Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11346/2022 avente ad oggetto “azione di nullità contrattuale” e pendente
TRA
e , rappresentate e difese, giusta procura in Parte_1 Parte_2
calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Picone e dall'avv. Vincenzo Picone, presso il cui studio, sito in Frignano, alla piazza Mazzini n. 3, sono elettivamente domiciliate
ATTRICI
E
e , rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 CP_2 Parte_2
procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Rosa Di Nardo, presso il cui studio, sito in Parete, alla via Cirillo n. 18, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 20.2.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici ed Parte_3
deducevano: che in data 12.11.1961 era deceduto il loro padre Parte_2 CP_1
al quale erano succedute come eredi unitamente ai germani e;
che
[...] CP_3 CP_4
i beni caduti in successione consistevano in un fabbricato sito in Parete alla via Cirillo n.
24 e in un fabbricato sito in Parete alla via Cirillo n. 37; che nel 1992 Parte_3
aveva instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
[...]
affinché fosse dichiarata aperta la successione di e venisse tra i Controparte_1
germani realizzata la divisione di tutti i suoi beni;
che il giudizio si era interrotto il
24.2.2000 per la morte di e non era stato riassunto essendosi le parti Persona_1
impegnate ad addivenire ad un'equa divisione;
che in data 19.1.2016 Controparte_1
figlio di aveva alienato alla moglie la proprietà di uno dei Persona_1 CP_2
due mobili caduti in successione, cioè il fabbricato di via Cirillo n. 37; che CP_2
aveva accettato l'acquisto facendone acquisire la titolarità alla figlia che Parte_2
tale contratto doveva ritenersi nullo – o quanto meno inefficace nei loro riguardi – avendo ad oggetto un bene ancora indiviso e di cui loro detenevano una quota di comproprietà; che nel corpo dell'atto la parte venditrice aveva dichiarato di essere sempre stata nel possesso pacifico ed indisturbato dell'immobile da oltre un ventennio, circostanza che non corrispondeva a verità.
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché il Tribunale adito dichiarasse la nullità
o quanto meno l'inopponibilità nei loro riguardi dell'atto di compravendita del 19.1.2016 rogato dal notaio dott.ssa e stipulato tra Persona_2 Controparte_1
e avente ad oggetto l'immobile sito in Parete, alla via CP_2 Parte_2
Cirillo n. 37, riportato nel N.C.E.U. al foglio 7, particella 5104, sub 4.
Si costituivano in giudizio i convenuti che, contestando la fondatezza della domanda, assumevano: la carenza di legittimazione attiva delle attrici, le quali nemmeno avevano dimostrato di aver accettato l'eredità del padre;
che, in ogni caso, Parte_3
e in data 5.1.1988 avevano sottoscritto con i due fratelli un
[...] Parte_2
atto di divisione recante sottoscrizioni autenticate dal segretario comunale del Comune di
Parete, atto col quale avevano ceduto ad (padre del convenuto Controparte_5 CP_1
le quote di ¼, da ciascuna rispettivamente detenute, in relazione alla proprietà
[...]
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del fabbricato di Parete, via Cirillo n. 37; che tale atto aveva quindi chiaramente già realizzato l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile e, conseguentemente, le attrici erano prive dell'interesse ad agire rispetto alla domanda proposta;
che, in via subordinata, andava anche considerato che aveva posseduto l'immobile “uti Controparte_1
dominus” per oltre un ventennio e lo aveva quindi usucapito, come peraltro dichiarato nell'atto di compravendita de quo.
Ciò posto, concludevano per l'integrale rigetto della domanda.
Rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva quindi riservata in decisione con ordinanza del 3.3.2025.
La domanda è infondata e va rigettata per le considerazioni che seguono.
Le odierne attrici hanno proposto un'azione di nullità o di declaratoria di inopponibilità nei loro riguardi degli effetti derivanti dal contratto di compravendita a favore del terzo stipulato il 19.1.2016 tra ed ed avente Controparte_1 CP_2 Parte_2
ad oggetto l'immobile sito in Parete, alla via Cirillo n. 37.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che detto cespite, unitamente ad altro fabbricato, facesse parte dei beni caduti nella successione di (classe Controparte_1
1896), deceduto 12.11.1961, genitore delle attrici e nonno del convenuto omonimo.
Questi alla sua morte lasciava quali eredi i quattro figli: , e CP_3 CP_4 Pt_2 [...]
Pt_3
Entrambe le parti hanno documentato una scrittura privata sottoscritta dai quattro germani il 5.1.1988, intitolata “preliminare di divisione”.
Nell'ambito di tale negozio i quattro fratelli hanno dato conto dei due beni immobili caduti nella successione del padre ed hanno nei seguenti termini regolato i Controparte_1
loro rapporti: “premettono ancora che le unità immobiliari suddescritte sono tenute ed abitate dai soli german la prima la seconda, fin dalla successione paterna, CP_4 CP_3
e che gli stessi intendono attribuirsene secondo le loro possidenze, si conviene: I germani suddetti cedono tutti i loro diritti in ragione di Persona_1 Pt_2 Parte_3
un quarto (1/4) ciascuno al loro german , sul fabbricato innanzi descritto Controparte_5
sotto la lettera a- sito in Parete alla via Cirillo n. 37. I german Controparte_5 Pt_2
suddetti cedono tutti i loro diritti in ragione di un quarto (1/4) ciascuno Parte_3
al loro german sulla porzione di fabbricato innanzi descritto sotto la Persona_1
lettera b- sito in rete alla via Cirillo n. 30. Le cessioni di cui sopra si trasferiscono a titolo
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gratuito e non oneroso. I german accettano e ringraziano i loro germani, CP_4 CP_3 restandone proprietari esclusivi fin da oggi dell'immobile sito in Parete alla via CP_4
Cirillo n. 37 della porzione di fabbricato sito in Parete alla via Cirillo n. 30”. CP_3
Proprio le attrici hanno depositato in atti la versione completa di tale atto.
Invero contestualmente alla stipula della predetta scrittura denominata “preliminare di divisione” i quattro germani hanno in pari data stipulato un'ulteriore scrittura privata, nella quale si legge: “sebbene nell'atto preliminare di divisione risulta che le quote sono state cedute in linea gratuita, si stabilisce e si conviene che per le dette cessioni, le germani riceveranno dal german lire 10.000.000 (diecimilioni), e Pt_2 Parte_3 CP_3
dal german lire 10.000.000 (diecimilioni), che divideranno in parti uguali. L'atto CP_4
regolare di cessione sarà stipulato entro il dicembre 1989, epoca in cui saranno versate le succitate somme di denaro. Le parti dichiarano che la mancata corresponsione delle somme di cui sopra sarà motivo di nullità e decadenza della presente scrittura privata”.
In punto di diritto giova preliminarmente ricordare che “la qualificazione del contratto come preliminare o definitivo (nella specie, relativo alla cessione di un pacchetto azionario) si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale, nell'interpretazione del contratto, ove il dato letterale sia equivoco, può ricorrere al criterio di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ. (comune intenzione delle parti), assegnando rilievo anche all'avvenuta esecuzione delle prestazioni (nella specie, immediata, sì da rendere evidente che le parti avessero inteso concludere un contratto definitivo e non preliminare)” (cfr. Cass. Sez. 3, 31/10/2014, n. 23142).
Adesso, nel caso di specie, dal contenuto complessivo di entrambe le scritture private si ricava come le parti, pur avendo nominalmente indicato la prima scrittura come
“preliminare di divisione”, di fatto abbiano concluso un vero e contratto definitivo avendo chiaramente inteso realizzare un immediato trasferimento delle quote di comproprietà immobiliare in favore, rispettivamente, di ed Invero, Controparte_5 Persona_1 dall'inequivoco tenore delle espressioni utilizzate (“I germani cedono tutti i loro diritti in ragione di un quarto... Le cessioni di cui sopra si trasferiscono... I german CP_4 CP_3
accettano e ringraziano i loro germani, prestandone proprietari esclusivi fin da oggi”) emerge chiaramente come le parti abbiano voluto realizzare un immediato effetto traslativo dei diritti immobiliari senza condizionarlo alla futura stipula di un successivo contratto definitivo.
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E' altrettanto evidente come i quattro fratelli abbiano simulato la stipula di una donazione, dissimulando di fatto la vendita, in favore di e delle quote di comproprietà CP_4 CP_3
dei due fabbricati caduti in successione e sino a quel momento ancora indivisi.
La controdichiarazione sottoscritta da tutti e quattro i germani è dimostrativa della chiara esistenza di un accordo simulatorio, avendo le parti contemplato il diritto delle attrici a ricevere il pagamento di un prezzo quale corrispettivo della cessione delle quote trasferite.
Detta controdichiarazione, redatta per iscritto, ha senza ombra di dubbio i requisiti di forma e sostanza del negozio dissimulato, cioè della vendita avente ad oggetto le quote di comproprietà che sui due immobili ciascun erede deteneva.
Posto che ai sensi del comma 2 dell'art. 1414 c.c. “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”, non sussiste alcun dubbio a che, nel caso in esame, con la stipula contrattuale del 5.1.1988, le parti abbiano realizzato gli effetti della vendita, contratto per il quale l'ordinamento richiede ad substantiam la forma scritta, requisito che nel caso in esame può certamente ritenersi soddisfatto.
Il fatto che, successivamente alla stipula di tale contratto, le parti non abbiano poi trascritto l'avvenuto trasferimento o che le attrici possano non aver ricevuto il pagamento del prezzo pattuito, non mette evidentemente in discussione l'avvenuta realizzazione dell'effetto traslativo.
Non sono poi emersi elementi da cui potersi ricavare che dopo tale stipula il negozio dissimulato di vendita sia andato incontro ad una risoluzione o ad un accertamento di invalidità, di talché non vi sono elementi per ritenere che gli effetti delle cessioni delle quote di comproprietà siano venuti meno.
Deve pertanto concludersi che le due attrici allo stato non siano più titolari delle quote di comproprietà dell'immobile oggetto del contratto di compravendita concluso nel 2016 tra
(figlio di ) con la moglie nell'esclusivo Controparte_1 Controparte_5 CP_2
interesse della figlia Parte_2
Va poi osservato che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità” (cfr. Cass. Sez. 2, 05/02/2020, n. 2670).
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Nella vicenda in esame è certamente indimostrato l'interesse delle attrici ad una pronuncia di nullità del contratto di compravendita stipulato dal nipote con la moglie e la figlia.
Analogamente, le risultanze documentali hanno escluso che detta compravendita abbia avuto ad oggetto un cespite ancora indiviso ed ancora nella contitolarità delle istanti.
Sulla scorta di tutto quanto considerato vanno rigettate tanto l'azione di nullità, quanto quella dichiarativa volta ad accertare l'inopponibilità alle attrici degli effetti della compravendita immobiliare stipulata tra le parti convenute.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia – rientrante quindi nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per le parti convenute (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente le domande proposte da ed Parte_3 Parte_2
[...]
• condanna in solido ed al pagamento, in Parte_3 Parte_2
favore dei convenuti e delle Controparte_1 Parte_2 CP_2
spese processuali che si liquidano in € 3.900,00, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 11.6.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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