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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4817/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in TERRASINI, VIA GIACOMO MATTEOTTI n. 48/A, presso lo studio dell'Avv. SELLITTI IDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in TERRASINI, VIA GIACOMO MATTEOTTI n. 48/A, presso lo studio dell'Avv. SELLITTI IDA , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto a SE (D) il 16/01/2002 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 291/2025 del 6/3/2025, passata in giudicato.
La causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
La separazione tra i coniugi, inoltre, si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
In data 17/10/2025 le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate in pari data, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
I coniugi hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separatamente con il dovere del rispetto reciproco e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi.
Gli stessi potranno fissare la rispettiva residenza ovunque credano opportuno.
Art. 2) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla divisione e assegnazione dei beni e degli effetti personali, dichiarando di non avere, in merito, nulla a pretendere l'un l'altro.
Art. 3) I ricorrenti scelgono per i figli il regime dell'affidamento condiviso;
i figli e verranno affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 impegno da parte loro di educarli ed istruirli secondo le loro naturali
2 inclinazioni e continueranno a mantenere il domicilio prevalente presso la madre.
Art. 4) Il padre, Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i fine CP_1 settimana del mese salvo il necessario preavviso;
potrà altresì tenere con sé i figli, salvo necessario preavviso, per un mese intero durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e formativi degli stessi;
Le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, con alternanza annuale presso ciascun genitore per i periodi di Natale e Pasqua. Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 del CP_1 mese, la somma di € 400,00 mensili, alla Sig.ra a titolo Parte_1 di mantenimento per i figli, oltre spese straordinarie al 50%.
Art. 5) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Art.6) Per quanto altro non previsto i coniugi si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a SE (D), in data 16/01/2002, da , nata a CARINI (PA) in [...] Parte_1
18/07/1980 e da nato a [...] in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Terrasini (PA) al n. 21, p
II, serie C, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4817/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in TERRASINI, VIA GIACOMO MATTEOTTI n. 48/A, presso lo studio dell'Avv. SELLITTI IDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in TERRASINI, VIA GIACOMO MATTEOTTI n. 48/A, presso lo studio dell'Avv. SELLITTI IDA , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto a SE (D) il 16/01/2002 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 291/2025 del 6/3/2025, passata in giudicato.
La causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
La separazione tra i coniugi, inoltre, si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
In data 17/10/2025 le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate in pari data, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
I coniugi hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separatamente con il dovere del rispetto reciproco e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi.
Gli stessi potranno fissare la rispettiva residenza ovunque credano opportuno.
Art. 2) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla divisione e assegnazione dei beni e degli effetti personali, dichiarando di non avere, in merito, nulla a pretendere l'un l'altro.
Art. 3) I ricorrenti scelgono per i figli il regime dell'affidamento condiviso;
i figli e verranno affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 impegno da parte loro di educarli ed istruirli secondo le loro naturali
2 inclinazioni e continueranno a mantenere il domicilio prevalente presso la madre.
Art. 4) Il padre, Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i fine CP_1 settimana del mese salvo il necessario preavviso;
potrà altresì tenere con sé i figli, salvo necessario preavviso, per un mese intero durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e formativi degli stessi;
Le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, con alternanza annuale presso ciascun genitore per i periodi di Natale e Pasqua. Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 del CP_1 mese, la somma di € 400,00 mensili, alla Sig.ra a titolo Parte_1 di mantenimento per i figli, oltre spese straordinarie al 50%.
Art. 5) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Art.6) Per quanto altro non previsto i coniugi si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a SE (D), in data 16/01/2002, da , nata a CARINI (PA) in [...] Parte_1
18/07/1980 e da nato a [...] in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Terrasini (PA) al n. 21, p
II, serie C, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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