Art. 31. (Attribuzioni della Giunta regionale)
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione.
Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.
Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.
Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo.
Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale:
1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22;
3° contratti della Regione;
4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione.
Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.
Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.
Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo.
Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale:
1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22;
3° contratti della Regione;
4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.