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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 4.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 259 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in AL (SA), alla Via Tempone G. Pietro n. 34, Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marotta insieme al quale elettivamente domicilia presso il suo Studio in Laurino (SA) alla Piazza Magliani n. 3;
PEC: Email_1
Ricorrente - Opponente
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio RI e dall'Avv.
NT TA RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Vallo della
Lucania, alla via L. Rinaldi, n. 8;
PEC: Email_2
1
[...] Email_3
Resistente - Opposto
OGGETTO: Retribuzione (opposizione a D.I n. 759/2021)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 15.1.2022, la Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 759/2021 reso dal Tribunale di Salerno –
Sezione Lavoro in data 3.12.2021, con il quale era stato ingiunto alla ricorrente di pagare in favore del sig. la somma di € 43.969,88, oltre interessi e spese Controparte_1
processuali.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica del C.C.N.L. e per l'erroneità dei in relazione ai quali si fondava Pt_3
l'ammontare delle somme richieste ed ingiunte, in quanto la mensilità di maggio 2021 e n.
5 giorni di Giugno 2021 erano stati regolarmente pagati con bonifico bancario.
Nel merito, esponeva che nessun importo doveva essere corrisposto al sig. CP_1
, in quanto lo stesso aveva dichiarato per iscritto di essere stato integralmente
[...]
pagato e di non aver diritto ad alcuna ulteriore somma in relazione all'intercorso rapporto di lavoro.
La società opponente precisava, infine, che dal 15.06 al 20.07.2021 il sig. si era CP_1
ingiustificatamente assentato dal Lavoro, pur essendo regolarmente assunto e retribuito,
mentre contattava la clientela della stessa per indurla a disdettare i Parte_1
Contratti precedentemente Stipulati e sviarla presso Aziende Concorrenti;
quantificava i danni asseritamente subiti in € 25.000,00.
Sulla scorta di tali eccezioni concludeva chiedendo volersi, sul punto: <
1. Preliminarmente
dichiarare la NULLITA' e/o IMPROCEDIBILITA' del Ricorso per cui è causa, per omessa
2 notifica, in allegato al D.I., del C.C.N.L. e della Relazione Tecnica – Conteggi Analitici
descrittivi del metodo in relazione al quale è stata richiesta la somma Ingiunta.
2. In ogni caso, rigettare la domanda formulata da Parte Ricorrente, INFONDATA in FATTO
ed in DIRITTO, per tutti i motivi analiticamente esposti, argomentati e DOCUMENTATI.
3. Condannare lo stesso al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1
aggravata, nella misura di €. 5.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero
nella somma maggiore e/o minore che l'intestato Giudicante dovesse ritenere congrua, per
aver infondatamente e speculativamente formulato un'azione processuale in danno
dell'Esponente.
(…)
4. Condannare, inoltre, il medesimo , al RISARCIMENTO dei Danni Controparte_1
cagionati al Suo Datore di Lavoro, nell'importo di €. 25.000,00 per i motivi analiticamente
esposti, rappresentati, argomentati e DOCUMENTATI al punto n. 4 della formulata
Opposizione.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore
Antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre , CNAP ed IVA come CP_2
per legge>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria depositata il 9.2.2022 si costituiva
, il quale deduceva la fondatezza delle proprie ragioni, e segnatamente Controparte_1
evidenziava:
- la correttezza dei conteggi, nonché l'avvenuta rituale allegazione del CCNL
– CONFAPI, Pelli e Cuoio, P.M.I, e del prospetto di calcolo del TFR CP_3
spettante al sig. dal 01.03.2011 al 05.07.2021; Controparte_1
- l'infondatezza della presunta quietanza prodotta da parte opponente, mancante di data certa e sovrapposta ad un foglio bianco sul quale il , vari anni prima della cessazione CP_1
3 del rapporto di lavoro, aveva collocato la propria firma su richiesta di parte datrice e motivata da non mai esplicitati adempimenti di parte datrice;
- l'irritualità e l'inammissibilità delle disposte domande riconvenzionali proposte dalla società
opponente tese al risarcimento dei danni per € 30.000,00;
- che effettivamente i pagamenti delle mensilità di maggio 2021 e di n. 5 giorni di giugno
2021, per l'importo di € 2.227,52, risultavano avvenuti, con conseguente riduzione dell'importo dovuto dalla società da € 43.969,88 ad € 41.742,36.
Concludeva chiedendo volersi: <- Rigettare il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo
per cui è giudizio, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni che precedono, con conferma
dell'opposto decreto ingiuntivo, previa modificazione in riduzione unicamente dell'importo
dovuto ed ingiunto da € 43.969,88 ad € 41.742,36, una volta detratto l'importo corrisposto
al pari ad € 2.227,52 per le causali di cui innanzi. CP_1
- Condannare parte opponente al pagamento delle spese processuali con attribuzione delle
stesse ai sottoscritti procuratori antistatali>>.
3. Ammesse le istanze istruttorie, dopo una serie di rinvii interlocutori dovuti all'assenza dei testi e dispostone l'accompagnamento coattivo, venivano sentiti i sigg.ri Controparte_4
e . Controparte_5
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 3.10.2025, la quale era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Tutte le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. L'opposizione è fondata solo in parte, dovendo essere accolta limitatamente all'acquisita prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni dovute per i mesi di maggio e giugno,
2021, mentre va, nel resto, rigettata, essendo stata acquisita la prova del credito di parte opposta (attrice in senso sostanziale) ed essendo risultata non accoglibile la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dall'opponente.
2. Va, in primo luogo, evidenziato come il credito di parte opposta risulti dimostrato in modo certo, e non efficacemente contrastato da parte ricorrente, mediante la documentazione posta a pase del provvedimento monitorio;
documentazione rappresentata, in primo luogo,
dalle buste paga in atti e dall'estratto contributivo relativo al lavoratore , Controparte_1
che costituiscono prova scritta proveniente dallo stesso debitore pienamente dimostrativa delle spettanze richieste dal ricorrente sia sotto il profilo dell'an che del quantum (avendo la ditta datrice sia elaborato i prospetti paga e sia trasmesso all' i dati retributivi su cui CP_6
calcolare la contribuzione dovuta, né essendo state in questa sede articolate deduzioni di sorta sulla attendibilità di tali atti di provenienza datoriale); e, in secondo luogo, dalla copia del CCNL di riferimento (che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, è presente agli atti del monitorio, pur, a ben vedere, apparendo addirittura ultronea nel caso specifico)
e dal prospetto di calcolo del TFR redatto dal lavoratore, basato sulle retribuzioni emergenti dagli atti suddetti, attinenti all'intero rapporto.
In effetti a ben vedere l'impresa opponente non soltanto non ha disconosciuto il rapporto lavorativo con l'opposto e non ha specificamente disconosciuto la corrispondenza al vero dei dati lavorativi e retributivi esposti nelle buste paga e nell'estratto contributivo succitati,
ma si è limitata ad una contestazione del tutto generica ed assertiva della documentazione prodotta in sede monitoria (per la parte di maggiore significatività, a ben vedere, da essa stessa promanante).
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento all'aspetto dei conteggi sviluppati da parte opposta in sede monitoria, vige rispetto ad essi un onere di specifica contestazione ad opera
5 della parte convenuta in senso sostanziale, posto che nel rito del lavoro il convenuto (cioè
l'opponente in caso di opposizione a D.I.) ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., “occorrendo
a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti
ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr., tra le molte,
Cass. n.4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949
del 2018, per la quale: <Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i
conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la
sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica
necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la
contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi
escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento
genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur">>).
E nel caso in esame la contestazione dei conteggi ad opera di parte opponente si è limitata all'assertiva affermazione dell'erroneità di tali conteggi, senza alcuna censura di merito puntuale e specifica, nonostante il fatto che parte opposta in sede monitoria abbia prodotto,
sia nel corpo del ricorso che negli atti allegati al medesimo un computo del tutto chiaro e decifrabile delle somme richieste e delle modalità con le quali, in conformità agli atti dimostrativi del credito a sua disposizione, è pervenuta alla quantificazione delle sue spettanze sia a titolo di 13^ mensilità per gli anni in considerazione e sia a titolo di TFR.
3. Sicuramente è da escludere l'idoneità probatoria e la stessa validità giuridica dell'atto di quietanza valorizzato da parte opponente.
In primo luogo, difatti, detto atto è del tutto privo di data, sicché non è possibile stabilire se esso sia stato reso alla conclusione del rapporto di lavoro – circostanza difficilmente credibile attesa la modalità conflittuale con la quale risulta essersi conclusa la relazione lavorativa – o antecedentemente ad esso.
6 Ove, dunque, fosse stato sottoscritto prima della conclusione del rapporto si tratterebbe non di una quietanza bensì di una rinuncia a futuri diritti a prestazioni dovute ex lege che, in parte, sarebbero maturati solo al termine del rapporto, con la sua conseguente nullità
normativamente prevista dall'art. 2113 c.c.
In ogni caso una quietanza, per avere validità, deve far riferimento a pagamenti specifici e a dazioni ben determinabili di danaro, non può essere resa in termini generali ed indistinti atteso che, per consolidato insegnamento di legittimità “le cosiddette quietanze liberatorie,
in mancanza di specifiche indicazioni sui pagamenti ricevuti e sui crediti estinti, oppure
sui crediti di cui il lavoratore intende disporre con rinuncia o transazione, costituiscono una
semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato
soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, hanno la natura giuridica di dichiarazioni di
scienza, prive di qualsiasi efficacia negoziale o confessoria e non preclusive di un'azione in
giudizio ai fini del riconoscimento dei diritti non ancora soddisfatti” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4872 del 27/05/1996 e, più di recente, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023,
secondo cui: “La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa,
di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di
essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza
priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un
negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi
di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che
la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri
diritti”).
In base a tali coordinate ermeneutiche, dunque, nel caso che ci riguarda, atteso il tenore vago e indeterminato della dichiarazione in esame, anche laddove si ritenesse che l'atto in parola fosse stato sottoscritto dopo la conclusione del rapporto, esso andrebbe qualificato comunque come una mera manifestazione di convincimento soggettivo o, al più, come un
7 atto a contenuto essenzialmente rinunziativo o transattivo e come tale da giudicare comunque nullo ai sensi dell'art. 2113 c.c. già richiamato.
4. Ne deriva, in conclusione, che risulta unicamente dimostrata, in base alla copia del bonifico prodotta da parte opponente ed alla luce della dichiarazione ammissiva resa a tal riguardo da parte opposta, la non spettanza a delle somme, ricomprese Controparte_1
nell'ingiunzione di pagamento opposta, afferenti al pagamento degli stipendi di maggio e giugno 2021, corrispondenti all'importo complessivo di € 2.227,52 già erogato prima dell'emissione del titolo monitorio, con la conseguenza che, al contrario, risulta pienamente provato il diritto del lavoratore opposto ad ottenere la corresponsione della somma complessiva lorda di € 41.742,36 (di cui € 35.381,09 a titolo di TFR ed € 6.361,28 per le tredicesime mensilità) in luogo del maggior importo ingiunto di € 43.969,88.
5. Passando all'esame della domanda riconvenzionale, conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria.
5.1. ha dichiarato di aver avuto modo di conoscere il sig. Controparte_5 CP_1
, che lavorava per la come autista, in quanto ella aveva lavorato dal
[...] Parte_1
2016 al 2023 per la General Company s.r.l., che aveva gli uffici all'interno dello stesso stabile della Pt_1
Nel 2021 il sig. , che in precedenza aveva già manifestato verbalmente una certa CP_1
insofferenza rispetto alla sua situazione lavorativa, iniziò a non recarsi più al lavoro. Il sig.
e aveva riferito che ciò fu fatto senza fornire alcuna giustificazione, e che Parte_2
tutte le macellerie che in precedenza erano ricomprese nel giro che effettuava il CP_1
non provvidero più a consegnare il materiale SOA alla poiché taluno si era Parte_1
recato a ritirare detto materiale prima della ditta Pt_1
5.2. ha premesso di essere stato lavoratore dipendente della Controparte_4 [...]
per due distinti periodi, da ultimo da settembre 2020 e fino a gennaio 2023, con Parte_1
8 mansioni di autista.
Ricordava che all'inizio dell'estate del 2021, il sig. ebbe una discussione col titolare CP_1
della ditta datrice, sig. il quale gli aveva chiesto di caricarsi un numero Parte_2
maggiore di ritiri, nonostante il avesse già recentemente subito un incremento del CP_1
suo carico di lavoro.
Dal giorno successivo il non si recò più al lavoro e il affidò il suo giro ad CP_1 Pt_1
un ragazzo che già lavorava per la ditta in affiancamento ad un altro collega per un giro diverso;
nelle settimane seguenti, la riscontrò che quasi tutte le macellerie Parte_1
presso cui in precedenza si recava la vevano già consegnato la merce al , Pt_1 CP_1
che aveva cominciato a lavorare come autista per altra ditta, la EG.
Il sig. pertanto, contattò le macellerie in questione, chiarendo di dover consegnare Pt_1
la merce al proprio autista oppure di risolvere il contratto;
circa una quindicina delle 70
macellerie decisero di risolvere il contratto e di affidarsi alla EG in quanto conoscevano da molti anni. CP_1
5.3. Ad avviso dello scrivente la richiesta risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'opponente non può essere accolta perché risulta sia carente sotto il profilo deduttivo che priva di prova sotto il profilo dimostrativo.
La domanda in questione, infatti, risulta fondata su un duplice presupposto: a) l'aver dovuto l'azienda sopperire all'improvvisa assenza del lavoratore;
b) l'aver l'azienda perso alcuni fornitori di pelli in ragione del comportamento tenuto dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto.
Ma, per quanto concerne il primo profilo, risulta dalla testimonianza di , Controparte_4
anche lui autista della nel periodo in questione, che dopo l'allontanamento del Parte_1
lavoratore, avvenuto all'esito di un diverbio con il datore di lavoro, l'impresa datrice ha assegnato subito il giro dei ritiri che in precedenza era affidato al ad altro autista CP_1
che già operava in affiancamento ad altro collega, sicché l'azienda, sia pur con qualche
9 difficoltà organizzativa, è riuscita a garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa suddetta. Di conseguenza non si coglie quale sarebbe stato il danno che l'impresa avrebbe subito, né esso viene precisamente indicato dall'opponente.
Per quanto concerne il secondo aspetto, pur essendo emersa con sufficiente nettezza la circostanza che il , dopo le dimissioni, si sia recato presso le macellerie che CP_1
rifornivano la ditta ritirare il materiale SOA per conto di una ditta concorrente, Parte_1
favorendo, in un certo numero di casi, la risoluzione del rapporto di fornitura che esse avevano con la nondimeno non è stato chiarito dalla ditta opponente quale Parte_1
sarebbe stato in concreto il danno che da ciò essa avrebbe subito, non essendo stato specificato in ricorso cosa ciò abbia comportato per la in termini, ad esempio, Parte_1
di mancato guadagno o di maggiore spesa o di maggiore difficoltà di acquisizione aliunde
dello stesso materiale o, in ultima analisi, di incidenza negativa sul processo produttivo.
In carenza di allegazione, prima ancora che di prova, di tali aspetti, risulta evidente come la domanda risarcitoria non possa essere accolta, non essendo individuabile il profilo di danno che la ditta datrice di lavoro avrebbe subito.
E' appena il caso di soggiungere, infine, che l'opponente non ha formulato nessuna domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso
6. Ne consegue, in conclusione, che il D.I. opposto va revocato e va resa condanna di parte opponente al pagamento della somma dovute per le causali predette nella misura rideterminata in questa sede di € 41.742,36.
E' del resto principio consolidato e del tutto pacifico quello secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice, laddove accerti che la misura del credito dell'attore in senso sostanziale sia diversa e minore rispetto a quella per la quale è stata resa la pronuncia monitoria, non possa fermarsi alla sola revoca del D.I., ma debba procedere alla verifica della consistenza della pretesa creditoria come in altro ordinario giudizio a cognizione piena, determinando, quindi, in sede di opposizione, l'effettiva
10 consistenza del credito dell'opposto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26629 del 2009).
Per tale ragione il decreto ingiuntivo in questa sede opposto va revocato, dovendo essere rideterminata nella misura anzidetta l'entità delle spettanze retributive facenti capo all'opposto.
7. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, vanno compensate nella misura di un terzo, mentre per i restanti due terzi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, modificato dal d.m. n. 147 del 2022, con attribuzione al procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 259 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022, così
provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto (n.
759/2021 reso dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro in data 3.12.2021), condanna la soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore di della somma lorda complessiva di € 41.742,36, oltre accessori Controparte_1
ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
3) condanna la società opponente al pagamento, in favore dell'opposto, di due terzi delle spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza e per le due fasi del giudizio, in complessivi € 5.100,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore di parte opposta per dichiarato anticipo, dichiarando compensate tra le parti un terzo delle stesse.
Salerno, 16.10.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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