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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 138/2025 V.G., promossa da
, nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Gabriele Caterina, per mandato in atti e da
, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Di Giorgi Maurilio, per mandato in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso congiunto, depositato in data 30 gennaio 2025, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo
[...]
l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il 12 settembre Persona_1
2020), avvalendosi della facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza di prima comparizione con il deposito delle note scritte.
Con note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025, le parti hanno insistito nell'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
1 Con ordinanza del 19 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.
2. La cessazione del rapporto di convivenza è stata determinata su accordo delle parti per la riconosciuta impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale della coppia, quanto a dire per le medesime ragioni che consentono a coppie coniugate di pervenire a separazione consensuale ex art. 151, primo comma, c.c., sulla base dell'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua l'ulteriore personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») e all'art. 473-bis.51, quarto comma,
c.p.c.
Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025, i ricorrenti hanno insistito nell'omologa delle condizioni dell'accordo sottoscritto dagli stessi e depositato il 30 gennaio 2025, condizioni che sono di seguito riportate:
«1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente Persona_1
e principale presso la madre.
2) Stabilire che il padre ha facoltà di prelevare e tenere con sé la minore ogni qualvolta vorrà,
d'intesa con l'altro genitore. In mancanza di intesa dalle ore 19.00 del mercoledì sino alle ore 08.30 del giovedì, allorquando lo stesso provvederà ad accompagnare la piccola alla scuola materna.
La minore trascorrerà altresì, insieme al padre, a settimane alterne, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 08.30 del lunedì, allorquando il padre accompagnerà la minore alla scuola materna.
Per le principali festività (Natale, Capodanno e Pasqua e tutte le altre festività) la minore trascorrerà, alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre, con obbligo del padre, di prelevarla e riportarla al domicilio eletto dalla IG.ra ; ed ancora, per 15 giorni anche non Pt_1 consecutivi nel periodo estivo, sempre d'intesa tra i genitori.
3) Disporre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_2
figlia mediante il versamento della somma di euro 300,00 mensili da effettuarsi Persona_1
2 entro il giorno 5 di ogni mese nelle mani della IG.ra ; somma soggetta a Parte_1
rivalutazione secondo gli Indici Istat.
4) Disporre che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), che si renderanno necessarie per la figlia e che dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Tra le spese extra-assegno, così come regolate nel protocollo siglato dal locale COA, vanno annoverate: spese straordinarie rimborsabili sostenute anche in assenza di preventivo accordo: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento
3 patente di guida per ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni;
va, altresì, previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i 7 giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
5) Disporre che l'Assegno Unico per la figlia minore (o qualsiasi altro sussidio che dovesse in futuro sostituirlo) venga corrisposto al 100% dalla IG.ra . Parte_1
6) Disporre la compensazione delle spese di lite».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione anche in considerazione della sua tenera età (quattro anni compiuti) ed esigenze.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere manifestamente superflua l'audizione della minore, anche in considerazione della sua età, ai sensi del novellato art. 473-bis.4, terzo comma, c.p.c. (sul punto, Cass. civ., n. 10776/2019 e Cass. civ., n.
3913/2018).
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sulla domanda congiunta di e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) Omologa l'accordo delle parti depositato il 30 gennaio 2025 e riportato al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
4 Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
20 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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