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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI _________________________________________________ QUARTA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del giudice dott.ssa Assunta Napoliello, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2110 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: azione di simulazione vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Ascanio Di Giuseppe Attore Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ranieri e Giulio Controparte_1
Cesare Ferrara;
Convenuta Nonché
Controparte_2
Convenuto contumace e
Controparte_3
Convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
******** I.1.- Con atto di citazione del 10-10-2019, notificato, rispettivamente, a e Controparte_2
in data 14.02.2020, e a in data 24.01.2022, la Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 Tribunale di Bari, , e per ivi sentir Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia per simulazione relativa, dell'atto notar del 18 novembre 2016 rep 43950/22240 con il quale ha Persona_1 Controparte_2 ceduto, con l'obbligo del mantenimento, ai propri figli e la Controparte_1 Controparte_3 quota di proprietà sugli immobili (uno ubicato in Bari al Corso Garibaldi, n.50/A; l'altro in Bari alla via Fratelli Mannarino, n.45); b) disporre, conseguentemente, la revocazione ex art.2901 c.c. dei medesimi atti, con declaratoria di inefficacia di questi ultimi nei confronti di parte attrice, ripristinando, per l'effetto, le consistenze patrimoniali di;
Controparte_2
c) in via subordinata o alternativa accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia per simulazione assoluta, degli stessi atti di alienazione indicati sopra con i quali ha Controparte_2 ceduto, con l'obbligo del mantenimento, ai propri figli e la Controparte_1 Controparte_3 quota di proprietà sugli immobili sopra indicati;
d) in via ulteriormente gradata o alternativa, disporre la revocazione ex art.2901 c.c. dei medesimi atti, con declaratoria di inefficacia degli stessi nei confronti di parte attrice, ripristinando, per l'effetto, le consistenze patrimoniali di ”. Controparte_2
A sostegno della propria domanda, l'attore esponeva di vantare nei confronti di Controparte_2 un credito di € 49.840,38, ingiunto con decreto n.1737/14 emesso il 27.07.2014 dal Tribunale di Rimini e confermato con sentenza, datata 09.02.2018 n.143/2018, di rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_2
L'attore precisava che, nelle more del giudizio di opposizione e poco prima della pubblicazione della sentenza, , con lo scopo di rendersi impossidente, Controparte_2 aveva dolosamente posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio e, segnatamente, aveva ceduto, con atto notarile datato 18.11.2016, ai figli CP_1
e gli immobili indicati, atti ritenuti simulati e preordinati al
[...] Controparte_3 solo fine di sottrarre beni alla garanzia del creditore. In particolare, Controparte_2 aveva ceduto, con l'obbligo di mantenimento nei confronti propri e di , Parte_2 diritti di piena proprietà a favore di sull'immobile situato in Bari al Controparte_1
Corso Garibaldi, n.50/A (foglio 2, sub 29) e, in favore di , la propria Controparte_3 quota pari ad ½ unitamente a quella di (comproprietaria pro indiviso in Parte_2 ragione del restante ½) dell'immobile sito in Bari alla via Fratelli Mannarino, n.45 (foglio 3, sub 57). A sostegno di tale assunto, l'attore esponeva che il corrispettivo pattuito, ossia l'obbligo di assistenza morale e materiale da parte dei figli e verso i CP_3 Controparte_1 genitori e , non risultava essere stato assolto e che Controparte_2 Parte_2 proprio la presenza di due testimoni alla redazione dell'atto rafforzasse il convincimento che si trattasse, in realtà, di atti di liberalità del genitore in favore dei figli posti in essere al solo scopo di danneggiare la società attrice in frode alle sue ragioni di credito. Ulteriori elementi si ricavavano non solo dal rapporto di strettissima parentela tra alienante e acquirenti (padre e figli) ma, altresì, dalla esiguità del corrispettivo convenuto per le due alienazioni, tenendo conto dell'età dei beneficiari del vitalizio, dal fatto che molti degli obblighi nascenti dal contratto già facevano carico ai cessionari degli immobili ai sensi degli articoli 433 e ss. del codice civile;
la circostanza che il debitore continuava a risiedere con la propria moglie in uno degli appartamenti ceduti (precisamente in quello sito in Corso Garibaldi in Bari) e, infine, dalla circostanza che erano stati stipulati due diversi atti di alienazione, aventi ad oggetto l'intero patrimonio ancora disponibile del debitore. I.2.- Con comparsa del 06.05.2022 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda dell'attore: preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria e di simulazione;
la non integrità del contraddittorio, dovendosi ritenere litisconsorte necessario anche (ex coniuge di Parte_2 [...]
e comproprietaria di uno degli immobili oggetto di cessione). CP_2
Nel merito, resisteva alla domanda della quale chiedeva il rigetto. I.3.- Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, e CP_3 Controparte_2 non si costituivano e ne va dichiarata la contumacia. I.4.- Istruita con prove documentali e orali la causa, all'udienza del 23.05.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. II.1.-sulla domanda promossa e relativa all'atto di alienazione avente ad oggetto la cessione da parte di , a favore di , della quota pari ad Controparte_2 Controparte_3
½ unitamente a quella di (comproprietaria pro indiviso in ragione del Parte_2 restante ½) dell'immobile sito in Bari alla via Fratelli Mannarino, n.45, non è possibile procedere ad una valutazione di merito, poiché è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria . Parte_2
In particolare, con riferimento all'azione promossa in via principale dai terzi, diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto, con la conseguenza che è necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all'atto impugnato per simulazione o i loro eredi, essendo la nullità che ne deriva posta a fondamento dell'azione (Cassazione civile, sez. II, 22/12/2023, n.35823); con la conseguenza che, in caso di litisconsorzio necessario, come nella specie, se il processo viene promosso da alcune o contro alcune soltanto delle parti necessarie, il giudice deve, anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo, rilevare la necessarietà del litisconsorzio e di conseguenza ordinare alle parti presenti di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse entro un termine perentorio da lui stabilito. In parte qua, il giudizio deve proseguire ordinando la integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria come da separata ordinanza contestuale. Parte_2
II.2.- La domanda di nullità per simulazione relativa, avanzata dall'attore in relazione all'immobile sito in Bari al Corso Garibaldi n. 50/A, che alienava alla Controparte_2 figlia la quale, a sua volta, lo cedeva a titolo oneroso ad un terzo, è Controparte_1 fondata e merita accoglimento. Com'è noto, presupposto della simulazione relativa è la conclusione di un contratto apparente (ossia simulato) diverso da quello realmente voluto dalle parti (quindi dissimulato), che è il solo realmente efficace tra i contraenti (Tribunale Ferrara sez. I, 05/09/2024, n.834). L'azione di simulazione mira, quindi, a far constatare dal giudice quale sia l'effettiva situazione giuridica esistente tra le parti: si tratta, perciò, di un'azione di accertamento e la giurisprudenza qualifica il contratto simulato come nullo, benché la legge parli più ambiguamente di inefficacia e ne deduce l'imprescrittibilità della relativa azione ex art.1422 c.c. (Cassaz. 10.05.2016, n.9401). Orbene, in caso di simulazione relativa, ferma restando l'inefficacia del contratto simulato, avrà efficacia il contratto realmente voluto dalle parti “purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma” (art. 1414, comma 2, c.c.). Rispetto ai terzi, poi, sarà inefficace nel caso in cui i terzi erano a conoscenza della simulazione, di contro sarà invece efficace per quei terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sull'apparenza creata dal contratto simulato (art. 1415, comma 1, c.c.). L'azione di simulazione è idonea a far valere la simulazione ossia la situazione giuridica realmente voluta contro quella di cui si è creata l'apparenza; l'azione di simulazione è imprescrittibile quando mira a dimostrare la nullità del negozio simulato e del negozio dissimulato, ed è invece soggetta a prescrizione decennale quando è diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato (Cass. Civ., II, n. 125/2019). D'altro canto, il contratto di mantenimento è quel contratto atipico col quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o dell'attribuzione di altri beni o di utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni. Tale contratto è caratterizzato da un'alea più intensa connessa, da una parte, alla durata della vita del beneficiario, dall'altra, alla variabilità della prestazione a carico del vitaliziante che dipende dalle mutevoli esigenze nel tempo del vitaliziato (Cassazione civile, 25.03.2013, n.7479; Cassazione civile 31.10.2016, n.22009). Ciò posto, nel caso di specie appare evidente la volontà delle parti di porre in essere una donazione in luogo della simulata compravendita, con conseguente accoglimento della spiegata domanda di simulazione relativa. Nel corso dell'istruttoria espletata, è stata escussa il teste (udienza Parte_2
8.06.2023): va, a tal proposito precisato che quest'ultima, in realtà, aveva sin dall'inizio del processo la qualità di parte, per come detto in precedenza sulla necessità dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Consegue che le dichiarazioni rese sono liberamente valutabili ex art. 116 e 177 cpc. Ciò precisato, l'atto di alienazione tra e i figli e era Controparte_2 CP_3 CP_1 accompagnata da un contratto di mantenimento nel quale era stabilito espressamente che
“entrambe le cessioni si effettuano in corrispettivo dell'obbligo che entrambi i cessionari e assumono di fornire ai cedenti Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
e durante vitto, alloggio, vestiario, pulizia della casa, Parte_3 assistenza morale, materiale e medica in caso di malattia. Tutte le contemplate prestazioni verranno fornite presso il domicilio dei beneficiari e ”. Controparte_2 Parte_2
A tal proposito, sul corrispettivo della vendita, consistente, come detto, nell'obbligo dei figli di assistenza dei genitori, dichiarava , che sia lei che Parte_2 Controparte_2 hanno ricevuto e continuano tuttora a ricevere assistenza dai propri figli: in particolare, per quanto concerne l'alloggio, la parte dopo aver confermato che “i miei figli pagano anche per me il canone di locazione”, ha precisato di essere a conoscenza del fatto che il proprio l'ex coniuge “abita fuori Bari”, pur ammettendo, tuttavia, di non Controparte_2 sapere dove egli risieda “esattamente e se in fitto o altro, nulla so”. Peraltro, ha dichiarato di aver occupato l'appartamento di Corso Garibaldi “FINO A DIECI ANNI FA, epoca in cui
[si sarebbe] trasferita in altro immobile sempre in Santo Spirito, alla via Roma, 4”; mentre sarebbe “andato via [...] ancor prima”; tutto ciò sarebbe, dunque, Controparte_2 avvenuto prima che fosse pronunciata la “separazione consensuale, intervenuta solo successivamente”, e cioè “nell'anno 2021”. Contrariamente a quanto affermato dalla madre, , nell'interrogatorio formale reso nell'udienza Parte_2 Controparte_1 dell'8.06.2023 ha riferito che il padre avrebbe “lasciato l'immobile in Controparte_2 considerazione da più di 10 anni”, mentre la madre “signora non occupa più il Pt_2 medesimo da circa tre anni”. ha altresì affermato che le prestazioni in Controparte_1 favore dei genitori “sono iniziate nell'anno 2015 e durano tuttora”, consistendo “in tutto quanto necessario per vivere: escluso alloggio, pranzi, cene somministrati sia a casa
[dell'interessata] che in quella [del] fratello , sia in ufficio”. CP_3
Dal confronto delle due dichiarazioni, tuttavia, emerge che i figli, in realtà, non provvedono a fornire alloggio al proprio genitore , benché il contratto di Controparte_2 mantenimento stabilisca che entrambi i genitori beneficiari avrebbero avuto diritto di essere alloggiati presso l'abitazione di ciascuno dei figli, i quali avrebbero dovuto, da parte loro, accogliere in casa propria i genitori o almeno uno di essi. In concreto, invece, il permanere degli alienanti presso gli immobili oggetto di disposizione ha, inevitabilmente, alterato il sinallagma contrattuale, essendo venuta meno una componente essenziale della prestazione a carico degli obbligati. Rilevanti risultano, inoltre, la dichiarazione avente natura confessoria di , la Controparte_1 quale ammetteva di non contribuire alle spese di alloggio dei propri genitori, nonché la testimonianza resa da secondo cui i propri figli “provvedono costantemente al Parte_2 mantenimento del padre, il quale si reca presso le loro abitazioni quotidianamente per i pasti”, con ciò escludendo di usufruire ella stessa di tali prestazioni, avendo poi anche precisato che i pasti venivano somministrati in ufficio luogo presso il quale lei stessa si recava. Dall'istruttoria espletata è, dunque, emersa la volontà simulatoria degli odierni convenuti, nella misura in cui, la mancanza degli elementi essenziali del contratto di mantenimento, rivela il carattere di liberalità dell'atto dissimulato che, di contro, è da ritenersi realmente voluto da
[...]
, peraltro con l'unico fine di sottrarre i propri bene alla garanzia dei creditori, CP_2 depauperando completamente il proprio patrimonio. Va osservato, infatti, che il contratto concluso dalle parti ed oggetto del presente giudizio non corrisponde al modello elaborato dalla pratica, essendo stato esso opportunamente adattato alle necessità del debitore di disfarsi del proprio patrimonio, in modo da sottrarre Controparte_2 quest'ultimo alle azioni esecutive del creditore. La prassi, infatti, prevede l'utilizzo di questa tipologia contrattuale in prevalenza da parte di persone anziane e con scarse possibilità economiche che, riservandosi l'usufrutto dell'immobile già adibito a propria abitazione trasferisce la nuda proprietà dell'immobile stesso a chi può fornirgli assistenza morale e materiale, ed è proprio il trasferimento immobiliare a costituire il corrispettivo delle controprestazioni. Nel caso di specie, non solo non sussistono i presupposti che determinano e giustificano il ricorso al contratto in questione, ossia la necessità per il vitaliziato di procurarsi assistenza anche morale, ma è evidente che tramite questo contratto le parti intendessero, in realtà, perseguire unicamente lo scopo di impedire al creditore di soddisfarsi sui beni di . Controparte_2 Infatti, i beneficiati o vitaliziati non sono né persone anziane nè persone sole, atteso che dispongono di adeguati mezzi propri sufficienti a sostenere la propria esistenza e possono contare sulla presenza di due figli residenti nella stessa città. Normalmente il vitaliziante fornisce alloggio al vitaliziato proprio perché, al contratto in questione, si ricorre nell'interesse di persone anziane che necessitano di assistenza continuativa, sicché ove ciò non accada, come nel caso di specie, il contratto è da ritenersi utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali la pratica lo ha ideato. Per la tesi della simulazione relativa propende, inoltre, l'ulteriore circostanza temporale rappresentata dalla intervenuta cessione immobiliare successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo notificato a dalla società attrice ed avverso il quale lo stesso Controparte_2 [...]
aveva proposto opposizione, giudizio conclusosi col rigetto in epoca prossima alla stipula CP_2 del contratto oggetto di controversia. Emerge che, con l'atto di alienazione in questione, ha disposto dell'intero suo Controparte_2 patrimonio (non avendo questi allegato e provato di avere altri beni sufficienti a reintegrare la sua garanzia patrimoniale generica in favore del creditore) e questo costituisce l'elemento sintomatico e la volontà di rendersi impossidente. Peraltro, la stipula è avvenuta con atto pubblico alla presenza di due testimoni, formalità questa necessaria per la donazione, ma del tutto inconsueta per un contratto di mantenimento. La stessa , durante l'interrogatorio formale tenutosi in udienza l'8.06.2023, ha Controparte_1 affermato che l'immobile in questione “è stato venduto ed è attualmente occupato da terzi”, ricavandone un corrispettivo pari ad € 200.000,00. Il successivo atto di alienazione dell'immobile, posto in essere dall'odierna convenuta, è, altresì, idonea circostanza ad avvallare il giudizio di consapevolezza in capo tanto a lei quanto ad delle reali condizioni economiche Controparte_3 di , oltre che dell'ingente debito di questi nei confronti della società attrice. Controparte_2
Tanto è dimostrato, altresì, dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso alla polizia Controparte_2 giudiziaria e secondo le quali “nel 2016 nell'azienda individuale ditta sono Controparte_2 subentrati a pieno titolo i miei figli e che già vi collaboravano ed io ho assunto un CP_3 CP_1 ruolo marginale”. Circostanze, peraltro, confermate dallo stesso in sede di Controparte_3 sommarie informazioni assunte dinanzi alla polizia giudiziaria (procedimento penale n.2475/19/21 a carico di in concorso con i figli e per il reato di cui Controparte_2 CP_4 Controparte_3 all'articolo 388 del codice penale). L'intervenuta alienazione del bene da parte di a un terzo di buona fede Controparte_1 giustifica l'accoglimento della domanda, formulata da parte attrice nella precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2024 di rimborso, da parte della convenuta, del corrispettivo della vendita ricevuto dal subacquirente. A tal proposito, occorre precisare che il mutamento della domanda dell'attore, il quale tragga origine dalla necessità di contrastare le eccezioni del convenuto, non determina una trasformazione della controversia, ma configura una mera emendatio libelli consentita dagli articoli 184 e 345 c.p.c. (Cassazione civile 5 gennaio 1991, n. 44). III.1. -La complessiva valutazione di tali elementi induce, pertanto, a concludere per la natura simulata e quindi per la nullità dell'atto di alienazione. Essi, valutati unitamente agli altri indizi sopra indicati - tutti e ciascuno da ritenersi gravi, precisi e concordanti - consentono ragionevolmente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla mera apparenza del negozio impugnato e quindi di ritenere dimostrato che e volevano in Controparte_2 Controparte_1 realtà porre in essere un atto di donazione, col quale il primo si è liberato di tutti i suoi beni, sottraendoli alle ragioni creditorie della società attrice e depauperando interamente il proprio patrimonio, per evitare, l'aggressione del medesimo bene da parte del creditore odierno attore. Pertanto, in applicazione dei principi di diritto esposti in premessa, il contratto di cessione impugnato, in quanto simulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 co. 2 c.c., deve essere dichiarato nullo. Pertanto, l'effetto traslativo dell'atto di donazione, quale contratto dissimulato ed effettivamente voluto dalle parti, deve dichiararsi inefficace nei confronti della società creditrice Controparte_5
[...
III.2.- Quanto all'opponibilità della presente pronuncia nei confronti del terzo subacquirente, occorre precisare che l'atto di alienazione impugnato è stato stipulato e trascritto il 25.01.2021, mentre la domanda giudiziale è stata trascritta solo in data 17.05.2023, a seguito di problemi di notifica dell'atto di citazione. Pertanto, ai sensi degli articoli 2652, co. 1 n.4 e 1415 del codice civile, la sentenza che accoglie la domanda di simulazione non può travolgere l'acquisto del terzo subacquirente di buona fede, essendo lo stesso del tutto ignaro, al momento dell'acquisto, tanto della domanda giudiziale in oggetto, tanto di pregiudicare i diritti e le garanzie del creditore.
Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea risulta fondata e va accolta, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di alienazione impugnato per simulazione relativa dello stesso e dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti della società attrice, con condanna altresì di alla corresponsione, a favore della Controparte_1 società di quanto ricevuto a titolo di corrispettivo della successiva Controparte_5 vendita del bene. IV.- Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione monocratica NON DEFINTIVAMENTE pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto, accertata la natura simulata relativa, dichiara la nullità dell'atto di alienazione stipulato in data 18.11.2016 con atto notar rep. Persona_1
43950/22240, con il quale cedeva con obbligo di mantenimento a Controparte_2 CP_1
i diritti di piena proprietà dell'immobile sito in Bari al Corso Garibaldi n. 50/A foglio 2 sub
[...]
29; 2. ND a restituire a a.r.l. il corrispettivo della Controparte_1 Parte_1 vendita nella misura di € 200.000,00 indicato in atto notar Paolo di del 25.01.2021; Persona_2
3. ND e al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 pagamento, in solido fra loro, in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 in € 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
4. ORDINA l'annotazione della sentenza a norma di legge Dispone il proseguo del giudizio come da separata ordinanza. Bari, 4.2.2025 Il Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Roberta Bello