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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/08/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2434 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rende;
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Passarelli;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, dalla quale nasceva (il 19.10.2023), chiedevano congiuntamente disporsi Persona_1
l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento presso la madre, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Con decreto del 16.6.2025 si disponeva che l'udienza del 27.6.2025 si svolgesse mediante il deposito di note scritte, avendo le parti esercitato la facoltà di cui all'art 473-bis 51, 2 comma,
c.p.c., dando atto della volontà di non riconciliarsi. ************************
Il Tribunale recepisce quanto concordato tra le parti in ordine al figlio minore e, in particolare,
l'affido condiviso dello stesso, collocato presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini indicati ai punti c), d) ed e) di cui al ricorso, unitamente ai profili patrimoniali, in ordine ai quali il sig. si impegna a versare un contributo per il mantenimento nella CP_1 misura di € 200,00 mensili (importo da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), nei termini indicati in atti, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie, trattandosi di condizioni eque e confacenti avuto riguardo al preminente interesse del minore.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della sig.ra . Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa l'accordo alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2434 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rende;
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Passarelli;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, dalla quale nasceva (il 19.10.2023), chiedevano congiuntamente disporsi Persona_1
l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento presso la madre, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Con decreto del 16.6.2025 si disponeva che l'udienza del 27.6.2025 si svolgesse mediante il deposito di note scritte, avendo le parti esercitato la facoltà di cui all'art 473-bis 51, 2 comma,
c.p.c., dando atto della volontà di non riconciliarsi. ************************
Il Tribunale recepisce quanto concordato tra le parti in ordine al figlio minore e, in particolare,
l'affido condiviso dello stesso, collocato presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini indicati ai punti c), d) ed e) di cui al ricorso, unitamente ai profili patrimoniali, in ordine ai quali il sig. si impegna a versare un contributo per il mantenimento nella CP_1 misura di € 200,00 mensili (importo da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), nei termini indicati in atti, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie, trattandosi di condizioni eque e confacenti avuto riguardo al preminente interesse del minore.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della sig.ra . Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa l'accordo alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma