Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6861 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06861/2025REG.PROV.COLL.
N. 07953/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7953 del 2024, proposto da
Paolo De AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), 9 aprile 2024, n. 6855, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Paul Simon Falzini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il professor Paolo De AL, docente ordinario di Urbanistica presso l’Università di Roma La Sapienza, propone appello avverso la sentenza del Tar del Lazio indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso per l’annullamento degli atti (in particolare, la nota dell’Ateneo del 4 agosto 2020, n. 55155) recanti il diniego di riconoscimento della progressione economica ex art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, come modificato ai sensi dell'art. 8 della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i.,
2. La sentenza appellata ha basato il rigetto delle doglianze sulle seguenti risultanze.
2.1. Con d.r. n. 1276 del 21 aprile 2015, il ricorrente è stato nominato professore straordinario di Urbanistica, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 2011 ed economica dal 30 aprile 2015 (data della presa di servizio), a conclusione di un contenzioso giurisdizionale articolato nei due gradi di giudizio (TAR Lazio, Roma, sez. III, 25 novembre 2013, n. 10051, confermata da Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2014, n. 5924) e in un giudizio per l’ottemperanza (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 5340/2015).
2.2. A seguito dei tre anni di straordinariato previsti dall’art. 78 del R.D. n. 1592/1933 e di un’ulteriore vertenza concernente il giudizio di conferma in ruolo, con d.r. n. 2817/2018 del 21 novembre 2018 il ricorrente è stato nominato professore ordinario. La nomina ad ordinario fissava la decorrenza degli effetti giuridici al 1° novembre 2014, quella degli effetti economici al 30 aprile 2018, con inquadramento nella classe di stipendio “zero”.
2.3. Il provvedimento, nella parte in cui circoscriveva la nomina a professore ordinario “a decorrere dal 01.11.2014, ai soli effetti giuridici, e dal 30.04.2018 agli effetti economici” veniva impugnato dal prof. De AL dinanzi al Tar del Lazio – sede di Roma, con domanda, in via principale, di retrodatazione anche agli effetti economici della nomina a professore straordinario a far data dal 1 novembre 2011 e a professore ordinario a far data dal 1 novembre 2014 e, in via subordinata, di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
2.4. Con sentenza n. 7568/2019, non appellata, il Tar adito accoglieva la domanda risarcitoria proposta in subordine del prof. De AL, dopo aver stabilito che “non può essere riconosciuta la retrodatazione anche agli effetti economici della nomina a Professore Straordinario a far data dal 1novembre 2011 e a Professore Ordinario a far data dal 1° novembre 2014, invocata dal ricorrente” .
L’impossibilità di riconoscere la retrodatazione della nomina anche agli effetti economici era motivata sul rilievo per cui “ la regola generale applicabile in tema di conferma dei professori associati (che è quella della decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla scadenza del triennio d'effettivo servizio nella qualifica di associato) non può trovare applicazione nella vicenda in esame, attesi i suoi peculiari profili, in quanto la nomina in ruolo, avvenuta dopo l'annullamento in sede giurisdizionale dell’originario diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, è stata retrodatata al fine di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell'atto annullato (vale a dire il diniego di nomina a docente straordinario)” .
2.5. A seguito di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del servizio pre-ruolo veniva attribuita all’attuale appellante la quarta classe di stipendio in base al sistema di progressione economica biennale, essendogli stato riconosciuto il servizio massimo di otto anni di anzianità previsto dall’art. 103 del d.P.R. 382/1980, corrispondente a quattro scatti biennali.
2.6. In data 4 giugno 2020 il prof. De AL presentava istanza di riconoscimento della progressione economica ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 382/1980.
In data 28 luglio 2020 il ricorrente riceveva, quale destinatario per conoscenza, la comunicazione trasmessa dall’Ateneo all’INPS ai fini del suo collocamento in quiescenza dal 30 ottobre 2020.
2.7. Con nota prot. n. 55155 in data 4 agosto 2020, l’Ateneo esprimeva il diniego dell’istanza relativa alla progressione economica, rappresentando che: “da una verifica demandata agli stessi Uffici risulta che la S.V, maturerà l’anzianità utile all’invio dell’istanza di attribuzione scatti stipendiali in data 30.04.2022”, poiché “alla lettura dei dati relativi alla Sua carriera, infatti, la S.V., confermata nel ruolo di Professore ordinario il 30.04.2018, è stata reinquadrata nella progressione triennale disciplinata dall’art. 2 del D.P.R. n. 232/2011 nella classe stipendiale 3 - tempo pieno, a decorrere dal 30.04.2020” ; ed inoltre che “l’anzianità nell’attuale inquadramento è di un anno, un mese e cinque giorni, quindi non sufficiente per completare il triennio richiesto dalla legge 240/2010” .
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio il professor De AL impugnava il provvedimento dinanzi al Tar del Lazio, censurando: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell’art. 8 della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i. – Falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232; e/o – Elusione del giudicato delle sentenze del TAR Lazio Roma n. 25 novembre 2013, n. 10051 (conf. Cons. St., 1°dicembre 2014, n. 5924), 13 aprile 2015, n. 5340 e 11 giugno 2019, n. 7568. – Accertamento del diritto alla progressione economica per classi ex art. 2, co. 2 del Regolamento a decorrere dalla conferma in ruolo 1.11.2014 (e, quindi, dal 1° gennaio 2016 ex art. 9 del d.l. n. 78/2010 s.m.i.)” .
3.1. Oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati - rispetto ai quali contestava profili di nullità per elusione del giudicato - il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto al riconoscimento della progressione economica e delle relative classi e scatti a decorrere dalla conferma in ruolo il 1° novembre 2014 (e, quindi, dal 1°gennaio 2016 ex art. 9 del d.l. n. 78/2010 s.m.i.). In subordine, domandava la condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento dello scatto stipendiale, quantificato in euro 14.342,40.
4. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo che la fissazione della decorrenza degli effetti economici della nomina a professore ordinario è coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Tar n. 7568/2019.
In ragione dell’infondatezza dei profili di illegittimità dedotti nell’impugnativa la sentenza di primo grato ha respinto la domanda di accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della progressione economica e delle relative classi e scatti a decorrere dalla conferma in ruolo, nonché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento degli scatti stipendiali, proposta in subordine.
5. Di tali statuizioni il ricorrente in primo grado domanda la riforma con il presente appello affidato a due motivi di diritto.
5.1. Si è costituita in giudizio l’Università “La Sapienza” a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, con atto di mero stile.
5.2. All’udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello critica il percorso logico-argomentativo che ha condotto il Tar a statuire che non può essere riconosciuta la retrodatazione degli effetti economici così come richiesta dal ricorrente e a non accertare il diritto al riconoscimento degli scatti stipendiali o, in subordine, al risarcimento dei danni subiti, sulla base di due motivi di impugnazione, che possono essere così illustrati.
6.1. Con il primo motivo l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità dei provvedimenti impugnati per elusione del giudicato delle citate decisioni del TAR Lazio Roma n. 10051/2013 (confermata da Cons. St., 1° dicembre 2014, n. 5924), 13 aprile 2015, n. 5340 e 11 giugno 2019, n. 7568, nonché nella parte in cui ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati rispetto al profilo della violazione e falsa applicazione di legge e, per l’effetto, ha omesso di accertare il diritto dell’odierno appellante alla progressione economica.
L’appellante lamenta che la decisione di prime cure avrebbe basato il rigetto delle censure su una non corretta lettura del giudicato di cui alle citate sentenze del Tar Lazio Roma, pervenendo così all’erroneo convincimento che non possa “ essere riconosciuta la retrodatazione anche agli effetti economici della nomina (…) a Professore Ordinario a far data dal 1° novembre 2014 (punto 7 della sent. n. 7568/2019, non appellata)” e che, quindi, l’Università avrebbe “ legittimamente individuato il 30 aprile 2018 quale data di decorrenza degli effetti economici della nomina ad ordinario” (§ 14 della sentenza impugnate).
Sono, altresì, specificamente impugnate le statuizioni della sentenza (riportate sempre al § 14 della motivazione) che hanno escluso, da un lato, la decorrenza degli effetti economici della nomina dal 1° gennaio 2016, dall’altro, la violazione dell’effetto ripristinatorio conseguente al giudicato di annullamento.
L’appellante evidenzia che le decisioni del Tribunale e del Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità della nomina del ricorrente a professore straordinario (dal 1° novembre 2011) e imposto l'adeguamento della situazione di fatto a quella dell'assetto di interessi accertato in sede giurisdizionale.
In ragione di ciò la decisione del Tar Lazio – Roma n. 7568/2019 aveva statuito che “ per effetto del riconoscimento del triennio di servizio necessario ai fini della sottoposizione al giudizio di conferma in ruolo dal 2011, al ricorrente andava retrodatata anche la conferma in ruolo, di modo che nella determinazione del trattamento retributivo quale professore associato occorre tener conto, ai fini della attribuzione delle classe stipendiale, del servizio di professore straordinario prestato agli effetti giuridici dalla retrodatazione della conferma” .
Da tale statuizione passata in giudicato - ma ignorata dalla sentenza appellata - derivava l'obbligo per l'Ateneo di riconoscere alla nomina a professore ordinario la decorrenza dal 1° novembre 2014 anche agli effetti economici, con relativo riconoscimento del diritto alla progressione economica che, pertanto, sarebbe dovuta decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini del riconoscimento delle classi stipendiali.
L’Ateneo continuerebbe, invece, a negare l’effetto ripristinatorio conseguente all’annullamento disposto dalla sentenza n. 10051/2013, stabilendo la conferma in ruolo dal 30 aprile 2018 - anziché dal 1° novembre 2014 - e la data di re-inquadramento nella terza classe stipendiale secondo il D.P.R. 232/2011 al 30 aprile 2020, anziché al 1° gennaio 2017.
Per effetto della retrodatazione della conferma al 1° novembre 2014, il ricorrente avrebbe maturato ulteriori due anni e quattro mesi di anzianità di servizio, dal 1° gennaio 2016 (data della cessazione del blocco stipendiale) al 30 aprile 2018 (data della nomina agli effetti economici).
Con riguardo al reinquadramento dalla quarta classe stipendiale biennale alla terza classe triennale, quest’ultima avrebbe dovuto portare al riconoscimento del periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 ai fini della maturazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 della quarta classe triennale.
6.2. Il secondo motivo di appello contesta la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno subito, proposta in via subordinata dal ricorrente.
Si lamenta che il Tar avrebbe erroneamente respinto la domanda risarcitoria, sebbene nella fattispecie controversa sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità da attività provvedimentale illegittima dell’amministrazione e sia stata fornita la prova del pregiudizio sofferto dall’appellante per effetto del mancato riconoscimento della progressione economica, quantificabile in complessivi € 14.342,40 a titolo di differenze retributive.
Al riguardo si evidenzia che se la sentenza n. 10051/2013 ha riconosciuto il diritto dell’odierno appellante ad ottenere una tutela piena ed effettiva in conseguenza della decorrenza della nomina a professore straordinario già a partire dal 2011, a sua volta la sentenza n. 7568/2019 ha accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno determinato della illegittima condotta serbata dall’Ateneo a causa del ritardo nell’inquadramento, compreso quello curriculare conseguente alla mancata assunzione di incarichi di docenza e professionali nel periodo di riferimento.
7. L’appello è infondato.
8. La sentenza impugnata ha correttamente statuito sulla questione oggetto di giudizio, attinente alla decorrenza degli effetti economici della nomina a professore ordinario del ricorrente.
8.1. Deve, innanzitutto, convenirsi con il primo giudice sul fatto che la fissazione dell’anzidetta decorrenza è coperta dal giudicato di cui alla più volte menzionata sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 7568/2019.
8.2. Infatti, è vero – come deduce l’appellante - che quest’ultima pronuncia ha condiviso la tesi secondo cui gli andava riconosciuto il triennio di servizio necessario ai fini della sottoposizione al giudizio di conferma in ruolo dal 2011 e non, come ritenuto nei provvedimenti impugnati, dal 2015.
Per effetto di ciò all’appellante andava retrodatata anche la conferma in ruolo, tenendo conto nella determinazione del trattamento retributivo quale professore associato “ai fini della attribuzione delle classe stipendiale, del servizio di professore straordinario prestato agli effetti giuridici dalla retrodatazione della conferma”
Al provvedimento di conferma doveva, infatti, riconoscersi “la decorrenza che avrebbe avuto in assenza della illegittima declaratoria di nullità della chiamata” .
In tal senso, come rilevato dalla sentenza n. 7568/2019, deponeva la decisione n. 10051/2013 resa – tra gli altri – anche nei confronti dell’interessato, che ha accolto il ricorso proposto avverso la delibera del senato accademico del 7 giugno 2011 e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi “Sapienza” di Roma n. 150 del 14 giugno 2011, relative alla ripartizione delle risorse allocate in bilancio per il reclutamento di personale docente, accertando il diritto dei ricorrenti a prendere servizio quali professori associati in conformità alle delibere di chiamata intervenute e di contestuale condanna dell'Università alla nomina del ricorrente.
8.3. Dopo tali premesse (sviluppate ai § 2-5 della motivazione) la pronuncia in parola ha, tuttavia, anche espressamente affermato che “la regola generale applicabile in tema di conferma dei professori associati (che è quella della decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla scadenza del triennio d'effettivo servizio nella qualifica di associato) non può trovare applicazione nella vicenda in esame, attesi i suoi peculiari profili, in quanto la nomina in ruolo, avvenuta dopo l'annullamento in sede giurisdizionale dell’originario diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, è stata retrodatata al fine di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell'atto annullato (vale a dire il diniego di nomina a docente straordinario).
8.3.1. Per tale ragione, la menzionata decisione ha stabilito che “non può essere riconosciuta la retrodatazione anche agli effetti economici della nomina (…) a Professore Ordinario a far data dal 1° novembre 2014, invocata dal ricorrente” (punto 7 della sent. n. 7568/2019, non appellata).
8.4. Alla luce delle precedenti considerazioni e chiarita la reale portata delle statuizioni passate in giudicato, la sentenza appellata ha pertanto del tutto correttamente ritenuto che l’Università ha legittimamente individuato il 30 aprile 2018 quale data di decorrenza degli effetti economici della nomina ad ordinario.
Infatti, la sentenza n. 7568/2019, benché avesse statuito che “la conferma a professore ordinario del ricorrente deve decorrere dalla scadenza del triennio successivo al proprio inquadramento nel ruolo dei professori straordinari – retrodatato a seguito della pronuncia giurisdizionale di questo Tribunale - e non già dal compimento del triennio di effettivo servizio ”, in quanto la retroattività della conferma in ruolo era conseguenza dell’effetto ripristinatorio della decisione di annullamento n. 10051/2013, ha al contempo anche chiarito le ragioni per cui non poteva riconoscersi la retrodatazione anche agli effetti economici della nomina a professore ordinario a far data dal 1° novembre 2014.
8.5. Ne consegue che i provvedimenti amministrativi dell’Università successivi a quello di nomina ad ordinario sono pienamente conformi alla pronuncia del Tar Lazio 7568/2019, in quanto si basano sulla decorrenza giuridica fissata a decorrere dal 1° novembre 2014 e su quella economica dal 30 aprile 2018.
8.6. Vanno, dunque, confermate le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto infondate le censure concernenti la decorrenza degli effetti economici della nomina ai fini della progressione economica che, ad avviso dell’appellante, sarebbe dovuta avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2016, ossia alla cessazione del blocco degli scatti stipendiali.
Il congelamento delle progressioni economiche delle categorie di personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 era stato introdotto inizialmente per gli anni 2011-2013 (art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010), per poi essere prorogato con riguardo al 2014 (dell’art. 1, n. 1, lett. a, del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, adottato sulla base dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011) e, infine, al 2015 (dell’art. 1, n. 256, della Legge n. 190/2014).
Anche in questo caso però la data del 30 aprile 2018 non può essere messa in discussione in questa sede, a pena di violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla citata sentenza n. 7568/2019.
8.7. Inoltre, correttamente la sentenza impugnata non ha ravvisato alcuna violazione dell’effetto ripristinatorio conseguente all’annullamento disposto dalla sentenza n. 10051/2013.
Infatti, la decorrenza degli effetti economici della conferma in ruolo dal 30 aprile 2018 è diretta derivazione dell’effetto conformativo della sentenza n. 7568/2019 e la data di reinquadramento nella terza classe stipendiale, fissata ai sensi del sistema di progressione triennale di cui al d.P.R. 232/2011 il 30 aprile 2020, è la mera conseguenza logica derivante dalla somma tra i due anni decorsi e l’anzianità di servizio riconosciuta all’appellante al 30 aprile 2018.
8.7.1. Con riguardo ai professori e ricercatori universitari la trasformazione della progressione economica per classi e scatti biennali in quella per classi triennali è stata sancita dall’art. 2 del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, in base al quale essa “avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010,, fermi restando i meccanismi di blocco delle progressioni economiche previsti dall’articolo 9, co. 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (…)” (art. 2, comma 2, del D.P.R. 232/2011).
Inoltre, ai sensi del comma 5, “ la trasformazione della progressione biennale in progressione triennale … avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (…)” .
L’art. 2 sopra citato richiama, al comma 1, le tabelle di corrispondenza contenute nell’allegato 1, ove sono riportate nel dettaglio le equivalenze tra il sistema per classi e scatti biennali e quello di progressione economica per classi triennali. La tabella “a” è dedicata alle progressioni dei professori ordinari.
8.8. L’inquadramento economico iniziale del professor De AL era nella classe “zero” a decorrere dal 30 aprile 2018; dopo il riconoscimento degli otto anni (quattro classi biennali) di servizio pre-ruolo, è stata attribuita all’attuale appellante la classe quarta, sempre a decorrere dal 30 aprile 2018.
Decorsi due anni di anzianità, il 30 aprile 2020, egli ha completato i due scatti della classe quarta, cui è equivalente nella tabella di corrispondenza il primo scatto della terza classe previsto dal sistema di progressione per classi triennali. Avendo maturato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 232/2011 il passaggio nella classe successiva a quella in godimento, il prof. De AL è stato inquadrato al primo anno della terza classe del nuovo sistema di progressione triennale.
Dato che la classe è composta per definizione da tre anni di anzianità, l’odierno appellante sarebbe potuto transitare nella quarta classe del nuovo sistema solo decorsi ulteriori due anni, ossia il 30 aprile 2022, come peraltro precisato nell’impugnata nota prot. n. 55155/2020 del 4 agosto 2020.
Tale nota rappresenta inoltre che, in base all’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la progressione non avviene de plano sulla base della domanda dell’interessato, ma è collegata anche alla valutazione da parte dell’Ateneo di “ una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte” (che l’interessato è tenuto a presentare unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale).
8.8. Quanto agli ulteriori due anni e quattro mesi di anzianità di servizio che il ricorrente sostiene di aver maturato dal 1° gennaio 2016 (data della cessazione del blocco stipendiale) al 30 aprile 2018 (data della nomina agli effetti economici), essi non possono essere riconosciuti, poiché - come detto- la retrodatazione della conferma in ruolo quale professore ordinario al 1° novembre 2014 concerne i soli effetti giuridici e non, invece, quelli economici.
8.9. Con riguardo al reinquadramento dalla quarta classe stipendiale biennale alla terza classe triennale, ne deriva che quest’ultima non ha condotto al riconoscimento del periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 ai fini della maturazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 della quarta classe triennale, poiché la decorrenza ai fini economici è stata fissata dal 30 aprile 2018.
9. Alla luce delle considerazioni esposte, correttamente la sentenza appellata ha respinto la domanda di accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della progressione economica e delle relative classi e scatti a decorrere dalla conferma in ruolo e non ha ravvisato i denunciati profili di nullità dei provvedimenti dell’Ateneo per elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 7568/2019.
10. Di conseguenza, deve essere confermata anche la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento degli scatti stipendiali. Infatti, non è ravvisabile alcun comportamento contra ius da parte dell’Ateneo, che ha agito nel rispetto del quadro normativo di riferimento e del giudicato riguardante la carriera universitaria dell’appellante.
11. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
12. Le spese devono essere compensate, stante le peculiarità della vicenda e la costituzione solo formale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO