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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 30.10.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1097/2023 R.G. TRA
,c.f. ,rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VI IC con , presso il quale elett.te CodiceFiscale_2 dom.to in Palma Campania via S. Carbone 27
Ricorrente E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Funari CP_1
(c.f. ), con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della C.F._3
Filiale Metropolitana sita in Nola, Strada Statale 7 bis Km 51,5 n. 62. CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 28.2.2023, l'istante ha dedotto che in data 06 10 2022 ha CP_ ricevuto dalla sede di Nola una racc.A/R con la quale gli è stato CP_ comunicato di avere un indebito nei confronti dell' di una somma pari a euro
1.398,87 dovuta a indebita percezione di ratei di indennità di accompagnamento, cat.INVCIV n.07433361,per il periodo dal 01 11 2017 al 28 CP_
02 2018; che la sede di Nola ha emesso tale indebito con la seguente CP_ dicitura “a seguito dei dati trasmessi all' dal Ministero della Salute relativi ai periodi di ricovero superiori a 29 giorni per gli anni 2017 e 2018 a totale carico di strutture pubbliche,abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione”; di avere presentato ricorso in sede amministrativa, rimasto inevaso. Ha, dunque, precisato che anche durante il ricovero ospedaliero per rottura del femore e del collo del femore ha necessitato di assistenza familiare, al di là dell'assistenza ospedaliera;
ha, in ogni caso prospettato l'irripetibilità delle somme per buona fede. Infine, ha così concluso: « a) dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 1.398.87 dovuto a indebita percezione di ratei di indennità di accompagnamento, cat.INVCIV n.07433361, per il periodo dal 11/2017 al 02/2018 in quanto l'istante per il detto periodo poteva far vale i requisiti sanitari e socio economici (ivi compreso il mancato ricovero) per la
1 percezione di detta prestazione e/o perché per il caso di specie trova applicazione la sanatoria prevista dalla legge 29/1977 e 291/1988 e confermata da varie pronunce della Cassazione,cosi come in premessa. b) vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.». CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
Va premesso che, com'è noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
2 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre con riguardo al venir meno dei requisiti economici la Cassazione ha recentemente affermato il principio per cui "l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" (cfr. Cass. n. 28771/2018). Venendo, quindi, alla fattispecie in esame è evidente che si versa in una delle ipotesi su menzionate in cui deve escludersi a priori un qualsivoglia affidamento in capo all'accipiens: ed infatti, come ribadito dalla Cassazione, «la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore»; «trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario. In definitiva, il ricovero dell'assistito in una casa di cura a spese dell'erario non faceva sorgere l'obbligo, per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione del servizio di ricovero gratuito in casa di cura e dei ratei dell'indennità di accompagnamento nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario, non sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza continua e gratuita presso una casa di cura, diveniva legittima la richiesta, da parte dell'ente di previdenza, di ripetizione dei ratei già corrisposti per la suddetta indennità (...)» (cfr. Cass. n. 5059/2018). Altresì è stato precisato che, in tema di indennità di accompagnamento il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo
3 non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. n. 31682 del 2022; Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25569 del 22/10/2008, Rv. 605199 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, Rv. 594534 - 01). In via esemplificativa, nel richiamato precedente di Cassazione, n. 31682/2022, cui anche il ricorso rinvia, viene in rilievo una «encefalopatia degenerativa, un tipo di patologia che richiede per sua natura prestazioni specifiche non ordinarie». Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente ha riconosciuto che a far data dal 15 11 2017 e fino al 05 02 2018 è stata ricoverata presso la Casa di Cura S.Maria del ), a titolo gratuito, con la seguente prognosi Controparte_2
“frattura femore sx e frattura patologica del collo del femore” (v, cert. in atti), deducendo che “ha necessitato per il periodo ospedaliero gratuito dal 11/2017 al 02/2018 (ma anche successivamente a domicilio) di assistenza familiare”. Opina il Tribunale che la tesi attorea non possa trovare accoglimento, non potendosi ritenere che il mero allettamento della parte (in ragione della rottura del femore sinistro) rendesse necessaria una assistenza continuativa eccedente l'ordinaria assistenza fornita dalla struttura pubblica, tale da richiedere la presenza continuativa di uno o più familiari. Invero, sul punto il ricorso si palesa scarno: non sono indicate le patologie pregresse della parte, comportanti il diritto all'accompagnamento, e la necessità di assistenza durante il periodo di ricovero è allegata in maniera apodittica, senza specificare quali fossero in concreto gli interventi assistenziali non garantiti dal personale sanitario (il che rende inammissibile la prova articolata;
del resto, lo stesso difensore dell'istante, con note del 22.1.2024 chiedeva rinvio della causa per discussione, implicitamente rinunciando alla prova orale;
cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 550 del 24 gennaio 1981). Per quanto di ragione il ricorso va rigettato e le spese dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc..
PQM
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite. Nola, 30.10.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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