Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5262/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTORSI FEDERICA ROSARIA
AR EL (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
BUSANI DANIELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: pagina 1 di 9
I coniugi vivranno separati, mantenendo rapporti di reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga opportuno sempre avendo come priorità la tutela ed il benessere del figlio, nonché la continuità delle attività dei medesimi. La casa coniugale, situata in Modena via Serafini, 30, presso la quale attualmente vive la famiglia, è di proprietà esclusiva dei genitori del sig.
DI e verrà assegnata alla sig.ra la quale continuerà a viverci con il Pt_1 figlio minore, collocato prevalentemente presso di lei, anche a fini anagrafici. Il sig. DI, entro la fine del mese di dicembre 2024, si obbliga a liberare la casa coniugale e, al momento, si trasferirà presso i propri genitori nell'appartamento confinante con la casa familiare.
Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno su di lui la responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggior interesse ed importanza per il figlio, inerenti l'istruzione,
l'educazione, le attività sportive e la salute (come, a titolo esemplificativo, scelta e/o cambio del pediatra;
scelta e/o cambio del dentista;
decisioni in relazione a trattamenti sanitari, visite e ogni altro aspetto che riguardi la salute del figlio), dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, le attitudini e le aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé il minore. I genitori si impegnano a partecipare alla vita scolastica del figlio, presenziando entrambi alle riunioni, ai colloqui, alle recite e alle feste scolastiche, nonché a dare sostegno al figlio nello svolgimento dei compiti scolastici, verificando che vengano eseguiti.
2. Frequentazione ordinaria del minore da parte dei genitori
Nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con l'ausilio dei nonni paterni, le parti concordano sulle seguenti modalità di frequentazione del minore:
a)infrasettimanalmente:
- in periodo scolastico, ogni mattina verrà accompagnato a scuola dalla Per_1 madre, sia quando dorme da lei, sia quando dorme dal padre;
in periodo pagina 2 di 9 extrascolastico, varrà la stessa regola se il bimbo frequenterà un centro estivo, altrimenti, essendo il padre insegnante, se ne occuperà il medesimo, eventualmente coadiuvato dai nonni;
- in periodo scolastico, ogni lunedì pomeriggio, la signora ritirerà da Pt_1 scuola alle 16, cenerà e pernotterà con lo stesso;
in periodo Per_1 extrascolastico permarrà la stessa gestione se il bimbo frequenterà un centro estivo, mentre se si troverà dal padre o dai nonni per l'intera giornata, la signora lo ritirerà da loro alle 0re 16; Pt_1
- in periodo scolastico, ogni martedì e mercoledì pomeriggio il minore verrà ritirato da scuola dal padre (o in delega dai nonni paterni, se disponibili) e rimarrà con il padre a dormire (due pernotti); per la cena, ogni mercoledì, starà Per_1 con la madre dalle ore 19 alle ore 20, per poi tornare dal papà a dormire;
in periodo extrascolastico, stessa organizzazione se il bimbo frequenterà un centro estivo, mentre se sarà tenuto dal padre e dai nonni per l'intera giornata, la signora potrà comunque stare con per l'ora di cena (dalle 19,00 Pt_1 Per_1 alle 20,00);
- in periodo scolastico, ogni giovedì il padre (eventualmente delegando i nonni paterni) ritirerà il bimbo da scuola e la signora lo ritirerà da lui (o dai Pt_1 nonni) alle 18,45 per tenerlo per cena e per il pernotto;
in periodo extrascolastico, qualora il bimbo sia al centro estivo sarà sempre il padre che gestisce il suo ritiro (ovvero i nonni paterni) da scuola, tenendolo con sé fino alle
18,45 quando la madre lo ritirerà presso di lui;
se il bambino non andrà al centro estivo, il sig. DI lo gestirà come crede, purchè lo riconsegni alla madre alle
18,45 per cena e pernottamento;
- in periodo scolastico, ogni venerdì verrà ritirato da scuola dal padre (o Per_1 per delega, dai nonni, se disponibili) e la madre lo ritirerà da lui (o dai nonni) alle
17,30 per tenerlo a cena e a dormire nei fine settimana di sua pertinenza, oppure fino alle 19,30 nei weekend di spettanza del padre;
in periodo extrascolastico, uguale gestione se frequenterà il centro estivo, altrimenti il padre dovrà Per_1 occuparsi della sua gestione sino alle 17.30 quando lo riconsegnerà alla madre per cena, ritirandolo nuovamente alle 19,30 nei due venerdì alternati e mensili in pagina 3 di 9 cui il bimbo dormirà dal padre. Infrasettimanalmente, il minore pernotterà con il padre ogni martedì e ogni mercoledì, e con la madre ogni lunedì e ogni giovedì. Il venerdì in modo alternato secondo la pertinenza del weekend.
b) Nei fine settimana pernotterà con il padre a fine settimana alternati, a partire dal venerdì Per_1 sera alle 19,30, sino alla domenica sera alle ore 19,30 quando rientrerà dalla madre per cena e pernottamento. Nei fine settimana, quindi, pernotterà Per_1 due sabati col padre e due con la madre, mentre i pernotti della domenica saranno sempre presso la madre. Le parti concordano sul fatto che, qualora uno di loro sia impossibilitato a stare col figlio o a gestirlo secondo le condizioni di cui sopra, lo stesso dovrà anzitutto chiedere disponibilità all'altro genitore e solo in caso di impossibilità di entrambi si dovrà ricorrere a una terza persona, di comune accordo, anche eventualmente una baby sitter che dovrà essere pagata al 50%. Le parti dichiarano che durante i pernottamenti di competenza di ciascun genitore, quest'ultimo deve essere sempre presente. In caso di impossibilità in tal senso, il genitore impossibilitato dovrà consentire che l'altro genitore stia con il bambino, senza delegare terze persone.
c) Diritto di visita straordinario:
-Vacanze estive: i genitori staranno con il bambino per due settimane anche non consecutive e dovranno comunicarsi i periodi entro il 15 maggio di ogni anno scambiandosi un messaggio di conferma per mail o whatsapp;
in caso di mancata comunicazione sceglierà il genitore che ha dato la comunicazione nei tempi stabiliti;
in caso di disaccordo, invece, negli anni pari sceglierà il periodo la madre e negli anni dispari il padre;
-vacanze pasquali: i genitori staranno col figlio il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternandosi di anno in anno;
negli altri giorni delle vacanze scolastiche pasquali varranno le medesime regole dei periodi non festivi;
-vacanze natalizie: i genitori staranno col figlio l'uno la Vigilia di Natale e l'altro il giorno di Natale, alternandosi di anno in anno;
negli altri giorni di vacanza scolastica varranno le regole dei giorni infrasettimanali non festivi;
pagina 4 di 9 -altre festività infrasettimanali (31 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre e 8 dicembre ecc.): si applica il criterio dell'alternanza.
Ciascuno dei genitori dovrà comunque preventivamente comunicare all'altro il luogo in cui si recherà con il figlio per villeggiatura e/o viaggi di piacere, fornendo l'indirizzo della dimora di destinazione e un recapito telefonico;
dovrà, inoltre, garantire all'altro genitore almeno due colloqui telefonici quotidiani con il minore.
Tutte le modalità e i tempi di frequentazione possono essere sempre modificati, ma solo su accordo delle parti.
Quanto al giorno del compleanno del figlio, i genitori si impegnano, per quanto possibile, a festeggiarlo insieme. Il genitore che avrà con sé il figlio, se non sarà fuori città per lavoro, dovrà consentire all'altro genitore di vedere il figlio e di intrattenersi con lo stesso per festeggiarlo, anche se in giornata differente da quella di ordinaria visita e/o permanenza. Se sarà possibile, i genitori si impegnano a organizzare, con la presenza e/o collaborazione di entrambi, una festa di compleanno. Ciascun genitore potrà avvalersi della collaborazione dei nonni. La decisione di affidare il minore alla cura di altre persone estranee a quelle appena indicate (ad esempio genitori di altri bambini-compagni di scuola o amici del minore) dovrà essere previamente condivisa e accettata da entrambi i genitori. Le parti specificano che quando il minore avrà problemi di salute (a titolo esemplificativo e non esaustivo, influenza o febbre), rimarrà presso la casa materna fino al termine della malattia e qualora ciò dovesse verificarsi durante i giorni di visita di spettanza del padre, quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita, che sarà ripreso al termine della malattia. Il padre, in detta specifica circostanza, potrà recarsi dal figlio per vederlo, presso la casa materna, previo accordo con la madre. Le parti si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio, impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
non danno invece preventiva autorizzazione all'espatrio del minore al di fuori della Comunità
Europea.
3. La stabilità a garanzia del benessere psico-fisico del minore pagina 5 di 9 Quanto sopra convenuto in relazione ai tempi di permanenza del minore può essere modificato su accordo dei genitori. Per garantire stabilità al minore, ogni genitore si impegna e obbliga a chiedere all'altro genitore la modifica degli accordi in relazione al diritto di visita con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Contributo al mantenimento del figlio
Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando lo avrà presso di sé. Il padre corrisponderà, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di gennaio 2025, la somma di euro 300,00, da versare con bonifico bancario sul conto intestato a già noto al sig. DI. Tale importo verrà rivalutato Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al primo versamento, e così di seguito alla stessa data degli anni successivi. Il padre si impegna a corrispondere i già menzionati contributi al mantenimento del figlio sino a quando quest'ultimo non avrà raggiunto la completa e piena autosufficienza economica.
5. Spese straordinarie
Sono a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, secondo le modalità di cui al Protocollo
25.9.2019 del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione pagina 6 di 9 scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In ogni caso, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale delle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle stesse nella misura del 50%; pertanto. le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del minore.
6. Ulteriori accordi in relazione al minore
I genitori si impegnano e obbligano a:
> evitare, davanti al minore, comportamenti inopportuni e potenzialmente diseducativi o esporli a persone che abbiano analoghi comportamenti;
> non intestare al minore beni mobili registrati o diritti reali senza aver prima avuto il consenso dell'altro genitore.
7. Trasferimento dalla casa coniugale.
pagina 7 di 9 Il Sig. DI si impegna a trasferire la propria dimora entro e non oltre il mese di dicembre 2024. La liberazione della casa coniugale dai beni personali del marito avverrà entro lo stesso termine. Entro quindici giorni dal trasferimento della dimora, la sig.ra dovrà subentrare a tutte le utenze (telefono, Pt_1 acqua, luce e gas) della casa coniugale oggi intestate ancora al marito. Il sig.
DI collaborerà e faciliterà tale passaggio.
8. Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi dichiarano di avere già separatamente definito ogni altro rapporto patrimoniale con mutua soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere.
I coniugi rinunciano reciprocamente al proprio assegno di mantenimento, avendo entrambi sufficienti redditi propri.
Le spese di contributo unificato saranno corrisposti al 50% mentre i compensi legali tutti del presente procedimento di separazione si intendono integralmente compensati tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e AR Parte_1
EL nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente pagina 8 di 9 come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/3/2025 ;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2017 Atto n. 127 Parte II Serie C;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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