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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/10/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 15.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5908/2023 R.G. e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Monoriti;
CONTRO
, c.f. , resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Controparte_1 C.F._1
Notaro.
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.11.2023 l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 contestava le risultanze della perizia effettuate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.g. n. 5919/2022) con cui si dichiarava che Controparte_1 presentava le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Contestava che il ctu non aveva tenuto conto del ventaglio di attività confacenti le attitudini del CP_1
e neanche aveva considerato l'attualità di lavoro come rosticcere in soggetto giovane di 49 anni, essendosi espresso sulla capacità lavorativa generica e di fatto rispondendo al Giudice in termini di invalidità civile.
Inoltre, il ricorrente contestava che le risultanze dell'esame obiettivo non potevano in alcun modo supportare la concessione dell'assegno ordinario di invalidità né era indicato un criterio clinico o medico legale in grado di giustificare il riconoscimento del beneficio dalla data individuata nella perizia.
Premesso ciò, chiedeva di dichiarare che non avesse i requisiti per ottenere il Controparte_1 riconoscimento del diritto preteso perché carente del requisito sanitario;
in subordine di disporre ulteriore attività istruttoria mediante nomina di un nuovo c.t.u. Con il favore delle spese processuali.
1 2.- Con memoria del 15.05.2024 si costituiva in giudizio precisando: Controparte_1
- che egli svolgeva attività lavorativa di rosticciere;
- che in data 26.11.2020 aveva presentato all' domanda di assegno ordinario di invalidità; Pt_1
- che con provvedimento del 21.12.2020 l' aveva rigettato l'istanza avverso il quale, in data Pt_1
30.01.2021, l'odierno resistente aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' Pt_1
- che l'Ente ricorrente, con provvedimento del 09.06.2021, aveva respinto il ricorso amministrativo presentato dal CP_1
- che il prima dell'instaurazione del presente giudizio, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto CP_1 al R.g. n. 5919/22 aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare se, in conseguenza delle infermità denunciate ed accertate, la capacità di lavoro del ricorrente fosse ridotta a meno di un terzo;
- che nel corso del giudizio, su mandato del G. L., veniva disposta ed espletata consulenza medica al fine di accertare lo stato invalidante dell'istante;
- che il CTU nella sua relazione, aveva riconosciuto all'odierno resistente il beneficio richiesto;
- che l'Istituto ricorrente aveva contestato le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente depositando dichiarazione di dissenso.
Ciò premesso chiedeva di rigettare con qualsiasi statuizione perché infondato, il ricorso proposto dall' e per l'effetto dichiarare che era affetto da un complesso quadro Pt_1 Controparte_1 invalidante tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa dell'istante in occupazioni confacenti alle sue attitudini al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84, da gennaio 2022 o dalla data che risulterà in corso di causa. Per l'effetto, dichiarare il diritto di al conseguimento dell'assegno Controparte_1 ordinario di invalidità, sin da gennaio 2022 o dalla data che risulterà in corso di causa. Condannare, altresì,
l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento delle Pt_1 spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. 5919/22 del Tribunale di Messina – Sezione
Lavoro, oltre C.P.A., I.V.A. e 15% rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- L'udienza del 15.10.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Controparte_1 ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 5919/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “importante disturbo
2 dell'umore, cardiopatia ipertensiva nyha ii, artrosi polidistrettuale a mediocre incidenza funzionale ” e concludeva affermando che dette patologie determinavano una invalidità in misura dell'87% e che pertanto al ricorrente competeva l'assegno di invalidità dal mese di gennaio 2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e l' in persona del rappresentante legale pro tempore, depositava l'atto in Pt_1 questione.
6.- Con il presente giudizio l' chiede che sia dichiarato che l'odierno resistente non è in possesso dei Pt_1 requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi dall' il consulente Pt_1 ha confermato che è affetto da “importante disturbo dell'umore, cardiopatia ipertensiva nyha ii, Controparte_1 artrosi polidistrettuale a mediocre incidenza funzionale" ed ha concluso che le patologie suddette comportano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa e che, pertanto, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2022.
In particolare il consulente ha chiarito: “per quanto concerne l'apparato ostro-articolare la limitazione funzionale, sia pur modesta a carico della colonna, certamente non si può definire tale a carico dell'arto superiore destro (presumibilmente arto dominante) i cui movimenti risultavano limitati. A conforto di ciò va ricordato il referto della visita del 05.10.2022
(citato in relazione) in cui, tra l'altro, si legge: “………..Grave limitazione dell'articolarità della spalla dx…..”. Anche per quanto riguarda l'apparato cardio-vascolare è innegabile come la cardiopatia ipertensiva rappresenti una patologia a lenta ma progressiva evoluzione come dimostra anche l'ultimo controllo cardiologico fatto pervenire dal legale del periziando.
Questo, eseguito in data 01.07.2024, ha confermato ancora una volta, malgrado la terapia, la presenza di aritmia “Ritmo sinusale a frequenza 65 m' con extrasistolia atriale” ma soprattutto ha posto l'indicazione all'aumento della posologia del CC (cardicor). Per quanto riguarda il “Disturbo dell'umore in paziente con disturbo di personalità” (visita del
3 28.03.23 Dipartimento di salute mentale presso cui il periziando è tutt'ora in carico come da certificazione del 01.07.2024 fatta pervenire dal legale) le manifestazioni cliniche, denunciate tanto dalla raccolta anamnestica che della documentazione presente in atti e che, malgrado l'importante trattamento farmacologico cui lo stesso si sottopone, non pare abbiano tendenza
a miglioramento;
esse quindi sono da considerare minorazione tale da indurre un notevole svantaggio sociale e causa di emarginazione. Pertanto la valutazione complessiva di dette patologie porta a concludere che esse determinano una specifica riduzione della capacità di lavoro. Inoltre, malgrado l'età relativamente giovane del periziando, va riconosciuto come lo stesso sia notevolmente limitato nello svolgimento delle attività per le quali vanta formazione e competenze. Esse infatti lo portano
a continuo confronto con il pubblico e gli impongono protratte stazioni erette e costanti attività manuali, con conseguente sollecitazione e sovraccarico dell'apparato scheletrico tanto a livello della colonna che degli arti;
inoltre lo obbligano a lavorare in ambiente con temperature elevate, poco opportune per un soggetto cardiopatico. Per quanto riguarda infine la possibilità di svolgere mansioni alternative, la sottoscritta, nell'ambito di dette competenze, non vede quale possa essere una collocazione idonea. Pertanto, dopo attenta valutazione, confortata dalla sentenza 1292 del 2024 emessa in data 21.06.2024 (fatta pervenire dal legale del periziando), la sottoscritta ritiene di dover confermare tanto la diagnosi che le conclusioni medico- legali a cui è pervenuta”.
8.- Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – si rigetta il ricorso e va dichiarato dichiara che CP_1 presenta i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere
[...] dal mese di gennaio 2022.
9.- La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
10.- Atteso l'esito della lite vanno compensate per metà le spese della fase di atp e per un terzo le spese relative a tale fase e la restante quota viene posta a carico dell' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, e si liquida come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno Controparte_1 ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2022;
- compensa per metà le spese relative alla fase di atp e per un terzo le spese relative a tale giudizio e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che Pt_1 si liquida complessivamente in euro 3855,00 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. Pt_1
Messina, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
4
Dott.ssa Graziella Bellino
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 15.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5908/2023 R.G. e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Monoriti;
CONTRO
, c.f. , resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Controparte_1 C.F._1
Notaro.
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.11.2023 l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 contestava le risultanze della perizia effettuate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.g. n. 5919/2022) con cui si dichiarava che Controparte_1 presentava le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Contestava che il ctu non aveva tenuto conto del ventaglio di attività confacenti le attitudini del CP_1
e neanche aveva considerato l'attualità di lavoro come rosticcere in soggetto giovane di 49 anni, essendosi espresso sulla capacità lavorativa generica e di fatto rispondendo al Giudice in termini di invalidità civile.
Inoltre, il ricorrente contestava che le risultanze dell'esame obiettivo non potevano in alcun modo supportare la concessione dell'assegno ordinario di invalidità né era indicato un criterio clinico o medico legale in grado di giustificare il riconoscimento del beneficio dalla data individuata nella perizia.
Premesso ciò, chiedeva di dichiarare che non avesse i requisiti per ottenere il Controparte_1 riconoscimento del diritto preteso perché carente del requisito sanitario;
in subordine di disporre ulteriore attività istruttoria mediante nomina di un nuovo c.t.u. Con il favore delle spese processuali.
1 2.- Con memoria del 15.05.2024 si costituiva in giudizio precisando: Controparte_1
- che egli svolgeva attività lavorativa di rosticciere;
- che in data 26.11.2020 aveva presentato all' domanda di assegno ordinario di invalidità; Pt_1
- che con provvedimento del 21.12.2020 l' aveva rigettato l'istanza avverso il quale, in data Pt_1
30.01.2021, l'odierno resistente aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' Pt_1
- che l'Ente ricorrente, con provvedimento del 09.06.2021, aveva respinto il ricorso amministrativo presentato dal CP_1
- che il prima dell'instaurazione del presente giudizio, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto CP_1 al R.g. n. 5919/22 aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare se, in conseguenza delle infermità denunciate ed accertate, la capacità di lavoro del ricorrente fosse ridotta a meno di un terzo;
- che nel corso del giudizio, su mandato del G. L., veniva disposta ed espletata consulenza medica al fine di accertare lo stato invalidante dell'istante;
- che il CTU nella sua relazione, aveva riconosciuto all'odierno resistente il beneficio richiesto;
- che l'Istituto ricorrente aveva contestato le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente depositando dichiarazione di dissenso.
Ciò premesso chiedeva di rigettare con qualsiasi statuizione perché infondato, il ricorso proposto dall' e per l'effetto dichiarare che era affetto da un complesso quadro Pt_1 Controparte_1 invalidante tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa dell'istante in occupazioni confacenti alle sue attitudini al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84, da gennaio 2022 o dalla data che risulterà in corso di causa. Per l'effetto, dichiarare il diritto di al conseguimento dell'assegno Controparte_1 ordinario di invalidità, sin da gennaio 2022 o dalla data che risulterà in corso di causa. Condannare, altresì,
l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento delle Pt_1 spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. 5919/22 del Tribunale di Messina – Sezione
Lavoro, oltre C.P.A., I.V.A. e 15% rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- L'udienza del 15.10.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Controparte_1 ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 5919/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “importante disturbo
2 dell'umore, cardiopatia ipertensiva nyha ii, artrosi polidistrettuale a mediocre incidenza funzionale ” e concludeva affermando che dette patologie determinavano una invalidità in misura dell'87% e che pertanto al ricorrente competeva l'assegno di invalidità dal mese di gennaio 2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e l' in persona del rappresentante legale pro tempore, depositava l'atto in Pt_1 questione.
6.- Con il presente giudizio l' chiede che sia dichiarato che l'odierno resistente non è in possesso dei Pt_1 requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi dall' il consulente Pt_1 ha confermato che è affetto da “importante disturbo dell'umore, cardiopatia ipertensiva nyha ii, Controparte_1 artrosi polidistrettuale a mediocre incidenza funzionale" ed ha concluso che le patologie suddette comportano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa e che, pertanto, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2022.
In particolare il consulente ha chiarito: “per quanto concerne l'apparato ostro-articolare la limitazione funzionale, sia pur modesta a carico della colonna, certamente non si può definire tale a carico dell'arto superiore destro (presumibilmente arto dominante) i cui movimenti risultavano limitati. A conforto di ciò va ricordato il referto della visita del 05.10.2022
(citato in relazione) in cui, tra l'altro, si legge: “………..Grave limitazione dell'articolarità della spalla dx…..”. Anche per quanto riguarda l'apparato cardio-vascolare è innegabile come la cardiopatia ipertensiva rappresenti una patologia a lenta ma progressiva evoluzione come dimostra anche l'ultimo controllo cardiologico fatto pervenire dal legale del periziando.
Questo, eseguito in data 01.07.2024, ha confermato ancora una volta, malgrado la terapia, la presenza di aritmia “Ritmo sinusale a frequenza 65 m' con extrasistolia atriale” ma soprattutto ha posto l'indicazione all'aumento della posologia del CC (cardicor). Per quanto riguarda il “Disturbo dell'umore in paziente con disturbo di personalità” (visita del
3 28.03.23 Dipartimento di salute mentale presso cui il periziando è tutt'ora in carico come da certificazione del 01.07.2024 fatta pervenire dal legale) le manifestazioni cliniche, denunciate tanto dalla raccolta anamnestica che della documentazione presente in atti e che, malgrado l'importante trattamento farmacologico cui lo stesso si sottopone, non pare abbiano tendenza
a miglioramento;
esse quindi sono da considerare minorazione tale da indurre un notevole svantaggio sociale e causa di emarginazione. Pertanto la valutazione complessiva di dette patologie porta a concludere che esse determinano una specifica riduzione della capacità di lavoro. Inoltre, malgrado l'età relativamente giovane del periziando, va riconosciuto come lo stesso sia notevolmente limitato nello svolgimento delle attività per le quali vanta formazione e competenze. Esse infatti lo portano
a continuo confronto con il pubblico e gli impongono protratte stazioni erette e costanti attività manuali, con conseguente sollecitazione e sovraccarico dell'apparato scheletrico tanto a livello della colonna che degli arti;
inoltre lo obbligano a lavorare in ambiente con temperature elevate, poco opportune per un soggetto cardiopatico. Per quanto riguarda infine la possibilità di svolgere mansioni alternative, la sottoscritta, nell'ambito di dette competenze, non vede quale possa essere una collocazione idonea. Pertanto, dopo attenta valutazione, confortata dalla sentenza 1292 del 2024 emessa in data 21.06.2024 (fatta pervenire dal legale del periziando), la sottoscritta ritiene di dover confermare tanto la diagnosi che le conclusioni medico- legali a cui è pervenuta”.
8.- Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – si rigetta il ricorso e va dichiarato dichiara che CP_1 presenta i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere
[...] dal mese di gennaio 2022.
9.- La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
10.- Atteso l'esito della lite vanno compensate per metà le spese della fase di atp e per un terzo le spese relative a tale fase e la restante quota viene posta a carico dell' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, e si liquida come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno Controparte_1 ordinario di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2022;
- compensa per metà le spese relative alla fase di atp e per un terzo le spese relative a tale giudizio e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che Pt_1 si liquida complessivamente in euro 3855,00 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. Pt_1
Messina, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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Dott.ssa Graziella Bellino
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