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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g.a.c. 4716/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4716/2019 del R.G.A.C.C, riservata in decisione con provvedimento del 26.05.2025 TRA
, c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
Benevento il 30/9/1998, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Tirri e con la stessa elettivamente domiciliato in Altavilla Irpina c.da Loreto, giusta procura in atti;
-ATTORE- E
, C.F.: , nato il [...], CP_1 C.F._2
C.F.: nato il [...], Parte_2 C.F._3
, C.F.: , nata il 09.03,1966, rappresentati e CP_2 C.F._4 difesi dall'avv. Luca Cavuoto e con lo stesso elettivamente domiciliati in Benevento, alla via Colonnette, n.1, giusta procura in atti;
-CONVENUTI- OGGETTO: risarcimento danni da lesione personale. CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 07.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Fatto e svolgimento del giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.11.2019, Parte_1
conveniva in giudizio , e al
[...] CP_1 Parte_2 CP_2 fine di sentirli condannare in solido e/o disgiuntamente al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, nella misura di euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione dall'evento sino all'effettivo pagamento o nella diversa misura valutata dal giudice anche a mezzo CTU, a causa dell'aggressione subita ai suoi danni. In particolare, a fondamento della domanda, parte attrice rappresentava:
- che il giorno 16.4.2013, in Benevento, innanzi all'istituto alberghiero “Le Streghe”, alle ore 7:00 circa, veniva aggredito con una spranga di ferro da
, all'epoca minorenne, che lo percuoteva e gli provocava CP_1 lesioni;
- che, in conseguenza dell'accaduto, veniva ricoverato presso l'Ospedale Rummo di Benevento dove, in data 22.4.2013, veniva dimesso con la
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seguente diagnosi: “trauma cranico traumatismo facciale -frattura del pavimento orbitale sinistra – ferita l.c regione parietale – edema contusivo giorni 40 di prognosi”;
- che, sul luogo, interveniva la squadra mobile e, a seguito di denuncia-querela, il Tribunale per i minorenni di Napoli, con sentenza n. 1009/2013, dichiarava Cont
“ nei confronti di per esito positivo in ordine ai reati CP_1 ascrittigli perché estinto per esito positivo della messa alla prova”. Si costituivano i convenuti, con comparsa depositata in data 03/3/2020, eccependo:
- l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014;
- la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda;
- il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, e , Parte_2 CP_2 poiché non più esercenti la potestà genitoriale, stante il raggiungimento della maggiore età del figlio;
- la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda, anche alla luce del fatto che la declaratoria di estinzione del reato pronunciata nei confronti di CP_1 per esito positivo della messa alla prova impediva il risarcimento in sede civile stante l'avvenuta riparazione sociale;
- la genericità e l'inesattezza della quantificazione dei danni paventati dall'attore. I convenuti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare rilevare l'improcedibilità della domanda proposta da Parte_1
per il mancato esperimento della procedura di negoziazione obbligatoria
[...] ai sensi e per gli effetti del DL. 12/2014; nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e non provata”. Istruita la causa con perizia medico-legale e assegnato il fascicolo alla scrivente in data 03.9.2024, con provvedimento del 26.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Ragioni in fatto e in diritto della decisione In via preliminare, si osserva che, alla luce della documentazione in atti, la domanda è procedibile, essendo stato espletato il tentativo di negoziazione assistita promosso da parte attrice. Sulla dedotta nullità dell'atto di citazione, si rileva che la stessa non è meritevole di apprezzamento, costituendo principio pacifico della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. debba essere valutata non in astratto ma caso per caso, tenendo in considerazione che la ratio ispiratrice della norma, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Pertanto, nell'indagare se l'atto di citazione sia o meno generico, deve necessariamente guardarsi all'intero contenuto dell'atto introduttivo e al comportamento della parte convenuta, dovendosi accertare se quest'ultima sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di
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maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. n. 11751/2013). Nel caso di specie, in ragione della documentazione in atti e soprattutto delle difese dei convenuti, non residua alcun dubbio sul fatto che l'atto di citazione abbia compiutamente raggiunto il suo scopo: ed infatti, i convenuti, sin dalla loro costituzione in giudizio, hanno dimostrato di ben conoscere l'episodio di aggressione dedotto in causa dall'attore e, peraltro, lungi dal negare l'esistenza del fatto-evento e di proporre una differente ricostruzione della vicenda, hanno sollevato contestazioni pressoché generiche e inidonee a confutare quanto emerge, invece, dall'intero quadro probatorio (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Ciò detto, occorre indagare il merito della controversia e, al riguardo, va anzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dai convenuti, seppur genericamente. Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne ha allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass., Sez. L, 27.10.2021, n. 30303). Orbene, il diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore non risulta prescritto. Si osserva che il fatto contestato al convenuto, , si verificava in data CP_1
16.4.2013 e che, per tale vicenda, veniva accusato dei delitti di cui agli artt. CP_1
582, 583, 585 c.p. (si veda sentenza penale prodotta in atti). Ai sensi dell'art. 2947 c.c., se il fatto è considerato dalla legge come reato – come nel caso di specie - e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Come è noto, nella disciplina penalistica, il regime della prescrizione segue il principio del massimo della pena edittale prevista per il reato contestato (art. 157 c.p.) e, nel caso di specie, dal combinato disposto degli artt. 582 e 583 c.p., deriva che la lesione personale, laddove “grave”, è punita con la reclusione da tre a sette anni. Ne deriva che la prescrizione per il tipo di reato contestato a è pari a CP_1 sette anni, cui vanno aggiunti i termini di interruzione della prescrizione che comportano un aumento di un quarto della pena massima (art. 161 c.p.). Ragion per cui, anche solo considerando i sette anni di prescrizione del reato, detti termini, dal verificarsi del fatto (16.4.2013) alla data di notifica della citazione (29.11.2019) non risultano spirati, con la conseguenza che il diritto al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c., non è prescritto. La domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore è fondata e merita accoglimento. Si ribadisce che la richiesta di risarcimento trova la sua genesi nell'episodio di aggressione posto in essere con una spranga di ferro da , all'epoca dei CP_1
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fatti minorenne, nei confronti di , anche egli Parte_1 minorenne. Tale fatto sfociava in un procedimento penale e nella richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p., conclusosi con sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 448/88 per compiuta esecuzione della messa alla prova da parte dell'imputato. Vero è che, in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale minorile, sul piano sostanziale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne. Da ciò ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c. Ciò nondimeno, si ritiene che, alla luce della documentazione penale in atti e del tenore delle contestazioni di parte convenuta, la domanda risulti provata sia in termini di accertamento del fatto-evento che in termini di responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.. Anzitutto, va osservato che, dall'esame del fascicolo penale prodotto da parte attrice con nota di deposito del 28.04.2025, in ottemperanza al provvedimento di questo Tribunale, risulta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza n. 28/2016 di non luogo a procedere, dichiarata esecutiva in data 08.3.2016. Anche se, in suddetta sentenza, per le ragioni di cui innanzi, non è riscontrabile un accertamento concreto del fatto, risulta evincibile che ammetteva, in CP_1 sede di udienza preliminare, gli addebiti e chiedeva l'ammissione dell'istituto della messa alla prova (“sentito, ha ammesso gli addebiti”). Tale elemento va certamente letto anche in relazione al fatto che manca nelle difese dei convenuti una seria contestazione della dinamica del fatto e delle responsabilità ascritte a , limitandosi i convenuti ad affermare che “la ricostruzione CP_1 dei fatti (seppur minima e incomprensibile) effettuata da controparte appare parziale e non provata circa l'accertamento di responsabilità dei convenuti”. Tale asserzione non costituisce specifica contestazione dei fatti idonea a superare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., giacché il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda, tant'è che la giurisprudenza di legittimità, in diverse occasioni, ha affermato che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione (ex multis, Cass. – Sez . I, Ordinanza 4 novembre 2021, n. 31837).
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A ciò aggiungasi che, con le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., II termine, i convenuti hanno articolato capitoli di prova testimoniale su circostanze mai dedotte prima, che fungerebbero da larvata “giustificazione” alle ragioni dell'aggressione, come a dire che quell'aggressione sarebbe stata determinata dai precedenti comportamenti vessatori del nei confronti dello stesso CP_1 Parte_1
(cfr.: “Si chiede di essere autorizzato alla prova testimoniale, mediante citazione, del sig. da sulle seguenti circostanze precedute dalla Testimone_1 Pt_3 locuzione vero che : 1) Che in data 16.04.2013 il sig. veniva CP_1 aggredito dal sig. ; 2) Che il subiva Parte_1 CP_1 provocazioni continue e reiterate;
3) Che il Veniva più volte CP_1 strattonato e spinto dal sig. ”). Parte_1
Non appare ridondante precisare che, nel processo civile, essenzialmente fondato sul rigido regime delle preclusioni processuali, l'attività asseverativa deve essere volta a dimostrare quei fatti che siano stati affermati per la prima volta nella comparsa di costituzione o, al più tardi, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande. I capitoli di prova devono, quindi, vertere su fatti già introdotti in giudizio e non nuovi, costituendo principio avvalorato dai giudici di legittimità, e certamente applicabile al caso di specie, quello secondo cui “quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, la successiva prova documentale (ma lo stesso vale per quella orale), che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass., 19.10.2017, n. 24607). La prova orale, per come articolata dalle parti convenute, appare, quindi, inammissibile, oltre a finire per avvalorare la tesi di parte attrice, presupponendo che l'aggressione denunciata sia avvenuta seppur all'esito di una non meglio precisata provocazione da parte della vittima. La ricostruzione dei fatti di causa, così come denunciata dall'attore, trova rispondenza anche nel verbale redatto dalla Questura di Benevento nell'imminenza del fatto, la quale riferiva di essere intervenuta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Rummo di Benevento, al fine di raccogliere le dichiarazioni del minore colpito al volto da una spranga di ferro, mai ritrovata dagli agenti, i quali, tuttavia, hanno dichiarato di aver riscontrato, in sede di sopralluogo, la presenza di molte tracce ematiche per terra;
altrettanto, si evidenzia che, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, , amico del , riferiva di non aver Testimone_2 Parte_1 assistito all'aggressione ma di aver visto il con il volto insanguinato Parte_1 dinanzi alla scuola e, perciò, di averlo accompagnato in ospedale;
il minore e compagno di classe dell'aggredito, , riferiva che mentre si Persona_1 trovava in compagnia del suo amico, , vedeva avvicinarsi un Parte_1 ragazzo del secondo anno di scuola che chiedeva al se quello che avesse Parte_1 detto il giorno prima era vero o no e, alla risposta affermativa del , gli Parte_1
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diceva di spostarsi e dopo un po' vedeva il suo amico a terra con il volto insanguinato. In definitiva, si ritiene di poter affermare che l'omessa contestazione dei fatti dedotti dall'attore, in combinato disposto con il contenuto della sentenza penale n. 28/2016 e degli atti contenuti nel fascicolo del P.m., costituiscano elementi idonei a ritenere provata l'esistenza del fatto-evento, ossia l'aggressione perpetrata con una spranga di ferro da ai danni di , nonché il nesso di CP_1 Parte_1 causalità tra l'evento e il danno biologico lamentato dal danneggiato. Ed ancora. Non vi è dubbio alcuno che dell'evento lesivo posto in essere da nei CP_1 confronti di rispondano altresì i suoi genitori, illo Parte_1 tempore esercenti la vigilanza sul minore, ai sensi dell'art. 2048 c.c., a nulla rilevando che nelle more della richiesta di risarcimento in sede civile, il minore abbia raggiunto la maggiore età, in quanto è indiscutibile che la configurabilità della responsabilità aquiliana speciale, di cui alla citata norma, debba essere valutata in relazione al momento in cui l'evento si è verificato. Nel caso di specie, è configurabile la responsabilità diretta dei genitori per fatto proprio, in ragione del danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, non avendo i medesimi provato di non aver potuto impedire il danno. Infatti, sulla base di detta norma, incombe sul danneggiato l'onere di provare che il fatto illecito è stato commesso dal minore e che da detto fatto illecito è conseguito un danno, mentre spetta ai genitori, che intendano sottrarsi alla presunzione di responsabilità (prevista per legge a loro carico), provare di aver osservato i precetti imposti dall'art. 147 c.c. in relazione ai doveri dei genitori verso i figli e, in particolare, in relazione al dovere di educazione che i genitori hanno verso i figli. E' altrettanto pacifico che i genitori, per assolvere a detto onere probatorio, devono provare di aver dato al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza idonea, il tutto in conformità alle condizioni sociali e familiari, nonché all'età, al carattere e all'indole del minore (“Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando" , cfr. Cass. civ. n. 7050/2008). Orbene, nella fattispecie, appare corretto ritenere che l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore ben possa essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che
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possono rivelare il basso grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori. Nella fattispecie, il fatto che il minore, all'epoca addirittura CP_1 sedicenne e prossimo alla maggiore età, si sia volontariamente recato dinanzi all'istituto scolastico con una spranga di ferro proprio con l'intenzione di aggredire e fare del male ad un proprio coetaneo, denota certamente una grave mancanza nell'educazione del minore della quale devono rispondere i genitori. Sulla colpevolezza del minore, non incide peraltro l'esistenza di una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Invero, il giudizio penale e il giudizio civile sono tra loro autonomi e seguono criteri e ratio differenti, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “la valutazione che il giudice compie all'esito della prova non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità, sicché, la decisione assunta, nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potrà avere alcuna incidenza sull'eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno” (cfr. Cass. pen. 33277/2017).
***** Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo agli odierni convenuti, occorre chiarire quali siano stati i danni patiti dall'attore eziologicamente ricollegabili al fatto. All'uopo, si ritiene dirimente e rilevante la perizia medico-legale depositata dal nominato CTU, che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento, così come denunciato, le lesioni riportate e la loro evoluzione riparativa. In particolare, il perito del Tribunale, esaminando il danneggiato, ha riscontrato postumi di trauma cranico e facciale con frattura del pavimento dell'orbita sinistra, esiti cicatriziali di ferite lacero contuse in regione parietale e zigomatica di sinistra, sfumata sindrome soggettiva del traumatizzato cranico. In ragione di tanto, ha concluso per l'esistenza di postumi di ordine algico- disfunzionale ed estetico configuranti un danno biologico complessivo valutabile nell'ordine dell'otto per cento (8%). Circa il danno biologico temporaneo dovuto alla durata della malattia, il medesimo CTU ha chiarito che la stessa è stata di complessivi 49 giorni, dal giorno dell'evento e fino al controllo chirurgico del 04/06/2013, di cui 15 per ITT, 15 per ITP al 50% e 19 per ITP al 25%. Le conclusioni cui è pervenuto il tecnico del Tribunale appaiono logiche e coerenti con il quadro probatorio in atti e con le modalità del fatto-evento e meritano di essere condivise, non essendo, tra l'altro, state oggetto di confutazione nel corso del giudizio. Ne deriva che l'attore ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti nei limiti del danno biologico senza personalizzazione, in mancanza di prova di ulteriori voci di danno dinamico-relazionale e in assenza di una esplicita richiesta di danno morale.
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Per ormai consolidato principio giurisprudenziale, le espressioni “danno esistenziale” e “danno biologico” (invocate dall'attore nell'atto di citazione) non esprimono distinte categorie di danno, tantomeno l'uno può considerarsi una sottocategoria dell'altro, trattandosi, piuttosto, di locuzioni meramente descrittive dell'unica categoria di danno, onnicomprensiva, che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non aventi carattere economico-patrimoniale (Cass. S.U. 26972/2008). Tuttavia, danno esistenziale e danno da vita di relazione non sono liquidabili in termini autonomi in quanto, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona” (Cass. sent. n. 15924 del 2022; n. 10912 del 2018). Costituisce principio pacifico quello secondo cui il giudice, solo in presenza di particolari circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie della lesione già assorbite nella liquidazione forfettaria delle tabelle, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste dalle anzidette tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione. Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova di aver subito danni alla sua sfera giuridica personale ulteriori rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti, sicché le sue generiche doglianze in ordine alla richiesta di risarcimento di tutte le voci di danno, nessuna esclusa, devono ritenersi già ricomprese nella liquidazione del danno non patrimoniale e non meritevoli di una liquidazione aggiuntiva. Alla luce di ciò, deve essere risarcito il danno patito dalla parte attrice in conseguenza dei fatti di cui è causa, in base alle risultanze dell'accertamento peritale e in applicazione dei criteri di cui alle tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel 2025 – in uso presso questo Tribunale - che costituiscono, per giurisprudenza di legittimità pacifica, un valido strumento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c.. In tale prospettiva, viene riconosciuta a , tenuto conto Parte_1 dell'età al momento del sinistro (14 anni) e delle richiamate tabelle milanesi, un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 8 punti percentuali di invalidità pari ad € 15.861,42 per danno biologico permanente ed € 1.530,91 per danno biologico temporaneo, per complessivi € 17.392,33 Va, quindi, riconosciuta a titolo di danno biologico (permanente e temporaneo) la somma complessiva di € 17.392,33 che va devalutata ad € 14.314,67 da aprile 2025 (data da cui decorrono i nuovi importi di liquidazione aggiornati al D.M. 18/07/2025) alla data del fatto (16.4.2013), poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2025). Sulla somma devalutata (€ 14.314,67) vanno poi riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712
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del 1995, atteso che la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, l'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Pertanto, nel caso di specie, dovranno applicarsi gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento rivalutata anno per anno (dalla data del fatto) e fino ad agosto 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile) in complessivi € 19.875,57, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Non risultano, invece, documentate e richieste voci di danno patrimoniale. Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum e non del disputatum (scaglione tra € 5.201,00 e 26.000,00) dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
contro , e , ritenuta Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_2 assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di la somma Parte_1 complessiva di euro 19.875,57 a titolo di danno non patrimoniale, il tutto oltre interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'attore, con distrazione in favore dell'avv. Tirri Rita per fattene anticipazione, le spese di lite che liquida complessivamente nella misura di euro € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge se dovuti, ed euro 264,00 per spese vive;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte soccombente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento, il 14/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4716/2019 del R.G.A.C.C, riservata in decisione con provvedimento del 26.05.2025 TRA
, c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
Benevento il 30/9/1998, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Tirri e con la stessa elettivamente domiciliato in Altavilla Irpina c.da Loreto, giusta procura in atti;
-ATTORE- E
, C.F.: , nato il [...], CP_1 C.F._2
C.F.: nato il [...], Parte_2 C.F._3
, C.F.: , nata il 09.03,1966, rappresentati e CP_2 C.F._4 difesi dall'avv. Luca Cavuoto e con lo stesso elettivamente domiciliati in Benevento, alla via Colonnette, n.1, giusta procura in atti;
-CONVENUTI- OGGETTO: risarcimento danni da lesione personale. CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 07.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Fatto e svolgimento del giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.11.2019, Parte_1
conveniva in giudizio , e al
[...] CP_1 Parte_2 CP_2 fine di sentirli condannare in solido e/o disgiuntamente al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, nella misura di euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione dall'evento sino all'effettivo pagamento o nella diversa misura valutata dal giudice anche a mezzo CTU, a causa dell'aggressione subita ai suoi danni. In particolare, a fondamento della domanda, parte attrice rappresentava:
- che il giorno 16.4.2013, in Benevento, innanzi all'istituto alberghiero “Le Streghe”, alle ore 7:00 circa, veniva aggredito con una spranga di ferro da
, all'epoca minorenne, che lo percuoteva e gli provocava CP_1 lesioni;
- che, in conseguenza dell'accaduto, veniva ricoverato presso l'Ospedale Rummo di Benevento dove, in data 22.4.2013, veniva dimesso con la
1 r.g.a.c. 4716/2019
seguente diagnosi: “trauma cranico traumatismo facciale -frattura del pavimento orbitale sinistra – ferita l.c regione parietale – edema contusivo giorni 40 di prognosi”;
- che, sul luogo, interveniva la squadra mobile e, a seguito di denuncia-querela, il Tribunale per i minorenni di Napoli, con sentenza n. 1009/2013, dichiarava Cont
“ nei confronti di per esito positivo in ordine ai reati CP_1 ascrittigli perché estinto per esito positivo della messa alla prova”. Si costituivano i convenuti, con comparsa depositata in data 03/3/2020, eccependo:
- l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014;
- la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda;
- il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, e , Parte_2 CP_2 poiché non più esercenti la potestà genitoriale, stante il raggiungimento della maggiore età del figlio;
- la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda, anche alla luce del fatto che la declaratoria di estinzione del reato pronunciata nei confronti di CP_1 per esito positivo della messa alla prova impediva il risarcimento in sede civile stante l'avvenuta riparazione sociale;
- la genericità e l'inesattezza della quantificazione dei danni paventati dall'attore. I convenuti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare rilevare l'improcedibilità della domanda proposta da Parte_1
per il mancato esperimento della procedura di negoziazione obbligatoria
[...] ai sensi e per gli effetti del DL. 12/2014; nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e non provata”. Istruita la causa con perizia medico-legale e assegnato il fascicolo alla scrivente in data 03.9.2024, con provvedimento del 26.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Ragioni in fatto e in diritto della decisione In via preliminare, si osserva che, alla luce della documentazione in atti, la domanda è procedibile, essendo stato espletato il tentativo di negoziazione assistita promosso da parte attrice. Sulla dedotta nullità dell'atto di citazione, si rileva che la stessa non è meritevole di apprezzamento, costituendo principio pacifico della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. debba essere valutata non in astratto ma caso per caso, tenendo in considerazione che la ratio ispiratrice della norma, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Pertanto, nell'indagare se l'atto di citazione sia o meno generico, deve necessariamente guardarsi all'intero contenuto dell'atto introduttivo e al comportamento della parte convenuta, dovendosi accertare se quest'ultima sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di
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maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. n. 11751/2013). Nel caso di specie, in ragione della documentazione in atti e soprattutto delle difese dei convenuti, non residua alcun dubbio sul fatto che l'atto di citazione abbia compiutamente raggiunto il suo scopo: ed infatti, i convenuti, sin dalla loro costituzione in giudizio, hanno dimostrato di ben conoscere l'episodio di aggressione dedotto in causa dall'attore e, peraltro, lungi dal negare l'esistenza del fatto-evento e di proporre una differente ricostruzione della vicenda, hanno sollevato contestazioni pressoché generiche e inidonee a confutare quanto emerge, invece, dall'intero quadro probatorio (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Ciò detto, occorre indagare il merito della controversia e, al riguardo, va anzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dai convenuti, seppur genericamente. Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne ha allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass., Sez. L, 27.10.2021, n. 30303). Orbene, il diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore non risulta prescritto. Si osserva che il fatto contestato al convenuto, , si verificava in data CP_1
16.4.2013 e che, per tale vicenda, veniva accusato dei delitti di cui agli artt. CP_1
582, 583, 585 c.p. (si veda sentenza penale prodotta in atti). Ai sensi dell'art. 2947 c.c., se il fatto è considerato dalla legge come reato – come nel caso di specie - e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Come è noto, nella disciplina penalistica, il regime della prescrizione segue il principio del massimo della pena edittale prevista per il reato contestato (art. 157 c.p.) e, nel caso di specie, dal combinato disposto degli artt. 582 e 583 c.p., deriva che la lesione personale, laddove “grave”, è punita con la reclusione da tre a sette anni. Ne deriva che la prescrizione per il tipo di reato contestato a è pari a CP_1 sette anni, cui vanno aggiunti i termini di interruzione della prescrizione che comportano un aumento di un quarto della pena massima (art. 161 c.p.). Ragion per cui, anche solo considerando i sette anni di prescrizione del reato, detti termini, dal verificarsi del fatto (16.4.2013) alla data di notifica della citazione (29.11.2019) non risultano spirati, con la conseguenza che il diritto al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c., non è prescritto. La domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore è fondata e merita accoglimento. Si ribadisce che la richiesta di risarcimento trova la sua genesi nell'episodio di aggressione posto in essere con una spranga di ferro da , all'epoca dei CP_1
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fatti minorenne, nei confronti di , anche egli Parte_1 minorenne. Tale fatto sfociava in un procedimento penale e nella richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p., conclusosi con sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 448/88 per compiuta esecuzione della messa alla prova da parte dell'imputato. Vero è che, in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale minorile, sul piano sostanziale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne. Da ciò ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c. Ciò nondimeno, si ritiene che, alla luce della documentazione penale in atti e del tenore delle contestazioni di parte convenuta, la domanda risulti provata sia in termini di accertamento del fatto-evento che in termini di responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.. Anzitutto, va osservato che, dall'esame del fascicolo penale prodotto da parte attrice con nota di deposito del 28.04.2025, in ottemperanza al provvedimento di questo Tribunale, risulta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza n. 28/2016 di non luogo a procedere, dichiarata esecutiva in data 08.3.2016. Anche se, in suddetta sentenza, per le ragioni di cui innanzi, non è riscontrabile un accertamento concreto del fatto, risulta evincibile che ammetteva, in CP_1 sede di udienza preliminare, gli addebiti e chiedeva l'ammissione dell'istituto della messa alla prova (“sentito, ha ammesso gli addebiti”). Tale elemento va certamente letto anche in relazione al fatto che manca nelle difese dei convenuti una seria contestazione della dinamica del fatto e delle responsabilità ascritte a , limitandosi i convenuti ad affermare che “la ricostruzione CP_1 dei fatti (seppur minima e incomprensibile) effettuata da controparte appare parziale e non provata circa l'accertamento di responsabilità dei convenuti”. Tale asserzione non costituisce specifica contestazione dei fatti idonea a superare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., giacché il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda, tant'è che la giurisprudenza di legittimità, in diverse occasioni, ha affermato che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione (ex multis, Cass. – Sez . I, Ordinanza 4 novembre 2021, n. 31837).
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A ciò aggiungasi che, con le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., II termine, i convenuti hanno articolato capitoli di prova testimoniale su circostanze mai dedotte prima, che fungerebbero da larvata “giustificazione” alle ragioni dell'aggressione, come a dire che quell'aggressione sarebbe stata determinata dai precedenti comportamenti vessatori del nei confronti dello stesso CP_1 Parte_1
(cfr.: “Si chiede di essere autorizzato alla prova testimoniale, mediante citazione, del sig. da sulle seguenti circostanze precedute dalla Testimone_1 Pt_3 locuzione vero che : 1) Che in data 16.04.2013 il sig. veniva CP_1 aggredito dal sig. ; 2) Che il subiva Parte_1 CP_1 provocazioni continue e reiterate;
3) Che il Veniva più volte CP_1 strattonato e spinto dal sig. ”). Parte_1
Non appare ridondante precisare che, nel processo civile, essenzialmente fondato sul rigido regime delle preclusioni processuali, l'attività asseverativa deve essere volta a dimostrare quei fatti che siano stati affermati per la prima volta nella comparsa di costituzione o, al più tardi, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande. I capitoli di prova devono, quindi, vertere su fatti già introdotti in giudizio e non nuovi, costituendo principio avvalorato dai giudici di legittimità, e certamente applicabile al caso di specie, quello secondo cui “quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, la successiva prova documentale (ma lo stesso vale per quella orale), che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass., 19.10.2017, n. 24607). La prova orale, per come articolata dalle parti convenute, appare, quindi, inammissibile, oltre a finire per avvalorare la tesi di parte attrice, presupponendo che l'aggressione denunciata sia avvenuta seppur all'esito di una non meglio precisata provocazione da parte della vittima. La ricostruzione dei fatti di causa, così come denunciata dall'attore, trova rispondenza anche nel verbale redatto dalla Questura di Benevento nell'imminenza del fatto, la quale riferiva di essere intervenuta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Rummo di Benevento, al fine di raccogliere le dichiarazioni del minore colpito al volto da una spranga di ferro, mai ritrovata dagli agenti, i quali, tuttavia, hanno dichiarato di aver riscontrato, in sede di sopralluogo, la presenza di molte tracce ematiche per terra;
altrettanto, si evidenzia che, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, , amico del , riferiva di non aver Testimone_2 Parte_1 assistito all'aggressione ma di aver visto il con il volto insanguinato Parte_1 dinanzi alla scuola e, perciò, di averlo accompagnato in ospedale;
il minore e compagno di classe dell'aggredito, , riferiva che mentre si Persona_1 trovava in compagnia del suo amico, , vedeva avvicinarsi un Parte_1 ragazzo del secondo anno di scuola che chiedeva al se quello che avesse Parte_1 detto il giorno prima era vero o no e, alla risposta affermativa del , gli Parte_1
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diceva di spostarsi e dopo un po' vedeva il suo amico a terra con il volto insanguinato. In definitiva, si ritiene di poter affermare che l'omessa contestazione dei fatti dedotti dall'attore, in combinato disposto con il contenuto della sentenza penale n. 28/2016 e degli atti contenuti nel fascicolo del P.m., costituiscano elementi idonei a ritenere provata l'esistenza del fatto-evento, ossia l'aggressione perpetrata con una spranga di ferro da ai danni di , nonché il nesso di CP_1 Parte_1 causalità tra l'evento e il danno biologico lamentato dal danneggiato. Ed ancora. Non vi è dubbio alcuno che dell'evento lesivo posto in essere da nei CP_1 confronti di rispondano altresì i suoi genitori, illo Parte_1 tempore esercenti la vigilanza sul minore, ai sensi dell'art. 2048 c.c., a nulla rilevando che nelle more della richiesta di risarcimento in sede civile, il minore abbia raggiunto la maggiore età, in quanto è indiscutibile che la configurabilità della responsabilità aquiliana speciale, di cui alla citata norma, debba essere valutata in relazione al momento in cui l'evento si è verificato. Nel caso di specie, è configurabile la responsabilità diretta dei genitori per fatto proprio, in ragione del danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, non avendo i medesimi provato di non aver potuto impedire il danno. Infatti, sulla base di detta norma, incombe sul danneggiato l'onere di provare che il fatto illecito è stato commesso dal minore e che da detto fatto illecito è conseguito un danno, mentre spetta ai genitori, che intendano sottrarsi alla presunzione di responsabilità (prevista per legge a loro carico), provare di aver osservato i precetti imposti dall'art. 147 c.c. in relazione ai doveri dei genitori verso i figli e, in particolare, in relazione al dovere di educazione che i genitori hanno verso i figli. E' altrettanto pacifico che i genitori, per assolvere a detto onere probatorio, devono provare di aver dato al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza idonea, il tutto in conformità alle condizioni sociali e familiari, nonché all'età, al carattere e all'indole del minore (“Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando" , cfr. Cass. civ. n. 7050/2008). Orbene, nella fattispecie, appare corretto ritenere che l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore ben possa essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che
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possono rivelare il basso grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori. Nella fattispecie, il fatto che il minore, all'epoca addirittura CP_1 sedicenne e prossimo alla maggiore età, si sia volontariamente recato dinanzi all'istituto scolastico con una spranga di ferro proprio con l'intenzione di aggredire e fare del male ad un proprio coetaneo, denota certamente una grave mancanza nell'educazione del minore della quale devono rispondere i genitori. Sulla colpevolezza del minore, non incide peraltro l'esistenza di una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Invero, il giudizio penale e il giudizio civile sono tra loro autonomi e seguono criteri e ratio differenti, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “la valutazione che il giudice compie all'esito della prova non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità, sicché, la decisione assunta, nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potrà avere alcuna incidenza sull'eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno” (cfr. Cass. pen. 33277/2017).
***** Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo agli odierni convenuti, occorre chiarire quali siano stati i danni patiti dall'attore eziologicamente ricollegabili al fatto. All'uopo, si ritiene dirimente e rilevante la perizia medico-legale depositata dal nominato CTU, che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento, così come denunciato, le lesioni riportate e la loro evoluzione riparativa. In particolare, il perito del Tribunale, esaminando il danneggiato, ha riscontrato postumi di trauma cranico e facciale con frattura del pavimento dell'orbita sinistra, esiti cicatriziali di ferite lacero contuse in regione parietale e zigomatica di sinistra, sfumata sindrome soggettiva del traumatizzato cranico. In ragione di tanto, ha concluso per l'esistenza di postumi di ordine algico- disfunzionale ed estetico configuranti un danno biologico complessivo valutabile nell'ordine dell'otto per cento (8%). Circa il danno biologico temporaneo dovuto alla durata della malattia, il medesimo CTU ha chiarito che la stessa è stata di complessivi 49 giorni, dal giorno dell'evento e fino al controllo chirurgico del 04/06/2013, di cui 15 per ITT, 15 per ITP al 50% e 19 per ITP al 25%. Le conclusioni cui è pervenuto il tecnico del Tribunale appaiono logiche e coerenti con il quadro probatorio in atti e con le modalità del fatto-evento e meritano di essere condivise, non essendo, tra l'altro, state oggetto di confutazione nel corso del giudizio. Ne deriva che l'attore ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti nei limiti del danno biologico senza personalizzazione, in mancanza di prova di ulteriori voci di danno dinamico-relazionale e in assenza di una esplicita richiesta di danno morale.
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Per ormai consolidato principio giurisprudenziale, le espressioni “danno esistenziale” e “danno biologico” (invocate dall'attore nell'atto di citazione) non esprimono distinte categorie di danno, tantomeno l'uno può considerarsi una sottocategoria dell'altro, trattandosi, piuttosto, di locuzioni meramente descrittive dell'unica categoria di danno, onnicomprensiva, che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non aventi carattere economico-patrimoniale (Cass. S.U. 26972/2008). Tuttavia, danno esistenziale e danno da vita di relazione non sono liquidabili in termini autonomi in quanto, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona” (Cass. sent. n. 15924 del 2022; n. 10912 del 2018). Costituisce principio pacifico quello secondo cui il giudice, solo in presenza di particolari circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie della lesione già assorbite nella liquidazione forfettaria delle tabelle, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste dalle anzidette tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione. Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova di aver subito danni alla sua sfera giuridica personale ulteriori rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti, sicché le sue generiche doglianze in ordine alla richiesta di risarcimento di tutte le voci di danno, nessuna esclusa, devono ritenersi già ricomprese nella liquidazione del danno non patrimoniale e non meritevoli di una liquidazione aggiuntiva. Alla luce di ciò, deve essere risarcito il danno patito dalla parte attrice in conseguenza dei fatti di cui è causa, in base alle risultanze dell'accertamento peritale e in applicazione dei criteri di cui alle tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel 2025 – in uso presso questo Tribunale - che costituiscono, per giurisprudenza di legittimità pacifica, un valido strumento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c.. In tale prospettiva, viene riconosciuta a , tenuto conto Parte_1 dell'età al momento del sinistro (14 anni) e delle richiamate tabelle milanesi, un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 8 punti percentuali di invalidità pari ad € 15.861,42 per danno biologico permanente ed € 1.530,91 per danno biologico temporaneo, per complessivi € 17.392,33 Va, quindi, riconosciuta a titolo di danno biologico (permanente e temporaneo) la somma complessiva di € 17.392,33 che va devalutata ad € 14.314,67 da aprile 2025 (data da cui decorrono i nuovi importi di liquidazione aggiornati al D.M. 18/07/2025) alla data del fatto (16.4.2013), poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2025). Sulla somma devalutata (€ 14.314,67) vanno poi riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712
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del 1995, atteso che la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, l'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Pertanto, nel caso di specie, dovranno applicarsi gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento rivalutata anno per anno (dalla data del fatto) e fino ad agosto 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile) in complessivi € 19.875,57, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Non risultano, invece, documentate e richieste voci di danno patrimoniale. Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum e non del disputatum (scaglione tra € 5.201,00 e 26.000,00) dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
contro , e , ritenuta Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_2 assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di la somma Parte_1 complessiva di euro 19.875,57 a titolo di danno non patrimoniale, il tutto oltre interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'attore, con distrazione in favore dell'avv. Tirri Rita per fattene anticipazione, le spese di lite che liquida complessivamente nella misura di euro € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge se dovuti, ed euro 264,00 per spese vive;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte soccombente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento, il 14/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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