dal giudice di primo grado delle risultanze processuali. La doglianza è palesemente infondata, avendo la corte di merito adeguatamente sottoposto a nuovo esame tali risultanze, come emerge dalla lettura delle pagine 14,15 e 16 della sentenza. Si sostiene al- tresì il travisamento di tali risultanze e in definiti- va l'erronea valutazione della fattispecie concreta. Tale aspetto della censura è inammissibile incidendo su di una valutazione di fatto compiutamente e razional- mente motivata. Con la successiva censura i ricorrenti lamentano l'omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sul rilievo secondo cui la corte di merito non avrebbe esaminato le censure proposte in ordine al- 11 la inapplicabilità della presunzione di colpa ex art. 2054 cc al trasporto di cortesia e in ordine al concor- so di colpa dello ON nella produzione dell'evento dannoso de quo. La censura è infondata. La corte di- strettuale ha dato esauriente e puntuale risposta ad ambedue i predetti assunti. Circa il primo ha fatto ri- chiamo al principio recentemente affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità secondo cui il trasportato a qualsiasi titolo, e quindi anche a titolo di cortesia, può avvalersi, nei confronti del proprio vettore, della presunzione di cui all'art. 2054 CC. (vedi Cass.26.10.1998 n.10629; Cass. 21.1 2000 n. 681). In ordine al secondo punto ha adeguatamente motivato con iter logico immune da contraddittorietà, dimostrando della moto,l'esclusiva responsabilità del conducente cosicché la censura su tale punto va ad incidere nel merito della decisione, risultando così inammissibile ogni diversa valutazione sulla dinamica dell'incidente e sulla attribuzione della responsabilità di esso. Con la successiva censura i ricorrenti principali deducono omissione e vizio di motivazione relativamente dei ge-alla ritenuta responsabilità, ex art. 2048 cc, nitori del conducente della moto. Sostengono che la corte di merito si è pronunciata in termini del tutto apodittici. Tale assunto è contrario al vero. Il giudi- 12 ce a quo non si è limitato a rilevare che i predetti genitori non hanno vinto la presunzione posta a loro carico dalla suddetta norma, ma ha richiamato risultan- ze processuali che confermano la responsabilità dei ge- nitori del D'IA. La corte ha infatti osservato esse- re emerso dagli atti che il minore D'IA era solito utilizzare usualmente la moto, la cui guida gli era inibita a causa della minore età, anche in presenza dei genitori;
che lo stesso minore ebbe а riferire agli amici che la moto era un dono dei suoi genitori ed era fittiziamente intestata allo zio;
che, infine i fatti hanno dimostrato come la condotta del giovane sia stata improntata ad imprudenza e immaturità. Non può quindi sostenersi che la motivazione sul punto sia stata ca- rente ed apodittica. Essa si è dilungata invece ☛ dili- gentemente, oltre lo strettamente necessario, pur es- sendo sufficiente l'accertamento circa il mancato supe- ramento della presunzione. Con il successivo motivo di gravame viene dedotta la mancanza di motivazione in or- dine al denegato concorso di colpa della LI nella produzione dell'evento dannoso;
concorso di colpa che sarebbe consistito secondo i ricorrenti nell' avere la LI accettato di essere trasportata sulla mo- to. La Corte di Napoli ha rilevato sul punto che nessu- na prova è stata prodotta a sostegno di siffatto assun- 13 to. Tale motivazione è condivisibile e sufficiente, giacchè gli allora appellanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare la concreta sussistenza, al momento del trasporto, di ragioni idonee, secondo il comune apprez- zamento, ad indurre la LI a non accettare 1'invito a salire sulla moto. Infine, con l'ultimo mez- ZO, i ricorrenti principali deducono il vizio di moti- vazione e l'error in judicando nella valutazione dei danni. Rilevano che la Corte di Appello di Napoli ha rigettato con motivazione apodittica le censure concer- nenti il nesso causale tra l'evento dannoso e il danno riportato dalla LI, nonché la mancata indicazio- ne dei criteri di liquidazione del danno applicati dal primo giudice. Anche tale censura è infondata. All'assunto degli allora appellanti, secondo cui alcune delle lesioni riportate dalla LI sarebbero sta- te causate o aggravate dall'intervento imperito dei me- dici, il giudice a quo ha opposto esauriente motivazio- ne, con la quale non si è limitato a trarre motivo di decisione dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che ha escluso l'ipotesi della colpa profes- sionale dei medici, ricollegando invece il danno biolo- gico all'incidente, ma ha invece analizzato le lesioni in concreto riportate dalla LI, giungendo ad escludere ogni ipotesi di colpa professionale dei medi- 14 ci in ordine ai postumi invalidanti residuati ed in al determinismo del processo particolare in ordine osteomielitico rinvenuto in danno della LI. Quanto poi alla determinazione del danno risarcibile occorre rilevare che il giudice a quo nel rispondere ' alla censura in esame, ha non soltanto fatto riferimento alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ma si è esplicitamente riportato alle argomentazioni for- mulate in risposta all'appello incidentale della Marti- nelli;
argomentazioni con le quali il tema del quantum debeatur è stato esaustivamente trattato. Da ciò deriva che la censura proposta con l'appello ha ricevuto com- pleta ed adeguata risposta. Il ricorso principale deve essere quindi rigettato, siccome affidato a censure in- fondate. Il ricorrente incidentale D'IA AR, zio del conducente della moto, propone due motivi di gravame. Con il primo lamenta omessa motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità nei confronti della Marti- nelli. La censura è manifestamente infondata. La re- sponsabilità del D'IA è stata affermata ai sensi dell'art. 2054, 3° comma CC., secondo cui il proprieta- rio del veicolo è responsabile in solido con il condu- cente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la Sua volontà. Nella fattispecie 15 D'IA AR è risultato, senza contestazione, pro- prietario della moto e non ha allegato e neanche formu- lato la prova liberatoria di cui sopra. Con la seconda doglianza il D'IA propone la stessa censura avanzata dai ricorrenti principali con il secondo motivo di gravame;
censura relativa all'affermato conflitto di interesse tra le posizioni difensive del conducente della moto e dei suoi genitori, da un lato, e del pro- prietario della moto, dall'altro lato. A tale censura si è già data risposta in sede di esame del ricorso principale, cosicché è sufficiente riportarsi alle argomentazioni ivi svolte. Anche il ricorso incidentale di D'IA AR deve essre quindi rigettato, siccome infondato. Rimane da esaminare il ricorso incidentale proposta da LI AN, che deduce due motivi di gravame. Con il primo lamenta omessa od insufficien- te motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale e di quello patrimoniale. Osserva che il danno morale è solitamente liquidato nella misura corrispon- dente ad un valore che va da un terzo alla metà del danno biologico;
che, nella fattispecie, il giudice di appello ha liquidato per il danno morale la somma di lire 141.400.000, а fronte della somma di lire 424.025.000 liquidata per il danno biologico, senza al- tra motivazione se non il richiamo a canoni di liquida- 16 zione equitativa. Afferma poi che la liquidazione delle spese sanitarie e di quelle sostenute per i vari rico- veri è del tutto immotivata. La censura è infondata. In ordine al danno morale il giudice a quo non poteva che fare riferimento a criteri equitativi, non sussi- stendo alcun altro valido parametro per la loro liqui- dazione e, del resto, la somma concretamente liquidata per tale voce di danno è appunto un terzo di quella li- quidata per il danno biologico, e ciò corrisponde quin- di a quanto normalmente praticato secondo l'assunto della ricorrente, che, pertanto, non ha motivo di do- lersi sotto tale profilo. Quanto poi al tema delle spe- se occorre rilevare che la corte di merito, a fronte della domanda di una cospicua somma per tale titolo di danno, ha limitato il risarcimento a quanto effettiva- mente provato, cosicché la censura, con la quale si la- menta una liquidazione erronea per difetto si appalesa. come incidente nella valutazione di merito compiuta dal- la corte. Con l'ultimo motivo di gravame la LI si duole della mancata liquidazione del danno estetico, ponendone in risalto la gravità. La corte di merito non ha omesso di valutare e liquidare tale titolo di danno, ma lo ha ricompreso nella liquidazione del danno biolo- gico, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale. Infatti, come affermato da Cass. 29.9.1999 n. 10762, 17 10006 "il danno estetico, ovvero la compromissione dell'integrità fisionomica della persona costituisce necessariamente un danno biologico (danno-evento) ed eventualmente un danno patrimoniale (danno- conseguenza), se il danneggiato alleghi e dimostri che la perduta integrità estetica ha causato una diminuzio- ne del reddito. I ricorsi devono essere quindi rigetta- ti ed appare equo compensare fra tutte le parti le spe- se del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa fra tut- te le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 4.3.2003. Il Presidente Il Cons. est. вайки F u жалина DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCEL ERE 01 24 GIU 2003 innocenz iista IL CANCELLIERE C Oggi. Innocenzo Bettista CORTE SUPREMA CASAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4/10/2006 34663 Versate €198,76serie 4 al n.. appoate in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. A 115 del 90/5/2002) T SUPRE R O Cancellere C Luigi Codano 18