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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 6086/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente ivi in via Parte_1
NC De IS n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio LEVITA, presso il quale elettivamente domicilia in via Cesare Battisti n. 51, 80011, Acerra, come da allegata procura, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida VERRENGIA, Itala DE BENEDICTIS, Luca CUZZUPOLI, Davide CATALANO, come da procura in atti,
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
, con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse
[...]
Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. , Controparte_3 rapp.to e difeso giusta procura in allegato dagli Avv.ti NC GOGLIA, Veronica PERRONE, Pasquale GALASSI, con gli stessi elettivamente domiciliato presso sede uffici legali dell'articolazione Marcianise,
RESISTENTI Oggetto: Accertamento del diritto al TFS e condanna.
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da verbali/note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 2.10.2023 il lavoratore ha premesso di essere stato Pt_1 lavoratore dipendente del Controparte_2 ora in liquidazione, inquadrato nel IV livello A del CCNL Federambiente, con contratto a tempo indeterminato full-time a trentotto ore settimanali e con la qualifica di Pesatore, dal 25.02.1997 al 5.07.2019, quando veniva assunto da CP_4
Malgrado il CUB avesse inoltrato il modello 350P, quale prospetto di liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione, ha lamentato di non aver ancora percepito alcunché a tale titolo dall' che gli comunicava CP_1
l'impossibilità di procedere alla liquidazione per inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore. Argomentando in diritto la fondatezza della propria prospettazione, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al TFS e la conseguente condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di € 38.875,32 per tale titolo, CP_1
o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento (24 mesi successivi alla cessazione del rapporto) e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione per anticipo fattone.
In data 12.2.2024 l'intimato CUB ha resistito al ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per il TFS, di spettanza dell' attesa la natura pubblica del CP_1
Consorzio, nonché la piena operatività dell'art. 2116 c.c. Ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
Si è costituito in giudizio il 14.2.2024 anche l' che in memoria ha formulato svariate CP_1 argomentazioni: assodata l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni, ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, l'impossibilità di liquidazione della prestazione sia per il mancato invio da parte del datore delle denunce retributive, prima DMA e dal 2012 che determina incertezza assoluta sul Pt_2 quantum, sia per la non maturazione del diritto ex art. 2120 c.c., attesa la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del rapporto con altro datore di lavoro privato , CP_4 presso cui il ricorrente è attualmente in servizio. Ha insistito per l'infondatezza della pretesa e chiesto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Nelle note del 18.11.2025 il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto nel mese di luglio 2024 l'importo netto di € 36.514,86, ma ha fatto rilevare che l'importo lordo contabilizzato a titolo di TFS dall'Istituto previdenziale ammonta ad € 37.501,89 per 22 anni di servizio, e non corrisponde a quello richiesto in ricorso di € 38.875,32 per 23 anni di servizio, come si evince dal prospetto di liquidazione scaricato dal portale dell' depositato (il lordo CP_1 liquidato con gli interessi per ritardato pagamento è di € 40.086,16). Pertanto, ha chiesto la cessazione parziale della materia del contendere e la condanna dell' per la restante parte, pari ad € 1.373,43 (differenza tra i due importi lordi). CP_1
In relazione all'importo lordo liquidato di € 37.501,89, allora, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la parziale cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dalla corresponsione del TFS.
Venendo alla residua somma, non si è ritenuto opportuno procedere con la nomina di un CTU, come richiesto dall' che ritarderebbe la decisione, in considerazione della CP_1 circostanza che la formula per il calcolo del TFS è relativamente semplice e lineare, non comportando la necessità di conteggi elaborati. Questo Giudice, allora, rivendicando il proprio ruolo di peritus peritorum, premette che il TFS (Trattamento di Fine Servizio) si calcola moltiplicando per il numero di anni di servizio un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua lorda. Quest'ultima si ottiene considerando l'ultima retribuzione mensile lorda inclusa la tredicesima mensilità - questa sarà la base per il calcolo del TFS -; quindi, la retribuzione globale dell'ultimo mese di servizio va moltiplicata per 13 mensilità. L'importo inserito nel prospetto dell , sotto la voce "stipendio effettivo Controparte_5 alla data della cessazione", è pari ad € 31.961,84 ed è anche quello correttamente indicato nei conteggi contenuti in ricorso, dato dalla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima (€ 2.9440,20 retribuzione globale mese di giugno 2019 + € 2.251,64 tredicesima). Come correttamente evidenziato dall' in memoria di costituzione, la liquidazione del CP_1
TFR/TFS da parte dell' è disposta sulla base dei dati giuridici e retributivi trasmessi CP_1 dall'ente o amministrazione datore di lavoro, cui compete sia la gestione del rapporto di lavoro del dipendente che la gestione del rapporto previdenziale con l' che comporta CP_1
l'obbligo di dichiarare all' la posizione assicurativa e versare la connessa CP_1 contribuzione. Circa la trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS, il datore di lavoro deve trasmettere il cd. Modello 350P, in cui vengono riportati i dati dichiarati tempo per tempo nei flussi contributivi mensili. A decorrere dall'1/1/2005 anche per i dipendenti pubblici l'art. 44, c. 9, della legge n. 326 del 24 novembre 2003 ha posto a carico del datore di lavoro pubblico l'obbligo di effettuare la denuncia mensile analitica (DMA, confluita dal 2012 in Uniemens), per dichiarare e certificare la posizione giuridica ed i relativi imponibili contributivi. Ora, va computata la quota dell'80% della base di calcolo: quindi, € 31.961,84 x 0,8 (x80/100) = € 25.569,472. Di tale risultato va calcolata non la dodicesima parte (regola generale), bensì la quindicesima, in quanto trattasi di ex Gestione INADEL: quindi, € 25.569,472/15 = € 1.704,631, che è la quota che si matura annualmente per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Infatti, ai sensi dell'art. 4 L. n. 152/1968 “l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto. Le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero.”.
Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata. Ebbene, l'opposto ha prestato servizio dal 25.2.1997 al 5.7.2019, per un totale, come riportato correttamente nel prospetto di 22 anni, 4 mesi e 11 giorni (dal 27.2.1997 CP_1 al 27.2.2019, residuando dal 27 febbraio al luglio 2019 una frazione inferiore ai 6 mesi); con la conseguenza che gli anni utili ai fini della buonuscita sono 22. La Difesa del lavoratore ne ha, invece, calcolati erroneamente 23; l ne ha computati CP_1
a ragione 22, come per legge. Il risultato finale ottenuto è pari a: € 1.704,631 x 22 anni = € 37.501,89, che è giustappunto la somma lorda indicata nel prospetto di liquidazione emesso dall' e sulla scorta CP_1 della quale è stato fatto il pagamento al netto al ricorrente.
Conclusivamente, verificato mediante conteggi analitici che nulla spetta più, il diritto del ricorrente è stato soddisfatto.
Resta da determinare le spese di lite, che si reputa equo compensare integralmente con il CUB, attesa la novità della quaestio juris dirimente della natura dell'Ente e per il mutamento giurisprudenziale rispetto alla stessa, in quanto sul punto cruciale della vicenda a lungo si sono registrati differenti orientamenti nella giurisprudenza, tanto di merito, quanto di legittimità. Si compensano invece nella misura della metà con l' in considerazione del CP_1 comportamento processuale dell' , che si è costituito in giudizio e ha Controparte_5 provveduto al pagamento di quanto chiesto, per l'importo corretto. Le spese di lite restanti vanno regolate, nella fattispecie, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere. Ebbene, nel caso di specie non si dubita della fondatezza della domanda, di cui lo stesso resistente ha preso atto, disponendo il pagamento delle somme dovute, seppur in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Avendo riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa, alla complessità delle questioni, alle fasi del giudizio, all'opera professionale prestata sono liquidate in base ai valori minimi del DM n. 147 del 13/08/2022; inoltre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa per la metà le spese di lite con l' che condanna alla refusione della CP_1 restante metà, liquidata in € 1.500,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Compensa integralmente le spese di lite con il CUB.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 6086/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente ivi in via Parte_1
NC De IS n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio LEVITA, presso il quale elettivamente domicilia in via Cesare Battisti n. 51, 80011, Acerra, come da allegata procura, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida VERRENGIA, Itala DE BENEDICTIS, Luca CUZZUPOLI, Davide CATALANO, come da procura in atti,
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
, con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse
[...]
Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. , Controparte_3 rapp.to e difeso giusta procura in allegato dagli Avv.ti NC GOGLIA, Veronica PERRONE, Pasquale GALASSI, con gli stessi elettivamente domiciliato presso sede uffici legali dell'articolazione Marcianise,
RESISTENTI Oggetto: Accertamento del diritto al TFS e condanna.
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da verbali/note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 2.10.2023 il lavoratore ha premesso di essere stato Pt_1 lavoratore dipendente del Controparte_2 ora in liquidazione, inquadrato nel IV livello A del CCNL Federambiente, con contratto a tempo indeterminato full-time a trentotto ore settimanali e con la qualifica di Pesatore, dal 25.02.1997 al 5.07.2019, quando veniva assunto da CP_4
Malgrado il CUB avesse inoltrato il modello 350P, quale prospetto di liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione, ha lamentato di non aver ancora percepito alcunché a tale titolo dall' che gli comunicava CP_1
l'impossibilità di procedere alla liquidazione per inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore. Argomentando in diritto la fondatezza della propria prospettazione, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al TFS e la conseguente condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di € 38.875,32 per tale titolo, CP_1
o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento (24 mesi successivi alla cessazione del rapporto) e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione per anticipo fattone.
In data 12.2.2024 l'intimato CUB ha resistito al ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per il TFS, di spettanza dell' attesa la natura pubblica del CP_1
Consorzio, nonché la piena operatività dell'art. 2116 c.c. Ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
Si è costituito in giudizio il 14.2.2024 anche l' che in memoria ha formulato svariate CP_1 argomentazioni: assodata l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni, ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, l'impossibilità di liquidazione della prestazione sia per il mancato invio da parte del datore delle denunce retributive, prima DMA e dal 2012 che determina incertezza assoluta sul Pt_2 quantum, sia per la non maturazione del diritto ex art. 2120 c.c., attesa la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del rapporto con altro datore di lavoro privato , CP_4 presso cui il ricorrente è attualmente in servizio. Ha insistito per l'infondatezza della pretesa e chiesto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Nelle note del 18.11.2025 il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto nel mese di luglio 2024 l'importo netto di € 36.514,86, ma ha fatto rilevare che l'importo lordo contabilizzato a titolo di TFS dall'Istituto previdenziale ammonta ad € 37.501,89 per 22 anni di servizio, e non corrisponde a quello richiesto in ricorso di € 38.875,32 per 23 anni di servizio, come si evince dal prospetto di liquidazione scaricato dal portale dell' depositato (il lordo CP_1 liquidato con gli interessi per ritardato pagamento è di € 40.086,16). Pertanto, ha chiesto la cessazione parziale della materia del contendere e la condanna dell' per la restante parte, pari ad € 1.373,43 (differenza tra i due importi lordi). CP_1
In relazione all'importo lordo liquidato di € 37.501,89, allora, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la parziale cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dalla corresponsione del TFS.
Venendo alla residua somma, non si è ritenuto opportuno procedere con la nomina di un CTU, come richiesto dall' che ritarderebbe la decisione, in considerazione della CP_1 circostanza che la formula per il calcolo del TFS è relativamente semplice e lineare, non comportando la necessità di conteggi elaborati. Questo Giudice, allora, rivendicando il proprio ruolo di peritus peritorum, premette che il TFS (Trattamento di Fine Servizio) si calcola moltiplicando per il numero di anni di servizio un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua lorda. Quest'ultima si ottiene considerando l'ultima retribuzione mensile lorda inclusa la tredicesima mensilità - questa sarà la base per il calcolo del TFS -; quindi, la retribuzione globale dell'ultimo mese di servizio va moltiplicata per 13 mensilità. L'importo inserito nel prospetto dell , sotto la voce "stipendio effettivo Controparte_5 alla data della cessazione", è pari ad € 31.961,84 ed è anche quello correttamente indicato nei conteggi contenuti in ricorso, dato dalla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima (€ 2.9440,20 retribuzione globale mese di giugno 2019 + € 2.251,64 tredicesima). Come correttamente evidenziato dall' in memoria di costituzione, la liquidazione del CP_1
TFR/TFS da parte dell' è disposta sulla base dei dati giuridici e retributivi trasmessi CP_1 dall'ente o amministrazione datore di lavoro, cui compete sia la gestione del rapporto di lavoro del dipendente che la gestione del rapporto previdenziale con l' che comporta CP_1
l'obbligo di dichiarare all' la posizione assicurativa e versare la connessa CP_1 contribuzione. Circa la trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS, il datore di lavoro deve trasmettere il cd. Modello 350P, in cui vengono riportati i dati dichiarati tempo per tempo nei flussi contributivi mensili. A decorrere dall'1/1/2005 anche per i dipendenti pubblici l'art. 44, c. 9, della legge n. 326 del 24 novembre 2003 ha posto a carico del datore di lavoro pubblico l'obbligo di effettuare la denuncia mensile analitica (DMA, confluita dal 2012 in Uniemens), per dichiarare e certificare la posizione giuridica ed i relativi imponibili contributivi. Ora, va computata la quota dell'80% della base di calcolo: quindi, € 31.961,84 x 0,8 (x80/100) = € 25.569,472. Di tale risultato va calcolata non la dodicesima parte (regola generale), bensì la quindicesima, in quanto trattasi di ex Gestione INADEL: quindi, € 25.569,472/15 = € 1.704,631, che è la quota che si matura annualmente per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Infatti, ai sensi dell'art. 4 L. n. 152/1968 “l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto. Le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero.”.
Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata. Ebbene, l'opposto ha prestato servizio dal 25.2.1997 al 5.7.2019, per un totale, come riportato correttamente nel prospetto di 22 anni, 4 mesi e 11 giorni (dal 27.2.1997 CP_1 al 27.2.2019, residuando dal 27 febbraio al luglio 2019 una frazione inferiore ai 6 mesi); con la conseguenza che gli anni utili ai fini della buonuscita sono 22. La Difesa del lavoratore ne ha, invece, calcolati erroneamente 23; l ne ha computati CP_1
a ragione 22, come per legge. Il risultato finale ottenuto è pari a: € 1.704,631 x 22 anni = € 37.501,89, che è giustappunto la somma lorda indicata nel prospetto di liquidazione emesso dall' e sulla scorta CP_1 della quale è stato fatto il pagamento al netto al ricorrente.
Conclusivamente, verificato mediante conteggi analitici che nulla spetta più, il diritto del ricorrente è stato soddisfatto.
Resta da determinare le spese di lite, che si reputa equo compensare integralmente con il CUB, attesa la novità della quaestio juris dirimente della natura dell'Ente e per il mutamento giurisprudenziale rispetto alla stessa, in quanto sul punto cruciale della vicenda a lungo si sono registrati differenti orientamenti nella giurisprudenza, tanto di merito, quanto di legittimità. Si compensano invece nella misura della metà con l' in considerazione del CP_1 comportamento processuale dell' , che si è costituito in giudizio e ha Controparte_5 provveduto al pagamento di quanto chiesto, per l'importo corretto. Le spese di lite restanti vanno regolate, nella fattispecie, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere. Ebbene, nel caso di specie non si dubita della fondatezza della domanda, di cui lo stesso resistente ha preso atto, disponendo il pagamento delle somme dovute, seppur in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Avendo riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa, alla complessità delle questioni, alle fasi del giudizio, all'opera professionale prestata sono liquidate in base ai valori minimi del DM n. 147 del 13/08/2022; inoltre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa per la metà le spese di lite con l' che condanna alla refusione della CP_1 restante metà, liquidata in € 1.500,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Compensa integralmente le spese di lite con il CUB.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini