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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G 3840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/3/2025 da
1) sig.ra Parte_1
Nata a Cattolica (FO) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 domiciliata in Milano, via Spinola n. 2 con l'Avv. Manuela Ulivi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig. Controparte_1
Nato a Cattolica (FO)
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Manuela Ulivi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pesaro, il 30 giugno 2013
(anno 2013 atto n. 47 parte II serie A)
□ separati con sentenza n. 374/2024 pubblicata il 23/05/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti n.5) con i seguenti figli:
- nato il [...] in [...], cittadino italiano;
Persona_1
- nata il [...] in [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data
24/3/2025 e depositato in data 27/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pesaro tra il sig.
[...]
e la sig.ra in data 30 giugno 2013, atto registrato al n. 47, Parte 2, serie CP_1 Parte_1
A, anno 2013;
2 i figli e , in affido condiviso, rimarranno a vivere con la madre che avrà Per_1 Per_2 il collocamento principale, continuando a vivere con loro;
3 la casa coniugale sita in Milano, via Spinola n. 2, rimarrà assegnata definitivamente alla signora con tutto quanto l'arreda, e verrà abitata dalla madre insieme ai figli;
Parte_1
4 il tempo di permanenza del padre con i figli sarà organizzato nei seguenti termini:
a) a fine settimana alternati da venerdì alla sera della domenica, quando i minori rientreranno presso la madre dopo aver cenato con il padre;
b) durante le vacanze natalizie, pasquali e altre festività nel corso dell'anno, i minori rimarranno con la madre, fatta salva la possibilità che il padre sia libero dal lavoro, nel qual caso verrà favorita la sua permanenza e contatto con i figli;
c) durante i periodi estivi i genitori convengono che quando i figli permarranno a Pesaro, nei mesi di interruzione dell'attività scolastica come di consueto, rimangano due giorni infrasettimanali con il padre, abitazione di via Gandhi n. 12 e alternando poi i fine settimana tra di loro. Tutto ciò fatta salva la possibilità che la madre trovi altra soluzione abitativa.
d) In ogni caso è fatta salva ogni diversa e migliore organizzazione di ciascun genitore sempre da concordare per tempi di permanenza, anche in funzione della crescita e necessità dei figli, valutando insieme eventuali cambiamenti in ragione degli impegni di ciascuno e di quelli dei minori, tenuto conto anche delle condizioni di salute di questi e del loro benessere psico- fisico. Potranno essere raccolti suggerimenti dall'attuale terapeuta di o da altro Per_1 specialista che si dovesse ritenere di interpellare.
Saranno presi tra le parti migliori accordi per garantire al padre la relazione con i figli, settimanalmente e mensilmente, con le modalità già precisate nel piano genitoriale che si allega (All. A), il tutto nel rispetto comunque degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli, di cui il padre si occuperà quando presente a Milano, mentre per il resto la vita ordinaria e gli impegni dei figli saranno organizzati liberamente dalla madre, tenuto conto delle consuetudini familiari e ciò anche per le ricorrenze e le festività;
e) i genitori concordano di mantenere in essere le collaborazioni delle baby-sitter e colf con il medesimo orario lavorativo attuale, anche per permettere alla sig.ra di sviluppare Pt_1 la sua attività libero professionale di mental coach.
6. nell'ambito degli accordi generali relativi alla rispettiva situazione economica dei coniugi si stabilisce che, al fine del concorso al mantenimento dei figli, verrà conservata l'organizzazione familiare condivisa tra le parti fino ad oggi, e per questo alla sig.ra verrà Parte_1 garantito, a cura del sig. il pagamento dei seguenti oneri fissi: Controparte_1
- canone di locazione dell'abitazione sita in Milano, via Spinola n. 2, per un importo mensile pari a €. 5.000,00=, oltre alle spese condominiali che verranno versate direttamente al proprietario dell'immobile, ovvero lo stesso importo o quell'altro che dovesse essere necessario per la locazione di diverso appartamento sempre per l'abitazione di moglie e figli;
- il versamento mensile della somma di €. 4.000,00=, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (prima rivalutazione Istat costo vita – aprile 2025), il tutto da corrispondere alla sig.ra tramite Parte_1 bonifico bancario diretto. Con impegno ad aumentare ad € 5.000,00 tale importo qualora egli dovesse percepire un reddito pari o superiore ad € 250.000,00.
- Il padre si impegna a pagare direttamente ogni utilizzo delle tate compreso l'accompagnamento dei bambini alle diverse attività sportive e ricreative, che saranno frequentate dai figli, nonché altri accompagnamenti dei bambini a corsi o per altri impegni in caso di occupazione lavorativa della madre in città o fuori, in orari diversi da quelli ordinari dall'orario fisso lavorativo delle colf;
- il sig. terrà per sé l'autovettura Audi A3 a lui intestata e già utilizzata da moglie CP_1
e figli, che la sig.ra gli consegnerà entro il 30.6.2025; Parte_1
- il sig. dichiara fin d'ora di condividere gli attuali orientamenti Controparte_1 scolastici decisi di comune accordo tra i genitori per l'istruzione dei propri figli, con particolare riguardo alle scuole private dagli stessi frequentati, e a questo fine si impegna a pagare direttamente e per intero tutti i costi delle spese straordinarie da essi derivanti e così conferma il suo impegno al pagamento della psicologa, per il figlio , come già sta Per_1 facendo;
8. egli sosterrà anche per intero gli oneri derivanti dalle altre spese straordinarie necessarie per i minori secondo il seguente schema, con riferimento alle linee guida del Tribunale di Milano:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti da Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo lettera raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9. a definizione della composizione della crisi coniugale, anche in relazione agli aspetti patrimoniali tra di loro pendenti, le parti con gli accordi di separazione avevano così disposto:
1) Il sig. si obbliga a dividere con la moglie tutti gli investimenti e depositi a Controparte_1 suo nome aperti presso Sudtirol bank;
2) la sig.ra a sua volta terrà conto in tale divisione degli importi presenti sul Parte_1 conto corrente a lei intestato acceso presso Unicredit;
il totale dei risparmi intestati a ciascuna parte ammonta attualmente alla somma complessiva di €.
506.269,00= che le parti stabiliscono di dividere al 50% nelle seguenti modalità:
a) €. 131.000,00 saranno trattenuti direttamente dalla sig.ra somma già presente sul conto Pt_1 corrente a lei intestato sopra indicato;
b) il restante importo pari a €. 122.134,50 sarà versato dal sig. con bonifico bancario alla CP_1 sig.ra entro il 31.12.2024. In caso di necessità egli a semplice richiesta della moglie Parte_1 cercherà di impegnarsi ad un versamento anticipato, parziale o totale, di questo importo.
A parziale modifica di quanto sopra riportato i signori e Controparte_1 Parte_1 concordano quanto segue:
1) si dà atto che il sig. ha pagato €. 6.000,00 in data 26.09.2024, mentre resta da saldare, CP_1 dell'importo di cui al punto 9, lett. b) delle condizioni di separazione, la somma di €. 116.134,50 in ordine alla quale le parti convengono di modificare i termini di pagamento nei seguenti tempi:
• quanto a €. 60.000,00 queste verranno versate al momento della percezione del Tfr che verrà riconosciuto al sig. alla conclusione dell'attività agonistica. Il sig. si impegna CP_1 CP_1
a comunicare tempestivamente alla sig.ra questa scelta e ad effettuare, non appena avrà Pt_1 avuto il pagamento di quanto dovutogli, un bonifico bancario per l'importo di €. 60.000,00 netti;
• La restante somma pari a €. 56.134,50 verrà saldata entro il 31.12.2030 fatto salvo che il sig. abbia uno stipendio pari o superiore alla somma netta di €. 200.000,00= nel qual caso si CP_1 impegna a comunicare tempestivamente alla sig.ra ale dato e a versare alla fine di gennaio Pt_1 di ciascun anno, a partire dal 2026 o dall'altro anno in cui si dovesse avverare la condizione, la somma di €. 18.711,50 (corrispondente a un terzo del totale) e così per tre annualità.
2) Le parti concordano nel mantenere in essere il conto corrente intestato a entrambi presso
BPER Banca, agenzia n. 5 di Milano, che verrà utilizzato per il pagamento del rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa di via Gallarate n. 11 a Milano, il cui importo, diversamente da quanto previsto al punto 6), ultimo capoverso, degli accordi di separazione, dal mese di febbraio 2025, verrà pagato mensilmente dalla sig.ra Si dà atto che in data 28.2.2025 il sig. ha Pt_1 CP_1 versato l'importo di €. 2.006,66 per la rata mensile che gli verrà rimborsata.
3) Le parti dichiarano di non avere altro da dividere e reciprocamente pretendere per qualsiasi ragione e/o titolo derivanti dal loro rapporto di coniugio, fatto salvo quanto previsto per il mantenimento dei figli e quanto indicato al punto 9 del presente accordo, ritenendosi per il resto economicamente autonomi e indipendenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pesaro (PU) in data
30/06/2013 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro (PU) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG