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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/08/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 198/2023 ed instaurata
da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciotola, per procura congiunta all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, per procura congiunta CP_1 alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza del G.d.P. di Ferentino n. 178/2022 del 3.08.2022 - opposizione all'esecuzione antecedente avverso estratto di ruolo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' Parte_1 ha convenuto in giudizio per l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di CP_1
Ferentino n. 178/2022 del 3.08.2022, non notificata, domandando che sia riformata la sentenza gravata, dichiarando l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'opposizione ad estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Sondrio in data
26.01.2022 e relativo alle cartelle di pagamento nn. 1052018000032714000,
1052018000173527000, 10520190002729689000, proposta dall'odierno appellato, con conseguente conferma della validità e dell'efficacia delle predette cartelle di pagamento, condannando pertanto l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e a restituire le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
L ha affidato il gravame ai seguenti motivi: Pt_1
1) “Erroneità ed illogicità della motivazione – nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione dell'art 112 c.p.c. ”, con cui l'appellante, censurando le parti della sentenza con cui il Giudice di Prime Cure affermava che “l'ingiunzione di cui alla fattispecie di causa riguarda un verbale di accertamento di violazione che l'opponente deduce di non essere mai stato notificato e quindi il titolo non si
è mai venuto a formare. Di qui l'opposizione ex art. 615 c.p.c. che la società ha inteso effettuare con la proposizione di questo ricorso. Dato quindi che il titolo non è mai stato notificato e lo stesso opponente non ha potuto mai opporsi alla esecuzione di cui alla attuale cartella per cui è ricorso, per cui va dichiarato valido il procedimento instaurato con la opposizione di cui alla fattispecie di causa mediante opposizione ex art. 615 c.p.c.”, con conseguente “nullità della ingiunzione di pagamento per inesistenza del titolo esecutivo”, precisando poi che “L'ingiunzione di cui all'oggetto della vertenza sono illegittime in quanto fanno riferimento a titoli che dagli atti allegati non recano neanche la data della notifica, e non si riesce a capire se sono sentenze od ordinanze”, aggiungendo che ““ex art. 203 comma 3 cds bisogna far presente che la formazione del titolo esecutivo non si è venuta mai a perfezionare” e che quindi “la ingiunzione di pagamento è illegittima perché emessa senza titolo esecutivo e per di più senza notifica”, oltre che “…per mancato invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”, nonché “..per la mancata allegazione del verbale prodromico all'ingiunzione”, dichiarando quindi la
“validità dell'azione intrapresa dall'opponente, per cui trattasi di notifica di una ingiunzione di pagamento originata dal mancato pagamento di un verbale di multa mai notificato dove non è più possibile esperire il tentativo ed il rimedio attraverso
l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 e 23 legge 689/81”, ha lamentato, in primo luogo, che si presenta “incomprensibile il percorso logico seguito dal Primo Giudice”
e poi che lo stesso aveva errato nella individuazione dell'oggetto della domanda,
“incentrando la decisione su una presunta illegittimità delle cartelle per mancata notifica dei sottesi verbali di contravvenzione, oltre che per una serie di altri vizi”, pur essendosi invero elevata impugnazione avverso estratti di ruolo, così ritenendo erroneamente intentata un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, peraltro in violazione della disciplina processuale di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011, con integrazione del vizio di “ultra petizione”, rilevato il quale, il Tribunale adito per l'appello è tenuto a statuire nel merito dell'opposizione;
2) “Erroneità della sentenza in ordine alla dichiarata ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo - violazione dell'art. 12 comma 4 bis dpr 602/1973”, sotto tre profili “a) Carenza di interesse ad agire - Insussistenza dei presupposti di legge”, con cui l'appellante, dolendosi della parte della sentenza con cui il Primo Giudice, anche in modo illogico e contraddittorio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19704/2015, ha affermato che “sancito che …è ammissibile l'impugnazione della cartella e del ruolo che non sia stato validamente notificato e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l'estratto di ruolo”, ha rilevato che l'opponente in primo grado aveva reagito giudizialmente all'estratto di ruolo acquisito presso l'Agente della Riscossione, senza che gli fosse notificata alcuna richiesta di pagamento o atto esecutivo, ciò in contrasto con l'art. 12, c. 4 bis, d.p.r. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 146/2021, conv. con modif in l. 215/2021, che, con efficacia dal 21.12.2021 e, dunque, da epoca antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado (il cui atto introduttivo era notificato il 7.03.2022), ha sancito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo dimostrazione della sussistenza di un specifico interesse espressamente tipizzato, come anche in precedenza affermato da giurisprudenza della Suprema Corte;
sicché il Primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione spiegata;
b) “Inammissibilità dell'originaria domanda per regolare notifica della cartelle”, con cui l'appellante ha rilevato che, in ogni caso, il Giudice di Pace gravato, conformemente a consolidato indirizzo giurisprudenziale, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale con richiesta di accertamento negativo del credito è irrituale in caso di regolare notifica delle cartelle di pagamento;
c)
“Inammissibilità della domanda in ordine all'eccepita prescrizione”, con cui l'appellante ha anche rilevato, richiamando giurisprudenza di legittimità, che difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale maturata dopo la formazione del titolo in difetto di atti esecutivi o anche solo di minaccia di atti esecutivi, sicché il Primo
Giudice avrebbe dovuto, comunque, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e non valutare nel merito l'eccepita prescrizione;
3) “Illegittimità ed erroneità della sentenza relativamente alla dichiarata prescrizione dei crediti”, con cui l'Agente della Riscossione ha osservato che la sentenza impugnata è errata anche nel merito laddove ha ritenuto che l'opposizione fosse fondata perché “è decorso il termine quinquennale previsto dagli art. 209 cds e 28 L. 689/81”, evidenziando che il Giudice di Pace, mal esaminando la documentazione prodotta, aveva trascurato che le cartelle di cui al ruolo impugnato erano state notificate nelle date del 28/03/2018, del
25/09/2018 e del 27/02/2020, a fronte di verbali di contravvenzione elevati negli anni 2016,
2017 e 2018, dovendosi ritenere, pertanto, non decorso il termine quinquennale al momento della notifica delle cartelle, e aggiungendo che neppure era maturata la prescrizione dalla notifica delle cartelle, anche considerando che in forza dell'art. 68 d.l.18/2020, disciplina introdotta per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, erano sospesi i termini di prescrizione per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021;
4) “Erroneità ed illogicità della sentenza in ordine al disconoscimento di conformità delle copie prodotte”, avendo l'appellante censurato la contraddizione logico – giuridica in cui assume incorso il Giudice di Pace nella parte della sentenza in cui si legge che “il disconoscimento va accolto delle copie depositate sic et sempliciter dalla parte opposta. Quindi ne consegue che non vi è prova della intervenuta esecutività della cartella esattoriale”, atteso che
“Bisogna far presente che la parte opposta non ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, così che lo stesso depositasse gli originali”, con cui accoglieva l'istanza di disconoscimento, rilevando, più specificamente, l'appellante che il
Primo Giudice aveva fatto riferimento “a copie mai prodotte” e che “appare incomprensibile la statuizione in ordine alla necessità di depositare gli originali stante il disconoscimento di controparte, asseritamente riferito a copie di atti dell'Ente impositore, di cui l'odierna appellante non è mai stata in possesso ne ha mai prodotto in prime cure”; aggiungendo, altresì, che, ad intendere la statuizione come disconoscimento di notifiche prodotte dall'Agente della Riscossione, doveva comunque rilevarsi la genericità del disconoscimento, essendo stato effettuato senza l'indicazione dei profili e/o delle parti del documento prodotto in copia di cui assumeva la non conformità ad originale, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Ha resistito in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame per CP_1 inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.; nonché il rigetto dell'avverso appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellata ha, preliminarmente, censurato di inammissibilità
l'appello in ragione della mancanza di specifica indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado in ossequio all'art. 342 , c. 1, n. 1, c.p.c.
e dell'omessa indicazione delle circostanze integranti l'invocata violazione di legge così come previsto dall'art. 342 c. 1, n. 2, c.p.c., nonché della rilevanza delle stesse ai fini della decisione impugnata;
nel merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi d'appello, assumendo la correttezza della pronuncia gravata quanto alla ritenuta inutilizzabilità della produzione avversaria disconosciuta, considerato che il disconosceva in prima udienza la conformità delle copie CP_1 fotostatiche delle assunte notifiche delle cartelle di pagamento, prodotte dall' agli originali Pt_1
e mancanti dell'attestazione di conformità in spregio dell'art. 18 d.p.r. 445/2000 e l' non Pt_1 provvedeva a depositare gli originali o ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore;
quanto alla ravvisata prescrizione del diritto di credito da sanzione amministrativa pecuniaria per la decorrenza del termine quinquennale di cui agli artt. 209 c.d.s. e 28 l. 689/81, considerato che l'omessa notificazione delle cartelle che avrebbe interrotto il predetto termine comportava la prescrizione del diritto di credito da sanzione amministrativa;
quanto alla impugnabilità dell'estratto di ruolo, che la giurisprudenza ritiene ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo nelle forme dell'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., contestando il diritto di agire in executivis, quando il contribuente abbia avuto conoscenza della cartella mediante l'estratto di ruolo e senza che debba attendersi la notifica dell'atto successivo alla cartella per impugnare, insieme all'atto notificato, quello precedente non notificato, aggiungendo che nella vicenda sub iudice l'interesse ad agire risiede nella impossibilità per l'odierno appellato di “intrattenere rapporti con la P.A. e/o Banche od, ancora, la possibilità di procedere a pagare i propri debiti relativi alle imposte erariali mediante compensazione con i relativi crediti”, aggiungendo che il richiamo alla previsione introdotta al comma 4 bis dell'art. 12 d.p.r. 602/1973 dall'art. 3 bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021 non si applica alla vicenda che occupa, afferente la riscossione di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, avendo riguardo alla riscossione delle imposte sul reddito, così insistendo per la sussistenza dell'interesse ad agire.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, le Difese hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni articolate nei rispettivi scritti difensivi e il processo è stato assunto a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nelle note conclusionali, depositate dal solo appellante, sono state ribaditi motivi e domande articolate nell'atto introduttivo.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello perché promosso in spregio delle forme di cui all'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2, c.p.c. va respinta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata prescrittiva della riforma affermando che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in termini Cass. Sez. Un. 27199/2017;
Cass. ord. 13535/2018; Cass. ord. 36481/2022).
Dal complessivo tenore dell'atto d'appello è possibile ricavare gli elementi di specificità del gravame richiesti dalla legge, come si evince anche dalla sintesi riportata nel precedente paragrafo
1.
Difatti è possibile evincere, per ognuno dei motivi elevati (riportati in parte letteralmente nel precedente paragrafo 1, con citazioni in virgolettato dalla citazione in appello e poi esplicati sintetizzando il detto atto), la parte della sentenza gravata (questa riportata innanzi in corsivo virgolettato, traendola dall'atto d'appello); le censure mosse dall'appellante alla ricostruzione dei fatti (in particolare, con riferimento agli anni di irrogazione delle sanzioni e alle date di notificazione, con richiamo alla produzione documentale effettuata in primo grado, rilevando che il
Primo Giudice aveva fatto malgoverno di tali risultanze, erroneamente concludendo per la prescrizione del credito da sanzioni amministrative); le norme che si assumono violate (riferendosi all'art. 112 c.p.c., quanto alla inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del Primo Giudice, osservando che ne doveva conseguire la valutazione del merito dell'opposizione di primo grado da parte del Tribunale investito dell'appello; all'art. 3 bis d.l.
146/2021, conv. con modif in l. 215/2021, e alla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi, con riferimento alla questione dell'inammissibilità dell'estratto di ruolo, evidenziando che il Primo
Giudice sarebbe dovuto pervenire all'esito in rito dell'inammissibilità dell'opposizione; richiamando l'art. 28 l. 689 /1981 e l'art. 209 c.d.s., nonché la giurisprudenza sulla specificità del disconoscimento delle copie di documenti per non conformità agli originali, quanto alla questione della decorrenza del termine di prescrizione, evidenziando che il Giudice di Pace avrebbe dovuto ravvisare non maturata la prescrizione e, dunque, sussistente il diritto di cui si era minacciata l'esecuzione esattoriale con la notifica delle cartelle di pagamento).
3. L'appello promosso si presenta fondato e va, pertanto, accolto.
Applicando il principio della “ragione più liquida” può pervenirsi all'accoglimento del gravame condividendo il terzo e il quarto motivo d'appello, strettamente correlati, circa l'errata declaratoria di estinzione del diritto di credito alla sanzione per prescrizione, muovendo dalla considerazione della genericità del disconoscimento delle copie delle notificazioni delle cartelle di pagamento, in disparte considerazioni in ordine alle censure inerenti le questioni di rito della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del difetto di interesse a reagire avverso l'estratto di ruolo.
Il citato principio "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. 12002/2014; Cass. S.U. 9936/2014; da ultimo nella giurisprudenza di merito Trib. Benevento n. 1317 del 5.07.2017; Trib. Roma n.13588 del 28.06.2017).
La prova della notifica della cartella di pagamento raggiunta con la valida produzione documentale dell' in primo grado consente di ritenere interrotta la prescrizione, con l'effetto di ravvisare Pt_1 la persistente sussistenza del diritto di credito preteso.
Si evince, infatti, dagli estratti di ruolo versati in atti che le sanzioni applicate per aver contravvenuto alla disciplina dettata dal codice della strada si riferiscono agli anni 2016, 2017, 2018
e che le notificazioni erano eseguite negli anni 2018 e 2020: in particolare, la cartella di pagamento n. 10520180000032714000 era emessa con riferimento a sanzioni irrogate nel 2016 per complessivi euro 458,33 e notificata in data 28.03.2018 (cfr. estratto di ruolo, notificazione ex art. 140 c.p.c. e avviso di consegna della raccomandata postale recante la sottoscrizione del per la ricezione CP_1 nella data indicata, prodotti dall'opposta in primo grado e riprodotti in all. alla citazione in appello); la cartella di pagamento n. 10520180000173527000 era emessa con riferimento a sanzioni irrogate nel 2016 per complessivi euro 129,56 e notificata in data 29.05.2018 (cfr. estratto di ruolo e avviso di consegna della raccomandata postale ricevuta dal destinatario nella data indicata, prodotti dall'opposta in primo grado e riprodotti in all. alla citazione in appello); la cartella di pagamento n.
10520190002729689000 era emessa con riferimento a sanzioni irrogate negli anni 2017 e 2018 per complessivi euro 1.959,58 e notificata in data 27.02.2020 (cfr. estratto di ruolo, cartella di pagamento e avviso di consegna della raccomandata postale ricevuta dal destinatario nella data indicata, prodotti dall'opposta in primo grado e riprodotti in all. alla citazione in appello).
Sicché non era inutilmente spirato il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica della cartella.
Rileva osservare che del tutto genericamente è stato effettuato, innanzi al Giudice di Pace, il disconoscimento della documentazione prodotta dalla convenuta da parte della Difesa del CP_1 allora opponente, nella prima udienza del giudizio di primo grado (vedi relativo verbale presente nel fascicolo del primo grado, ove si legge “Quanto ai documenti di Controparte inerenti la presunta prova della notifica dell'atto/i presupposto/i se ne disconosce sin d'ora la conformità delle copie fotostatiche agli originali ai sensi della Sentenza Cassazione n. 5077/2017 e ai sensi del DPR
445/2000 art. 18. Ne consegue che non sussiste, allo sato, la prova della intervenuta definitività della cartella esattoriale”) né si sono svolte considerazioni più puntuali al riguardo nel presente grado, con l'effetto di ritenere inammissibile il rilievo svolto e dotata di efficacia probatoria la copia delle notificazioni eseguite.
Conforta tale conclusione la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (in termini ex multis Cass. 16557/2019); per cui inoltre “Nel caso in cui il giudice di primo grado, a fronte del disconoscimento della conformità della copia di un documento originale, che non sia stato seguito dalla produzione di quest'ultimo, si sia avvalso della copia a fini probatori, è onere della parte soccombente, che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire l'eccezione di disconoscimento, mediante specifica impugnazione che esprima tanto la volontà di negare la suddetta conformità, quanto la critica al giudice che del documento abbia fatto uso, senza che possa ritenersi sufficiente a tale scopo la generica affermazione dell'inesistenza dei documenti o degli atti di cui quella copia sarebbe rappresentativa.” (in termini Cass. 15790/2016).
La sentenza di primo grado va dunque riformata, rigettando l'opposizione all'esecuzione promossa avverso le cartelle di pagamento (e affidata al solo motivo della prescrizione del credito da sanzione amministrativa per omessa notificazione delle cartelle di pagamento), di cui confermare, pertanto, validità ed efficacia.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto dell'effettiva attività processuale espletata.
Generica la domanda in ordine alla restituzione di quanto “eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
- annulla la sentenza del Giudice di Pace di Ferentino n. 178/2022 del 3.08.2022 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione spiegata, confermando le cartelle di pagamento n.
10520180000032714000 per la somma di euro 458,33, n. 10520180000173527000 per la somma di euro 129,56, n. 10520190002729689000 per la somma di euro
1.959,58;
- condanna alla rifusione, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado, da liquidarsi nella misura di euro 632,50, oltre
15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nonché delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da liquidarsi nella misura di euro 1.276,00, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Frosinone, 18.08.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 198/2023 ed instaurata
da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciotola, per procura congiunta all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, per procura congiunta CP_1 alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza del G.d.P. di Ferentino n. 178/2022 del 3.08.2022 - opposizione all'esecuzione antecedente avverso estratto di ruolo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' Parte_1 ha convenuto in giudizio per l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di CP_1
Ferentino n. 178/2022 del 3.08.2022, non notificata, domandando che sia riformata la sentenza gravata, dichiarando l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'opposizione ad estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Sondrio in data
26.01.2022 e relativo alle cartelle di pagamento nn. 1052018000032714000,
1052018000173527000, 10520190002729689000, proposta dall'odierno appellato, con conseguente conferma della validità e dell'efficacia delle predette cartelle di pagamento, condannando pertanto l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e a restituire le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
L ha affidato il gravame ai seguenti motivi: Pt_1
1) “Erroneità ed illogicità della motivazione – nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione dell'art 112 c.p.c. ”, con cui l'appellante, censurando le parti della sentenza con cui il Giudice di Prime Cure affermava che “l'ingiunzione di cui alla fattispecie di causa riguarda un verbale di accertamento di violazione che l'opponente deduce di non essere mai stato notificato e quindi il titolo non si
è mai venuto a formare. Di qui l'opposizione ex art. 615 c.p.c. che la società ha inteso effettuare con la proposizione di questo ricorso. Dato quindi che il titolo non è mai stato notificato e lo stesso opponente non ha potuto mai opporsi alla esecuzione di cui alla attuale cartella per cui è ricorso, per cui va dichiarato valido il procedimento instaurato con la opposizione di cui alla fattispecie di causa mediante opposizione ex art. 615 c.p.c.”, con conseguente “nullità della ingiunzione di pagamento per inesistenza del titolo esecutivo”, precisando poi che “L'ingiunzione di cui all'oggetto della vertenza sono illegittime in quanto fanno riferimento a titoli che dagli atti allegati non recano neanche la data della notifica, e non si riesce a capire se sono sentenze od ordinanze”, aggiungendo che ““ex art. 203 comma 3 cds bisogna far presente che la formazione del titolo esecutivo non si è venuta mai a perfezionare” e che quindi “la ingiunzione di pagamento è illegittima perché emessa senza titolo esecutivo e per di più senza notifica”, oltre che “…per mancato invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”, nonché “..per la mancata allegazione del verbale prodromico all'ingiunzione”, dichiarando quindi la
“validità dell'azione intrapresa dall'opponente, per cui trattasi di notifica di una ingiunzione di pagamento originata dal mancato pagamento di un verbale di multa mai notificato dove non è più possibile esperire il tentativo ed il rimedio attraverso
l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 e 23 legge 689/81”, ha lamentato, in primo luogo, che si presenta “incomprensibile il percorso logico seguito dal Primo Giudice”
e poi che lo stesso aveva errato nella individuazione dell'oggetto della domanda,
“incentrando la decisione su una presunta illegittimità delle cartelle per mancata notifica dei sottesi verbali di contravvenzione, oltre che per una serie di altri vizi”, pur essendosi invero elevata impugnazione avverso estratti di ruolo, così ritenendo erroneamente intentata un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, peraltro in violazione della disciplina processuale di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011, con integrazione del vizio di “ultra petizione”, rilevato il quale, il Tribunale adito per l'appello è tenuto a statuire nel merito dell'opposizione;
2) “Erroneità della sentenza in ordine alla dichiarata ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo - violazione dell'art. 12 comma 4 bis dpr 602/1973”, sotto tre profili “a) Carenza di interesse ad agire - Insussistenza dei presupposti di legge”, con cui l'appellante, dolendosi della parte della sentenza con cui il Primo Giudice, anche in modo illogico e contraddittorio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19704/2015, ha affermato che “sancito che …è ammissibile l'impugnazione della cartella e del ruolo che non sia stato validamente notificato e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l'estratto di ruolo”, ha rilevato che l'opponente in primo grado aveva reagito giudizialmente all'estratto di ruolo acquisito presso l'Agente della Riscossione, senza che gli fosse notificata alcuna richiesta di pagamento o atto esecutivo, ciò in contrasto con l'art. 12, c. 4 bis, d.p.r. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 146/2021, conv. con modif in l. 215/2021, che, con efficacia dal 21.12.2021 e, dunque, da epoca antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado (il cui atto introduttivo era notificato il 7.03.2022), ha sancito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo dimostrazione della sussistenza di un specifico interesse espressamente tipizzato, come anche in precedenza affermato da giurisprudenza della Suprema Corte;
sicché il Primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione spiegata;
b) “Inammissibilità dell'originaria domanda per regolare notifica della cartelle”, con cui l'appellante ha rilevato che, in ogni caso, il Giudice di Pace gravato, conformemente a consolidato indirizzo giurisprudenziale, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale con richiesta di accertamento negativo del credito è irrituale in caso di regolare notifica delle cartelle di pagamento;
c)
“Inammissibilità della domanda in ordine all'eccepita prescrizione”, con cui l'appellante ha anche rilevato, richiamando giurisprudenza di legittimità, che difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale maturata dopo la formazione del titolo in difetto di atti esecutivi o anche solo di minaccia di atti esecutivi, sicché il Primo
Giudice avrebbe dovuto, comunque, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e non valutare nel merito l'eccepita prescrizione;
3) “Illegittimità ed erroneità della sentenza relativamente alla dichiarata prescrizione dei crediti”, con cui l'Agente della Riscossione ha osservato che la sentenza impugnata è errata anche nel merito laddove ha ritenuto che l'opposizione fosse fondata perché “è decorso il termine quinquennale previsto dagli art. 209 cds e 28 L. 689/81”, evidenziando che il Giudice di Pace, mal esaminando la documentazione prodotta, aveva trascurato che le cartelle di cui al ruolo impugnato erano state notificate nelle date del 28/03/2018, del
25/09/2018 e del 27/02/2020, a fronte di verbali di contravvenzione elevati negli anni 2016,
2017 e 2018, dovendosi ritenere, pertanto, non decorso il termine quinquennale al momento della notifica delle cartelle, e aggiungendo che neppure era maturata la prescrizione dalla notifica delle cartelle, anche considerando che in forza dell'art. 68 d.l.18/2020, disciplina introdotta per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, erano sospesi i termini di prescrizione per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021;
4) “Erroneità ed illogicità della sentenza in ordine al disconoscimento di conformità delle copie prodotte”, avendo l'appellante censurato la contraddizione logico – giuridica in cui assume incorso il Giudice di Pace nella parte della sentenza in cui si legge che “il disconoscimento va accolto delle copie depositate sic et sempliciter dalla parte opposta. Quindi ne consegue che non vi è prova della intervenuta esecutività della cartella esattoriale”, atteso che
“Bisogna far presente che la parte opposta non ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, così che lo stesso depositasse gli originali”, con cui accoglieva l'istanza di disconoscimento, rilevando, più specificamente, l'appellante che il
Primo Giudice aveva fatto riferimento “a copie mai prodotte” e che “appare incomprensibile la statuizione in ordine alla necessità di depositare gli originali stante il disconoscimento di controparte, asseritamente riferito a copie di atti dell'Ente impositore, di cui l'odierna appellante non è mai stata in possesso ne ha mai prodotto in prime cure”; aggiungendo, altresì, che, ad intendere la statuizione come disconoscimento di notifiche prodotte dall'Agente della Riscossione, doveva comunque rilevarsi la genericità del disconoscimento, essendo stato effettuato senza l'indicazione dei profili e/o delle parti del documento prodotto in copia di cui assumeva la non conformità ad originale, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Ha resistito in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame per CP_1 inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.; nonché il rigetto dell'avverso appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellata ha, preliminarmente, censurato di inammissibilità
l'appello in ragione della mancanza di specifica indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado in ossequio all'art. 342 , c. 1, n. 1, c.p.c.
e dell'omessa indicazione delle circostanze integranti l'invocata violazione di legge così come previsto dall'art. 342 c. 1, n. 2, c.p.c., nonché della rilevanza delle stesse ai fini della decisione impugnata;
nel merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi d'appello, assumendo la correttezza della pronuncia gravata quanto alla ritenuta inutilizzabilità della produzione avversaria disconosciuta, considerato che il disconosceva in prima udienza la conformità delle copie CP_1 fotostatiche delle assunte notifiche delle cartelle di pagamento, prodotte dall' agli originali Pt_1
e mancanti dell'attestazione di conformità in spregio dell'art. 18 d.p.r. 445/2000 e l' non Pt_1 provvedeva a depositare gli originali o ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore;
quanto alla ravvisata prescrizione del diritto di credito da sanzione amministrativa pecuniaria per la decorrenza del termine quinquennale di cui agli artt. 209 c.d.s. e 28 l. 689/81, considerato che l'omessa notificazione delle cartelle che avrebbe interrotto il predetto termine comportava la prescrizione del diritto di credito da sanzione amministrativa;
quanto alla impugnabilità dell'estratto di ruolo, che la giurisprudenza ritiene ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo nelle forme dell'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., contestando il diritto di agire in executivis, quando il contribuente abbia avuto conoscenza della cartella mediante l'estratto di ruolo e senza che debba attendersi la notifica dell'atto successivo alla cartella per impugnare, insieme all'atto notificato, quello precedente non notificato, aggiungendo che nella vicenda sub iudice l'interesse ad agire risiede nella impossibilità per l'odierno appellato di “intrattenere rapporti con la P.A. e/o Banche od, ancora, la possibilità di procedere a pagare i propri debiti relativi alle imposte erariali mediante compensazione con i relativi crediti”, aggiungendo che il richiamo alla previsione introdotta al comma 4 bis dell'art. 12 d.p.r. 602/1973 dall'art. 3 bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021 non si applica alla vicenda che occupa, afferente la riscossione di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, avendo riguardo alla riscossione delle imposte sul reddito, così insistendo per la sussistenza dell'interesse ad agire.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, le Difese hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni articolate nei rispettivi scritti difensivi e il processo è stato assunto a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nelle note conclusionali, depositate dal solo appellante, sono state ribaditi motivi e domande articolate nell'atto introduttivo.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello perché promosso in spregio delle forme di cui all'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2, c.p.c. va respinta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata prescrittiva della riforma affermando che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in termini Cass. Sez. Un. 27199/2017;
Cass. ord. 13535/2018; Cass. ord. 36481/2022).
Dal complessivo tenore dell'atto d'appello è possibile ricavare gli elementi di specificità del gravame richiesti dalla legge, come si evince anche dalla sintesi riportata nel precedente paragrafo
1.
Difatti è possibile evincere, per ognuno dei motivi elevati (riportati in parte letteralmente nel precedente paragrafo 1, con citazioni in virgolettato dalla citazione in appello e poi esplicati sintetizzando il detto atto), la parte della sentenza gravata (questa riportata innanzi in corsivo virgolettato, traendola dall'atto d'appello); le censure mosse dall'appellante alla ricostruzione dei fatti (in particolare, con riferimento agli anni di irrogazione delle sanzioni e alle date di notificazione, con richiamo alla produzione documentale effettuata in primo grado, rilevando che il
Primo Giudice aveva fatto malgoverno di tali risultanze, erroneamente concludendo per la prescrizione del credito da sanzioni amministrative); le norme che si assumono violate (riferendosi all'art. 112 c.p.c., quanto alla inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del Primo Giudice, osservando che ne doveva conseguire la valutazione del merito dell'opposizione di primo grado da parte del Tribunale investito dell'appello; all'art. 3 bis d.l.
146/2021, conv. con modif in l. 215/2021, e alla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi, con riferimento alla questione dell'inammissibilità dell'estratto di ruolo, evidenziando che il Primo
Giudice sarebbe dovuto pervenire all'esito in rito dell'inammissibilità dell'opposizione; richiamando l'art. 28 l. 689 /1981 e l'art. 209 c.d.s., nonché la giurisprudenza sulla specificità del disconoscimento delle copie di documenti per non conformità agli originali, quanto alla questione della decorrenza del termine di prescrizione, evidenziando che il Giudice di Pace avrebbe dovuto ravvisare non maturata la prescrizione e, dunque, sussistente il diritto di cui si era minacciata l'esecuzione esattoriale con la notifica delle cartelle di pagamento).
3. L'appello promosso si presenta fondato e va, pertanto, accolto.
Applicando il principio della “ragione più liquida” può pervenirsi all'accoglimento del gravame condividendo il terzo e il quarto motivo d'appello, strettamente correlati, circa l'errata declaratoria di estinzione del diritto di credito alla sanzione per prescrizione, muovendo dalla considerazione della genericità del disconoscimento delle copie delle notificazioni delle cartelle di pagamento, in disparte considerazioni in ordine alle censure inerenti le questioni di rito della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del difetto di interesse a reagire avverso l'estratto di ruolo.
Il citato principio "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. 12002/2014; Cass. S.U. 9936/2014; da ultimo nella giurisprudenza di merito Trib. Benevento n. 1317 del 5.07.2017; Trib. Roma n.13588 del 28.06.2017).
La prova della notifica della cartella di pagamento raggiunta con la valida produzione documentale dell' in primo grado consente di ritenere interrotta la prescrizione, con l'effetto di ravvisare Pt_1 la persistente sussistenza del diritto di credito preteso.
Si evince, infatti, dagli estratti di ruolo versati in atti che le sanzioni applicate per aver contravvenuto alla disciplina dettata dal codice della strada si riferiscono agli anni 2016, 2017, 2018
e che le notificazioni erano eseguite negli anni 2018 e 2020: in particolare, la cartella di pagamento n. 10520180000032714000 era emessa con riferimento a sanzioni irrogate nel 2016 per complessivi euro 458,33 e notificata in data 28.03.2018 (cfr. estratto di ruolo, notificazione ex art. 140 c.p.c. e avviso di consegna della raccomandata postale recante la sottoscrizione del per la ricezione CP_1 nella data indicata, prodotti dall'opposta in primo grado e riprodotti in all. alla citazione in appello); la cartella di pagamento n. 10520180000173527000 era emessa con riferimento a sanzioni irrogate nel 2016 per complessivi euro 129,56 e notificata in data 29.05.2018 (cfr. estratto di ruolo e avviso di consegna della raccomandata postale ricevuta dal destinatario nella data indicata, prodotti dall'opposta in primo grado e riprodotti in all. alla citazione in appello); la cartella di pagamento n.
10520190002729689000 era emessa con riferimento a sanzioni irrogate negli anni 2017 e 2018 per complessivi euro 1.959,58 e notificata in data 27.02.2020 (cfr. estratto di ruolo, cartella di pagamento e avviso di consegna della raccomandata postale ricevuta dal destinatario nella data indicata, prodotti dall'opposta in primo grado e riprodotti in all. alla citazione in appello).
Sicché non era inutilmente spirato il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica della cartella.
Rileva osservare che del tutto genericamente è stato effettuato, innanzi al Giudice di Pace, il disconoscimento della documentazione prodotta dalla convenuta da parte della Difesa del CP_1 allora opponente, nella prima udienza del giudizio di primo grado (vedi relativo verbale presente nel fascicolo del primo grado, ove si legge “Quanto ai documenti di Controparte inerenti la presunta prova della notifica dell'atto/i presupposto/i se ne disconosce sin d'ora la conformità delle copie fotostatiche agli originali ai sensi della Sentenza Cassazione n. 5077/2017 e ai sensi del DPR
445/2000 art. 18. Ne consegue che non sussiste, allo sato, la prova della intervenuta definitività della cartella esattoriale”) né si sono svolte considerazioni più puntuali al riguardo nel presente grado, con l'effetto di ritenere inammissibile il rilievo svolto e dotata di efficacia probatoria la copia delle notificazioni eseguite.
Conforta tale conclusione la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (in termini ex multis Cass. 16557/2019); per cui inoltre “Nel caso in cui il giudice di primo grado, a fronte del disconoscimento della conformità della copia di un documento originale, che non sia stato seguito dalla produzione di quest'ultimo, si sia avvalso della copia a fini probatori, è onere della parte soccombente, che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire l'eccezione di disconoscimento, mediante specifica impugnazione che esprima tanto la volontà di negare la suddetta conformità, quanto la critica al giudice che del documento abbia fatto uso, senza che possa ritenersi sufficiente a tale scopo la generica affermazione dell'inesistenza dei documenti o degli atti di cui quella copia sarebbe rappresentativa.” (in termini Cass. 15790/2016).
La sentenza di primo grado va dunque riformata, rigettando l'opposizione all'esecuzione promossa avverso le cartelle di pagamento (e affidata al solo motivo della prescrizione del credito da sanzione amministrativa per omessa notificazione delle cartelle di pagamento), di cui confermare, pertanto, validità ed efficacia.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto dell'effettiva attività processuale espletata.
Generica la domanda in ordine alla restituzione di quanto “eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
- annulla la sentenza del Giudice di Pace di Ferentino n. 178/2022 del 3.08.2022 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione spiegata, confermando le cartelle di pagamento n.
10520180000032714000 per la somma di euro 458,33, n. 10520180000173527000 per la somma di euro 129,56, n. 10520190002729689000 per la somma di euro
1.959,58;
- condanna alla rifusione, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado, da liquidarsi nella misura di euro 632,50, oltre
15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nonché delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da liquidarsi nella misura di euro 1.276,00, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Frosinone, 18.08.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno