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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/09/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
GIUDICE DOTT. ANGELO ANTONIO GENISE
SENTENZA
Causa RG 4624/2021
tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Di Natale Controparte_1
Conclusioni come in atti
FATTO
"il sig. [...] Con atto di citazione ritualmente notificato all' Controparte_1
nato a [...] il [...], residente in [...]C.F. C.F. 1
(CS) alla Via De Curtis n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pisani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso procuratore in Cosenza, al Viale degli Alimena, 99, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219000827790/000 notificata il
-
12.11.2021 - nella parte relativa alla cartella n. 03420150026080747000 di € 24.413,88, relativa a
"multe e ammende", anno di riferimento del debito 2013, ente creditore Tribunale di Cosenza Allegava l'attore l'omessa notifica della cartella intimata e la prescrizione delle relative pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Controparte_1 ., (P.I. P.IVA 1Si costituiva l' con sede in Roma, Via
Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Di Natale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Viale dei Giardini, 33 Paola (Cs), contestando tutti i motivi di impugnazione e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria all'esito dell'udienza del 8 aprile 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che la cartella di pagamento n. 03420150026080747000 è stata notificata a mezzo messo, con il procedimento di cui all'art. 140 cpc, utilizzabile nei casi, come quello in esame, di irreperibilità relativa del destinatario;
per come risulta in atti, la cartella in questione è stata depositata presso la Casa Comunale
e di tale deposito è stata data comunicazione - con la cd. Cad- al destinatario con raccomandata AR che, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento, è stata rimessa al mittente per compiuta giacenza;
manca, però, agli atti la prova che l'ufficiale postale abbia immesso in cassetta l'avviso di Part giacenza della tale omissione comporta la nullità della notifica della cartella in questione, non potendosi ritenere, al riguardo, perfezionato il procedimento di notificazione;
ha, sul punto, recentemente ribadito la Suprema Corte: “ Se è senz'altro vero che, in termini generali ... che la 66
produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a"definitivo", nella fattispecie in esame - in cui è incontroverso in fatto, dandone atto la sentenza impugnata, che l' Controparte_1 ha prodotto, nel giudizio di merito, tanto la raccomandata originaria, quanto quella con cui era stata data notizia dell'avvenuto deposito (c.d. CAD), in cui era annotata l'assenza del destinatario (anche in tal caso) e l'avvenuta immissione in cassetta dell'avviso, senza che il destinatario, nuovamente temporaneamente assente,
ne abbia poi curato il ritiro nei dieci giorni successivi dalla comunicazione di avvenuto deposito del
6 maggio 2013 – la notifica deve ritenersi validamente perfezionata al compimento di questi ultimi,
-
in data 16 maggio 2013. Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2022, n. 8895), infatti, ha chiarito che
[i]n tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.>>"
( così Cass. 6853/2024); nella decisione citata viene chiaramente ribadito che la notifica della cartella, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario anche al momento della notifica della
Cad, per il perfezionamento del procedimento notificatorio occorre che l'agente postale attesti l'avvenuta immissione in cassetta dell'avviso di giacenza presso l'Ufficio postale.
In conclusione l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03420219000827790/000, nella parte relativa alla cartella n. 03420150026080747000
e compensazione delle spese, attesa la relativa novità della questione di diritto posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03420219000827790/000, nella parte relativa alla cartella n. 03420150026080747000; compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 13 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
GIUDICE DOTT. ANGELO ANTONIO GENISE
SENTENZA
Causa RG 4624/2021
tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Di Natale Controparte_1
Conclusioni come in atti
FATTO
"il sig. [...] Con atto di citazione ritualmente notificato all' Controparte_1
nato a [...] il [...], residente in [...]C.F. C.F. 1
(CS) alla Via De Curtis n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pisani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso procuratore in Cosenza, al Viale degli Alimena, 99, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219000827790/000 notificata il
-
12.11.2021 - nella parte relativa alla cartella n. 03420150026080747000 di € 24.413,88, relativa a
"multe e ammende", anno di riferimento del debito 2013, ente creditore Tribunale di Cosenza Allegava l'attore l'omessa notifica della cartella intimata e la prescrizione delle relative pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Controparte_1 ., (P.I. P.IVA 1Si costituiva l' con sede in Roma, Via
Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Di Natale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Viale dei Giardini, 33 Paola (Cs), contestando tutti i motivi di impugnazione e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria all'esito dell'udienza del 8 aprile 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che la cartella di pagamento n. 03420150026080747000 è stata notificata a mezzo messo, con il procedimento di cui all'art. 140 cpc, utilizzabile nei casi, come quello in esame, di irreperibilità relativa del destinatario;
per come risulta in atti, la cartella in questione è stata depositata presso la Casa Comunale
e di tale deposito è stata data comunicazione - con la cd. Cad- al destinatario con raccomandata AR che, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento, è stata rimessa al mittente per compiuta giacenza;
manca, però, agli atti la prova che l'ufficiale postale abbia immesso in cassetta l'avviso di Part giacenza della tale omissione comporta la nullità della notifica della cartella in questione, non potendosi ritenere, al riguardo, perfezionato il procedimento di notificazione;
ha, sul punto, recentemente ribadito la Suprema Corte: “ Se è senz'altro vero che, in termini generali ... che la 66
produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a"definitivo", nella fattispecie in esame - in cui è incontroverso in fatto, dandone atto la sentenza impugnata, che l' Controparte_1 ha prodotto, nel giudizio di merito, tanto la raccomandata originaria, quanto quella con cui era stata data notizia dell'avvenuto deposito (c.d. CAD), in cui era annotata l'assenza del destinatario (anche in tal caso) e l'avvenuta immissione in cassetta dell'avviso, senza che il destinatario, nuovamente temporaneamente assente,
ne abbia poi curato il ritiro nei dieci giorni successivi dalla comunicazione di avvenuto deposito del
6 maggio 2013 – la notifica deve ritenersi validamente perfezionata al compimento di questi ultimi,
-
in data 16 maggio 2013. Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2022, n. 8895), infatti, ha chiarito che
[i]n tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.>>"
( così Cass. 6853/2024); nella decisione citata viene chiaramente ribadito che la notifica della cartella, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario anche al momento della notifica della
Cad, per il perfezionamento del procedimento notificatorio occorre che l'agente postale attesti l'avvenuta immissione in cassetta dell'avviso di giacenza presso l'Ufficio postale.
In conclusione l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03420219000827790/000, nella parte relativa alla cartella n. 03420150026080747000
e compensazione delle spese, attesa la relativa novità della questione di diritto posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03420219000827790/000, nella parte relativa alla cartella n. 03420150026080747000; compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 13 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise