Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.464 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1 e difesa dagli Avv. Pierluigi Rizzo e Laura Testa, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale is. G/8
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Correra, Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia in Nola (NA), via Improda n. 62
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 1/3/24, la società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.120/2024 dell'1/2/24, con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda di _1
, aveva dichiarato il diritto dello stesso al pagamento di
[...] euro 9.161,77 a titolo di TFR, oltre gli accessori di legge.
L'appellante ha censurato la decisione per l'erronea lettura dei dati contabili risultanti dal modello CUD 2020, avendo ritenuto che tutte le somme ivi riportate fossero riferibili esclusivamente a quote di TFR maturate e per avere ritenuto che l'unico importo anticipato a tale titolo al lavoratore fosse quello di euro 1.582,47, come ammesso dallo stesso ribadiva che il TFR maturato al _1
31/12/2019 era pari a euro 2.254,20, da cui andava detratta l'anticipazione di euro 1.582,47, sicchè il TFR residuo spettante
Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la rideterminazione del minore importo spettante.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'atto di appello per le ragioni espresse in memoria.
La Corte ritenutane la necessità, ha disposto CTU contabile e all'esito del deposito della perizia, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e in tali limiti va accolto.
Nella fattispecie in esame, in cui le circostanze di fatto relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa nel periodo dall'8 maggio 2015 al 15/12/19 (intervallato da due licenziamenti, a cui ha fatto seguito la reintegra giudiziale in servizio del
) non sono contestate, si controverte esclusivamente _1 dell'importo spettante all'ex dipendente a titolo di TFR.
Essendo sorta specifica questione sulla corretta lettura dei dati contabili risultanti dal modello CUD anno 2020, sulla cui base il aveva chiesto il pagamento di euro 10.744,24, domanda _1 accolta dal Tribunale nei limiti del minore importo di euro 9.161,77, è stata disposta da questa Corte CTU contabile avente ad oggetto il quesito di “accertare se l'importo TFR spettante a Controparte_1 in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la dall'8 Pt_1 maggio 2015 al 15/12/19, tenuto conto delle risultanze del modello CUD 2020, delle censure della società appellante circa la sua corretta lettura e delle repliche di parte appellata, sia quello richiesto dal lavoratore o quello minore sostenuto dall'azienda, considerate anche le somme già anticipate a tale titolo.
Orbene il Consulente nominato, con la chiara, precisa ed esaustiva perizia depositata, ha chiarito quanto segue:
“Esaminati i cedolini si è potuto osservare che a dicembre 2015 risulterebbe calcolato un TFR lordo di € 585,33, corrispondenti a € 440,74 al netto dell'IRPEF di € 64,59.
A gennaio 2017, a seguito cessazione intervenuta, risulta calcolato un TFR lordo pari a € 1.032,82, corrispondenti ad € 852.53 al netto di € 180,29 di IRPEF.
Risulterebbero pertanto calcolati complessivamente € 1.618,15 lordi a titolo di TFR.
Si osserva altresì che risultano calcolate le seguenti somme: -€ 5.455,16 a titolo di indennità risarcitorie nel mese di luglio 2017 corrispondente ad € 4.200,47 al netto dell'IRPEF di € 1.254,69
-€ 30.519,76 a titolo di indennità risarcitorie nel mese di novembre 2019 corrispondenti ad € 23.500,22 al netto dell'IRPEF di € 7.019,54 come risulta indicato nella cud 2020 precisamente nella sezione emolumenti arretrati.
Esaminata la CU 2020 si rileva che nella sezione TFR E INDENNITA' EQUIPOLLENTI, risultano indicati nel campo 801 € 888,02 e nel campo 802 € 9.857,17.
In base alle istruzioni ministeriali, nel campo 801 vanno indicati nel punto 801 le somme erogate nell'anno, mentre nel punto 802 quelle erogate in anni precedenti.
Sulla base dei cedolini esaminati nell'anno 2019 non risulterebbero somme anticipate a titolo di TFR e negli anni precedenti risulterebbero soltanto € 1.618,15.
Si è proceduti, quindi, a calcolare la retribuzione minima spettante in base al IV livello Ccnl Istituti di Vigilanza per determinare il TFR spettante per tutto il periodo dal 8 maggio 2015 al 15 dicembre 2019, al netto dell'anticipo complessivo di € 1.618,15, avendo cura di inserire nel calcolo anche le indennità risarcitorie.
In conclusione, alla luce dei documenti presi in esame e per effetto delle operazioni di ricalcolo si è pertanto giunti a determinare il TFR spettante nella misura di € 6.274,28, che al netto delle anticipazioni pari ad € 1.618,15 determina un saldo dovuto per differenza di € 4.656,13”.
Tali conclusioni peritali sono state contestate dalla società appellante esclusivamente nella parte in cui il consulente ha inserito nella base di calcolo del TFR anche il valore di ferie e permessi non goduti annualmente, che, ai sensi dell'art. 141 CCNL, non dovevano entrare nella base di calcolo, obiezione che la Corte reputa corretta sicchè va detratto il relativo importo di euro 574,67; nessuna obiezione alla perizia ha, invece, mosso parte appellata.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va parzialmente accolto dovendosi rideterminare l'importo spettante al in euro 4.081,46 in luogo di quello maggiore _1 di cui alla sentenza impugnata, che va, quindi, parzialmente riformata.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione per metà delle spese del presente grado del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva svolta, mentre quelle di CTU sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina l'importo spettante al a titolo di TFR Controparte_1 in euro 4.081,46 in luogo di quello maggiore di cui alla sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo.
Condanna l'appellante società al pagamento delle spese del presente grado che liquida per metà in euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione all'avv. avv. Nicoletta Correra e compensa l'altra metà.
Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Napoli 4/2/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente