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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.10.2024, 13.1.2025, 15.1.2025, 22.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 827/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Scuderi, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Marconi n. 71, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni e avvisi;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall llegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi viale della Vittoria n. 73, con indicazione dell'indirizzo pec . Em_2 [...]
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 238/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La società ricorrente propone opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, evidenziando di avere rateizzato le somme in accordo con l'opposto e di avere erogato somme maggiori di quelle ammesse nel ricorso monitorio, residuando un credito inferiore pari a Euro 3.910,45, sicché chiede la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
1 Costituendosi in giudizio il lavoratore ammette di avere ricevuto i pagamenti allegati, residuando il minor credito indicato nell'atto di opposizione sicché chiede la relativa condanna nei confronti dell'opponente. La causa veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. PAGAMENTI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI INDICATI. Le parti sono concordi nell'affermare che prima dell'emissione del decreto ingiuntivo vi sono stati pagamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel ricorso monitorio sicché come pacificamente riconosciuto da entrambe la somma residua è pari a Euro 3.910,45 netti. A nulla rileva che le parti avessero raggiunto un accordo transattivo per la rateizzazione, tenuto conto che l'ultima rata scadeva ad aprile 2024 e che il ricorso monitorio è stato depositato nel maggio 2024, allorquando residuava ancora da corrispondere la somma sopra indicata.
3. CONCLUSIONI E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Alla luce dei fatti concordemente allegati e provati dalle parti il decreto ingiuntivo emesso per una somma maggiore di quella ancora dovuta va revocato con condanna dell'opponente a corrispondere la minore somma ammessa. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che da un lato il lavoratore non ha considerato in sede monitoria tutti i pagamenti ricevuti e dall'altro il datore di lavoro non ha ancora saldato quanto dovuto nonostante dalla scadenza dell'ultima rata siano passati ormai oltre otto mesi, si ritiene che le spese vadano compensate per un terzo, ponendo i residui due terzi a carico dell'opponente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2024;
2) Condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma netta di Euro 3.910,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a rifondere a i residui due terzi d Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in Euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 24.1.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.10.2024, 13.1.2025, 15.1.2025, 22.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 827/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Scuderi, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Marconi n. 71, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni e avvisi;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall llegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi viale della Vittoria n. 73, con indicazione dell'indirizzo pec . Em_2 [...]
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 238/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La società ricorrente propone opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, evidenziando di avere rateizzato le somme in accordo con l'opposto e di avere erogato somme maggiori di quelle ammesse nel ricorso monitorio, residuando un credito inferiore pari a Euro 3.910,45, sicché chiede la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
1 Costituendosi in giudizio il lavoratore ammette di avere ricevuto i pagamenti allegati, residuando il minor credito indicato nell'atto di opposizione sicché chiede la relativa condanna nei confronti dell'opponente. La causa veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. PAGAMENTI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI INDICATI. Le parti sono concordi nell'affermare che prima dell'emissione del decreto ingiuntivo vi sono stati pagamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel ricorso monitorio sicché come pacificamente riconosciuto da entrambe la somma residua è pari a Euro 3.910,45 netti. A nulla rileva che le parti avessero raggiunto un accordo transattivo per la rateizzazione, tenuto conto che l'ultima rata scadeva ad aprile 2024 e che il ricorso monitorio è stato depositato nel maggio 2024, allorquando residuava ancora da corrispondere la somma sopra indicata.
3. CONCLUSIONI E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Alla luce dei fatti concordemente allegati e provati dalle parti il decreto ingiuntivo emesso per una somma maggiore di quella ancora dovuta va revocato con condanna dell'opponente a corrispondere la minore somma ammessa. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che da un lato il lavoratore non ha considerato in sede monitoria tutti i pagamenti ricevuti e dall'altro il datore di lavoro non ha ancora saldato quanto dovuto nonostante dalla scadenza dell'ultima rata siano passati ormai oltre otto mesi, si ritiene che le spese vadano compensate per un terzo, ponendo i residui due terzi a carico dell'opponente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2024;
2) Condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma netta di Euro 3.910,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a rifondere a i residui due terzi d Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in Euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 24.1.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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