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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6252 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BALUGANI GIANFRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avvocato SETTI MARIA VITTORIA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 13/05/2025 dalla convenuta e in data
15/05/2025 dal ricorrente.
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno divorziato con sentenza di questo Tribunale n. 327/2023, pubblicata il 23/02/2023, passata in giudicato.
2. Con ricorso del 30/12/2024, ha chiesto la modifica della sentenza Parte_1
di divorzio, in particolare relativamente alla regolamentazione dei rapporti con la figlia minore , nata il [...]. Persona_1
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la , domandando Controparte_1
respingersi le richieste del ricorrente e chiedendo a propria volta modifiche della pronuncia divorzile relativamente ai medesimi aspetti
4. All'udienza del 07/05/2025, il G.I ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“a) nuovo calendario di frequentazioni paterne su base bisettimanale così strutturato: prima settimana: dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola;
dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
seconda settimana: dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
i pernottamenti infrasettimanali (nei giorni di mercoledì e giovedì) verranno inseriti con gradualità in 6 mesi da oggi;
b) periodi di vacanza scolastica così regolati: vacanze natalizie: ad anni alterni, o la settimana dal 23 al 30 dicembre, o quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze estive: 3 settimane con ciascun genitore, di cui massimo 2 consecutive, da concordare entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre e quelli dispari il padre;
c) mantenimento dell'attuale residenza anagrafica della figlia minore presso la madre;
d) oneri economici invariati;
pagina 2 di 3 e) spese di lite integralmente compensate. “
5. Entrambe le parti hanno accettato la suddetta proposta con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
§
Il Tribunale recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n.
327/2023 del 23/02/2023, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti trascritto in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
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