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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino ConIGliere
Dott.ssa Donatella Draetta ConIGliere relatore riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Di Giovanni, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Messina, C.F._2
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte adita, contrariis rejctis, così giudicare:
- Disporre, in riforma della sentenza oggi impugnata, la revoca del riconoscimento in favore della IG.ra , dell'importo di Euro 100,00 a titolo di assegno divorzile . CP_1
- Con vittoria di spese e compensi in entrambi gradi di giudizio.”
1 Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, ogni contraria istanza rigettata
In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in parte narrativa;
In via principale e nel merito
- Accertare e Dichiarare radicalmente infondato in fatto ed in diritto il formulato gravame per le causali di cui alla parte motiva del presente atto e per l'effetto,
- Rigettare l'appello proposto dal IG. perché destituito di fondamento Parte_1
giuridico e fattuale, oltre che inammissibile ed improcedibile e per l'effetto confermare la decisione di primo grado e Dichiarare il diritto della IG.ra a percepire Controparte_1
l'assegno divorzile;
- Rigettare ogni e diversa istanza, anche istruttoria di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- Condannare il IG. alla refusione delle spese, compensi del presente Parte_1
procedimento;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 486/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Marsala - già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra le parti contratto in Mazara del Vallo in data 14/04/1983 con sentenza non definitiva n. 320/2023 emessa il 4 maggio 2023 - ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
mensilmente l'importo di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile in favore di;
ha condannato il Controparte_1
ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato in data 19/07/2024, lamentando in un unico motivo l'erroneità della decisione per averlo condannato al pagamento dell'assegno divorzile in parola, senza tener conto del peggioramento delle sue condizioni economiche.
2 3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 10/12/2024, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 10 gennaio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass.
S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
7. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
8. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per averlo obbligato a corrispondere, in favore di CP_1
, la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, senza avere
[...]
adeguatamente valutato il peggioramento delle sue condizioni economiche intervenuto a seguito dell'omologazione del provvedimento di separazione del 29/11/2018.
L'appellante ha, in particolare, dedotto che a seguito del licenziamento subito dalla società
presso cui lavorava come autotrasportatore, anche a causa dell'avanzare Controparte_2
3 dell'età e del repentino peggioramento delle sue condizioni di salute - e, in particolare, del glaucoma all'occhio sinistro - non era più riuscito a reperire un'occupazione, tanto che dal gennaio 2022, cessata la percezione dell'indennità di disoccupazione, aveva smesso di corrispondere all'odierna appellata il contributo a titolo di mantenimento, trovandosi di fatto nell'impossibilità di versarlo.
L'appellante ha, altresì, dichiarato di avere iniziato a percepire a far data dal primo gennaio
2023 il trattamento pensionistico categoria APE, per un importo pari ad euro 749,00 mensili, importo con il quale fa fronte alle spese abitative - pari al canone di locazione di euro 300,0
e alle utenze domestiche - , alle imposte comunali e alle gravose prestazioni mediche, di cui il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto.
9. Il motivo non è fondato. Giova sul punto ricordare il principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024).
Deve, altresì, ricordarsi che “In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l.
n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra
4 gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione.” ( Cass., Sez. I, Ord. n. 1645/2023).
10. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione reddituale agli atti emerge che l'appellante ha prodotto un reddito imponibile pari ad euro
9.886,00 nel 2019, ad euro 19.646 nel 2020, ad euro 6.335 nel 2021, ad euro 7.265,00 nel
2022 e, infine, pari ad euro 9.253,00 nel 2023, anno, quest'ultimo, in cui ha iniziato a percepire un trattamento pensionistico categoria APE che ammonta ad euro 749,00 mensili.
Per quanto concerne l'appellata, che ha riferito di non percepire alcun reddito, da attestazione agli atti, risulta un ISEE ordinario pari ad euro 3.583,53 per il 2023 e ad euro 1.586,16 per il
2024 e dall'analisi degli estratti conto risulta la percezione della sola pensione Inps pari ad euro 343,66 mensili.
Alla luce delle superiori emergenze istruttorie, deve ritenersi sussistente tra gli ex coniugi una disparità economica tale da giustificare l'attribuzione in favore dell'appellata dell'assegno divorzile in funzione, quanto meno, assistenziale.
Invero, non può non tenersi conto che l'appellata, peraltro soggetto invalido ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 1, L. 5.02.1992, n. 104 con diagnosi: “poliartrosi in soggetto con esiti di poliomielite. Ipertensione arteriosa. Malattia di Raynaud”, non dispone di mezzi adeguati al suo sostentamento e, ormai sessantaquattrenne e priva di esperienza lavorativa in ragione del suo documentato stato di salute, incontra apprezzabili difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto dedotto in appello, il Giudice di prime cure ha già dato atto delle circostanze sopravvenute all'omologa del provvedimento di separazione del 29/11/2018 e delle refluenze che queste hanno avuto sulle condizioni economiche dell'appellante.
Di ciò è prova il fatto che il Tribunale, nel determinare la misura dell'assegno divorzile, ha tenuto conto della pensione categoria APE percepita dal Sig. a partire dal gennaio 2023 Pt_1
e della relativa riduzione, in misura di euro 300, 00 mensili, determinata dal pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede e ha ritenuto opportuno ridurre ad euro
5 100,00 mensili la misura dell'assegno originariamente riconosciuta in euro 150,00 in sede di omologa della separazione nel 2018, proprio in considerazione del modesto reddito da pensione dell'appellante.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e rilevato che non risultano emerse e provate circostanze sopravvenute idonee a giustificare un mutamento delle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, dell'assetto economico stabilito dalla sentenza di divorzio, non vi sono i presupposti per accogliere la domanda di revisione dell'assegno divorzile e risulta opportuno confermarne la quantificazione in favore di in Controparte_1
euro 100,00 mensili, dovendosi peraltro rilevare che tale importo rasenta il minimo per far fronte alle eIGenze di vita quotidiana.
11. In ragione della peculiarità del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c. le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 486/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Marsala in data 11 giugno 2024;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 24 gennaio 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino ConIGliere
Dott.ssa Donatella Draetta ConIGliere relatore riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Di Giovanni, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Messina, C.F._2
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte adita, contrariis rejctis, così giudicare:
- Disporre, in riforma della sentenza oggi impugnata, la revoca del riconoscimento in favore della IG.ra , dell'importo di Euro 100,00 a titolo di assegno divorzile . CP_1
- Con vittoria di spese e compensi in entrambi gradi di giudizio.”
1 Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, ogni contraria istanza rigettata
In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in parte narrativa;
In via principale e nel merito
- Accertare e Dichiarare radicalmente infondato in fatto ed in diritto il formulato gravame per le causali di cui alla parte motiva del presente atto e per l'effetto,
- Rigettare l'appello proposto dal IG. perché destituito di fondamento Parte_1
giuridico e fattuale, oltre che inammissibile ed improcedibile e per l'effetto confermare la decisione di primo grado e Dichiarare il diritto della IG.ra a percepire Controparte_1
l'assegno divorzile;
- Rigettare ogni e diversa istanza, anche istruttoria di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- Condannare il IG. alla refusione delle spese, compensi del presente Parte_1
procedimento;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 486/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Marsala - già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra le parti contratto in Mazara del Vallo in data 14/04/1983 con sentenza non definitiva n. 320/2023 emessa il 4 maggio 2023 - ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
mensilmente l'importo di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile in favore di;
ha condannato il Controparte_1
ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato in data 19/07/2024, lamentando in un unico motivo l'erroneità della decisione per averlo condannato al pagamento dell'assegno divorzile in parola, senza tener conto del peggioramento delle sue condizioni economiche.
2 3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 10/12/2024, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 10 gennaio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass.
S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
7. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
8. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per averlo obbligato a corrispondere, in favore di CP_1
, la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, senza avere
[...]
adeguatamente valutato il peggioramento delle sue condizioni economiche intervenuto a seguito dell'omologazione del provvedimento di separazione del 29/11/2018.
L'appellante ha, in particolare, dedotto che a seguito del licenziamento subito dalla società
presso cui lavorava come autotrasportatore, anche a causa dell'avanzare Controparte_2
3 dell'età e del repentino peggioramento delle sue condizioni di salute - e, in particolare, del glaucoma all'occhio sinistro - non era più riuscito a reperire un'occupazione, tanto che dal gennaio 2022, cessata la percezione dell'indennità di disoccupazione, aveva smesso di corrispondere all'odierna appellata il contributo a titolo di mantenimento, trovandosi di fatto nell'impossibilità di versarlo.
L'appellante ha, altresì, dichiarato di avere iniziato a percepire a far data dal primo gennaio
2023 il trattamento pensionistico categoria APE, per un importo pari ad euro 749,00 mensili, importo con il quale fa fronte alle spese abitative - pari al canone di locazione di euro 300,0
e alle utenze domestiche - , alle imposte comunali e alle gravose prestazioni mediche, di cui il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto.
9. Il motivo non è fondato. Giova sul punto ricordare il principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024).
Deve, altresì, ricordarsi che “In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l.
n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra
4 gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione.” ( Cass., Sez. I, Ord. n. 1645/2023).
10. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione reddituale agli atti emerge che l'appellante ha prodotto un reddito imponibile pari ad euro
9.886,00 nel 2019, ad euro 19.646 nel 2020, ad euro 6.335 nel 2021, ad euro 7.265,00 nel
2022 e, infine, pari ad euro 9.253,00 nel 2023, anno, quest'ultimo, in cui ha iniziato a percepire un trattamento pensionistico categoria APE che ammonta ad euro 749,00 mensili.
Per quanto concerne l'appellata, che ha riferito di non percepire alcun reddito, da attestazione agli atti, risulta un ISEE ordinario pari ad euro 3.583,53 per il 2023 e ad euro 1.586,16 per il
2024 e dall'analisi degli estratti conto risulta la percezione della sola pensione Inps pari ad euro 343,66 mensili.
Alla luce delle superiori emergenze istruttorie, deve ritenersi sussistente tra gli ex coniugi una disparità economica tale da giustificare l'attribuzione in favore dell'appellata dell'assegno divorzile in funzione, quanto meno, assistenziale.
Invero, non può non tenersi conto che l'appellata, peraltro soggetto invalido ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 1, L. 5.02.1992, n. 104 con diagnosi: “poliartrosi in soggetto con esiti di poliomielite. Ipertensione arteriosa. Malattia di Raynaud”, non dispone di mezzi adeguati al suo sostentamento e, ormai sessantaquattrenne e priva di esperienza lavorativa in ragione del suo documentato stato di salute, incontra apprezzabili difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto dedotto in appello, il Giudice di prime cure ha già dato atto delle circostanze sopravvenute all'omologa del provvedimento di separazione del 29/11/2018 e delle refluenze che queste hanno avuto sulle condizioni economiche dell'appellante.
Di ciò è prova il fatto che il Tribunale, nel determinare la misura dell'assegno divorzile, ha tenuto conto della pensione categoria APE percepita dal Sig. a partire dal gennaio 2023 Pt_1
e della relativa riduzione, in misura di euro 300, 00 mensili, determinata dal pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede e ha ritenuto opportuno ridurre ad euro
5 100,00 mensili la misura dell'assegno originariamente riconosciuta in euro 150,00 in sede di omologa della separazione nel 2018, proprio in considerazione del modesto reddito da pensione dell'appellante.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e rilevato che non risultano emerse e provate circostanze sopravvenute idonee a giustificare un mutamento delle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, dell'assetto economico stabilito dalla sentenza di divorzio, non vi sono i presupposti per accogliere la domanda di revisione dell'assegno divorzile e risulta opportuno confermarne la quantificazione in favore di in Controparte_1
euro 100,00 mensili, dovendosi peraltro rilevare che tale importo rasenta il minimo per far fronte alle eIGenze di vita quotidiana.
11. In ragione della peculiarità del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c. le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 486/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Marsala in data 11 giugno 2024;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 24 gennaio 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
6