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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2277 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR CO EL PR Presidente dr.ssa IB AR ST Giudice rel. est. dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 05/04/2025, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. CANE' Parte_1
ALESSANDRA, giusta procura in atti, e
, nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2 CP_1
BENEDETTI ELENA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
1 Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data
27/07/2002 a OR BO, dalla cui unione è nata ad [...] la figlia in data Per_1
12.05.2006, e , nato ad [...] in data [...], maggiorenni ma non CP_2 economicamente autonomi.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza dell'11.07.2019, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n. 4768/2019 del 17.07.2019.
Per l'udienza del 22.09.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
12.09.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Con particolare riguardo all'assegno divorzile una tantum, è significativo osservare che all'udienza del 19.11.2025, a dichiarato: Parte_3
“io sono consapevole di tutte le conseguenze dell'assegno divorzile una tantum;
io ritengo di essere stata adeguatamente soddisfatta e tutelata dal punto di vista economico in sede di separazione, quando abbiamo suddiviso gli immobili e i risparmi. Ritengo che l'assegno previsto mi tuteli adeguatamente, considerato che il padre provvede ampiamente ai figli, i quali, verosimilmente, tra 5/6 anni saranno autonomi. Confermo di ritenere congruo l'assegno una tantum” (v. verbale udienza 19-11-2025).
L'importo dell'assegno divorzile una tantum risulta congruo alla luce delle condizioni economiche delle
2 parti, delle prescrizioni dell'accordo attinenti alla prole e delle dichiarazioni rese in udienza dalla signora
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli Parte_2
odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e n OR BO il 27/07/2002 (trascritto nei registri
[...] Parte_3 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 9, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti,
e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR BO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente
AR CO EL PR
Il Giudice rel. est.
IB AR ST
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR CO EL PR Presidente dr.ssa IB AR ST Giudice rel. est. dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 05/04/2025, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. CANE' Parte_1
ALESSANDRA, giusta procura in atti, e
, nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2 CP_1
BENEDETTI ELENA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
1 Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data
27/07/2002 a OR BO, dalla cui unione è nata ad [...] la figlia in data Per_1
12.05.2006, e , nato ad [...] in data [...], maggiorenni ma non CP_2 economicamente autonomi.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza dell'11.07.2019, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n. 4768/2019 del 17.07.2019.
Per l'udienza del 22.09.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
12.09.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Con particolare riguardo all'assegno divorzile una tantum, è significativo osservare che all'udienza del 19.11.2025, a dichiarato: Parte_3
“io sono consapevole di tutte le conseguenze dell'assegno divorzile una tantum;
io ritengo di essere stata adeguatamente soddisfatta e tutelata dal punto di vista economico in sede di separazione, quando abbiamo suddiviso gli immobili e i risparmi. Ritengo che l'assegno previsto mi tuteli adeguatamente, considerato che il padre provvede ampiamente ai figli, i quali, verosimilmente, tra 5/6 anni saranno autonomi. Confermo di ritenere congruo l'assegno una tantum” (v. verbale udienza 19-11-2025).
L'importo dell'assegno divorzile una tantum risulta congruo alla luce delle condizioni economiche delle
2 parti, delle prescrizioni dell'accordo attinenti alla prole e delle dichiarazioni rese in udienza dalla signora
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli Parte_2
odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e n OR BO il 27/07/2002 (trascritto nei registri
[...] Parte_3 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 9, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti,
e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR BO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente
AR CO EL PR
Il Giudice rel. est.
IB AR ST
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