Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43/2024 R.G., avente per oggetto: “servitù”;
TRA
*
con sede in Scicli, Piazza Italia n. 7 (P. IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Sallemi, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di , nata C.F._1 Controparte_2
a Catania il 20.9.1977 (C.F. ) e , nato a [...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
il 10.12.1981 (C.F. ) – per procura generale in Notaio CodiceFiscale_3 [...]
del 18.4.2002, registrata a Modica il 29.4.2002 al n. 862/1N, rep. 14.922, Persona_1
racc. 5.141, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Sergio Piccolo Salafia;
APPELLATI
All'esito dell'udienza di discussione del 18 marzo 2025, la causa è stata posta in decisione.
1
Con sentenza n. 1785/2023, pubblicata il 29.11.2023 nel proc. n. 4560/2018 R.G.), il
Tribunale di Ragusa, rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e , e accertava l'esistenza di una servitù di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
passaggio pedonale e carrabile a carico della particella 109 (corte interna) e a favore delle p.lle n. 111 (oggi 1902) e n. 270, nonché a carico della p.lla n. 108 e della p.lla 271 (oggi
2447) e a favore della p.lla n. 273 del foglio 74 NCEU di Scicli;
condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, ponendo a suo carico anche le spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo quattro motivi di Parte_1
gravame.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_4
dell'appello e rigettarlo nel merito.
Alla udienza del 18 marzo 2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
***
Col primo motivo d'appello, lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla Parte_1
domanda di “regolamentazione della servitù”, da essa formulata in seno alla prima memoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c..
Deduce, in particolare, che il Tribunale di Ragusa non ha reso alcuna pronuncia in ordine alla domanda di regolamentazione della servitù di passaggio sul cortile interno al casale, di proprietà di essa attrice, che avevo avanzato in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di accertamento della contestata esistenza di una tale servitù.
Col secondo motivo, strettamente connesso al primo, l'appellante assume che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su detta domanda di regolamentazione dell'accertata servitù, applicando il principio del “minor aggravio del fondo servente” previsto ex lege (artt. 1063,
1064 e 1065 c.c.).
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
2 Si osserva preliminarmente che la parte appellante si limita a riportare le conclusioni della memoria ex art. 183, c. 6 n. 1, cpc, ma non richiama le deduzioni poste a sostegno della domanda asseritamente non esaminata.
Inoltre, si limita a dire che il giudice, nel regolamentare l'accertata servitù, avrebbe dovuto applicare il principio del minor aggravio per il fondo servente, ma omette del tutto di specificare le concrete modalità di esercizio che invoca.
Orbene, dalla complessiva lettura della richiamata memoria contenente la domanda in questione, si evince che la società attrice, dopo aver confermato le domande già svolte in citazione (1. negatoria servitutis, 2. costituzione servitù coattiva su altra e diversa particella rispetto a quella corrispondente alla corte interna, 3. in subordine, costituzione di servitù solo pedonale sul cortile), in via di ulteriore subordine ha chiesto, per l'ipotesi di accertamento dell'esistenza della servitù, di regolamentarsene l'esercizio limitando il passaggio “a quello individuabile in base al principio c.d. del “minimo mezzo”, avendo cioè riguardo ai due criteri del bisogno del fondo dominante e del minore aggravio del fondo servente (ossia, contrariamente a quanto erroneamente ex adverso dedotto, il solo passaggio pedonale).”
La domanda subordinata che si assume non esaminata dal giudice ha dunque ad oggetto la determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù di passaggio, a norma degli artt. 1063 e 1065 c.c., nel senso della riduzione al solo passaggio pedonale.
Anzitutto, va precisato che non sembra vi sia l'omessa pronuncia denunciata dall'appellante, atteso che in realtà il Tribunale ha tenuto conto di una tal domanda, e l'ha sinteticamente rigettata nei termini che seguono: “Di contro parte attrice fonda la domanda di riduzione dell'estensione della servitù sul carattere del fondo servente, “rientrante nel tassativo elenco di cui all'art. 1051 comma 4 cc” (ciò che non è, come si è visto) e
“destinato a trasformarsi in una struttura ricettiva” (affermazione solo labiale), senza alcuna allegazione sul “bisogno del fondo dominante”.”
Cionondimeno, la statuizione del primo giudice, corretta nel merito, va integrata nella motivazione.
E invero, ai sensi dell'art. 1065 c.c., ai fini della determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio delle servitù, deve aversi riguardo, in primo luogo, al titolo costitutivo della servitù medesima. Ove questo manchi, come nel caso delle servitù acquistate per
3 destinazione del padre di famiglia (com'è nella specie), è lo stato di fatto a stabilire i limiti del diritto, e cioè l'estensione e il modo di esercizio: in altri termini, dovrà tenersi conto delle modalità con le quali il proprietario ha goduto dei fondi da lui posseduti prima della separazione che ha determinato la nascita della servitù.
Nella fattispecie in esame, una volta accertata -con statuizione non gravata d'appello-
l'esistenza di una servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia (in seguito all'acquisto dell'immobile in sede esecutiva da parte della ), così come anche Pt_1
evidenziato dal primo giudice, risultava incontestato che i convenuti (originari proprietari di entrambi gli immobili) avevano da sempre praticato il transito anche carrabile nella corte, indefettibilmente strumentale allo svolgimento delle attività di trasporto e deposito di materiali e attrezzi presso gli immobili (funzionali alle attività agricole e di allevamento esercitate nei terreni di loro proprietà).
In ogni caso, anche a voler far riferimento al sussidiario criterio “del minor aggravio”, di cui alla seconda parte dell'art. 1065, come correttamente rilevato dal primo giudice, la domanda sarebbe ugualmente infondata.
Infatti la non tiene conto, nulla deducendo al riguardo, del “bisogno del fondo Pt_1 dominante” quale invece emerge dalla relazione di CTU (riportata in sentenza), in cui è rappresentata la necessità di un ingresso carrabile per trasportare, verso gli immobili dei convenuti con accesso dalla corte, materiali vari e attrezzi.
Con il terzo motivo di appello, la censura il difetto di motivazione della sentenza Pt_1
“nella parte in cui, pur riportando le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il Giudice se ne è discostato non motivando la propria decisione sul punto (“La disposta CTU ha concluso nel senso che la creazione di un passaggio alternativo comporterebbe la realizzazione di opere
a carico del fondo dominante dal costo non calcolato (in difetto di mandato del giudice), ma
implicanti un nutrito elenco di autorizzazioni dal rilascio non scontato;
e del resto ove
realmente fossero sussistenti ulteriori, e diversi accessi, non si potrebbe più parlare di fondi interclusi” – pag. 4).”.
Detto motivo appare inammissibile per mancanza di interesse, prima ancora che infondato.
Ed invero, la censura di parte appellante si riferisce ad un passaggio motivazionale della decisione che riguarda la disanima della domanda attorea di costituzione di servitù coattiva
4 solo sulla particella n. 2428, formulata previa domanda negatoria servitutis relativa alla particella n. 109 (corte interna).
Pertanto, una volta accertata, con statuizione passata in giudicato, l'esistenza di una servitù di passaggio sulla corte interna (acquistata a titolo originario ex art. 1062 c.c.), e disattesa la conseguente domanda di costituzione di servitù coattiva su altri fondi, risulta allora irrilevante qualsiasi approfondimento in ordine ai profili della dedotta interclusione degli immobili dei convenuti.
Va soggiunto che l'attività istruttoria svolta in tale direzione dal giudice, con apposito mandato al consulente, verosimilmente si giustificava anche in un'ottica conciliativa, peraltro esplicitata nell'ordinanza di nomina del CTU, nel tentativo di perseguire più strade possibili per favorire una potenziale soluzione concordata tra le parti.
Alla luce di ciò, è superflua e inconducente la stima dei costi delle opere necessarie per creare accessi alternativi, invocata dall'appellante, non sfuggendo che, in primo grado, la
, che oggi si duole della mancata stima, non l'aveva chiesta né sollecitata (a Pt_1
differenza della parte convenuta che, in sede di rilievi alla CTU, aveva sollecitato un tale accertamento).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (discendendone, così, il rigetto anche del quarto motivo, con cui l'appellante si duole infondatamente della condanna alle spese del giudizio, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza), e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (scaglione da €
26.000,01 a 52.000,00 previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità non elevata), e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene congruo la Corte applicare valori intermedi tra i parametri minimi e medi, ad esclusione della fase di trattazione/istruttoria per cui si applica il parametro minimo, in mancanza di specifica attività istruttoria.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. Parte_1
1785/2023.
Condanna parte appellante al rimborso in favore degli appellati, Controparte_1
e , delle spese processuali del grado, che liquida in Controparte_2 Controparte_3
complessivi euro 6.623,00 per compensi, di cui euro 1500,00 per fase di studio, euro
1200,00 per fase introduttiva, euro 1523,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro
2400,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania il 24 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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