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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.179/2025
Oggi 27/05/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Bassanese in sostituzione;
per la parte resistente il dott. Serraino.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 179/2025 R.L. promossa da
( , Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_3
Massimo Pistilli;
-ricorrenti- contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal dott. Marco Serraino ex art. 417 bis c.p.c.;
- resistente-
In punto: retribuzione
Conclusioni:
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge
107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in
Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza
2 del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE
e, Condannare il al pagamento in favore di Controparte_2
per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 Parte_1
– 2022/2023 dell'importo di Euro 1500,00; , per Parte_2
gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 dell'importo di Euro 1000,00;
per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 – Parte_4
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 dell'importo di Euro 2500,00; mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario”.
Parte resistente: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, respingere tutte le pretese attoree di cui trattasi ovvero riconoscere il beneficio in proporzione al servizio effettivamente prestato. Spese rifuse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.4.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di essere stati dipendenti del in qualità di docenti, Controparte_2
avendo prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine.
2. Evidenziavano come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3 3. Rilevavano inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.
5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Deduceva altresì il che alcuni dei ricorrenti avevano prestato CP_2
servizio su orario non completo in alcuni casi, e per supplenze brevi e saltuarie in altri, e che la domanda non era fondata anche in ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici “esauriti”, non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità.
Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c. 1 nr. 4 c.c. in ordine ad alcune delle annualità.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
8. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
9. In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015,
5 in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov.
2016, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 281 del 2016).
10. A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o non di ruolo, va ricordato che l'art. 282, d.lgs. n. 297 del
1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.
11. Non diversamente, i diversi contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt. 63-64, C.C.N.L. 2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.
12. Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio
2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare è stato in tale occasione affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
6 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
13. L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente.
Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la
7 scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a CP_2
termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, rilevando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
14. I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente e devono essere applicati al caso di specie, non avendo il allegato evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento CP_2
tra i docenti di ruolo e quelli precari. Né può essere condivisa la prospettazione del resistente relativa alla non tempestività della richiesta del bonus da parte ricorrente, in quanto i termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non mai a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili. Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M.
28.11.2016, prevede che “le somme non spese entro la conclusione
8 dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.
15. Va peraltro ricordato che assai di recente, è intervenuta in materia, sentenza della Corte di Cassazione (Cass. nr. 29961/2023) emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c., e che in tale occasione non solo è stata affermata l'impossibilità di opporre ai docenti l'esaurimento del rapporto, ma sono stati anche pronunciati i seguenti principi di diritto: “
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; 2. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_2
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
9 3. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
16. In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). I ricorrenti hanno dunque pieno diritto al bonus laddove siano stati incaricati, ai sensi delle normative sopra menzionate e dunque hanno diritto a percepire il beneficio. Non essendo stato contestato dal che gli CP_2
stessi siano rimasti all'interno del sistema delle docenze scolastiche, hanno diritto all'adempimento specifico e non ad una mera azione risarcitoria, mentre non ha rilevanza il fatto che alcuni dei contratti abbiano ad oggetto la prestazione di servizio su orario non completo, in quanto la circostanza non fa venir meno l'obbligo formativo del convenuto.
10 17. Quanto alle annualità nelle quali il servizio è stato prestato con supplenze brevi, e dunque in sostanza tutte quelle relative alla ricorrente si deve rammentare che nell'arresto sopra richiamato, la Corte di Pt_3
Cassazione, dopo aver affermato la spettanza del diritto a vedersi attribuita la carta docenti a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, in ragione della natura annuale della formazione connessa alla titolarità della carta, non prende posizione sulla questione delle “supplenze brevi”, in quanto ritenuta non rilevante ai fini della definizione della controversia. Esprime tuttavia delle considerazioni sul tema, rilevando: “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare
l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come
l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si
11 applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo
Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione”.
18. La questione per la Cassazione è dunque aperta e tuttavia, ritiene lo scrivente che la definizione della stessa non possa prescindere dal quadro giurisprudenziale unionale sopra delineato, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli assunti con contratto a tempo determinato, seppure per brevi periodi. Una contraria argomentazione, ovvero l'assunto di una radicale esclusione dei docenti incaricati con supplenze brevi dall'accesso al beneficio in discussione, porterebbe ad una inaccettabile discriminazione dei docenti a tempo indeterminato ai quali vengono affidate supplenze brevi e la normativa in materia di formazione dei docenti è chiara nel prevedere che la stessa sia obbligatoria, permanente e strutturale, per tutti i docenti senza distinzione.
Ritiene pertanto lo scrivente che sia corretto riconoscere la carta anche per l'annualità nelle quale la ricorrente è stata incaricata con brevi Pt_3
supplenze, e che come peraltro prospettato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia più volte richiamata, sia corretto riconoscere il beneficio in ragione dei periodi di insegnamento effettivamente prestati nel corso dell'annualità in considerazione e proporzionalmente rispetto alla loro durata, anche in applicazione dell'art. 4 c. 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che specificamente richiama il principio del
“pro rata temporis”.
12 19. Venendo poi all'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, deve rilevarsi che, nel caso del bonus in esame si è in presenza di una somma pagata annualmente, e dunque periodicamente. Inevitabile la sua ascrivibilità al disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., il quale fa riferimento non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a anche a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, prescindendosi dunque dalla natura dell'emolumento.
20. In merito al dies a quo di decorrenza della prescrizione, deve evidenziarsi, quanto all'annualità 2015/2016, che secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.P.C.M. 23.9.2015: “Per l'anno scolastico
2015/2016, nelle more dell'attivazione delle modalita' di assegnazione della Carta di cui all'art. 5, l'importo di cui all'art. 3, comma 1, e' erogato ai soggetti di cui all'art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema
NOIPA”. Quanto alle annualità successive, è stato disposto dall'art. 5, comma 3, D.P.C.M. del 28.11.2016: “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata
è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. L'art. 2935 c.c. stabilisce che «la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ovvero dal primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un successivo termine di decadenza. Dall'applicazione del predetto quadro normativo alla fattispecie, dall'esame delle date di inizio dei relativi contratti (dies a quo della decorrenza qualora posteriore ai termini
13 indicati dai decreti ministeriali), deriva che risulta prescritto il diritto a ricevere il bonus relativo all'annualità 2019/2020 per , Parte_1
in quanto la prescrizione, essendo il contratto iniziato in data 17.9.2019 doveva essere interrotta entro il 17.9.2024, mentre il primo atto interruttivo risulta essere la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il
24.4.2025.
21. Ne deriva, per l'effetto, che il ricorso deve trovare integrale accoglimento con riferimento alle annualità:
2020/2021 e 2022/2023 per;
Parte_1
2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_2
e deve essere accertato il loro diritto ad ottenere la carta docente per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
22. Con riferimento alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, il diritto ad ottenere la carta docente deve essere riconosciuto non per l'intero importo di € 500,00, ma in proporzione rispetto ai periodi di insegnamento prestati nel corso dell'annualità in considerazione, fermo restando che per il 2024/2025 dovrà comunque farsi riferimento ai parametri fissati dal decreto del
[...]
del richiamato dall'art. 1 co. 572 della L 30 Controparte_4 CP_1
dicembre 2024, n. 20.
23. In entrambi i casi deve condannarsi il convenuto a mettere a disposizione della parte la carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel
14 rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento del ricorso, così decide:
1) accerta il diritto di ottenere la carta docente come richiesto in atti per gli anni scolastici:
2020/2021 e 2022/2023 per;
Parte_1
2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_2
e per l'effetto condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti sopra menzionati detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre interessi o rivalutazione;
2) accerta il diritto di per le annualità 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad ottenere la carta docente in misura proporzionale all'attività lavorativa prestata nell'annualità indicata, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), nella misura che risulterà di spettanza, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre interessi o rivalutazione;
3) condanna il convenuto a rimborsare ai ricorrenti vittoriosi le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre accessori, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Trieste, 27/5/2025
15 Il Giudice dott. Paolo Ancora
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