Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 8 del 2026, proposto da
- PI NE, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Carmen NE, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Rapolla, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- alla sentenza di questo Tribunale amministrativo del 10 luglio 2025, n. 19.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, il Consigliere avv. ET PP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questo Tribunale amministrativo, colla decisione in epigrafe, ha, tra l’altro, condannato il Comune di Rapolla al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura ivi indicata.
1.1. La sentenza è stata notificata a detto Ente civico, il quale non ha, secondo quando prospettato dalla deducente, provveduto al dovuto pagamento.
1.2. È stato pertanto proposto il presente ricorso, volto ad ottenere il pagamento delle predette somme, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia del Comune intimato e l’applicazione delle penalità di mora.
2. Il Comune di Rapolla, ritualmente evocato, non è comparso in lite.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 25 marzo 2026 il Collegio ha indicato a parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc. amm., la questione, rilevata d’ufficio, dell’irricevibilità del ricorso. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è irricevibile. L’art. 87, n. 3, cod. proc. amm. dispone la dimidiazione a quindici giorni del termine per il deposito del ricorso, tra gli altri, nei giudizi di ottemperanza. Nel caso di specie la notificazione si è perfezionata in data 15 dicembre 2025, mentre il deposito è intervenuto soltanto in data 12 gennaio 2026, oltre lo spirare del predetto termine decadenziale.
5. Non vi è luogo a disporre circa la spese di lite, non essendosi costituito in giudizio l’Ente civico intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
EF SA, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
ET PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET PP | EF SA |
IL SEGRETARIO