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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/10/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n° 6525 / 2020 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6525 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: solo danni a cose vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla Via Cumana n. C.F._2
107/109, presso lo studio dell'Avv. Ida Scala che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
GI Polise, li rappresenta e difende, in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attori
CONTRO
(C.F. ), sito in ANRP (CE), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Dei Lavoratori n. 32 – CAP 81030, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Marano di Napoli (NA), alla Via Lazio n. 42, presso lo studio dell'Avv. Tommaso
Gabriele, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
NONCHÉ
(C.F. , elettivamente domiciliata in Frattamaggiore CP_2 C.F._3
(NA), alla Via Giulio Genoino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Filippo Chiacchio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, esponendo: - di essere comproprietari di un appartamento posto al secondo piano dell'immobile sito in ANRP (CE), alla Via Dei Lavoratori n. 32 – CAP 81030, costituito in (C.F. ); - che, a far data dal 6 novembre Controparte_1 P.IVA_1
2017, a seguito delle abbondanti piogge dei giorni precedenti, avevano constatato all'interno del proprio appartamento intensi gocciolamenti e infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo di copertura posto al piano superiore;
- che, in particolare, avevano avvertito all'interno della propria abitazione un forte odore di muffa, riscontrando altresì che le pareti e i soffitti della camera da letto, della cucina-soggiorno e del bagno erano stati interessati da evidenti infiltrazioni e colate d'acqua provenienti dal soffitto sovrastante;
- che in tutti i vani dell'appartamento erano altresì presenti evidenti macchie di umidità, le quali avevano provocato il conseguente deterioramento degli intonaci e delle pitture;
- che, a causa degli eventi sopra descritti e in considerazione delle condizioni di salute del sig. (cfr. certificato medico allegato), la sig.ra in pari data, ovvero il 06.11.2017, Pt_1 Pt_2 aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, a seguito di un sopralluogo all'interno della loro abitazione (nonché nel piano superiore, di proprietà della condomina ), avevano CP_2 riscontrato quanto sopra esposto ed espresso parere favorevole all'esecuzione di lavori urgenti di riparazione e messa in sicurezza, a tutela dell'incolumità pubblica e privata;
- che, a seguito di diffide e solleciti inviati via PEC dall'Avv. , con cui si invitava l'odierno convenuto CP_3 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, ad intervenire immediatamente per Controparte_1 eseguire i lavori all'interno dell'appartamento degli istanti, l'amministratore si era attivato soltanto in data 18.05.2018 – ovvero dopo ben sei mesi – per un sopralluogo insieme a una ditta incaricata di provvedere alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e all'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili, sia all'interno dell'appartamento degli istanti che all'esterno (sul terrazzo di copertura);
- che, a tal fine, era stata incaricata la società di quale esecutrice Controparte_4 Controparte_5 dei predetti lavori;
- che tale ditta era però intervenuta unicamente all'interno dell'appartamento
(limitandosi a una semplice tinteggiatura delle pareti danneggiate), senza eseguire alcun intervento all'esterno, indispensabile per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
- che, nel loro interesse, era dapprima intervenuta l'Avv. (cfr. comunicazioni PEC del 24.05.2018 e del 5.06.2018 CP_3 allegate), la quale aveva più volte sollecitato l'amministratore del ad CP_1 Controparte_1 intervenire urgentemente, al fine di eliminare definitivamente le cause dei fenomeni infiltrativi, così da consentire una composizione bonaria della vertenza e rinunciare a ogni pretesa risarcitoria ma, tuttavia, a tali richieste non aveva fatto seguito alcun concreto riscontro;
- che, nei mesi di gennaio e
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febbraio 2019, il problema delle infiltrazioni si era ripresentato all'interno dell'abitazione, costringendoli a rivolgersi all'Avv. Scala, la quale aveva provveduto a sollecitare nuovamente l'odierno convenuto affinché eseguisse con urgenza i lavori, sia interni che esterni, CP_1 necessari per eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi e per risarcire, in via bonaria, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. costituzione in mora a mezzo PEC del 28.01.2020 e invito alla stipula di negoziazione assistita del 06.05.2020, entrambi allegati); - che, in particolare, nelle suddette costituzioni in mora si era evidenziata la mancata impermeabilizzazione del terrazzo di copertura e/o la mancata esecuzione regolare degli interventi necessari, circostanze che avevano determinato la rottura del bocchettone di scarico nonché della pluviale, da cui erano derivate le infiltrazioni oggetto di causa, come comprovato dalla consulenza tecnica di parte a firma del
Geometra , allegata in atti;
- che i vani dell'appartamento (camera da letto, cucina- CP_6 soggiorno e bagno) avevano subìto un progressivo deterioramento, con conseguente formazione di ristagni d'acqua e nuove infiltrazioni sulle soffitte e pareti sottostanti, manifestatesi attraverso vistose e diffuse macchie di umidità, in particolare nella cucina e nel salone;
- che quanto esposto aveva causato il danneggiamento dell'intonaco nei locali interessati;
- che il degrado degli ambienti, in particolare camera da letto, cucina-soggiorno e bagno, aveva reso tali locali inagibili e invivibili, a causa del rigonfiamento delle pareti, dell'espulsione del calcestruzzo e della rovina dell'intonaco, con conseguente pericolo di distacchi e crolli di sue porzioni all'interno dell'appartamento; - che la grave situazione descritta era stata più volte segnalata, invano, al , nella persona CP_1 dell'amministratore pro tempore sig. ed era stata rappresentata a tutti i Parte_3 condomini, dapprima verbalmente e successivamente con lettera raccomandata A/R, inviata tramite i legali di fiducia;
- che il non si era mai attivato per ripristinare la normale agibilità CP_1 dell'immobile né per eliminare i danni sopra indicati, nonostante le gravi condizioni di salute del sig.
come comprovato dalla documentazione medica allegata, che avevano subito un Pt_1 peggioramento a causa della situazione in atto;
- che il convenuto non si era adoperato CP_1 per l'esecuzione degli interventi straordinari necessari a eliminare le cause delle infiltrazioni, in particolare sul lastrico solare, causando loro danni patrimoniali (tutti specificamente indicati nel preventivo di parte depositato in atti) e danni non patrimoniali;
- che, infatti, al momento della domanda, erano ancora visibili e presenti copiose macchie di umidità all'interno delle mura e dei solai della cucina, del soggiorno, nonché della camera da letto e del bagno;
-che per il ripristino dei luoghi danneggiati dai predetti eventi (comprendente tinteggiatura, spicconatura, risanamento del calcestruzzo armato, protezioni, controsoffitti, lavori di pittura, ecc.) occorreva la somma di
€.7.686,14 (IVA esclusa), oltre ai danni patrimoniali e non patrimoniali (danni al mobilio, danni alla salute, ecc.), oltre alle spese di consulenza tecnica e ulteriori danni da precisarsi in corso di causa e/o
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quantificati in via equitativa dal Giudice adito, in ogni caso tutti contenuti entro il limite di
€.20.000,00, di competenza per valore del Tribunale adito;
- che, ribadita la pericolosità anche per la loro salute, provocata dalla persistente umidità e dalla gravità dei danni patiti, né i reclami verbali né, da ultimo, la formale richiesta inoltrata via PEC in data 08.05.2019 dai loro procuratori di fiducia avevano sortito alcun effetto, non essendo stato adottato dal alcun intervento materiale CP_1 né in relazione all'esecuzione dei lavori, né al risarcimento dei danni da loro subiti.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) - previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento degli attori, dichiarare la responsabilità del CP_1 convenuto : a) per non aver provveduto all'eliminazione immediata delle cause stesse delle infiltrazioni e del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne gli attori dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno alla salute conseguente allo stress subìto dagli attori (ed in particolare del SI. ), per via dell'inagibilità del proprio Pt_1 appartamento, per il mancato godimento del bene immobile e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati che l'On.le Giudice adito Vorrà quantificare in via equitativa e da contenersi tutti nei limiti di Euro 20.000,00 di competenza per valore del Tribunale adito;
2) - per l'effetto condannare il convenuto in persona dell'amministratore p.t. al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai sig.ri e , Parte_1 Parte_2 economici, morali e da stress, da salute, esborsi e spese di CTP, oltre spese di CTU tutti da contenersi entro e non oltre i limiti di €.20.000,00 di competenza per valore del Tribunale adito;
3) – condannare il convenuto (c.f. ) in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari oltre Iva (se dovuta) e c.p.a. e spese generali come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.” (Cfr. pag. 6 dell'atto di citazione)
Si costituiva tardivamente in giudizio il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, che, contestando in fatto ed in diritto la domanda, eccepiva: - la violazione del contraddittorio, atteso che parte attrice non aveva chiamato in causa la sig.ra , CP_2 proprietaria esclusiva della terrazza da cui proverrebbero le infiltrazioni lamentate, sulla quale avrebbero dovuto eseguirsi gli interventi richiesti;
- l'infondatezza nel merito, perché la terrazza da cui proverrebbero le infiltrazioni era già stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla ditta incaricata direttamente dalla SI.ra , consistenti nella Controparte_7 CP_2 rimozione della pavimentazione, posa in opera di nuove piastrelle e messa in opera di polietilene per la coibentazione;
- che, in particolare, i fatti oggetto del presente giudizio si sarebbero verificati dopo tali lavori, e l'amministratore del contrariamente a quanto sostenuto da controparte, CP_1 aveva prontamente coinvolto l'assemblea dei condomini, effettuato sopralluoghi in contraddittorio
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con le parti e interessato la compagnia assicuratrice - che nessuna Parte_4 responsabilità poteva essere addebitata al convenuto, in quanto estraneo al rapporto tra CP_1
i proprietari degli appartamenti e in quanto la terrazza era bene in proprietà esclusiva della SI.ra
; - che la vicenda era già stata oggetto di un accordo transattivo sottoscritto in data 06.11.2018 CP_2 dal SI. con cui era stata riconosciuta la descrizione dei fatti e pattuito che, in caso di Pt_1 realizzazione dello spostamento della pluviale secondo quanto previsto, egli avrebbe rinunciato a ogni richiesta risarcitoria o di rimborso per spese tecniche, materiali o legali;
- che, in particolare, in tale accordo si dava atto che: l'assemblea del 27.11.2017, su relazione del geom. , aveva Parte_5 approvato lo spostamento della pluviale;
i legali e MA avevano richiesto formalmente CP_3
l'intervento del il 18.01.2018; l'assemblea del 13.02.2018 aveva confermato lo CP_1 spostamento della pluviale, convalidato da sopralluogo del 28.02.2018; l'assemblea del 30.06.2018 aveva rigettato la richiesta di rimborso delle spese legali e tecniche avanzata dagli attori;
il geom.
aveva precisato che lo spostamento della pluviale non rientrava nei lavori commissionati Parte_5 alla;
la stessa assemblea aveva comunque dato incarico alla di procedere CP_4 CP_4 con i lavori all'interno dell'appartamento degli attori, regolarmente eseguiti;
- che il sig. aveva Pt_1 accettato la transazione, condizionata all'effettiva esecuzione dello spostamento della pluviale, rinunciando espressamente a ogni risarcimento o rimborso;
-che l'accordo conteneva una clausola risolutiva esplicita in caso di mancata esecuzione dei lavori secondo le modalità previste;
- che, successivamente, nell'assemblea del 27.06.2019, cui partecipava personalmente l'attore, veniva confermata la realizzazione dei lavori e deliberata la ripartizione di una quota pari a €.1.000,00 per il relativo intervento;
- che, nonostante tale delibera, i lavori non erano stati eseguiti a causa del rifiuto della SI.ra , che aveva più volte impedito l'accesso alle maestranze;
- che in data CP_2
26.05.2020, l'accesso alla terrazza era stato formalmente concordato, ma il geom. , come da Parte_5 verbale del 27.05.2020, riferiva di essere stato ostacolato con minacce e offese dalla SI.ra CP_2
e dal SI. , tanto da essere costretto a sospendere i lavori per salvaguardare CP_8
l'incolumità degli operai, riservandosi la facoltà di sporgere querela;
- che tale episodio dimostrava, anche in fatto, la necessità del litisconsorzio con la sig.ra , essendo ella soggetto CP_2 imprescindibile per la decisione della controversia;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna del eccepiva in compensazione la somma di € 1.649,50, a titolo di oneri CP_1 condominiali non versati dagli attori, come da estratto conto e diffida versati in atti.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Voglia il Tribunale adìto, a) in via preliminare ordinare agli attori l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della proprietaria esclusiva della terrazza da cui proverrebbero le infiltrazioni idriche SI.ra CP_2
residente in [...] in via preliminare
[...]
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disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire alla parte convenuta la citazione del terzo chiamato nel rispetto dei termini di rito, Controparte_9
c) nel merito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale rigettare tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti del , perché infondate in fatto e Controparte_1 in diritto;
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, compensare l'eventuale condanna con il credito di € 1.649,50 vantato dal nei confronti CP_1 degli attori e) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in ogni caso dichiarare la tenuta a Controparte_9 garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per
l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore di parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali.” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza dell'11.06.2021, stante la tardività della costituzione del convenuto, CP_1 avvenuta solo il 10.06.2021, quest'ultimo veniva dichiarato decaduto dalla richiesta di chiamata in causa della società assicurativa indicata nella comparsa di costituzione e risposta. Ritenutane, inoltre,
l'ammissibilità e la rilevanza, veniva ordinata alle parti la chiamata in causa, ai sensi degli artt. 107 e
270 c.p.c., della proprietaria del lastrico solare, sig.ra per l'udienza del 25.02.2022. CP_2
Si costituiva, in giudizio contestando anch'ella, in fatto ed in diritto la CP_2 domanda, eccependo: - l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal , non avendo ella mai CP_1 impedito l'esecuzione dei lavori per la sostituzione della pluviale sovrastante l'appartamento degli attori avendo anzi, sempre sollecitato l'amministratore affinché provvedesse all'eliminazione delle infiltrazioni lamentate;
- che aveva partecipato alle assemblee condominiali esprimendo sempre parere favorevole all'esecuzione dei lavori necessari, e aveva custodito diligentemente il terrazzo, provvedendo alla manutenzione della pavimentazione e alla pulizia degli impluvi, nonché alla completa sostituzione della pavimentazione del terrazzo soprastante l'appartamento degli attori;
- che aveva effettuato prove di allagamento, per verificare la corretta posa della pavimentazione e della guaina sottostante;
- che dette prove avevano confermato la corretta impermeabilizzazione e custodia del terrazzo, escludendo quindi ogni sua responsabilità per le infiltrazioni;
-che il Condominio confondeva gli episodi e forniva una ricostruzione errata e/o strumentale, non attinente ai fatti lamentati dagli attori;
- che il suo appartamento era posto all'ultimo piano e copriva tre unità: una di CP_1 sua proprietà, una degli attori e una dei coniugi e;
-che il terrazzo da cui proverrebbero CP_10 le infiltrazioni confinava con il cortile interno, mentre quello dei coniugi confinava con il CP_10 lato opposto (“lato ferrovia”) e tra i due lastrici vi era separazione, essendo costruita in mezzo la sua abitazione;
- che il Condominio, nella sua ricostruzione, aveva strumentalizzato la realtà per
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dipingere l'amministratore come diligente e lei come negligente e responsabile, in modo non corrispondente al vero;
- che i fatti del maggio 2020 richiamati dal Condominio erano inconferenti, in quanto riguardavano lavori da realizzarsi sul terrazzo-balcone sovrastante l'appartamento dei coniugi , cioè sul “lato ferrovia”, non quello oggetto delle lamentele degli attori;
- che le CP_10 infiltrazioni lamentate dagli attori erano da attribuirsi alla rottura della colonna pluviale, dovuta a vetustà e/o caso fortuito, e non da difetti imputabili al suo lastrico;
- che il Condominio, tramite l'amministratore aveva gestito superficialmente le lamentele degli attori, e che era da Parte_3 verificare se avesse ritardato nel conferire mandato al legale, impedendo così la tempestiva chiamata in causa dell'assicurazione potenzialmente responsabile del risarcimento per la rottura CP_9 della pluviale, motivo per cui, in tal caso, si riservava azione di responsabilità contro l'amministratore; - che, in ogni caso, nessuna responsabilità poteva esserle attribuita per infiltrazioni derivanti da rottura della pluviale per vetustà o caso fortuito, chiedendo che venisse disposta consulenza tecnica d'ufficio, con prove di allagamento, per accertare la reale causa delle infiltrazioni e la corretta custodia della pavimentazione e della guaina impermeabilizzante.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “a) Accertare la diligente custodia e manutenzione del lastrico solare oggetto di lite da parte della SI.ra ; b) Accertare la causa delle CP_2 infiltrazioni lamentate dagli attori e, per l'effetto, condannare il ad Controparte_1 eseguire i lavori necessari;
c) Condannare il , in persona dell'amm.re Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese ed onorari di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fattone anticipo.” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta)
In corso di causa, il 24.02.2022, gli attori depositavano ricorso per denuncia di danno temuto ex art. 669 quater c.p.c. e 1171 c.c., rappresentando che “nelle more, in considerazione della fondata ragione di temere che dal lastrico di proprietà della SI.ra sovrasti pericolo di un CP_2 danno grave e prossimo e dal ragionevole timore “attuale” e “probabile “che possa verificarsi nel prossimo futuro, con costituzione in mora del 29.10.21 che si produce in atti, i procuratori degli attori invitavano e diffidavano in solido o per essi chi di ragione, il e Controparte_1 la SI.ra , ad eseguire gli interventi necessari volti alla eliminazione delle cause dei CP_2 fenomeni infiltrativi ed a predisporre tutte le cautele idonee per la rimessione in pristino;
- alla predetta diffida, non seguiva alcun riscontro da parte dei convenuti”.
Chiedevano così all'adito Tribunale di: “- ordinare al in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. SI. domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Cavour n. Parte_3
16 – cap 80019 - pec: nonché alla SI.ra res.te in Email_1 CP_2
ANRP (CE) alla Via dei Lavoratori n. 32, in solido tra loro o per essi chi di ragione o di dovere, la immediata esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni oggetto di ricorso e
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di rimessa in pristino;
- ordinare al in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
SI. domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Cavour n. 16 – cap 80019 - pec: Parte_3
nonché alla SI.ra res.te in ANRP (CE) alla Via dei Email_1 CP_2
Lavoratori n. 32, in solido o per essi chi di ragione o di dovere a ripristinare a regola d'arte i locali di proprietà dei ricorrenti oltre rimessa in pristino necessari, così come indicati nelle consulenze di parte versate in atti a firma del geometra e da ultimo a firma dell'Ingegnere , CP_12 Persona_1 condizionatamente alla prestazione di idonea cauzione per gli eventuali danni;
- con vittoria di spese
e competenze di lite.”
Si costituivano nel subprocedimento cautelare, il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, e la sig.ra , impugnando e contestando le avverse doglianze CP_2 ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Veniva così disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente l'ing. Per_2
A seguito dell'espletamento dell'attività peritale da parte di quest'ultimo, si accoglieva il
[...] cautelare in corso di causa, ordinando alla sig.ra ed al CP_2 Controparte_1 in persona dell'Amministratore p.t., l'esecuzione delle lavorazioni meglio precisate in parte motiva e nell'elaborato a firma del CTU ing. ponendone i relativi costi per un terzo a carico Persona_2 della sig.ra e per due terzi a carico del in persona CP_2 Controparte_1 dell'Amministratore p.t., rinviando la liquidazione delle spese al merito ed avvertendo CP_2 ed al in persona dell'Amministratore p.t., che, in caso di Controparte_1 inottemperanza, si sarebbe proceduto su istanza dei ricorrenti alla attuazione coattiva della presente ordinanza.
A seguito dell'inattuazione spontanea dell'ordinanza cautelare, in data 29.09.2023, gli attori spiegavano ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. in corso di causa, rappresentando che, non essendo state eseguite le lavorazioni specificate nell'elaborato peritale a firma dell'ing. la Persona_2 situazione all'interno del cespite di loro proprietà si era aggravata, tanto che il giorno 31.07.23, alle ore 07.00, il solaio del locale bagno dell'immobile di loro proprietà era crollato. Pertanto, richiedevano di determinare le modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare pronunziata in corso di causa. A seguito del predetto ricorso, venivano determinate le modalità esecutive delle lavorazioni necessarie. Solo il 27.03.2025 veniva dichiarata la chiusura della procedura, avendo il CTU relazionato sulla puntuale esecuzione delle lavorazioni effettuate, rinviamdo al merito la liquidazione delle spese di lite.
Infine, con riferimento al giudizio ordinario, esaminati gli atti, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., e disposta una CTU medica, con ordinanza del 27.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti, e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Va, inoltre, dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del convenuto nonché della terza chiamata in causa e che ha consentito alle CP_1 parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Premesso quanto sopra, la ricostruzione degli eventi processuali e sostanziali che precedono, consente di dare atto che le parti convenute hanno provveduto all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare i vizi oggetto di contestazione, pur se secondo la sequenza degli eventi brevemente ripercorsa che consente, comunque, di dichiarare la cessazione della materia del contendere della relativa domanda spiegata, in via principale, nel presente giudizio.
A tal proposito, giova rammentare che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice
(Sez. U, Sentenza n. 13969 del 26/07/2004). Essa si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite (v. Cass. sent. n.3298/80). Orbene, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Occorre, pertanto, procedere all'esame della vicenda al fine di regolare il carico delle spese processuali, in termini di soccombenza cd. virtuale.
Orbene, va rilevato che, la domanda attorea riguardo ai danni prodotti al cespite di proprietà, risulta fondata. Depone in tal senso l'esame dell'elaborato peritale depositato nel procedimento cautelare per danno temuto dal consulente tecnico d'ufficio, ing. – il cui contenuto, in Persona_2
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quanto logicamente strutturato e coerentemente motivato, è fatto integralmente proprio dalla scrivente
– che ha accertato quanto segue: “All'esito delle ispezioni peritali espletate dal CTU si accertava lo stato dei luoghi di causa, ovvero, i danni lamentati dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 all'interno dell'immobile sub.5 di loro proprietà. Le tipologia di danno sono state numerate da uno
a quattro. (…) Danno 1, posto in corrispondenza dell'incrocio tra parete e soffitto (a confine con il locale bagno 1) della zona salone/cucina rilevabile dalle foto n.
2 -3 che seguono, dove si rileva uno stato avanzato di degrado data la presenza di muffe superficiali, efflorescenze, fenomeni di distacchi dello strato di finitura e alterazione cromatica delle pitture. (…) si ritiene l'immagine termografica
2 sia indicativa della presenza di fenomeni infiltrativi “diretti ed in corso” che hanno portato alla concentrazione di acqua all'interno degli interstizi murari e di conseguenza formazione superficiale di muffe, alterazioni cromatiche e fenomeni di distacco dello strato di finitura e percolazione di acqua. Danno 2, posto in corrispondenza dell'incrocio tra parete e soffitto (a confine con camera 1
- soggiorno/cucina e ambiente esterno) oltre che per tutta l'estensione della parete esposta a Nord del locale bagno 1 rilevabile dalle foto n.6 bis – 7 bis - 8 bis che seguono, dove sono rilevabili un'alterazione cromatica delle pitture e principi di distacco dello strato di finitura. (…) si ritiene
l'immagine termografica 5 sia indicativa della presenza di fenomeni infiltrativi che hanno portato alla concentrazione di acqua all'interno degli interstizi murari e di conseguenza formazione superficiale di muffe, alterazioni cromatiche e fenomeni di distacco dello strato di finitura in corrispondenza del soffitto del locale bagno 1 ( i danni n. 1 e n.2 sono distanti poco meno di 20 cm)
e si concentrano intorno ad un cassonetto a protezione di una colonna fecale e/o della colonna di ventilazione della stessa che di fatti culminano sul terrazzo soprastante). Danno 3, posto in corrispondenza dell'incrocio tra parete e soffitto (a confine con l'esterno e con locale bagno 1) oltre che per tutta l'estensione della parete esposta a Nord della zona camera 1 rilevabile dalle foto n.6–
7 - 8 che seguono, dove sono rilevabili un'alterazione cromatica delle pitture e principi di distacco dello strato di finitura. (…)Nella fattispecie le anomalie rilevate all'interno dell'u.i. sub.5 sono riconducibili ad una combinazione di fattori, il primo dato dalla presenza di una trave posta alla sommità della parete la quale presenta una temperatura minore al cospetto della parete stessa;
il secondo fattore è riconducibile alla presenza di eccesiva umidità all'interno del locale camera 1, generata per effetto della differenza di temperatura tra il terrazzo del piano superiore e l'ambiente confinato camera 1. (…) Si tiene a precisare che oltre quanto appena detto, sono presenti in corrispondenza delle pareti e del soffitto fenomeni di alterazione cromatica riconducibili alla presenza di una trave posta alla sommità della parete la quale presenta una temperatura minore al cospetto della parete stessa ed alla presenza di eccesiva umidità all'interno del locale camera 1, generata per effetto della differenza di temperatura tra il terrazzo del piano superiore e l'ambiente
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
confinato camera 1.(…) In relazione a quanto descritto in precedenza questo CTU ritiene che i danni lamentati dalla parte istante sig.ri e inerenti l'unità immobiliare Parte_1 Parte_2 di loro proprietà sub.5, trovano fondamento con quanto da egli rilevato durante gli accessi ai luoghi di causa, il tutto riconducibile a fenomeni infiltrativi provenienti dal piano superiore sub.29. Danno
4, posto in corrispondenza dell'incrocio tra parete e soffitto (a confine con l'esterno) sulle pareti esposte a Nord e Nord-Est del locale cucina rilevabile dalle foto n.
1-1 bis che seguono, dove si evince un'alterazione cromatica delle pitture e principi di muffa. (…) Nella fattispecie le anomalie rilevate all'interno dell'u.i. sub.5 sono riconducibili dalla presenza di una trave posta alla sommità della parete la quale presenta una temperatura minore al cospetto della parete stessa, classico ponte termico, da deficit della tecnologia edilizia dell'involucro del fabbricato”. Pertanto, le verifiche dello stato dei luoghi da parte dell'ausiliario ha verificato e confermato la situazione prospettata dagli attori/ ricorrenti, rappresentandone la gravità.
Il CTU incaricato, infatti, verificava e confrontava la situazione riscontrata con quanto descritto nelle perizie di parte a firma del geometra del 2018 e dell' ing. del 2022 CP_12 Per_1 evidenziando che: “Al fine di verificare se vi è stato nel corso del tempo un aggravio degli ammaloramenti insistenti all'interno dell'immobile sub.5 di proprietà istante sig.ri Parte_1
e , lo scrivente ha cercato di confrontare le foto allegate alla relazione tecnica stilata Parte_2 dal Geom. in data 15/02/2018, tale circostanza non è stata possibile o Persona_3 comunque la sovrapposizione non è accettabile, in quanto le stesse vengono riportate in bianco e nero e quindi non consentono di stabilire con certezza lo stato degli ambienti interni dell'u.i. sub.5.
Diversamente, nella relazione stilata dall'Ing. in data 21/02/2022 è presente Persona_1 documentazione fotografica a colori: in questa produzione via è possibile constatare una periodo temporale dall'anno 2019 al 2022 , la produzione di già contiene un parallelismo tra gli Parte_6 ambienti interessati da danneggiamenti dell'immobile sub.5 rilevati nell'anno 2019n ed in febbraio
2022. (…) Il confronto fotografico del locale cucina/salone dell'immobile sub.5, rappresentato dalle immagini 13 e 13bis rispettivamente scattate nell'anno 2019 e 2022, mette in evidenza un fenomeno infiltrativo stazionario presente all'incrocio tra soffitto/parete del locale salone/cucina (confinante con locale bagno 1 ed ambiente esterno), pertanto, si ritiene che non vi è stato un aggravio del danno
(danno 1 nella presente relazione), sebbene, come constatato nel corso degli accessi ai luoghi di causa erano ancora presenti gocciolamenti in corrispondenza del soffitto . Una situazione diversa da quella precedente è visibile dal confronto delle immagini 14 e 14bis rappresentative del locale bagno 1 (confinante con locale salone/cucina - camera 1 – ambiente esterno), in questo caso si rileva un sostanzioso aggravio del danno (danno 2 nella presente relazione), dato dall'estensione dell'area ammalorata e formazione di muffe superficiali, generate dal fenomeno infiltrativo in atto. Per
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
l'ambiente camera 1(a confine con l'esterno e con locale bagno 1) in sede di accesso non sono stati rilevati gocciolamenti in corso e come per il danno 1 ; la superficie ammalorata rilevata all'anno
2019 risulta sovrapponibile con quella rilevata nell'anno 2022, pertanto, non è stato riscontrato un aggravio delle condizioni dell'ambiente”.
Relativamente, poi, all'eziologia dei danni riscontrati, l'ing. precisava: “...i danni Per_2 presenti all'interno dell'u.i. sub.5 sono imputabili a fenomeni infiltrativi che hanno origine sul terrazzo annesso all'immobile sub.29. (…) Dalla sovrapposizione grafica si evince che i danni che hanno maggior evidenza lamentati all'interno dell'u.i. sub.5 si concentrano nella stessa posizione dove nella proiezione soprastante è presente l'unico impluvio atto a smaltire le acque captate dal terrazzo annesso all'u.i. sub.29 (…)”. Chiariva, altresì, che “(...)non vi è alcun dubbio che le cause siano riconducibili all'impluvio stesso, in quanto gli effetti sortiti dal fenomeno infiltrativo sono posti nella specifica corrispondenza ove nella proiezione superiore è presente l'elemento che consente lo smaltimento delle acque del terrazzo.” Infine, evidenziava che vi era “una discontinuità nella fuga di giunzione tra le lastre in cotto della cimasa del parapetto e la presenza di vegetazione”, ma riteneva che “(…) dia un apporto di minor rilevanza rispetto al fenomeno infiltrativo causato dall'impluvio (…)”.
Gli accertamenti effettuati, come sopra brevemente riportati, consentono di riconoscere la soccombenza virtuale degli odierni convenuti riguardo alla domanda risarcitoria per i danni al cespite di proprietà degli attori che, a seguito degli interventi effettuati, è stata adempiuta in forma specifica, attraverso la messa in sicurezza dei luoghi, l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed il ripristino degli ambienti interessati.
Diversa, invece, risulta la valutazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata dagli attori, la quale risulta infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In merito, occorre richiamare le conclusioni della consulenza medico-legale redatta dal dott. Per_4
– elaborato anch'esso recepito dalla scrivente in quanto logicamente argomentato e
[...] congruamente motivato – il quale ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra l'esposizione a muffe e umidità e le patologie denunciate dagli attori.
Più esattamente, il consulente tecnico nominato, nel proprio elaborato ha rilevato quanto segue: “si ritiene che le patologie respiratorie di cui sono affetti i ricorrenti sono da ricondurre, essenzialmente, alla patologia neurologica, per il SI. , e all'abitudine tabagica, per Parte_1 la SI.ra . Difatti, come si è detto in risposta al quesito 1, la patologia respiratoria Parte_2 del SI. è di tipo restrittivo e, quindi, si caratterizza per una riduzione dei volumi Parte_1 polmonari, correlando con l'indebolimento della muscolatura respiratoria dovuta alla SLA. Al contrario, la patologia respiratoria della SI.ra è caratterizzata da un'ostruzione Parte_2
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persistente delle vie aeree da BPCO, e l'abitudine tabagica rappresenta, certamente, il principale fattore di rischio, agendo con diversi meccanismi: • Infiammazione cronica: Il fumo di sigaretta contiene numerose sostanze chimiche irritanti che causano infiammazione cronica delle vie aeree e del tessuto polmonare. Questa infiammazione può portare a danni strutturali e funzionali nei polmoni. • Danno ai tessuti polmonari: Le sostanze chimiche presenti nel fumo di sigaretta, come il catrame e i radicali liberi, possono danneggiare gli alveoli, le piccole sacche d'aria nei polmoni dove avviene lo scambio gassoso. Questo danno porta alla perdita di elasticità e alla distruzione degli alveoli, una condizione nota come enfisema. • Produzione di muco: Il fumo di sigaretta stimola le ghiandole mucose nelle vie aeree a produrre muco in eccesso. Questo può ostruire le vie aeree e rendere difficile la respirazione. • Riduzione della funzione del sistema di pulizia dei polmoni: Il fumo di sigaretta danneggia le ciglia, le minuscole strutture simili a peli che rivestono le vie aeree e aiutano
a rimuovere il muco e le particelle estranee. Questo compromette la capacità dei polmoni di pulirsi, aumentando il rischio di infezioni e infiammazioni (…) verosimilmente, gli effetti dell'esposizione a muffe e umidità sulla salute del SI. e della SI.ra non sono quantificabili, tenuto conto Pt_1 Pt_2 dello stato anteriore dei soggetti perizianti. A sostegno di tale convincimento si segnala che dalla certificazione sanitaria in nostro possesso non risultano documentate infezioni respiratorie ricorrenti, come pure fenomeni allergici potenzialmente collegati con l'esposizione a funghi. (…) non vi sono in atti elementi per suffragare il nesso causale tra esposizione a muffe/umidità e il lamentato danno alla salute (…) Pertanto, con molta probabilità, la bonifica degli ambienti domestici dall'umidità e dalle muffe non arresterà la progressione delle malattie respiratorie di cui sono affetti
i ricorrenti”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria per i danni alla salute va rigettata.
Parimenti, va rigettata ogni ulteriore pretesa risarcitoria per danni non patrimoniali, non essendo stati gli stessi né puntualmente allegati né adeguatamente provati.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Considerata la soccombenza reciproca – il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, e la sig.ra , risultano virtualmente soccombenti rispetto alla CP_2 domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
gli attori, invece, sono soccombenti rispetto alle domande risarcitorie per danni non patrimoniali – le spese di lite del presente giudizio di merito devono essere integralmente compensate tra le parti.
Diversamente, sono poste integralmente a carico dei convenuti le spese dei giudizi cautelari introdotti in corso di causa ai sensi degli artt. 669 quater e 669 duodecies c.p.c.. Esse sono liquidate come in dispositivo, ponendole per un terzo a carico della proprietaria esclusiva sig.ra e per CP_2
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due terzi a carico del secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM Controparte_1
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento nello scaglione ricompreso tra “5.200,00 - 26.000,00” euro;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ciò ai sensi dell'arresto delle Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, secondo cui: “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051
c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”. CP_1
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente ripartite le spese delle CC.TT.UU.: quella effettuata dall'ing. - come quantificata in via anticipata in corso Per_2 di causa e poi liquidata con separato decreto in atti – nella misura di 1/3 a carico di e CP_2 di 2/3 a carico del in persona dell'amministratore p.t.. ; quella a firma Controparte_1
Per del dott. sulla persona degli attori - come quantificata in via anticipata in corso di causa e poi liquidata con separato decreto in atti – a carico di questi ultimi.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere rispetto alla domanda risarcitoria riguardante il cespite per cui è causa;
2) RIGETTA tutte le ulteriori domande avanzate dagli attori;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di merito;
4) CONDANNA al pagamento, nei confronti degli attori, di 1/3 CP_2 spese del giudizio possessorio in corso di causa r.g.n. 6525-1/2020, che si liquidano in €.1.168,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti Avv.ti Ida Scala e GI Polise per dichiarato anticipo;
5) CONDANNA al pagamento, nei confronti degli attori, di 1/3 CP_2 spese del giudizio ex art.669 duodecies c.p.c. r.g.n. 6525-2/2020, che si liquidano in €.1.168,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti Avv.ti Ida Scala e GI Polise per dichiarato anticipo;
6) CONDANNA il in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t.. al pagamento, nei confronti degli attori, di 2/3 spese del giudizio possessorio in corso di causa r.g.n.6525-1/2020, che si liquidano in €.2.235,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti Avv.ti Ida Scala e
GI Polise per dichiarato anticipo;
7) CONDANNA il in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t.. al pagamento, nei confronti degli attori, di 2/3 spese del giudizio ex art.669 duodecies c.p.c. in corso di causa r.g.n. 6525-2/2020, che si liquidano in
€.2.235,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti
Avv.ti Ida Scala e GI Polise per dichiarato anticipo;
8) PONE definitivamente le spese della C.T.U. redatta dall'ing. come Per_2 quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti, nella misura di 1/3 a carico di e di 2/3 a carico del CP_2
in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_1
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Per 9) PONE definitivamente le spese della C.T.U. redatta dal dott. sulla persona degli attori a carico di questi ultimi.
Così deciso in Aversa il 18/10/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6525 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: solo danni a cose vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla Via Cumana n. C.F._2
107/109, presso lo studio dell'Avv. Ida Scala che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
GI Polise, li rappresenta e difende, in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attori
CONTRO
(C.F. ), sito in ANRP (CE), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Dei Lavoratori n. 32 – CAP 81030, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Marano di Napoli (NA), alla Via Lazio n. 42, presso lo studio dell'Avv. Tommaso
Gabriele, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
NONCHÉ
(C.F. , elettivamente domiciliata in Frattamaggiore CP_2 C.F._3
(NA), alla Via Giulio Genoino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Filippo Chiacchio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, esponendo: - di essere comproprietari di un appartamento posto al secondo piano dell'immobile sito in ANRP (CE), alla Via Dei Lavoratori n. 32 – CAP 81030, costituito in (C.F. ); - che, a far data dal 6 novembre Controparte_1 P.IVA_1
2017, a seguito delle abbondanti piogge dei giorni precedenti, avevano constatato all'interno del proprio appartamento intensi gocciolamenti e infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo di copertura posto al piano superiore;
- che, in particolare, avevano avvertito all'interno della propria abitazione un forte odore di muffa, riscontrando altresì che le pareti e i soffitti della camera da letto, della cucina-soggiorno e del bagno erano stati interessati da evidenti infiltrazioni e colate d'acqua provenienti dal soffitto sovrastante;
- che in tutti i vani dell'appartamento erano altresì presenti evidenti macchie di umidità, le quali avevano provocato il conseguente deterioramento degli intonaci e delle pitture;
- che, a causa degli eventi sopra descritti e in considerazione delle condizioni di salute del sig. (cfr. certificato medico allegato), la sig.ra in pari data, ovvero il 06.11.2017, Pt_1 Pt_2 aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, a seguito di un sopralluogo all'interno della loro abitazione (nonché nel piano superiore, di proprietà della condomina ), avevano CP_2 riscontrato quanto sopra esposto ed espresso parere favorevole all'esecuzione di lavori urgenti di riparazione e messa in sicurezza, a tutela dell'incolumità pubblica e privata;
- che, a seguito di diffide e solleciti inviati via PEC dall'Avv. , con cui si invitava l'odierno convenuto CP_3 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, ad intervenire immediatamente per Controparte_1 eseguire i lavori all'interno dell'appartamento degli istanti, l'amministratore si era attivato soltanto in data 18.05.2018 – ovvero dopo ben sei mesi – per un sopralluogo insieme a una ditta incaricata di provvedere alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e all'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili, sia all'interno dell'appartamento degli istanti che all'esterno (sul terrazzo di copertura);
- che, a tal fine, era stata incaricata la società di quale esecutrice Controparte_4 Controparte_5 dei predetti lavori;
- che tale ditta era però intervenuta unicamente all'interno dell'appartamento
(limitandosi a una semplice tinteggiatura delle pareti danneggiate), senza eseguire alcun intervento all'esterno, indispensabile per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
- che, nel loro interesse, era dapprima intervenuta l'Avv. (cfr. comunicazioni PEC del 24.05.2018 e del 5.06.2018 CP_3 allegate), la quale aveva più volte sollecitato l'amministratore del ad CP_1 Controparte_1 intervenire urgentemente, al fine di eliminare definitivamente le cause dei fenomeni infiltrativi, così da consentire una composizione bonaria della vertenza e rinunciare a ogni pretesa risarcitoria ma, tuttavia, a tali richieste non aveva fatto seguito alcun concreto riscontro;
- che, nei mesi di gennaio e
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
febbraio 2019, il problema delle infiltrazioni si era ripresentato all'interno dell'abitazione, costringendoli a rivolgersi all'Avv. Scala, la quale aveva provveduto a sollecitare nuovamente l'odierno convenuto affinché eseguisse con urgenza i lavori, sia interni che esterni, CP_1 necessari per eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi e per risarcire, in via bonaria, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. costituzione in mora a mezzo PEC del 28.01.2020 e invito alla stipula di negoziazione assistita del 06.05.2020, entrambi allegati); - che, in particolare, nelle suddette costituzioni in mora si era evidenziata la mancata impermeabilizzazione del terrazzo di copertura e/o la mancata esecuzione regolare degli interventi necessari, circostanze che avevano determinato la rottura del bocchettone di scarico nonché della pluviale, da cui erano derivate le infiltrazioni oggetto di causa, come comprovato dalla consulenza tecnica di parte a firma del
Geometra , allegata in atti;
- che i vani dell'appartamento (camera da letto, cucina- CP_6 soggiorno e bagno) avevano subìto un progressivo deterioramento, con conseguente formazione di ristagni d'acqua e nuove infiltrazioni sulle soffitte e pareti sottostanti, manifestatesi attraverso vistose e diffuse macchie di umidità, in particolare nella cucina e nel salone;
- che quanto esposto aveva causato il danneggiamento dell'intonaco nei locali interessati;
- che il degrado degli ambienti, in particolare camera da letto, cucina-soggiorno e bagno, aveva reso tali locali inagibili e invivibili, a causa del rigonfiamento delle pareti, dell'espulsione del calcestruzzo e della rovina dell'intonaco, con conseguente pericolo di distacchi e crolli di sue porzioni all'interno dell'appartamento; - che la grave situazione descritta era stata più volte segnalata, invano, al , nella persona CP_1 dell'amministratore pro tempore sig. ed era stata rappresentata a tutti i Parte_3 condomini, dapprima verbalmente e successivamente con lettera raccomandata A/R, inviata tramite i legali di fiducia;
- che il non si era mai attivato per ripristinare la normale agibilità CP_1 dell'immobile né per eliminare i danni sopra indicati, nonostante le gravi condizioni di salute del sig.
come comprovato dalla documentazione medica allegata, che avevano subito un Pt_1 peggioramento a causa della situazione in atto;
- che il convenuto non si era adoperato CP_1 per l'esecuzione degli interventi straordinari necessari a eliminare le cause delle infiltrazioni, in particolare sul lastrico solare, causando loro danni patrimoniali (tutti specificamente indicati nel preventivo di parte depositato in atti) e danni non patrimoniali;
- che, infatti, al momento della domanda, erano ancora visibili e presenti copiose macchie di umidità all'interno delle mura e dei solai della cucina, del soggiorno, nonché della camera da letto e del bagno;
-che per il ripristino dei luoghi danneggiati dai predetti eventi (comprendente tinteggiatura, spicconatura, risanamento del calcestruzzo armato, protezioni, controsoffitti, lavori di pittura, ecc.) occorreva la somma di
€.7.686,14 (IVA esclusa), oltre ai danni patrimoniali e non patrimoniali (danni al mobilio, danni alla salute, ecc.), oltre alle spese di consulenza tecnica e ulteriori danni da precisarsi in corso di causa e/o
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
quantificati in via equitativa dal Giudice adito, in ogni caso tutti contenuti entro il limite di
€.20.000,00, di competenza per valore del Tribunale adito;
- che, ribadita la pericolosità anche per la loro salute, provocata dalla persistente umidità e dalla gravità dei danni patiti, né i reclami verbali né, da ultimo, la formale richiesta inoltrata via PEC in data 08.05.2019 dai loro procuratori di fiducia avevano sortito alcun effetto, non essendo stato adottato dal alcun intervento materiale CP_1 né in relazione all'esecuzione dei lavori, né al risarcimento dei danni da loro subiti.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) - previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento degli attori, dichiarare la responsabilità del CP_1 convenuto : a) per non aver provveduto all'eliminazione immediata delle cause stesse delle infiltrazioni e del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne gli attori dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno alla salute conseguente allo stress subìto dagli attori (ed in particolare del SI. ), per via dell'inagibilità del proprio Pt_1 appartamento, per il mancato godimento del bene immobile e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati che l'On.le Giudice adito Vorrà quantificare in via equitativa e da contenersi tutti nei limiti di Euro 20.000,00 di competenza per valore del Tribunale adito;
2) - per l'effetto condannare il convenuto in persona dell'amministratore p.t. al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai sig.ri e , Parte_1 Parte_2 economici, morali e da stress, da salute, esborsi e spese di CTP, oltre spese di CTU tutti da contenersi entro e non oltre i limiti di €.20.000,00 di competenza per valore del Tribunale adito;
3) – condannare il convenuto (c.f. ) in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari oltre Iva (se dovuta) e c.p.a. e spese generali come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.” (Cfr. pag. 6 dell'atto di citazione)
Si costituiva tardivamente in giudizio il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, che, contestando in fatto ed in diritto la domanda, eccepiva: - la violazione del contraddittorio, atteso che parte attrice non aveva chiamato in causa la sig.ra , CP_2 proprietaria esclusiva della terrazza da cui proverrebbero le infiltrazioni lamentate, sulla quale avrebbero dovuto eseguirsi gli interventi richiesti;
- l'infondatezza nel merito, perché la terrazza da cui proverrebbero le infiltrazioni era già stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla ditta incaricata direttamente dalla SI.ra , consistenti nella Controparte_7 CP_2 rimozione della pavimentazione, posa in opera di nuove piastrelle e messa in opera di polietilene per la coibentazione;
- che, in particolare, i fatti oggetto del presente giudizio si sarebbero verificati dopo tali lavori, e l'amministratore del contrariamente a quanto sostenuto da controparte, CP_1 aveva prontamente coinvolto l'assemblea dei condomini, effettuato sopralluoghi in contraddittorio
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
con le parti e interessato la compagnia assicuratrice - che nessuna Parte_4 responsabilità poteva essere addebitata al convenuto, in quanto estraneo al rapporto tra CP_1
i proprietari degli appartamenti e in quanto la terrazza era bene in proprietà esclusiva della SI.ra
; - che la vicenda era già stata oggetto di un accordo transattivo sottoscritto in data 06.11.2018 CP_2 dal SI. con cui era stata riconosciuta la descrizione dei fatti e pattuito che, in caso di Pt_1 realizzazione dello spostamento della pluviale secondo quanto previsto, egli avrebbe rinunciato a ogni richiesta risarcitoria o di rimborso per spese tecniche, materiali o legali;
- che, in particolare, in tale accordo si dava atto che: l'assemblea del 27.11.2017, su relazione del geom. , aveva Parte_5 approvato lo spostamento della pluviale;
i legali e MA avevano richiesto formalmente CP_3
l'intervento del il 18.01.2018; l'assemblea del 13.02.2018 aveva confermato lo CP_1 spostamento della pluviale, convalidato da sopralluogo del 28.02.2018; l'assemblea del 30.06.2018 aveva rigettato la richiesta di rimborso delle spese legali e tecniche avanzata dagli attori;
il geom.
aveva precisato che lo spostamento della pluviale non rientrava nei lavori commissionati Parte_5 alla;
la stessa assemblea aveva comunque dato incarico alla di procedere CP_4 CP_4 con i lavori all'interno dell'appartamento degli attori, regolarmente eseguiti;
- che il sig. aveva Pt_1 accettato la transazione, condizionata all'effettiva esecuzione dello spostamento della pluviale, rinunciando espressamente a ogni risarcimento o rimborso;
-che l'accordo conteneva una clausola risolutiva esplicita in caso di mancata esecuzione dei lavori secondo le modalità previste;
- che, successivamente, nell'assemblea del 27.06.2019, cui partecipava personalmente l'attore, veniva confermata la realizzazione dei lavori e deliberata la ripartizione di una quota pari a €.1.000,00 per il relativo intervento;
- che, nonostante tale delibera, i lavori non erano stati eseguiti a causa del rifiuto della SI.ra , che aveva più volte impedito l'accesso alle maestranze;
- che in data CP_2
26.05.2020, l'accesso alla terrazza era stato formalmente concordato, ma il geom. , come da Parte_5 verbale del 27.05.2020, riferiva di essere stato ostacolato con minacce e offese dalla SI.ra CP_2
e dal SI. , tanto da essere costretto a sospendere i lavori per salvaguardare CP_8
l'incolumità degli operai, riservandosi la facoltà di sporgere querela;
- che tale episodio dimostrava, anche in fatto, la necessità del litisconsorzio con la sig.ra , essendo ella soggetto CP_2 imprescindibile per la decisione della controversia;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna del eccepiva in compensazione la somma di € 1.649,50, a titolo di oneri CP_1 condominiali non versati dagli attori, come da estratto conto e diffida versati in atti.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Voglia il Tribunale adìto, a) in via preliminare ordinare agli attori l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della proprietaria esclusiva della terrazza da cui proverrebbero le infiltrazioni idriche SI.ra CP_2
residente in [...] in via preliminare
[...]
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire alla parte convenuta la citazione del terzo chiamato nel rispetto dei termini di rito, Controparte_9
c) nel merito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale rigettare tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti del , perché infondate in fatto e Controparte_1 in diritto;
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, compensare l'eventuale condanna con il credito di € 1.649,50 vantato dal nei confronti CP_1 degli attori e) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in ogni caso dichiarare la tenuta a Controparte_9 garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per
l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore di parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali.” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza dell'11.06.2021, stante la tardività della costituzione del convenuto, CP_1 avvenuta solo il 10.06.2021, quest'ultimo veniva dichiarato decaduto dalla richiesta di chiamata in causa della società assicurativa indicata nella comparsa di costituzione e risposta. Ritenutane, inoltre,
l'ammissibilità e la rilevanza, veniva ordinata alle parti la chiamata in causa, ai sensi degli artt. 107 e
270 c.p.c., della proprietaria del lastrico solare, sig.ra per l'udienza del 25.02.2022. CP_2
Si costituiva, in giudizio contestando anch'ella, in fatto ed in diritto la CP_2 domanda, eccependo: - l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal , non avendo ella mai CP_1 impedito l'esecuzione dei lavori per la sostituzione della pluviale sovrastante l'appartamento degli attori avendo anzi, sempre sollecitato l'amministratore affinché provvedesse all'eliminazione delle infiltrazioni lamentate;
- che aveva partecipato alle assemblee condominiali esprimendo sempre parere favorevole all'esecuzione dei lavori necessari, e aveva custodito diligentemente il terrazzo, provvedendo alla manutenzione della pavimentazione e alla pulizia degli impluvi, nonché alla completa sostituzione della pavimentazione del terrazzo soprastante l'appartamento degli attori;
- che aveva effettuato prove di allagamento, per verificare la corretta posa della pavimentazione e della guaina sottostante;
- che dette prove avevano confermato la corretta impermeabilizzazione e custodia del terrazzo, escludendo quindi ogni sua responsabilità per le infiltrazioni;
-che il Condominio confondeva gli episodi e forniva una ricostruzione errata e/o strumentale, non attinente ai fatti lamentati dagli attori;
- che il suo appartamento era posto all'ultimo piano e copriva tre unità: una di CP_1 sua proprietà, una degli attori e una dei coniugi e;
-che il terrazzo da cui proverrebbero CP_10 le infiltrazioni confinava con il cortile interno, mentre quello dei coniugi confinava con il CP_10 lato opposto (“lato ferrovia”) e tra i due lastrici vi era separazione, essendo costruita in mezzo la sua abitazione;
- che il Condominio, nella sua ricostruzione, aveva strumentalizzato la realtà per
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
dipingere l'amministratore come diligente e lei come negligente e responsabile, in modo non corrispondente al vero;
- che i fatti del maggio 2020 richiamati dal Condominio erano inconferenti, in quanto riguardavano lavori da realizzarsi sul terrazzo-balcone sovrastante l'appartamento dei coniugi , cioè sul “lato ferrovia”, non quello oggetto delle lamentele degli attori;
- che le CP_10 infiltrazioni lamentate dagli attori erano da attribuirsi alla rottura della colonna pluviale, dovuta a vetustà e/o caso fortuito, e non da difetti imputabili al suo lastrico;
- che il Condominio, tramite l'amministratore aveva gestito superficialmente le lamentele degli attori, e che era da Parte_3 verificare se avesse ritardato nel conferire mandato al legale, impedendo così la tempestiva chiamata in causa dell'assicurazione potenzialmente responsabile del risarcimento per la rottura CP_9 della pluviale, motivo per cui, in tal caso, si riservava azione di responsabilità contro l'amministratore; - che, in ogni caso, nessuna responsabilità poteva esserle attribuita per infiltrazioni derivanti da rottura della pluviale per vetustà o caso fortuito, chiedendo che venisse disposta consulenza tecnica d'ufficio, con prove di allagamento, per accertare la reale causa delle infiltrazioni e la corretta custodia della pavimentazione e della guaina impermeabilizzante.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “a) Accertare la diligente custodia e manutenzione del lastrico solare oggetto di lite da parte della SI.ra ; b) Accertare la causa delle CP_2 infiltrazioni lamentate dagli attori e, per l'effetto, condannare il ad Controparte_1 eseguire i lavori necessari;
c) Condannare il , in persona dell'amm.re Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese ed onorari di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fattone anticipo.” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta)
In corso di causa, il 24.02.2022, gli attori depositavano ricorso per denuncia di danno temuto ex art. 669 quater c.p.c. e 1171 c.c., rappresentando che “nelle more, in considerazione della fondata ragione di temere che dal lastrico di proprietà della SI.ra sovrasti pericolo di un CP_2 danno grave e prossimo e dal ragionevole timore “attuale” e “probabile “che possa verificarsi nel prossimo futuro, con costituzione in mora del 29.10.21 che si produce in atti, i procuratori degli attori invitavano e diffidavano in solido o per essi chi di ragione, il e Controparte_1 la SI.ra , ad eseguire gli interventi necessari volti alla eliminazione delle cause dei CP_2 fenomeni infiltrativi ed a predisporre tutte le cautele idonee per la rimessione in pristino;
- alla predetta diffida, non seguiva alcun riscontro da parte dei convenuti”.
Chiedevano così all'adito Tribunale di: “- ordinare al in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. SI. domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Cavour n. Parte_3
16 – cap 80019 - pec: nonché alla SI.ra res.te in Email_1 CP_2
ANRP (CE) alla Via dei Lavoratori n. 32, in solido tra loro o per essi chi di ragione o di dovere, la immediata esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni oggetto di ricorso e
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di rimessa in pristino;
- ordinare al in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
SI. domiciliato in Qualiano (NA) alla Via Cavour n. 16 – cap 80019 - pec: Parte_3
nonché alla SI.ra res.te in ANRP (CE) alla Via dei Email_1 CP_2
Lavoratori n. 32, in solido o per essi chi di ragione o di dovere a ripristinare a regola d'arte i locali di proprietà dei ricorrenti oltre rimessa in pristino necessari, così come indicati nelle consulenze di parte versate in atti a firma del geometra e da ultimo a firma dell'Ingegnere , CP_12 Persona_1 condizionatamente alla prestazione di idonea cauzione per gli eventuali danni;
- con vittoria di spese
e competenze di lite.”
Si costituivano nel subprocedimento cautelare, il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, e la sig.ra , impugnando e contestando le avverse doglianze CP_2 ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Veniva così disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente l'ing. Per_2
A seguito dell'espletamento dell'attività peritale da parte di quest'ultimo, si accoglieva il
[...] cautelare in corso di causa, ordinando alla sig.ra ed al CP_2 Controparte_1 in persona dell'Amministratore p.t., l'esecuzione delle lavorazioni meglio precisate in parte motiva e nell'elaborato a firma del CTU ing. ponendone i relativi costi per un terzo a carico Persona_2 della sig.ra e per due terzi a carico del in persona CP_2 Controparte_1 dell'Amministratore p.t., rinviando la liquidazione delle spese al merito ed avvertendo CP_2 ed al in persona dell'Amministratore p.t., che, in caso di Controparte_1 inottemperanza, si sarebbe proceduto su istanza dei ricorrenti alla attuazione coattiva della presente ordinanza.
A seguito dell'inattuazione spontanea dell'ordinanza cautelare, in data 29.09.2023, gli attori spiegavano ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. in corso di causa, rappresentando che, non essendo state eseguite le lavorazioni specificate nell'elaborato peritale a firma dell'ing. la Persona_2 situazione all'interno del cespite di loro proprietà si era aggravata, tanto che il giorno 31.07.23, alle ore 07.00, il solaio del locale bagno dell'immobile di loro proprietà era crollato. Pertanto, richiedevano di determinare le modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare pronunziata in corso di causa. A seguito del predetto ricorso, venivano determinate le modalità esecutive delle lavorazioni necessarie. Solo il 27.03.2025 veniva dichiarata la chiusura della procedura, avendo il CTU relazionato sulla puntuale esecuzione delle lavorazioni effettuate, rinviamdo al merito la liquidazione delle spese di lite.
Infine, con riferimento al giudizio ordinario, esaminati gli atti, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., e disposta una CTU medica, con ordinanza del 27.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti, e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Va, inoltre, dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del convenuto nonché della terza chiamata in causa e che ha consentito alle CP_1 parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Premesso quanto sopra, la ricostruzione degli eventi processuali e sostanziali che precedono, consente di dare atto che le parti convenute hanno provveduto all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare i vizi oggetto di contestazione, pur se secondo la sequenza degli eventi brevemente ripercorsa che consente, comunque, di dichiarare la cessazione della materia del contendere della relativa domanda spiegata, in via principale, nel presente giudizio.
A tal proposito, giova rammentare che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice
(Sez. U, Sentenza n. 13969 del 26/07/2004). Essa si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite (v. Cass. sent. n.3298/80). Orbene, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Occorre, pertanto, procedere all'esame della vicenda al fine di regolare il carico delle spese processuali, in termini di soccombenza cd. virtuale.
Orbene, va rilevato che, la domanda attorea riguardo ai danni prodotti al cespite di proprietà, risulta fondata. Depone in tal senso l'esame dell'elaborato peritale depositato nel procedimento cautelare per danno temuto dal consulente tecnico d'ufficio, ing. – il cui contenuto, in Persona_2
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quanto logicamente strutturato e coerentemente motivato, è fatto integralmente proprio dalla scrivente
– che ha accertato quanto segue: “All'esito delle ispezioni peritali espletate dal CTU si accertava lo stato dei luoghi di causa, ovvero, i danni lamentati dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 all'interno dell'immobile sub.5 di loro proprietà. Le tipologia di danno sono state numerate da uno
a quattro. (…) Danno 1, posto in corrispondenza dell'incrocio tra parete e soffitto (a confine con il locale bagno 1) della zona salone/cucina rilevabile dalle foto n.
2 -3 che seguono, dove si rileva uno stato avanzato di degrado data la presenza di muffe superficiali, efflorescenze, fenomeni di distacchi dello strato di finitura e alterazione cromatica delle pitture. (…) si ritiene l'immagine termografica
2 sia indicativa della presenza di fenomeni infiltrativi “diretti ed in corso” che hanno portato alla concentrazione di acqua all'interno degli interstizi murari e di conseguenza formazione superficiale di muffe, alterazioni cromatiche e fenomeni di distacco dello strato di finitura e percolazione di acqua. Danno 2, posto in corrispondenza dell'incrocio tra parete e soffitto (a confine con camera 1
- soggiorno/cucina e ambiente esterno) oltre che per tutta l'estensione della parete esposta a Nord del locale bagno 1 rilevabile dalle foto n.6 bis – 7 bis - 8 bis che seguono, dove sono rilevabili un'alterazione cromatica delle pitture e principi di distacco dello strato di finitura. (…) si ritiene
l'immagine termografica 5 sia indicativa della presenza di fenomeni infiltrativi che hanno portato alla concentrazione di acqua all'interno degli interstizi murari e di conseguenza formazione superficiale di muffe, alterazioni cromatiche e fenomeni di distacco dello strato di finitura in corrispondenza del soffitto del locale bagno 1 ( i danni n. 1 e n.2 sono distanti poco meno di 20 cm)
e si concentrano intorno ad un cassonetto a protezione di una colonna fecale e/o della colonna di ventilazione della stessa che di fatti culminano sul terrazzo soprastante). Danno 3, posto in corrispondenza dell'incrocio tra parete e soffitto (a confine con l'esterno e con locale bagno 1) oltre che per tutta l'estensione della parete esposta a Nord della zona camera 1 rilevabile dalle foto n.6–
7 - 8 che seguono, dove sono rilevabili un'alterazione cromatica delle pitture e principi di distacco dello strato di finitura. (…)Nella fattispecie le anomalie rilevate all'interno dell'u.i. sub.5 sono riconducibili ad una combinazione di fattori, il primo dato dalla presenza di una trave posta alla sommità della parete la quale presenta una temperatura minore al cospetto della parete stessa;
il secondo fattore è riconducibile alla presenza di eccesiva umidità all'interno del locale camera 1, generata per effetto della differenza di temperatura tra il terrazzo del piano superiore e l'ambiente confinato camera 1. (…) Si tiene a precisare che oltre quanto appena detto, sono presenti in corrispondenza delle pareti e del soffitto fenomeni di alterazione cromatica riconducibili alla presenza di una trave posta alla sommità della parete la quale presenta una temperatura minore al cospetto della parete stessa ed alla presenza di eccesiva umidità all'interno del locale camera 1, generata per effetto della differenza di temperatura tra il terrazzo del piano superiore e l'ambiente
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confinato camera 1.(…) In relazione a quanto descritto in precedenza questo CTU ritiene che i danni lamentati dalla parte istante sig.ri e inerenti l'unità immobiliare Parte_1 Parte_2 di loro proprietà sub.5, trovano fondamento con quanto da egli rilevato durante gli accessi ai luoghi di causa, il tutto riconducibile a fenomeni infiltrativi provenienti dal piano superiore sub.29. Danno
4, posto in corrispondenza dell'incrocio tra parete e soffitto (a confine con l'esterno) sulle pareti esposte a Nord e Nord-Est del locale cucina rilevabile dalle foto n.
1-1 bis che seguono, dove si evince un'alterazione cromatica delle pitture e principi di muffa. (…) Nella fattispecie le anomalie rilevate all'interno dell'u.i. sub.5 sono riconducibili dalla presenza di una trave posta alla sommità della parete la quale presenta una temperatura minore al cospetto della parete stessa, classico ponte termico, da deficit della tecnologia edilizia dell'involucro del fabbricato”. Pertanto, le verifiche dello stato dei luoghi da parte dell'ausiliario ha verificato e confermato la situazione prospettata dagli attori/ ricorrenti, rappresentandone la gravità.
Il CTU incaricato, infatti, verificava e confrontava la situazione riscontrata con quanto descritto nelle perizie di parte a firma del geometra del 2018 e dell' ing. del 2022 CP_12 Per_1 evidenziando che: “Al fine di verificare se vi è stato nel corso del tempo un aggravio degli ammaloramenti insistenti all'interno dell'immobile sub.5 di proprietà istante sig.ri Parte_1
e , lo scrivente ha cercato di confrontare le foto allegate alla relazione tecnica stilata Parte_2 dal Geom. in data 15/02/2018, tale circostanza non è stata possibile o Persona_3 comunque la sovrapposizione non è accettabile, in quanto le stesse vengono riportate in bianco e nero e quindi non consentono di stabilire con certezza lo stato degli ambienti interni dell'u.i. sub.5.
Diversamente, nella relazione stilata dall'Ing. in data 21/02/2022 è presente Persona_1 documentazione fotografica a colori: in questa produzione via è possibile constatare una periodo temporale dall'anno 2019 al 2022 , la produzione di già contiene un parallelismo tra gli Parte_6 ambienti interessati da danneggiamenti dell'immobile sub.5 rilevati nell'anno 2019n ed in febbraio
2022. (…) Il confronto fotografico del locale cucina/salone dell'immobile sub.5, rappresentato dalle immagini 13 e 13bis rispettivamente scattate nell'anno 2019 e 2022, mette in evidenza un fenomeno infiltrativo stazionario presente all'incrocio tra soffitto/parete del locale salone/cucina (confinante con locale bagno 1 ed ambiente esterno), pertanto, si ritiene che non vi è stato un aggravio del danno
(danno 1 nella presente relazione), sebbene, come constatato nel corso degli accessi ai luoghi di causa erano ancora presenti gocciolamenti in corrispondenza del soffitto . Una situazione diversa da quella precedente è visibile dal confronto delle immagini 14 e 14bis rappresentative del locale bagno 1 (confinante con locale salone/cucina - camera 1 – ambiente esterno), in questo caso si rileva un sostanzioso aggravio del danno (danno 2 nella presente relazione), dato dall'estensione dell'area ammalorata e formazione di muffe superficiali, generate dal fenomeno infiltrativo in atto. Per
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
l'ambiente camera 1(a confine con l'esterno e con locale bagno 1) in sede di accesso non sono stati rilevati gocciolamenti in corso e come per il danno 1 ; la superficie ammalorata rilevata all'anno
2019 risulta sovrapponibile con quella rilevata nell'anno 2022, pertanto, non è stato riscontrato un aggravio delle condizioni dell'ambiente”.
Relativamente, poi, all'eziologia dei danni riscontrati, l'ing. precisava: “...i danni Per_2 presenti all'interno dell'u.i. sub.5 sono imputabili a fenomeni infiltrativi che hanno origine sul terrazzo annesso all'immobile sub.29. (…) Dalla sovrapposizione grafica si evince che i danni che hanno maggior evidenza lamentati all'interno dell'u.i. sub.5 si concentrano nella stessa posizione dove nella proiezione soprastante è presente l'unico impluvio atto a smaltire le acque captate dal terrazzo annesso all'u.i. sub.29 (…)”. Chiariva, altresì, che “(...)non vi è alcun dubbio che le cause siano riconducibili all'impluvio stesso, in quanto gli effetti sortiti dal fenomeno infiltrativo sono posti nella specifica corrispondenza ove nella proiezione superiore è presente l'elemento che consente lo smaltimento delle acque del terrazzo.” Infine, evidenziava che vi era “una discontinuità nella fuga di giunzione tra le lastre in cotto della cimasa del parapetto e la presenza di vegetazione”, ma riteneva che “(…) dia un apporto di minor rilevanza rispetto al fenomeno infiltrativo causato dall'impluvio (…)”.
Gli accertamenti effettuati, come sopra brevemente riportati, consentono di riconoscere la soccombenza virtuale degli odierni convenuti riguardo alla domanda risarcitoria per i danni al cespite di proprietà degli attori che, a seguito degli interventi effettuati, è stata adempiuta in forma specifica, attraverso la messa in sicurezza dei luoghi, l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed il ripristino degli ambienti interessati.
Diversa, invece, risulta la valutazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata dagli attori, la quale risulta infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In merito, occorre richiamare le conclusioni della consulenza medico-legale redatta dal dott. Per_4
– elaborato anch'esso recepito dalla scrivente in quanto logicamente argomentato e
[...] congruamente motivato – il quale ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra l'esposizione a muffe e umidità e le patologie denunciate dagli attori.
Più esattamente, il consulente tecnico nominato, nel proprio elaborato ha rilevato quanto segue: “si ritiene che le patologie respiratorie di cui sono affetti i ricorrenti sono da ricondurre, essenzialmente, alla patologia neurologica, per il SI. , e all'abitudine tabagica, per Parte_1 la SI.ra . Difatti, come si è detto in risposta al quesito 1, la patologia respiratoria Parte_2 del SI. è di tipo restrittivo e, quindi, si caratterizza per una riduzione dei volumi Parte_1 polmonari, correlando con l'indebolimento della muscolatura respiratoria dovuta alla SLA. Al contrario, la patologia respiratoria della SI.ra è caratterizzata da un'ostruzione Parte_2
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persistente delle vie aeree da BPCO, e l'abitudine tabagica rappresenta, certamente, il principale fattore di rischio, agendo con diversi meccanismi: • Infiammazione cronica: Il fumo di sigaretta contiene numerose sostanze chimiche irritanti che causano infiammazione cronica delle vie aeree e del tessuto polmonare. Questa infiammazione può portare a danni strutturali e funzionali nei polmoni. • Danno ai tessuti polmonari: Le sostanze chimiche presenti nel fumo di sigaretta, come il catrame e i radicali liberi, possono danneggiare gli alveoli, le piccole sacche d'aria nei polmoni dove avviene lo scambio gassoso. Questo danno porta alla perdita di elasticità e alla distruzione degli alveoli, una condizione nota come enfisema. • Produzione di muco: Il fumo di sigaretta stimola le ghiandole mucose nelle vie aeree a produrre muco in eccesso. Questo può ostruire le vie aeree e rendere difficile la respirazione. • Riduzione della funzione del sistema di pulizia dei polmoni: Il fumo di sigaretta danneggia le ciglia, le minuscole strutture simili a peli che rivestono le vie aeree e aiutano
a rimuovere il muco e le particelle estranee. Questo compromette la capacità dei polmoni di pulirsi, aumentando il rischio di infezioni e infiammazioni (…) verosimilmente, gli effetti dell'esposizione a muffe e umidità sulla salute del SI. e della SI.ra non sono quantificabili, tenuto conto Pt_1 Pt_2 dello stato anteriore dei soggetti perizianti. A sostegno di tale convincimento si segnala che dalla certificazione sanitaria in nostro possesso non risultano documentate infezioni respiratorie ricorrenti, come pure fenomeni allergici potenzialmente collegati con l'esposizione a funghi. (…) non vi sono in atti elementi per suffragare il nesso causale tra esposizione a muffe/umidità e il lamentato danno alla salute (…) Pertanto, con molta probabilità, la bonifica degli ambienti domestici dall'umidità e dalle muffe non arresterà la progressione delle malattie respiratorie di cui sono affetti
i ricorrenti”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria per i danni alla salute va rigettata.
Parimenti, va rigettata ogni ulteriore pretesa risarcitoria per danni non patrimoniali, non essendo stati gli stessi né puntualmente allegati né adeguatamente provati.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Considerata la soccombenza reciproca – il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, e la sig.ra , risultano virtualmente soccombenti rispetto alla CP_2 domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
gli attori, invece, sono soccombenti rispetto alle domande risarcitorie per danni non patrimoniali – le spese di lite del presente giudizio di merito devono essere integralmente compensate tra le parti.
Diversamente, sono poste integralmente a carico dei convenuti le spese dei giudizi cautelari introdotti in corso di causa ai sensi degli artt. 669 quater e 669 duodecies c.p.c.. Esse sono liquidate come in dispositivo, ponendole per un terzo a carico della proprietaria esclusiva sig.ra e per CP_2
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
due terzi a carico del secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM Controparte_1
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento nello scaglione ricompreso tra “5.200,00 - 26.000,00” euro;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ciò ai sensi dell'arresto delle Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, secondo cui: “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051
c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”. CP_1
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente ripartite le spese delle CC.TT.UU.: quella effettuata dall'ing. - come quantificata in via anticipata in corso Per_2 di causa e poi liquidata con separato decreto in atti – nella misura di 1/3 a carico di e CP_2 di 2/3 a carico del in persona dell'amministratore p.t.. ; quella a firma Controparte_1
Per del dott. sulla persona degli attori - come quantificata in via anticipata in corso di causa e poi liquidata con separato decreto in atti – a carico di questi ultimi.
14 R.g.n° 6525 / 2020 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere rispetto alla domanda risarcitoria riguardante il cespite per cui è causa;
2) RIGETTA tutte le ulteriori domande avanzate dagli attori;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di merito;
4) CONDANNA al pagamento, nei confronti degli attori, di 1/3 CP_2 spese del giudizio possessorio in corso di causa r.g.n. 6525-1/2020, che si liquidano in €.1.168,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti Avv.ti Ida Scala e GI Polise per dichiarato anticipo;
5) CONDANNA al pagamento, nei confronti degli attori, di 1/3 CP_2 spese del giudizio ex art.669 duodecies c.p.c. r.g.n. 6525-2/2020, che si liquidano in €.1.168,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti Avv.ti Ida Scala e GI Polise per dichiarato anticipo;
6) CONDANNA il in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t.. al pagamento, nei confronti degli attori, di 2/3 spese del giudizio possessorio in corso di causa r.g.n.6525-1/2020, che si liquidano in €.2.235,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti Avv.ti Ida Scala e
GI Polise per dichiarato anticipo;
7) CONDANNA il in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t.. al pagamento, nei confronti degli attori, di 2/3 spese del giudizio ex art.669 duodecies c.p.c. in corso di causa r.g.n. 6525-2/2020, che si liquidano in
€.2.235,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti
Avv.ti Ida Scala e GI Polise per dichiarato anticipo;
8) PONE definitivamente le spese della C.T.U. redatta dall'ing. come Per_2 quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti, nella misura di 1/3 a carico di e di 2/3 a carico del CP_2
in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_1
15 R.g.n° 6525 / 2020 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Per 9) PONE definitivamente le spese della C.T.U. redatta dal dott. sulla persona degli attori a carico di questi ultimi.
Così deciso in Aversa il 18/10/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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