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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IA AN, Presidente
DE IM NI, TO
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4213/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci, 66-82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17225/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249021678705000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7788/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello principale di Agenzia Entrate CO;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Resistente_1 Srl ed il connesso appello incidentale
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso avviso di intimazione relativo al pagamento di diritti camerali e tributo Tari (in riferimento ai diritti camerali, rigettandolo invece in tema di Tari)
-che Agenzia CO propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati accolti
(parzialmente) i motivi introdotti da controparte, chiedendo riforma della sentenza impugnata e rigetto integrale del ricorso di primo grado;
-che Resistente_1 Srl resiste, chiedendo altresì incidentalmente accoglimento integrale del ricorso di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia CO deve essere rigettato.
L'impugnazione ha ad oggetto l'avviso di intimazione in relazione alla cartelle di pagamento in tema di diritti camerali;
dalla documentazione versata in atti emerge che nel corso del giudizio di primo grado, la società
Resistente_1 S.R.L. ha integralmente estinto il debito originato dalle cartelle di pagamento afferenti ai diritti camerali oggetto della sentenza impugnata. Tale pagamento, intervenuto successivamente alla pronuncia di primo grado, rappresenta un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n.
10905/2019; Cass. civ., Sez. V, n. 14485/2021).
(sono allegate ricevute bancarie e quietanze)
Pertanto, venendo meno la res litigiosa in ordine alle suddette cartelle, non sussiste più alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio con riguardo a tale segmento dell'intimazione impugnata.
Deve essere inoltre rigettato l'appello incidentale di Resistente_1 Srl. Sono in primo luogo infondati i motivi di appello attraverso cui è contesta la notifica della cartelle di pagamento effettuate via pec;
in merito alle contestazioni relative alla validità di tale notifica, si rileva che in tema di processo telematico,a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.
m. n. 44 del 2011 -Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo
"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Sez.
U - , C. Cass. Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 (Rv. 648132 - 02) Inoltre ai sensi del Dlgs n. 82/2005 –
Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel “documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto” (articolo 1, comma 1, lettera i-ter), mentre per duplicato informatico si intende “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” (successiva lettera i-quinquies).
Dal combinato disposto delle riferite norme deriva che la notificazione elettronica della cartella di pagamento
“può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”.In caso di notifica a mezzo Pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m. cfr.C. Cass. n. 19216 del 15 giugno 2022
Ulteriormente infondate le deduzioni attraverso cui è introdotto il disconoscimento delle sottoscrizioni presente nelle relatae di notifica delle cartelle esattoriali contestate: non risultano accreditabili le censure di falsità proposte non essendo stata proposta querela di falso nelle modalità rituali di cui agli artt. 221 e 222 cpc , che prevedono la proposizione di autonomo atto di citazione dinanzi al Giudice Civile, o incidentalmente in corso di causa già pendente, ma sempre dinanzi al Giudice civile;
non risulta rituale il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni effettuato in via incidentale nel corso del giudizio tributario, al fine di determinare l'obbligo di sospensione del procedimento e "congelamento" della fede privilegiata che assiste le attestazioni del notificatore, trattandosi di un accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure incidenter tantum.
Infondate altresì nel merito le deduzioni con cui è contestata la notifica delle cartelle esattoriali in tema di
Tari: dall' analisi della documentazione versata in atti risulta che :
- La cartella di pagamento n. 071 2022 00356517 89 000, avente ad oggetto la TARI per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017, per l'importo complessivo di € 14.440,19- Ente impositore Comune di Napoli, è stata notificata in data 7 luglio 2022 a mezzo pec , nei termini di seguito documentati:
Da: Agenzia delle entrate-CO - Direzione Regionale Campania Email_6> Inviato: giovedì 7 luglio 2022 17:01 A: Email_4 Oggetto: Notifica cartella di pagamento n. 07120220035651789000 CF_3
Allegati: 071-CRT-00004770-07120220035651789000-signed.pdf,
Per tale pec è presente con riscontro di avvenuta consegna di seguito riportato: Da: Email_5 Inviato: giovedì 7 luglio 2022 17:01 A: Email_6 Oggetto: CONSEGNA: Notifica cartella di pagamento n. 07120220035651789000 CF_3 Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,78 MB) Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 07/07/2022 alle ore 17:01:11 (+0200) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 07120220035651789000 Codice Fiscale CF_3" proveniente da "Email_6" ed indirizzato a "Email_4" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_7
- La cartella di pagamento n. 071 2022 01196498 01 000, avente ad oggetto la TARI per l'anno 2018, per l'importo complessivo di €. 3.681,50. Ente impositore: Comune di Napoli, è stata notificata ( dopo un infruttuoso tentativo di invio via pec del) in data 12 novembre 2022, mediante procedura di "compiuta giacenza", dopo due tentativi infruttuosi di consegna presso la sede della società in
Indirizzo_1
Corretta tale procedura di notifica: rilevata l' irreperibilità relativa del destinatario si è provveduto a
1. Deposito di una copia dell'atto presso la Casa Comunale del luogo di residenza.
2. Affissione di un avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione.
3. Invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (la cosiddetta raccomandata informativa) per comunicare al destinatario il deposito.
La notifica si è perfezionata, per il destinatario, dopo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, indipendentemente dal suo effettivo ritiro, in quanto l'atto si considera entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene messo a sua disposizione secondo le forme di legge.
( cfr., da ultimo : Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11595 Anno 2025)
Da ultimo, in ordine all'ulteriore motivo con cui l'appellante contesta che le relatae di notifica degli avvisi di ricevimento allegati non siano riferibili agli atti impugnati in quanto non sarebbe indicato il numero di raccomandata sugli avvisi di accertamento, si evidenzia l'infondatezza dello stesso, in quanto dall'analisi dei documenti disponibili emerge che su ognuno degli avvisi A.R. attestanti la notifica degli atti impugnati, siano rilevabili i seguenti dati: - sul fronte della cartolina sono presenti: sul lato dx: dati ed indirizzo del destinatario;
Ufficio e data di spedizione. Sul lato sx: Logo poste Italiane;
identificativo del documento preceduto dall'anno di riferimento, che individua incontrovertibilmente il documento contenuto nel plico notificato.
La regolarità della notifica delle citate cartelle di pagamento in tema di Tari non rende scrutunabili in questa sede le censure proposte in ordine alla regolarità delle notiifche dei sottostanti avvisi di accertamento ( anche di intervenuta prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica delle predette cartelle), che avrebbero dovute essere proposte, al tempo, dall'appellante, nel termine utile per l'impugnazione delle citate cartelle.
Per tali complessive ragioni anche l'appello incidentale deve essere rigettato.La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IA AN, Presidente
DE IM NI, TO
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4213/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci, 66-82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17225/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249021678705000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7788/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello principale di Agenzia Entrate CO;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Resistente_1 Srl ed il connesso appello incidentale
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso avviso di intimazione relativo al pagamento di diritti camerali e tributo Tari (in riferimento ai diritti camerali, rigettandolo invece in tema di Tari)
-che Agenzia CO propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati accolti
(parzialmente) i motivi introdotti da controparte, chiedendo riforma della sentenza impugnata e rigetto integrale del ricorso di primo grado;
-che Resistente_1 Srl resiste, chiedendo altresì incidentalmente accoglimento integrale del ricorso di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia CO deve essere rigettato.
L'impugnazione ha ad oggetto l'avviso di intimazione in relazione alla cartelle di pagamento in tema di diritti camerali;
dalla documentazione versata in atti emerge che nel corso del giudizio di primo grado, la società
Resistente_1 S.R.L. ha integralmente estinto il debito originato dalle cartelle di pagamento afferenti ai diritti camerali oggetto della sentenza impugnata. Tale pagamento, intervenuto successivamente alla pronuncia di primo grado, rappresenta un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n.
10905/2019; Cass. civ., Sez. V, n. 14485/2021).
(sono allegate ricevute bancarie e quietanze)
Pertanto, venendo meno la res litigiosa in ordine alle suddette cartelle, non sussiste più alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio con riguardo a tale segmento dell'intimazione impugnata.
Deve essere inoltre rigettato l'appello incidentale di Resistente_1 Srl. Sono in primo luogo infondati i motivi di appello attraverso cui è contesta la notifica della cartelle di pagamento effettuate via pec;
in merito alle contestazioni relative alla validità di tale notifica, si rileva che in tema di processo telematico,a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.
m. n. 44 del 2011 -Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo
"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Sez.
U - , C. Cass. Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 (Rv. 648132 - 02) Inoltre ai sensi del Dlgs n. 82/2005 –
Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel “documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto” (articolo 1, comma 1, lettera i-ter), mentre per duplicato informatico si intende “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” (successiva lettera i-quinquies).
Dal combinato disposto delle riferite norme deriva che la notificazione elettronica della cartella di pagamento
“può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”.In caso di notifica a mezzo Pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m. cfr.C. Cass. n. 19216 del 15 giugno 2022
Ulteriormente infondate le deduzioni attraverso cui è introdotto il disconoscimento delle sottoscrizioni presente nelle relatae di notifica delle cartelle esattoriali contestate: non risultano accreditabili le censure di falsità proposte non essendo stata proposta querela di falso nelle modalità rituali di cui agli artt. 221 e 222 cpc , che prevedono la proposizione di autonomo atto di citazione dinanzi al Giudice Civile, o incidentalmente in corso di causa già pendente, ma sempre dinanzi al Giudice civile;
non risulta rituale il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni effettuato in via incidentale nel corso del giudizio tributario, al fine di determinare l'obbligo di sospensione del procedimento e "congelamento" della fede privilegiata che assiste le attestazioni del notificatore, trattandosi di un accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure incidenter tantum.
Infondate altresì nel merito le deduzioni con cui è contestata la notifica delle cartelle esattoriali in tema di
Tari: dall' analisi della documentazione versata in atti risulta che :
- La cartella di pagamento n. 071 2022 00356517 89 000, avente ad oggetto la TARI per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017, per l'importo complessivo di € 14.440,19- Ente impositore Comune di Napoli, è stata notificata in data 7 luglio 2022 a mezzo pec , nei termini di seguito documentati:
Da: Agenzia delle entrate-CO - Direzione Regionale Campania Email_6> Inviato: giovedì 7 luglio 2022 17:01 A: Email_4 Oggetto: Notifica cartella di pagamento n. 07120220035651789000 CF_3
Allegati: 071-CRT-00004770-07120220035651789000-signed.pdf,
Per tale pec è presente con riscontro di avvenuta consegna di seguito riportato: Da: Email_5 Inviato: giovedì 7 luglio 2022 17:01 A: Email_6 Oggetto: CONSEGNA: Notifica cartella di pagamento n. 07120220035651789000 CF_3 Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,78 MB) Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 07/07/2022 alle ore 17:01:11 (+0200) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 07120220035651789000 Codice Fiscale CF_3" proveniente da "Email_6" ed indirizzato a "Email_4" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_7
- La cartella di pagamento n. 071 2022 01196498 01 000, avente ad oggetto la TARI per l'anno 2018, per l'importo complessivo di €. 3.681,50. Ente impositore: Comune di Napoli, è stata notificata ( dopo un infruttuoso tentativo di invio via pec del) in data 12 novembre 2022, mediante procedura di "compiuta giacenza", dopo due tentativi infruttuosi di consegna presso la sede della società in
Indirizzo_1
Corretta tale procedura di notifica: rilevata l' irreperibilità relativa del destinatario si è provveduto a
1. Deposito di una copia dell'atto presso la Casa Comunale del luogo di residenza.
2. Affissione di un avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione.
3. Invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (la cosiddetta raccomandata informativa) per comunicare al destinatario il deposito.
La notifica si è perfezionata, per il destinatario, dopo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, indipendentemente dal suo effettivo ritiro, in quanto l'atto si considera entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene messo a sua disposizione secondo le forme di legge.
( cfr., da ultimo : Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11595 Anno 2025)
Da ultimo, in ordine all'ulteriore motivo con cui l'appellante contesta che le relatae di notifica degli avvisi di ricevimento allegati non siano riferibili agli atti impugnati in quanto non sarebbe indicato il numero di raccomandata sugli avvisi di accertamento, si evidenzia l'infondatezza dello stesso, in quanto dall'analisi dei documenti disponibili emerge che su ognuno degli avvisi A.R. attestanti la notifica degli atti impugnati, siano rilevabili i seguenti dati: - sul fronte della cartolina sono presenti: sul lato dx: dati ed indirizzo del destinatario;
Ufficio e data di spedizione. Sul lato sx: Logo poste Italiane;
identificativo del documento preceduto dall'anno di riferimento, che individua incontrovertibilmente il documento contenuto nel plico notificato.
La regolarità della notifica delle citate cartelle di pagamento in tema di Tari non rende scrutunabili in questa sede le censure proposte in ordine alla regolarità delle notiifche dei sottostanti avvisi di accertamento ( anche di intervenuta prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica delle predette cartelle), che avrebbero dovute essere proposte, al tempo, dall'appellante, nel termine utile per l'impugnazione delle citate cartelle.
Per tali complessive ragioni anche l'appello incidentale deve essere rigettato.La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio