Articolo 31 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 30Articolo 32
Versione
18 marzo 1953
Art. 31. (Attribuzioni della Giunta regionale)

La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione.
Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.
Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.
Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo.
Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale:
1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22;
3° contratti della Regione;
4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953