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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 176/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAMBREA GAETANO.
appellante – appellato incidentale e
(C.F. , con il E_ P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CURATOLA ANTONINO
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per Parte_1
1. Accogliere i motivi di appello e per l'effetto, riformi integralmente la sentenza impugnata;
2. Dichiarare la nullità dei contratti di subappalto per difetto di autorizzazione della stazione appaltante;
3. Disporre la compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite in primo grado per reciproca soccombenza;
4. Dichiarare inammissibile, o comunque rigettare in quanto infondato, l'appello incidentale proposto dall'appellato;
5. Condannare l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Per : E_
- Respingere il gravame proposto dalla , perché infondato in fatto ed in Parte_2
diritto, confermando, di converso, la pronuncia resa dal Giudice di primo grado;
In virtù di appello incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- Accertare l'errore di calcolo cui è incorso il giudice di prime cure ed in riforma della sentenza n. 1213/2019, dichiarare che l'importo spettante alla è pari ad € E_
3.032,26, per la ragioni di cui in parte motiva.
- Accertare l'errore di valutazione cui è incorso il giudice di prime cure e per l'effetto riformare la sentenza n. 1213/2019 nella parte in cui non vengono riconosciute le ulteriori somme alla a fronte delle fatture emesse per un totale pari ad € E_
36.031,56;
- Accertare e dichiarare che sulla base degli errori di calcolo, nonché di valutazione in cui è incorso il giudice di prime cure, l'importo complessivo totale dovuto dalla Pt_2
è pari ad € 39.063,82 e non invece 14.132,49, per come accertato e dichiarato
[...]
nella sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Per comodità espositiva, si riporta lo svolgimento del giudizio di primo grado, ricavabile dalla sentenza impugnata:
“Con separati ricorsi per decreto ingiuntivo la E_ aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi: il n. 471/2011, con cui il
Tribunale di Reggio Calabria aveva ingiunto all' Parte_3 il pagamento della somma di € 19.289,73, oltre interessi dalla domanda al
[...]
saldo ed il n. 30/12, con cui il Tribunale di Reggio Calabria- Sezione distaccata di
pag. 2/11 aveva ingiunto all' il pagamento CP_2 Parte_3 della somma di € 41.620,82, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Avverso i predetti decreti ingiuntivi l'impresa Parte_3
proponeva due separate opposizioni.
Con la prima opposizione (NRG 2992/2011) chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
n. 471/2011 ed in via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di € 825,48.
In particolare, rilevava che la somma ingiunta, a dire dell'opposta, rappresentava il residuo credito derivante dal contratto di subappalto stipulato dalle parti in data
25.01.2007, con il quale l'opponente aveva concesso all'opposta l'esecuzione di una serie di lavori ricevuti in appalto dall' con contratto del Parte_4
06.05.2005 in riferimento all'adeguamento sismico del P.O. di CP_3 CP_2
Rilevava ancora che in ricorso la controparte aveva evidenziato che il valore
[...] totale dei lavori subappaltati era di € 69.289,73, di cui erano stati pagati solo €
50.000,00 mediante assegni, sicché residuava da pagare ancora la somma di €
19.289,73.
Eccepiva anzitutto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di documentazione insufficiente, ossia solo sulla base di fatture.
Eccepiva, inoltre, l'inesistenza del debito, essendo stata corrisposta l'intera somma di €
69.289,73, posto che oltre alla somma di € 50.000,00 era stata altresì corrisposta, mediante cessione di credito, direttamente dall' l'ulteriore Parte_4 somma di € 18.815,21.
Inoltre una parte dei lavori, consistente nella realizzazione delle tracce per la posa dei cavi elettrici era stata eseguita da altra ditta di tale per un importo di Persona_1
€ 1.300,00, sicché sommando le somme pagate e quest'ulteriore somma non solo non residuava in capo all'opponente alcun debito ma addirittura risultava in suo favore un credito di € 825,48.
Con la seconda opposizione l'impresa Costruzioni dott. chiedeva la Parte_3
revoca del decreto ingiuntivo n. 30/2012 ed in via subordinata che venisse riconosciuta la minor somma di € 38.561,56.
In particolare, esponeva che in ricorso la controparte aveva affermato che nell'ambito del rapporto di subappalto inerente i lavori di adeguamento sismico del P.O. T. Evoli di
pag. 3/11 l'opponente aveva affidato una serie di lavori all'opposta per un CP_2 ammontare complessivo di € 77.061,82, poi aumentati a seguito di una variante del
20% ad € 84.000,00 e che avrebbe realizzato ulteriori lavori fatturati con altre tre fatture dopo la conclusione dell'appalto.
Nel merito, anzitutto, rilevava l'incongruenza tra la somma risultante dal corpo del ricorso (€ 38.561,56) e la somma poi chiesta nelle conclusioni ed ingiunta (€
41.620,82).
Eccepiva poi che i lavori di spostamento e sostituzione dei climatizzatori, per i quali era stato pattuito un compenso di € 6.800,00, erano stati realizzati da un'altra impresa- la
Termoidraulica di tale - e pertanto l'opposta non aveva alcun diritto Persona_2
al compenso per detti lavori.
Rilevava altresì che la ditta esecutrice dei lavori aveva realizzato solo i lavori indicati nei due contratti di subappalto, mentre tutti gli altri lavori indicati in tre fatture del
2009 non erano mai stati realizzati, anche perché risalirebbero ad epoca successiva alla conclusione dell'appalto risultante dal certificato di regolare esecuzione dei lavori,
a seguito del quale alcun intervento era stato più possibile. Peraltro a questi lavori la controparte non aveva fatto alcun cenno nel precedente ricorso per decreto ingiuntivo, adducendo che l'unica somma residua era quella di € 19.289,73.
Quanto alla variante, rilevava che questa non aveva riguardato i lavori concessi in subappalto, il cui compenso era rimasto invariato essendo lavori a corpo e comunque qualsiasi aumento di compenso avrebbe dovuto essere espressamente pattuito.
Rilevava, quindi, che l'intera somma dovuta era stata corrisposta sia mediante assegni sia mediante la cessione del credito di € 18.815,21, somma quest'ultima regolarmente incassata dalla controparte.
Inoltre, dal totale dovuto andava scomputata la somma di € 6.109,00, corrisposta alla società per l'acquisto di materiale elettrico che competeva alla CP_4 E_
Infine, andava altresì scomputata la somma di € 1.300,00, corrisposta alla ditta
[...]
per la realizzazione delle tracce. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.02.2012, la si E_
costituiva nel giudizio n. 2992/2011 R.G., precisando preliminarmente che la reale somma dovuta, al netto della cessione del credito, era di soli € 3.059,26 e che
pag. 4/11 erroneamente erano state indicate fatture che erano invece state oggetto di altro ricorso monitorio dinanzi al medesimo Tribunale. In particolare, il credito ingiunto riguardava i lavori subappaltati di realizzazione della linea elettrica di alimentazione che collegava la cabina elettrica esterna al padiglione 4 del P.O. per i quali il Pt_5
pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante cessione di credito per € 21.874,47.
Tuttavia, il bonifico aveva avuto ad oggetto la minor somma di € 18.815,21, sicché residuava ancora la somma di € 3.059,26. Infatti, dal contratto di subappalto oggetto del decreto ingiuntivo opposto emergeva che il valore dei lavori appaltati era di €
19.885,88 oltre l'iva di € 1.988,58 che avrebbe dovuto essere pagata direttamente alla
Tesoreria. Ne derivava che la fattura n. 13/2008 trasmessa dall'impresa opponente Part all' era errata nell'indicazione della somma dovuta e che doveva invece farsi riferimento alla fattura n. 61/2008 del 30.11.2008 emessa dalla In E_
merito alla domanda riconvenzionale rilevava che con riferimento al contratto azionato con il ricorso monitorio la ditta non aveva realizzato alcun lavoro di chiusura Per_1
tracce, che aveva invece interessato il piano terra ed il primo piano del Padiglione 4.
Peraltro da una missiva inviata dall'opponente all'opposta emergeva che il costo della realizzazione delle tracce sarebbe dovuto gravare sulla seconda, sicché alcun pagamento era stato sostenuto dalla opponente.
In punto di diritto, infine, rilevava che la documentazione presentata in allegato al ricorso monitorio era sufficiente per quella fase di giudizio e che, a seguito del ridimensionamento della domanda, era venuta meno la competenza per valore del
Tribunale adito.
Con altra comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.12.2012, la si costituiva nel giudizio n. 94/2012 RG, chiedendo il rigetto E_ dell'opposizione.
In primis precisava che per mero errore era stata chiesta la maggior somma indicata nelle conclusioni del ricorso monitorio e ridimensionava la domanda ad € 38.561,56.
Nel merito rilevava che la somma complessivamente dovuta, a seguito della variante del 20%, era pari ad € 84.000,00, sicché al netto dei pagamenti effettuati (€ 64.000,00) residuava da pagare ancora la somma di € 20.000,00.
pag. 5/11 Quanto poi alla richiesta avversaria di scomputo della somma di € 6.800,00, rilevava che la controparte non aveva mai pagato alcuna somma alla ditta e ciò Per_2
risultava dalla missiva inviata dal legale del in cui si dava atto che una prima Per_2
fattura era stata pagata dalla E_
In merito alla cessione di credito, rilevava che questa era oggetto di altro procedimento monitorio riguardante altra scrittura privata, mentre quanto ai lavori ulteriori fatturati con le tre fatture contestate rilevava che la realizzazione degli stessi sarebbe stata provata in corso di causa. Quanto poi alla somma di € 6.109,00, pagata dalla controparte alla , rilevava che detta circostanza afferiva l'altro procedimento, che CP_4
riguardava la lettera di affidamento del 25.01.2007. Infine, quanto alle tracce realizzate dalla ditta Ficara, rilevava che analoga contestazione era stata mossa nell'altro procedimento di opposizione e non era chiaro a quali dei tanti lavori affidati si riferisse”
Riuniti ed istruiti di due procedimenti, con sentenza n. 1213/2019 il Tribunale di Reggio
Calabria accoglieva parzialmente le opposizioni, revocando i DI opposti e condannando l'opponente al pagamento della somma di €14.132,49 oltre interessi, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e compensava per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico dell'opponente.
Con atto di citazione notificato il 6.3.2020, la impugnava la Parte_1 predetta sentenza, lamentando l'illegittimità della decisione limitatamente alla eccezione di nullità del contratto di subappalto per difetto di autorizzazione della stazione appaltante, ritenuta erroneamente tardiva ed infondata, ed alla compensazione parziale delle spese.
Si costituiva in giudizio l'appellata, che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, e proponeva istanza di correzione dell'errore di calcolo sulla cessione del credito effettuata dalla ditta pari ad € 21.874,47 e non € 19.885,21, nonché Pt_1
appello incidentale per erronea e/o omessa valutazione della documentazione in atti, per non avere tenuto conto della prova della esecuzione delle prestazioni aggiuntive, resesi necessarie in corso d'opera presso il presidio ospedaliero (certificati di regolare esecuzione dei lavori del 9.09.2008 e del 15.09.2008, certificati di conformità controfirmati dalla ditta . Pt_1
pag. 6/11 Le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, e la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è ammissibile, e deve essere esaminato nel merito, in quanto i motivi di impugnazione sono stati specificati nell'atto di appello, con individuazione della parte della sentenza di cui si auspica la riforma, ed in motivi in diritto ed in fatto posti alla base della richiesta.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello è rivolto a contestare la decisione di primo grado in merito alla eccezione di nullità del subappalto, sollevata dall'opponente per la prima volta in sede di comparse conclusionali e reputata tardiva.
L'eccezione era stata proposta solo nelle comparse conclusionali, ossia dopo la conclusione dell'attività difensiva del giudizio di primo grado, senza che alcun elemento di fatto e altra argomentazione in diritto potesse dare luogo a detto rilievo.
È vero che il rilievo ex officio di una nullità negoziale, sotto qualsiasi profilo, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata
«ragione più liquida»: del resto, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243). La deduzione della nullità del subappalto per mancata autorizzazione della stazione appaltante è stata sollevata dall'opponente, ossia dal convenuto in senso sostanziale, per cui la questione riguarda il fatto costitutivo della domanda, astrattamente proponibile in appello a norma dell'art. 345 comma 2 c.p.c.
Tuttavia, la nullità del contratto per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi.
(Cass. Sez. 3, 23/02/2024, n. 4867, Rv. 670332 - 01).
Nel caso di specie, i presupposti di fatto dell'eccezione non erano in alcun modo rilevabili, visto che le parti non hanno prodotto in giudizio i documenti relativi all'intero pag. 7/11 contratto di appalto, ma solo quelli relativi al sub appalto, con conseguente impossibilità di verificare l'esistenza della nullità. La documentazione prodotta dalle parti in primo grado non poteva far presupporre l'eventuale assenza di autorizzazione, visto che non è stato prodotto il contratto di appalto, la stazione appaltante aveva ricevuto la comunicazione del subappalto nella missiva del 25.1.2007, in cui si provvedeva anche
Part alla cessione del credito, l aveva corrisposto la somma di € 18.815,21 direttamente in favore della che aveva altresì fornito la certificazione relativa agli E_
impianti installati. La questione non era quindi rilevabile, per mancata allegazione dei presupposti di fatto nel corso del giudizio di primo grado, ed è stata correttamente ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure.
2.2. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite. L'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto-opponente al pagamento delle spese, che possono essere legittimamente poste a carico del debitore, e liquidate con riferimento al valore del giudizio individuato nella somma definitivamente attribuita al creditore. La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite non è la regola nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma può essere adottata nell'ambito di una valutazione globale dell'esito del giudizio. Ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta.
(cfr. Cass. Sez. 1, 03/09/2009, n. 19120, Rv. 609997 - 01).
La valutazione effettuata dal giudice di primo grado nel compensare per metà le spese non presenta il vizio dedotto dall'appellante, in quanto le opposizioni sono state accolte pag. 8/11 solo parzialmente, con conseguente riconoscimento di un credito dell'opposta, e l'opponente è risultata ulteriormente soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale proposta. La soccombenza dell'opponente, sia pure non totale, non impone quindi la compensazione totale delle spese, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che prevede la “possibilità” e non il dovere per il giudice di compensare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza.
3. L'appello incidentale proposto da è ammissibile in quanto E_
tempestivamente proposto.
L'appellante si è costituito depositando la comparsa di risposta contenente appello incidentale in data 6.11.2020, ossia entro il termine previsto dall'art. 167 c.p.c. per la costituzione dell'appellato nel caso di differimento dell'udienza di citazione ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis).
Il termine per la costituzione dell'appellato, a norma dell'art. 167 c.p.c., è fissato in 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione ovvero quella differita d'ufficio ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., mentre è irrilevante il differimento dovuto ai sensi del quarto comma dell'art. 168bis c.p.c., ossia quello determinato dalla circostanza che il giudice non tiene udienza nel giorno indicato in citazione. Poiché l'udienza indicata in citazione (29.06.2020) era stata differita al 26.11.2020 con decreto del 13.5.2020,
l'appello incidentale deve ritenersi ammissibile.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante introduceva una istanza di correzione dell'errore materiale, che deve essere accolta.
La sentenza di primo grado contiene un evidente errore di calcolo, poiché il compenso per la fornitura e posa in opera di cavidotti, pozzetti e quadro elettrico di cui alla lettera di affidamento del 25.1.2007 era di € 19.885,88 oltre iva al 10%, per cui al compenso di cui al contratto di appalto del 2005 – che era stato calcolato iva compresa – doveva aggiungersi la somma di € 21.874,47, per un totale di € 98.936,29 (e non € 96.947,70, come erroneamente indicato alla pagina 7 della sentenza). Di conseguenza, la somma riconosciuta come ancora dovuta dalla doveva essere pari ad € Parte_1
17.164,75, e non ad € 14.132,49, come erroneamente indicato nella sentenza di prime cure.
pag. 9/11 3.2. Il secondo motivo di appello è infondato. I lavori di cui alle fatture n. 18, 19 e 42 del 2009 non sono provati dalla documentazione prodotta dalla Dalla E_
Part lettura del certificato di regolare esecuzione dei lavori dell' nonché delle certificazioni di conformità ex lege n. 46 del 90 rilasciate dalla alla E_ [...]
, anch'esse richiamate nel certificato, si ricava che le lavorazioni indicate nelle Pt_6
fatture sono quelli previsti nella lettera del 25.1.2007, in linea con le lavorazioni aggiuntive richieste dalla variante suppletiva, riferite solo al padiglione n. 4 e non al padiglione n. 5.
La contestazione sulla esecuzione di lavori ulteriori, richiamati dalle fatture in esame da parte della non è stata superata dalle prove offerte dall'opposta, che E_ avrebbe dovuto dimostrare l'incarico per lavorazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell'incarico del 25.1.2007.
3.3. In conclusione, la sentenza appellata deve essere riformata solo con riferimento all'errore di calcolo rilevato al paragrafo 3.1., per cui il dispositivo della sentenza deve essere corretto per tenere conto della somma spettante a titolo di iva (€3.032,36): si deve quindi modificare la somma totale della condanna in € 17.164,75,
4. Le spese di lite del procedimento di primo grado non possono essere riviste, in ragione del rigetto di entrambi gli appelli, e le spese del presente grado possono essere compensate per la reciproca soccombenza delle parti. Non può, infatti incidere sulla disciplina delle spese l'accoglimento della correzione dell'errore materiale, rispetto al quale non c'è soccombenza e pronuncia sulle spese: Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica. (Cass.
Sez. U., 14/11/2024, n. 29432, Rv. 672744 - 01).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. E_
1213/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
E_
3. Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale e per l'effetto corregge la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1213/2019, disponendo che, laddove è scritto “Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1 rifondere in favore di la complessiva somma di € E_
14.132,49 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”, si legga ed intenda
“Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1 rifondere in favore di la complessiva somma di € E_
17.164,75 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”;
4. Compensa le spese di lite per il presente grado;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 176/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAMBREA GAETANO.
appellante – appellato incidentale e
(C.F. , con il E_ P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CURATOLA ANTONINO
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per Parte_1
1. Accogliere i motivi di appello e per l'effetto, riformi integralmente la sentenza impugnata;
2. Dichiarare la nullità dei contratti di subappalto per difetto di autorizzazione della stazione appaltante;
3. Disporre la compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite in primo grado per reciproca soccombenza;
4. Dichiarare inammissibile, o comunque rigettare in quanto infondato, l'appello incidentale proposto dall'appellato;
5. Condannare l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Per : E_
- Respingere il gravame proposto dalla , perché infondato in fatto ed in Parte_2
diritto, confermando, di converso, la pronuncia resa dal Giudice di primo grado;
In virtù di appello incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- Accertare l'errore di calcolo cui è incorso il giudice di prime cure ed in riforma della sentenza n. 1213/2019, dichiarare che l'importo spettante alla è pari ad € E_
3.032,26, per la ragioni di cui in parte motiva.
- Accertare l'errore di valutazione cui è incorso il giudice di prime cure e per l'effetto riformare la sentenza n. 1213/2019 nella parte in cui non vengono riconosciute le ulteriori somme alla a fronte delle fatture emesse per un totale pari ad € E_
36.031,56;
- Accertare e dichiarare che sulla base degli errori di calcolo, nonché di valutazione in cui è incorso il giudice di prime cure, l'importo complessivo totale dovuto dalla Pt_2
è pari ad € 39.063,82 e non invece 14.132,49, per come accertato e dichiarato
[...]
nella sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Per comodità espositiva, si riporta lo svolgimento del giudizio di primo grado, ricavabile dalla sentenza impugnata:
“Con separati ricorsi per decreto ingiuntivo la E_ aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi: il n. 471/2011, con cui il
Tribunale di Reggio Calabria aveva ingiunto all' Parte_3 il pagamento della somma di € 19.289,73, oltre interessi dalla domanda al
[...]
saldo ed il n. 30/12, con cui il Tribunale di Reggio Calabria- Sezione distaccata di
pag. 2/11 aveva ingiunto all' il pagamento CP_2 Parte_3 della somma di € 41.620,82, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Avverso i predetti decreti ingiuntivi l'impresa Parte_3
proponeva due separate opposizioni.
Con la prima opposizione (NRG 2992/2011) chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
n. 471/2011 ed in via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di € 825,48.
In particolare, rilevava che la somma ingiunta, a dire dell'opposta, rappresentava il residuo credito derivante dal contratto di subappalto stipulato dalle parti in data
25.01.2007, con il quale l'opponente aveva concesso all'opposta l'esecuzione di una serie di lavori ricevuti in appalto dall' con contratto del Parte_4
06.05.2005 in riferimento all'adeguamento sismico del P.O. di CP_3 CP_2
Rilevava ancora che in ricorso la controparte aveva evidenziato che il valore
[...] totale dei lavori subappaltati era di € 69.289,73, di cui erano stati pagati solo €
50.000,00 mediante assegni, sicché residuava da pagare ancora la somma di €
19.289,73.
Eccepiva anzitutto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di documentazione insufficiente, ossia solo sulla base di fatture.
Eccepiva, inoltre, l'inesistenza del debito, essendo stata corrisposta l'intera somma di €
69.289,73, posto che oltre alla somma di € 50.000,00 era stata altresì corrisposta, mediante cessione di credito, direttamente dall' l'ulteriore Parte_4 somma di € 18.815,21.
Inoltre una parte dei lavori, consistente nella realizzazione delle tracce per la posa dei cavi elettrici era stata eseguita da altra ditta di tale per un importo di Persona_1
€ 1.300,00, sicché sommando le somme pagate e quest'ulteriore somma non solo non residuava in capo all'opponente alcun debito ma addirittura risultava in suo favore un credito di € 825,48.
Con la seconda opposizione l'impresa Costruzioni dott. chiedeva la Parte_3
revoca del decreto ingiuntivo n. 30/2012 ed in via subordinata che venisse riconosciuta la minor somma di € 38.561,56.
In particolare, esponeva che in ricorso la controparte aveva affermato che nell'ambito del rapporto di subappalto inerente i lavori di adeguamento sismico del P.O. T. Evoli di
pag. 3/11 l'opponente aveva affidato una serie di lavori all'opposta per un CP_2 ammontare complessivo di € 77.061,82, poi aumentati a seguito di una variante del
20% ad € 84.000,00 e che avrebbe realizzato ulteriori lavori fatturati con altre tre fatture dopo la conclusione dell'appalto.
Nel merito, anzitutto, rilevava l'incongruenza tra la somma risultante dal corpo del ricorso (€ 38.561,56) e la somma poi chiesta nelle conclusioni ed ingiunta (€
41.620,82).
Eccepiva poi che i lavori di spostamento e sostituzione dei climatizzatori, per i quali era stato pattuito un compenso di € 6.800,00, erano stati realizzati da un'altra impresa- la
Termoidraulica di tale - e pertanto l'opposta non aveva alcun diritto Persona_2
al compenso per detti lavori.
Rilevava altresì che la ditta esecutrice dei lavori aveva realizzato solo i lavori indicati nei due contratti di subappalto, mentre tutti gli altri lavori indicati in tre fatture del
2009 non erano mai stati realizzati, anche perché risalirebbero ad epoca successiva alla conclusione dell'appalto risultante dal certificato di regolare esecuzione dei lavori,
a seguito del quale alcun intervento era stato più possibile. Peraltro a questi lavori la controparte non aveva fatto alcun cenno nel precedente ricorso per decreto ingiuntivo, adducendo che l'unica somma residua era quella di € 19.289,73.
Quanto alla variante, rilevava che questa non aveva riguardato i lavori concessi in subappalto, il cui compenso era rimasto invariato essendo lavori a corpo e comunque qualsiasi aumento di compenso avrebbe dovuto essere espressamente pattuito.
Rilevava, quindi, che l'intera somma dovuta era stata corrisposta sia mediante assegni sia mediante la cessione del credito di € 18.815,21, somma quest'ultima regolarmente incassata dalla controparte.
Inoltre, dal totale dovuto andava scomputata la somma di € 6.109,00, corrisposta alla società per l'acquisto di materiale elettrico che competeva alla CP_4 E_
Infine, andava altresì scomputata la somma di € 1.300,00, corrisposta alla ditta
[...]
per la realizzazione delle tracce. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.02.2012, la si E_
costituiva nel giudizio n. 2992/2011 R.G., precisando preliminarmente che la reale somma dovuta, al netto della cessione del credito, era di soli € 3.059,26 e che
pag. 4/11 erroneamente erano state indicate fatture che erano invece state oggetto di altro ricorso monitorio dinanzi al medesimo Tribunale. In particolare, il credito ingiunto riguardava i lavori subappaltati di realizzazione della linea elettrica di alimentazione che collegava la cabina elettrica esterna al padiglione 4 del P.O. per i quali il Pt_5
pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante cessione di credito per € 21.874,47.
Tuttavia, il bonifico aveva avuto ad oggetto la minor somma di € 18.815,21, sicché residuava ancora la somma di € 3.059,26. Infatti, dal contratto di subappalto oggetto del decreto ingiuntivo opposto emergeva che il valore dei lavori appaltati era di €
19.885,88 oltre l'iva di € 1.988,58 che avrebbe dovuto essere pagata direttamente alla
Tesoreria. Ne derivava che la fattura n. 13/2008 trasmessa dall'impresa opponente Part all' era errata nell'indicazione della somma dovuta e che doveva invece farsi riferimento alla fattura n. 61/2008 del 30.11.2008 emessa dalla In E_
merito alla domanda riconvenzionale rilevava che con riferimento al contratto azionato con il ricorso monitorio la ditta non aveva realizzato alcun lavoro di chiusura Per_1
tracce, che aveva invece interessato il piano terra ed il primo piano del Padiglione 4.
Peraltro da una missiva inviata dall'opponente all'opposta emergeva che il costo della realizzazione delle tracce sarebbe dovuto gravare sulla seconda, sicché alcun pagamento era stato sostenuto dalla opponente.
In punto di diritto, infine, rilevava che la documentazione presentata in allegato al ricorso monitorio era sufficiente per quella fase di giudizio e che, a seguito del ridimensionamento della domanda, era venuta meno la competenza per valore del
Tribunale adito.
Con altra comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.12.2012, la si costituiva nel giudizio n. 94/2012 RG, chiedendo il rigetto E_ dell'opposizione.
In primis precisava che per mero errore era stata chiesta la maggior somma indicata nelle conclusioni del ricorso monitorio e ridimensionava la domanda ad € 38.561,56.
Nel merito rilevava che la somma complessivamente dovuta, a seguito della variante del 20%, era pari ad € 84.000,00, sicché al netto dei pagamenti effettuati (€ 64.000,00) residuava da pagare ancora la somma di € 20.000,00.
pag. 5/11 Quanto poi alla richiesta avversaria di scomputo della somma di € 6.800,00, rilevava che la controparte non aveva mai pagato alcuna somma alla ditta e ciò Per_2
risultava dalla missiva inviata dal legale del in cui si dava atto che una prima Per_2
fattura era stata pagata dalla E_
In merito alla cessione di credito, rilevava che questa era oggetto di altro procedimento monitorio riguardante altra scrittura privata, mentre quanto ai lavori ulteriori fatturati con le tre fatture contestate rilevava che la realizzazione degli stessi sarebbe stata provata in corso di causa. Quanto poi alla somma di € 6.109,00, pagata dalla controparte alla , rilevava che detta circostanza afferiva l'altro procedimento, che CP_4
riguardava la lettera di affidamento del 25.01.2007. Infine, quanto alle tracce realizzate dalla ditta Ficara, rilevava che analoga contestazione era stata mossa nell'altro procedimento di opposizione e non era chiaro a quali dei tanti lavori affidati si riferisse”
Riuniti ed istruiti di due procedimenti, con sentenza n. 1213/2019 il Tribunale di Reggio
Calabria accoglieva parzialmente le opposizioni, revocando i DI opposti e condannando l'opponente al pagamento della somma di €14.132,49 oltre interessi, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e compensava per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico dell'opponente.
Con atto di citazione notificato il 6.3.2020, la impugnava la Parte_1 predetta sentenza, lamentando l'illegittimità della decisione limitatamente alla eccezione di nullità del contratto di subappalto per difetto di autorizzazione della stazione appaltante, ritenuta erroneamente tardiva ed infondata, ed alla compensazione parziale delle spese.
Si costituiva in giudizio l'appellata, che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, e proponeva istanza di correzione dell'errore di calcolo sulla cessione del credito effettuata dalla ditta pari ad € 21.874,47 e non € 19.885,21, nonché Pt_1
appello incidentale per erronea e/o omessa valutazione della documentazione in atti, per non avere tenuto conto della prova della esecuzione delle prestazioni aggiuntive, resesi necessarie in corso d'opera presso il presidio ospedaliero (certificati di regolare esecuzione dei lavori del 9.09.2008 e del 15.09.2008, certificati di conformità controfirmati dalla ditta . Pt_1
pag. 6/11 Le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, e la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è ammissibile, e deve essere esaminato nel merito, in quanto i motivi di impugnazione sono stati specificati nell'atto di appello, con individuazione della parte della sentenza di cui si auspica la riforma, ed in motivi in diritto ed in fatto posti alla base della richiesta.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello è rivolto a contestare la decisione di primo grado in merito alla eccezione di nullità del subappalto, sollevata dall'opponente per la prima volta in sede di comparse conclusionali e reputata tardiva.
L'eccezione era stata proposta solo nelle comparse conclusionali, ossia dopo la conclusione dell'attività difensiva del giudizio di primo grado, senza che alcun elemento di fatto e altra argomentazione in diritto potesse dare luogo a detto rilievo.
È vero che il rilievo ex officio di una nullità negoziale, sotto qualsiasi profilo, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata
«ragione più liquida»: del resto, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243). La deduzione della nullità del subappalto per mancata autorizzazione della stazione appaltante è stata sollevata dall'opponente, ossia dal convenuto in senso sostanziale, per cui la questione riguarda il fatto costitutivo della domanda, astrattamente proponibile in appello a norma dell'art. 345 comma 2 c.p.c.
Tuttavia, la nullità del contratto per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi.
(Cass. Sez. 3, 23/02/2024, n. 4867, Rv. 670332 - 01).
Nel caso di specie, i presupposti di fatto dell'eccezione non erano in alcun modo rilevabili, visto che le parti non hanno prodotto in giudizio i documenti relativi all'intero pag. 7/11 contratto di appalto, ma solo quelli relativi al sub appalto, con conseguente impossibilità di verificare l'esistenza della nullità. La documentazione prodotta dalle parti in primo grado non poteva far presupporre l'eventuale assenza di autorizzazione, visto che non è stato prodotto il contratto di appalto, la stazione appaltante aveva ricevuto la comunicazione del subappalto nella missiva del 25.1.2007, in cui si provvedeva anche
Part alla cessione del credito, l aveva corrisposto la somma di € 18.815,21 direttamente in favore della che aveva altresì fornito la certificazione relativa agli E_
impianti installati. La questione non era quindi rilevabile, per mancata allegazione dei presupposti di fatto nel corso del giudizio di primo grado, ed è stata correttamente ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure.
2.2. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite. L'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto-opponente al pagamento delle spese, che possono essere legittimamente poste a carico del debitore, e liquidate con riferimento al valore del giudizio individuato nella somma definitivamente attribuita al creditore. La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite non è la regola nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma può essere adottata nell'ambito di una valutazione globale dell'esito del giudizio. Ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta.
(cfr. Cass. Sez. 1, 03/09/2009, n. 19120, Rv. 609997 - 01).
La valutazione effettuata dal giudice di primo grado nel compensare per metà le spese non presenta il vizio dedotto dall'appellante, in quanto le opposizioni sono state accolte pag. 8/11 solo parzialmente, con conseguente riconoscimento di un credito dell'opposta, e l'opponente è risultata ulteriormente soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale proposta. La soccombenza dell'opponente, sia pure non totale, non impone quindi la compensazione totale delle spese, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che prevede la “possibilità” e non il dovere per il giudice di compensare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza.
3. L'appello incidentale proposto da è ammissibile in quanto E_
tempestivamente proposto.
L'appellante si è costituito depositando la comparsa di risposta contenente appello incidentale in data 6.11.2020, ossia entro il termine previsto dall'art. 167 c.p.c. per la costituzione dell'appellato nel caso di differimento dell'udienza di citazione ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis).
Il termine per la costituzione dell'appellato, a norma dell'art. 167 c.p.c., è fissato in 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione ovvero quella differita d'ufficio ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., mentre è irrilevante il differimento dovuto ai sensi del quarto comma dell'art. 168bis c.p.c., ossia quello determinato dalla circostanza che il giudice non tiene udienza nel giorno indicato in citazione. Poiché l'udienza indicata in citazione (29.06.2020) era stata differita al 26.11.2020 con decreto del 13.5.2020,
l'appello incidentale deve ritenersi ammissibile.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante introduceva una istanza di correzione dell'errore materiale, che deve essere accolta.
La sentenza di primo grado contiene un evidente errore di calcolo, poiché il compenso per la fornitura e posa in opera di cavidotti, pozzetti e quadro elettrico di cui alla lettera di affidamento del 25.1.2007 era di € 19.885,88 oltre iva al 10%, per cui al compenso di cui al contratto di appalto del 2005 – che era stato calcolato iva compresa – doveva aggiungersi la somma di € 21.874,47, per un totale di € 98.936,29 (e non € 96.947,70, come erroneamente indicato alla pagina 7 della sentenza). Di conseguenza, la somma riconosciuta come ancora dovuta dalla doveva essere pari ad € Parte_1
17.164,75, e non ad € 14.132,49, come erroneamente indicato nella sentenza di prime cure.
pag. 9/11 3.2. Il secondo motivo di appello è infondato. I lavori di cui alle fatture n. 18, 19 e 42 del 2009 non sono provati dalla documentazione prodotta dalla Dalla E_
Part lettura del certificato di regolare esecuzione dei lavori dell' nonché delle certificazioni di conformità ex lege n. 46 del 90 rilasciate dalla alla E_ [...]
, anch'esse richiamate nel certificato, si ricava che le lavorazioni indicate nelle Pt_6
fatture sono quelli previsti nella lettera del 25.1.2007, in linea con le lavorazioni aggiuntive richieste dalla variante suppletiva, riferite solo al padiglione n. 4 e non al padiglione n. 5.
La contestazione sulla esecuzione di lavori ulteriori, richiamati dalle fatture in esame da parte della non è stata superata dalle prove offerte dall'opposta, che E_ avrebbe dovuto dimostrare l'incarico per lavorazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell'incarico del 25.1.2007.
3.3. In conclusione, la sentenza appellata deve essere riformata solo con riferimento all'errore di calcolo rilevato al paragrafo 3.1., per cui il dispositivo della sentenza deve essere corretto per tenere conto della somma spettante a titolo di iva (€3.032,36): si deve quindi modificare la somma totale della condanna in € 17.164,75,
4. Le spese di lite del procedimento di primo grado non possono essere riviste, in ragione del rigetto di entrambi gli appelli, e le spese del presente grado possono essere compensate per la reciproca soccombenza delle parti. Non può, infatti incidere sulla disciplina delle spese l'accoglimento della correzione dell'errore materiale, rispetto al quale non c'è soccombenza e pronuncia sulle spese: Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica. (Cass.
Sez. U., 14/11/2024, n. 29432, Rv. 672744 - 01).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. E_
1213/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
E_
3. Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale e per l'effetto corregge la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1213/2019, disponendo che, laddove è scritto “Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1 rifondere in favore di la complessiva somma di € E_
14.132,49 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”, si legga ed intenda
“Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1 rifondere in favore di la complessiva somma di € E_
17.164,75 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”;
4. Compensa le spese di lite per il presente grado;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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