Ordinanza collegiale 25 maggio 2023
Ordinanza cautelare 27 luglio 2023
Sentenza 1 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2025REG.PROV.COLL.
N. 04939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4939 del 2024, proposto dalla dottoreSS MA RA D’IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Cultura, Formez Pa, l’Avvocatura Generale dello Stato e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del dott. DA Laurato, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1966 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura, di Formez Pa, dell’Avvocatura Generale dello Stato e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la dr.SS MA RA D’IC ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 1966 del 2024 che ha dichiarato improcedibile “ per sopravvenuto difetto di interesse ” il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento del provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito “Formez”, recante la graduatoria finale di merito del « Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato », nonché per l’annullamento degli ulteriori provvedimenti meglio indicati in atti.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi, che la ricorrente in primo grado e odierna appellante ha presentato domanda di partecipazione all’anzidetto concorso, indetto dalla Commissione Interministeriale Ripam con il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021.
L’art. 7 della lex specialis a proposito della valutazione dei titoli ha stabilito i seguenti criteri: “ Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:
▪ 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
▪ 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
▪ 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
▪ 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
▪ 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione ”.
L’appellante risulta in possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza della durata di cinque anni e ha dichiarato tale titolo nella domanda. La medesima ha, poi, superato la prova scritta della selezione concorsuale, conseguendo il punteggio di 28,25, collocandosi, nella prima graduatoria di merito per il “Profilo AMM”, pubblicata in data 24 febbraio 2023, alla posizione n. 1419, poi rettificata in data 19 aprile 2023, nel cui ambito si è, invece, collocato alla posizione n. 1484.
Tuttavia, l’appellante ha constatato che le era stato attribuito soltanto un punto per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, ossia il medesimo punteggio assegnato ai candidati in possesso della sola laurea triennale, sicché, reputando ingiusta l’anzidetta valutazione, ha dapprima inoltrato una richiesta di riesame all’amministrazione e, poi, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Occorre ancora precisare che, con l’anzidetto ricorso introduttivo, la dottoreSS D’IC ha chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41 c.p.a., stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza e il T.a.r. Lazio, con ordinanza n. 8907 del 25 maggio 2023, ha accolto la predetta istanza, assegnando per l’incombente il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza steSS.
4. Con l’impugnata sentenza n. 1966 del 2024, il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso “ per sopravvenuto difetto d’interesse ” in ragione del mancato rispetto del termine perentorio assegnato alla ricorrente per l’adempimento dell’incombente concernente la notifica per pubblici proclami, che, come rilevato, risultava pari a trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione (avvenuta in data 25 maggio 2023), sicché tale termine, ad avviso del giudice di primo grado, sarebbe scaduto il giorno 26 giugno 2023, non assumendo alcun rilievo la data nella quale la parte ha chiesto all’Amministrazione di provvedere ai pubblici proclami. Sul punto, infatti, il T.a.r. ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto “ serbare ogni diligenza per assicurare la tempestiva pubblicazione del gravame nell’apposito spazio web da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, considerandone anche i tempi materiali relativi alle procedure di esecuzione dell’incombente e, pertanto, senza giungere a formulare la propria richiesta in limine di scadenza (appena 5 giorni prima) ”.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la dr.SS MA RA D’IC, censurando il capo della pronuncia con cui il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e sottolineando, in particolare, come lo stesso T.a.r., con l’ordinanza n. 4562 del 27 luglio 2023, di parziale accoglimento dell’istanza cautelare, avesse “ Preliminarmente osservato come parte ricorrente abbia dimostrato (con deposito documentale alla data del 30 giugno 2023) di aver provveduto all’integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami, per come autorizzata con ordinanza 25 maggio 2023, n. 8907 ”, salvo poi ritenere – secondo l’appellante in modo irragionevole – che la predetta notifica fosse tardiva e dichiarare per tale ragione l’improcedibilità del ricorso di primo grado.
Sotto un ulteriore e concorrente profilo, l’appellante ha altresì evidenziato come sia stata l’amministrazione a provvedere con ritardo alla pubblicazione dell’avviso di pubblici proclami, dal momento che l’appellante medesima aveva trasmesso la relativa richiesta a mezzo Pec in data 21 giugno 2023, quindi entro il termine assegnato dal T.a.r..
6. Nel merito, l’appellante ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi del ricorso introduttivo del giudizio assorbiti dal T.a.r..
6.1. Con il primo motivo, ha riproposto la censura concernente l’errata valutazione dei titoli con particolare riferimento al punteggio riconosciuto per il possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, illegittimamente valutato con il medesimo punteggio attribuito per il possesso della sola laurea triennale.
6.2. Con il secondo motivo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di preferenza di cui all’ art. 8, comma 1, lett. r), del bando di concorso, secondo cui “ A parità di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno ”.
Sul punto, peraltro, l’appellante ha osservato che, con la già citata ordinanza n. 4562 del 27 luglio 2023, il T.a.r. Lazio aveva accolto parzialmente la richiesta cautelare avanzata in primo grado, proprio con riferimento al riconoscimento del titolo di preferenza.
7. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate, depositando un mero atto di costituzione formale, senza poi svolgere ulteriori difese.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 28 novembre 2024 – ritiene che l’appello sia fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
9. Deve essere accolto il motivo di appello con cui è stato censurato il capo della sentenza concernente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in ragione dell’asserito mancato rispetto del termine perentorio assegnato alla ricorrente per l’adempimento dell’incombente concernente la notifica per pubblici proclami. A tal fine, infatti, il giudice di primo grado ha attribuito dirimente rilevanza alla circostanza che non sia intervenuta la pubblicazione entro il termine stabilito, ritenendo, per contro, che non assuma “ alcun rilievo la data nella quale la parte ha chiesto all’Amministrazione di provvedere ai pubblici proclami ”.
In tal modo – tuttavia – il T.a.r. ha sostanzialmente fatto gravare sulla ricorrente un ritardo che è sicuramente imputabile non già alla ricorrente steSS, bensì all’amministrazione, posto che la parte aveva presentato la richiesta a mezzo Pec in data 21 giugno 2023, dunque entro il termine che le era stato assegnato. Conseguentemente, l’adempimento che, ragionevolmente, poteva reputarsi esigibile da parte della ricorrente nei termini stabiliti dal T.a.r. era esclusivamente l’anzidetta richiesta, poiché soltanto tale incombente si colloca, su un piano logico prima ancora che giuridico, nella sfera di controllo della parte ricorrente, mentre la successiva, concreta pubblicazione dell’avviso sul sito dell’amministrazione integra un adempimento rimesso esclusivamente a quest’ultima, che, come tale, si pone al di fuori delle possibilità di controllo della parte privata e per questa ragione non possono essere fatte gravare sulla dr.SS D’IC le conseguenze negative della mancata pubblicazione dell’avviso.
10. Dalla fondatezza dell’appello, deriva la riforma del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente necessità di paSSre all’esame dei motivi di merito del ricorso di primo grado che sono stati assorbiti dal T.a.r. in ragione della definizione in rito e che sono stati ritualmente riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..
11. Nel merito, il primo motivo del ricorso introduttivo è fondato.
Infatti, questa Sezione, con la sentenza 19 marzo 2024, n. 2649, ha chiarito – dopo un’ampia ricostruzione della normativa relativa alle nozioni di “laurea”, “diploma di laurea”, “laurea specialistica” e “laurea magistrale” – come debba ritenersi che il diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dalla ricorrente, abbia maggior valenza rispetto alla sola laurea triennale.
Al riguardo, deve evidenziarsi che i titoli di studio indicati nell’art. 7, comma 3, della lex specialis , che menziona la “laurea”, il “diploma di laurea”, la “laurea specialistica” e la “laurea magistrale”, rinvengono una specifica corrispondenza, sotto il profilo letterale, nella normativa primaria e secondaria richiamata dal bando.
In particolare, dopo aver puntualmente individuato l’anzidetta normativa, la Sezione ha tratto le conseguenze che di seguito si riportano: “ Con la riforma dell’ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea del c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laura magistrale a ciclo unico).
Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali delle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009.
Dall’esame della riportata normativa emerge, dunque, la maggiore valenza del diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dal ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale.
Tale principio trova riscontro anche nella giurisprudenza di primo grado, la quale ha avuto modo di affermare che: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 9 febbraio 2023, n. 2227).
L’irragionevolezza della clausola emerge altresì in ragione del differente trattamento riservato dalla medesima previsione della lex specialis ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico (lo stesso ragionamento vale per il diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quelli in possesso di una laurea biennale (specialistica o magistrale), ai quali, in ragione del possesso anche della propedeutica laurea triennale, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a due punti (un punto per ogni titolo). In base all’interpretazione letterale della disposizione, invero, non appaiono prospettabili diverse soluzioni ermeneutiche che, ad esempio, riconoscano ai possessori di un titolo superiore, quale la laurea specialistica o magistrale, un unico punto in ragione dell’”assorbimento” della laurea triennale, che neceSSriamente lo precede ”.
12. In conformità con l’orientamento appena menzionato, al quale il Collegio intende dare continuità, deve essere accolto il primo motivo del ricorso di primo grado con conseguente annullamento, limitatamente alla posizione della dr.SS D’IC, dei provvedimenti impugnati meglio indicati in atti e, in particolare, delle graduatorie finali di merito pubblicate in data 19 aprile 2023.
Dall’accoglimento del predetto motivo, deriva, sotto il profilo dell’effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che la commissione dovrà rivalutare la posizione dell’appellante sotto il profilo del punteggio spettante in ragione del possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico.
13. Del pari fondato è il secondo motivo del ricorso introduttivo, concernente il mancato riconoscimento del titolo di preferenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. r), del bando di concorso, riferito a “ i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico ”, che era stato dichiarato in sede di domanda di partecipazione, dal momento che – come del resto già rilevato anche dal T.a.r. con la citata ordinanza n. 4562 del 27 luglio 2023 – non sussiste alcuna ragione a fondamento della mancata valutazione di tale titolo di preferenza.
Dall’accoglimento del predetto motivo, deriva, sotto il profilo dell’effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che la commissione dovrà rivalutare la posizione dell’appellante anche sotto il profilo del mancato riconoscimento del titolo di preferenza.
14. In ragione della parziale novità delle questioni sottese al gravame in esame, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla posizione dell’appellante MA RA D’IC e dispone che la commissione giudicatrice rivaluti il punteggio da attribuire all’appellante in ragione del possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico e il titolo di preferenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. r), del bando di concorso.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO