TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3891/2025 promossa da:
, con l'avv. Sibilla Santoni Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Katia Niccolai CP_1 con l'avv. Manuela Cecchi Controparte_2
Resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni concordi delle parti all'udienza del 02.07.2025:
L'avv. Cecchi propone quale proposta conciliativa la seguente: il contributo di euro 800,00
a titolo di mantenimento per la figlia comprensivo delle spese straordinarie mediche,
pagina 1 di 4 sportive e scolastiche con la precisazione che se le scolastiche riguardano un percorso fuori dall'Università pubbliche la madre provvede al pagamento di dette spese nella misura dell'80% oltre a provvedere alla regolamentazione catastale e urbanistica dell'immobile di proprietà della ricorrente;
laddove non sia possibile trasformare l'immobile in civile abitazione per permetterne l'affitto e in attesa del cambio di destinazione la sig.ra CP_2 si dichiara disponibile a prendere da subito entro una settimana dalla data odierna lei stesso in contratto di comodato oneroso l'immobile corrispondendo alla figlia un canone di euro
600,00 al mese;
propone una terapia familiare tra madre e figlia presso Istituto di terapia familiare posto in Firenze via Torretta n. 14 con spese a carico della madre.
L'avv. Niccolai offre euro 400 euro comprensivo delle spese straordinarie scolastiche indipendentemente dalla messa a reddito dell'immobile di proprietà della ricorrente a titolo di contributo di mantenimento per la ricorrente e chiede la possibilità di iniziare a proprie spese di terapia familiare con la ricorrente presso lo stesso Istituto.
La ricorrente accetta le proposte conciliative dei resistenti.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato oggi maggiorenne, ha Parte_1 rappresentato di aver vissuto per anni in un contesto familiare gravemente disfunzionale, con episodi di violenza fisica e psicologica da parte di entrambi i genitori, e di essere quindi stata allontanata CP_1 Controparte_2
d'urgenza dalla famiglia nel dicembre 2022 e collocata presso una famiglia affidataria (coniugi , dove ha ricevuto sostegno psicologico e ha Persona_1 potuto elaborare i traumi subiti. Ha dedotto che i genitori, pur essendo molto abbienti, non le avrebbero garantito un mantenimento regolare né avrebbero trovato accordi per sostenere gli studi universitari che intende effettuare. Ha, quindi, chiesto un contributo mensile di mantenimento pari ad euro 1800,00 da suddividere tra i genitori, comprensivo di spese universitarie e parauniversitarie, oltre spese straordinarie (al 50% tra i genitori).
2. Il padre si è costituito ritualmente mediante comparsa di risposta CP_1 con la quale ha negato le gravi accuse di maltrattamenti e violenze psicologiche pagina 2 di 4 mosse dalla figlia, ha sostenuto di aver sempre cercato un rapporto affettivo e di sostegno con , e si è dichiarato disponibile a contribuire economicamente, Pt_1 ma in misura equa e proporzionata alle sue reali possibilità e in condivisione con la madre. Ha proposto alla figlia di andare a vivere con lui al fine di contenere le spese e ha esposto di avere subito un intervento chirurgico per grave patologia tumorale.
Ha contestato la richiesta di 1.800 euro mensili, ritenendola eccessiva e non giustificata e ha concluso chiedendo il mantenimento diretto, in via subordinata mantenimento di entrambi i genitori nella misura di giustizia.
3. La madre si è costituita ritualmente mediante comparsa di risposta Controparte_2 con la quale in punto di rito ha eccepito l'omessa indicazione delle parole chiave e dell'indice all'interno del ricorso previsti dal D.M. 110/23 anche ai fini delle spese,
e nel merito ha negato le accuse di maltrattamenti e comportamenti lesivi nei confronti della figlia, ha sostenuto di aver sempre agito nell'interesse della figlia, anche nei momenti di difficoltà familiare e si è dichiarata disponibile a contribuire alle spese universitarie, ma in misura equa e documentata e congiuntamente al padre, contestando comunque la richiesta di 1.800 euro mensili, ritenendola sproporzionata rispetto alle reali esigenze e alle sue possibilità economiche.
4. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
02.07.2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni controverse tra le parti avendo la ricorrente accettato le proposte conciliative della controparte ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Quanto al contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto sia accoglibile in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conforme all'interesse della figlia.
6. Visto l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti;
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
pagina 3 di 4 1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 02.07.2025, accordo indicato in epigrafe, e dispone in conformità ad esso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3891/2025 promossa da:
, con l'avv. Sibilla Santoni Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Katia Niccolai CP_1 con l'avv. Manuela Cecchi Controparte_2
Resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni concordi delle parti all'udienza del 02.07.2025:
L'avv. Cecchi propone quale proposta conciliativa la seguente: il contributo di euro 800,00
a titolo di mantenimento per la figlia comprensivo delle spese straordinarie mediche,
pagina 1 di 4 sportive e scolastiche con la precisazione che se le scolastiche riguardano un percorso fuori dall'Università pubbliche la madre provvede al pagamento di dette spese nella misura dell'80% oltre a provvedere alla regolamentazione catastale e urbanistica dell'immobile di proprietà della ricorrente;
laddove non sia possibile trasformare l'immobile in civile abitazione per permetterne l'affitto e in attesa del cambio di destinazione la sig.ra CP_2 si dichiara disponibile a prendere da subito entro una settimana dalla data odierna lei stesso in contratto di comodato oneroso l'immobile corrispondendo alla figlia un canone di euro
600,00 al mese;
propone una terapia familiare tra madre e figlia presso Istituto di terapia familiare posto in Firenze via Torretta n. 14 con spese a carico della madre.
L'avv. Niccolai offre euro 400 euro comprensivo delle spese straordinarie scolastiche indipendentemente dalla messa a reddito dell'immobile di proprietà della ricorrente a titolo di contributo di mantenimento per la ricorrente e chiede la possibilità di iniziare a proprie spese di terapia familiare con la ricorrente presso lo stesso Istituto.
La ricorrente accetta le proposte conciliative dei resistenti.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato oggi maggiorenne, ha Parte_1 rappresentato di aver vissuto per anni in un contesto familiare gravemente disfunzionale, con episodi di violenza fisica e psicologica da parte di entrambi i genitori, e di essere quindi stata allontanata CP_1 Controparte_2
d'urgenza dalla famiglia nel dicembre 2022 e collocata presso una famiglia affidataria (coniugi , dove ha ricevuto sostegno psicologico e ha Persona_1 potuto elaborare i traumi subiti. Ha dedotto che i genitori, pur essendo molto abbienti, non le avrebbero garantito un mantenimento regolare né avrebbero trovato accordi per sostenere gli studi universitari che intende effettuare. Ha, quindi, chiesto un contributo mensile di mantenimento pari ad euro 1800,00 da suddividere tra i genitori, comprensivo di spese universitarie e parauniversitarie, oltre spese straordinarie (al 50% tra i genitori).
2. Il padre si è costituito ritualmente mediante comparsa di risposta CP_1 con la quale ha negato le gravi accuse di maltrattamenti e violenze psicologiche pagina 2 di 4 mosse dalla figlia, ha sostenuto di aver sempre cercato un rapporto affettivo e di sostegno con , e si è dichiarato disponibile a contribuire economicamente, Pt_1 ma in misura equa e proporzionata alle sue reali possibilità e in condivisione con la madre. Ha proposto alla figlia di andare a vivere con lui al fine di contenere le spese e ha esposto di avere subito un intervento chirurgico per grave patologia tumorale.
Ha contestato la richiesta di 1.800 euro mensili, ritenendola eccessiva e non giustificata e ha concluso chiedendo il mantenimento diretto, in via subordinata mantenimento di entrambi i genitori nella misura di giustizia.
3. La madre si è costituita ritualmente mediante comparsa di risposta Controparte_2 con la quale in punto di rito ha eccepito l'omessa indicazione delle parole chiave e dell'indice all'interno del ricorso previsti dal D.M. 110/23 anche ai fini delle spese,
e nel merito ha negato le accuse di maltrattamenti e comportamenti lesivi nei confronti della figlia, ha sostenuto di aver sempre agito nell'interesse della figlia, anche nei momenti di difficoltà familiare e si è dichiarata disponibile a contribuire alle spese universitarie, ma in misura equa e documentata e congiuntamente al padre, contestando comunque la richiesta di 1.800 euro mensili, ritenendola sproporzionata rispetto alle reali esigenze e alle sue possibilità economiche.
4. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
02.07.2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni controverse tra le parti avendo la ricorrente accettato le proposte conciliative della controparte ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Quanto al contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto sia accoglibile in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conforme all'interesse della figlia.
6. Visto l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti;
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
pagina 3 di 4 1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 02.07.2025, accordo indicato in epigrafe, e dispone in conformità ad esso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4