TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
AR DE ha pronunziato all'udienza del 5.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2140 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Leonardo Bava ed Andrea Giacò;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: esenzione fiscale su trattamento pensionistico.
*******
Con ricorso depositato il 12.2.2025 ha premesso di essere Parte_1 familiare superstite di soggetto dichiarato Vittima del Dovere e di essere titolare di Pensione Cat. IOCOM n. 37035364.
Ciò posto, avendo inutilmente richiesto di fruire della dell'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico in godimento, il ricorrente ha lamentato l'erroneità del diniego opposto dall' , essendo esso basato su un CP_1 presupposto (“che tale beneficio sarebbe applicabile soltanto sul trattamento pensionistico corrisposto per le stesse infermità che hanno dato diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere”) privo di fondamento giuridico.
Ha concluso, pertanto, affinché, il Tribunale dichiarasse “che la pensione la pensione diretta … è esente IRPEF ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge
232/16” e, conseguentemente, condannasse “l' a porre fine alla ritenuta CP_1
fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IRPEF
e relative addizionali”.
Fissata l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato, in uno all'atto introduttivo della lite, all' , quest'ultimo si è costituito in giudizio CP_1 eccependo – in via preliminare - il difetto di giurisdizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, ha ribadito che l'esenzione IRPEF potesse trovare applicazione con esclusivo riguardo ai trattamenti di pensione attribuiti per una patologia o una lesione correlata con l'evento per il quale l'interessato fosse stato riconosciuto lo “status” di “vittima del dovere” o soggetto “equiparato”.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione ordinaria rispetto alla questione all'odierno vaglio.
Sul punto va premesso che non è in discussione lo status in capo al dante causa del ricorrente e neppure è controversa la spettanza, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, dell'esenzione ex art. 3, comma 2, L.
206/2004; ad essere piuttosto dibattuta è l'operatività della predetta esenzione anche rispetto al trattamento pensionistico in godimento del ricorrente.
Pag. 2 di 8 Ciò posto, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto differente, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all'elenco contenuto nel D.Lgs. 546/1992, art. 19 (elenco, peraltro, suscettibile di interpretazione estensiva), così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata (Cass. n. 15032 e n. 26820 del 2009, Cass. n. 8312 del 2010, Cass. n. 2064 del 2011, Cass. n. 19289 del 2012, Cass. n. 7526 e da n. 14302 a n 14309 del 2013, Cass. n. 3773 e n. 9033 del 2014, Cass. n.
640 del 2015, Cass. n. 1837, n. 1838 e n. 18396 del 2016);
Va considerato altresì che, in tale tipo di controversie, in cui non viene in rilievo l'esercizio del potere impositivo: non sussiste, pertanto, un litisconsorzio necessario tra sostituto e sostituito d'imposta, da un lato, ed ente impositore, dall'altro.
Quanto, in particolare, alla titolarità del rapporto controverso, occorre prendere atto della giurisprudenza (Cass. n. 27377 del 2019; Cass. n. 28570 del 2020; Cass. n. 5531 del 2023) che, recentemente, sostanzialmente risolvendo la questione di merito per cui è causa, ha affermato, in materia di richieste di rimborso, il difetto di legittimazione dell' (peraltro sul CP_1 presupposto implicito della giurisdizione tributaria). Tuttavia, nella presente sede non v'è questione di richiesta di rimborso (si vedano le conclusioni dell'atto introduttivo della controversia: “condannare l' a porre fine alla CP_1 ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo
Pag. 3 di 8 dell'IRPEF e relative addizionali”) e, soprattutto, v'è diversità delle due azioni, quanto a destinatari (Amministrazione finanziaria nell'azione di rimborso e soggetto privato nell'azione di adempimento), petitum e causa petendi (impugnativa di atto del Fisco, espressione di potestà impositiva per la prima, lesione di un diritto al maggior credito pensionistico per la seconda), con conseguente possibilità di ravvisare la coesistenza dell'azione di rimborso verso l'Amministrazione finanziaria e dell'azione di adempimento verso il sostituto (Trib. Bari, sez. lav., 06/10/2023, n. 2625).
In tal senso si è anche recentemente espressa Cass. n. 117090 del 2025, ove si legge: “Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Correttamente la Corte d'Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha statuito che sussiste la legittimazione passiva concorrente dell' , in Controparte_2 quanto sostituto d'imposta, proprio al fine di rendergli opponibile la sentenza, della quale doveva conoscere gli effetti per potervi prestare ottemperanza rispetto alle fasi del procedimento di esazione che restano di sua competenza, nella rivestita qualità. Infatti, l'Istituto previdenziale, quale sostituto d'imposta, dovrà anche per il futuro astenersi dall'operare quelle trattenute che, ad oggi, aveva ex lege operato in favore dell'Agenzia delle
Entrate, quale ente impositore”.
Passando al merito, la L. 266/2005, nel ridefinire ed ampliare la nozione di vittime del dovere, originariamente prevista dall'art. 3 L. 466/1980, ha previsto le vittime del dovere (art. 1, comma 563) e i soggetti equiparati alle vittime del dovere (art. 1, comma 564). Più precisamente, essa ha individuato, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ha elencato, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha
Pag. 4 di 8 ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
La legge ha altresì programmato una progressiva estensione in favore di
(entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle
"provvidenze".
Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze.
In materia fiscale, (alcuni de)i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017; in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e
6, della L. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della L. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
Ciò posto, coma evidenziato da Cass. n. 4783 del 2025, l'art. 1, comma 211,
L. prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici "ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, e all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
Poiché né la L. 466/1980 né la L. 302/1990 né, infine, l'art. 1, commi 563 e
564, della L. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati.
Pag. 5 di 8 Quindi, deve evidenziarsi che la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme che regolano i benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, L. 206/2004.
La prima estensione (operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della L.
407/1998) riguarda l'esenzione dall'IRPEF: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti;
b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 D.P.R. 1092/1973.
La seconda estensione (il beneficio previsto dall'art. 3, comma 2, della L.
206/2004 e che è quella rilevante nel caso di specie) riguarda "la pensione maturata ai sensi del comma 1" che "è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status.
Del resto il comma 1 dell'art. 3 L. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della
L. 296/2006, prevede che "A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente". L'aumento
Pag. 6 di 8 figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione IRPEF, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo.
D'altro canto, il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/16 non può generare seri dubbi circa la manifesta volontà del legislatore di operare – con riferimento allo specifico oggetto rappresentato dal beneficio dell'esenzione IRPEF - un espresso ed integrale rinvio alla disciplina vigente per le vittime del terrorismo, così che in questa sede, e rispetto all'odierno tema d'indagine, appaiono inconferenti le considerazioni sulla non scrutinabilità e sulla ragionevolezza della scelta di riservare un trattamento differente alla diversa situazione sostanziale di cui sarebbero portatrici le
“vittime del dovere” rispetto alle “vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”; tali riflessioni, infatti, pur se dotate di intrinseca validità, presuppongono che la volontà legislativa possa dirsi effettivamente orientata ad attuare un trattamento differenziato, laddove il caso di specie offre significativi elementi interpretativi di contraria valenza.
In conclusione, il ricorso dev'essere integralmente accolto.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità delle questioni interpretative e della necessità di un intervento chiarificatore della Suprema Corte, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2140 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) dichiara che la pensione di pertinenza del ricorrente Cat. Parte_1
IOCOM n. 37035364 è esente IRPEF ai sensi dell'art. 2, comma 211, L.
232/2016 e, per l'effetto, condanna l' a porre fine alla ritenuta fiscale su CP_1 tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IRPEF e relative addizionali;
Pag. 7 di 8 2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 5.12.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo AR DE
Pag. 8 di 8