Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 282/2025 promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Barbara De Francisci, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Controparte_1 C.F._1
Caronia, Alessandro Dipollina e Maria Cristina Russo, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.01.2025, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2024, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere nonché revocarsi il suddetto decreto, stante l'intervenuto pagamento della somma ingiunta. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio , odierno opposto, associandosi alla richiesta di revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
225/2024 con cui era stato intimato alla parte opponente il pagamento, in favore dell'odierno opposto, dell'importo pari a 796,65 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto.
Tanto premesso, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione;
in particolare, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013
n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Segnatamente, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova
(ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento - incombeva sulla parte opponente l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme ingiunte a titolo di crediti retributivi, ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione retributiva.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare che se da un lato la pretesa creditoria azionata dal lavoratore trova riscontro nella documentazione versata in atti, dall'altro è documentato (e, ancor più, incontestato) che la parte opponente abbia adempiuto, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, l'intera obbligazione sulla stessa gravante, corrispondendo al lavoratore l'importo a lui spettante a titolo di trattamento di fine rapporto. Per tali ragioni, va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere e, conseguentemente, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto.
Avuto riguardo alla tardività dell'adempimento dell'obbligazione – a causa della quale l'odierno opposto ha comunque dovuto sostenere delle spese per instaurare il giudizio - le spese del procedimento monitorio vanno poste a carico della parte opponente, mentre le spese relative al giudizio di opposizione vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 225/2024;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di , delle spese del procedimento Controparte_1
monitorio che si liquidano in complessivi 250,00 euro per compensi, oltre oneri accessori come per legge e contributo unificato se dovuto;
compensa le spese relative al giudizio di opposizione.
Così deciso in Agrigento, il 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo