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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3916 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a San Costanzo in data 04/12/2005 optando per il regime della comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c.
Dal matrimonio sono nati a Fano due figli minori: il 22/06/2008 e il Per_1 Per_2
24/11/2011.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale a far tempo dal 21/01/2025 data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 5° comma cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nata il [...] FANO (PU) Parte_1
E nato il [...] a [...] Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Deciso in data 27/02/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a San Costanzo in data 04/12/2005 optando per il regime della comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c.
Dal matrimonio sono nati a Fano due figli minori: il 22/06/2008 e il Per_1 Per_2
24/11/2011.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale a far tempo dal 21/01/2025 data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 5° comma cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nata il [...] FANO (PU) Parte_1
E nato il [...] a [...] Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Deciso in data 27/02/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni