Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4539/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE PALMA Parte_1 C.F._1
LUCIO, con elezione di domicilio in BORGO RONCHINI 4 PARMA presso e nello studio del predetto avvocato;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Controparte_1 C.F._2
ANDREA, con elezione di domicilio in Reggio Emilia, via Cadoppi, n. 12, presso e nello studio dell'avv. PELLEGRINI ANDREA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 11
Conclusioni per parte ricorrente: come da nota del 1.10.2024;
Conclusioni per parte resistente: come da nota del 2.10.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2022 ha adito il Tribunale di Parma allegando: di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 26.06.1994; dall'unione erano Controparte_1
nati due figli, , il 27.11.1997, e il 1.01.2005; con decreto depositato in data 2.2.2009 Per_1 Per_2
il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo che i minori rimanessero affidati ad entrambi i genitori e collocati presso di lei, alla quale era assegnata anche la casa coniugale, con obbligo per il padre di corrisponderle la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento indiretto dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie per gite scolastiche e mediche;
dopo la separazione il sig. si era disinteressato ai figli, non rispettando il calendario CP_1
di incontri, omettendo di versare il contributo per il loro mantenimento e di contribuire alle spese straordinarie;
, che aveva terminato gli studi nel 2016 e aveva iniziato a lavorare, era stato Per_1
colpito da grave malattia nel giugno 2021, che lo aveva costretto a cessare la propria attività lavorativa e soltanto nel novembre 2022 era stato assunto da con contratto a tempo determinato, Controparte_2
percependo una retribuzione di euro 800,00 mensili;
invece frequentava il liceo classico e Per_2
aveva intenzione di continuare il proprio percorso di studi;
nel 2017 il sig. aveva cessato la CP_1
propria impresa individuale di autotrasporti ed era titolare di una quota pari ad un mezzo della proprietà di un immobile sito in Sorbolo EZ;
lei era dipendente di un'azienda della grande distribuzione e ricopriva l'incarico di assistente del direttore, percependo uno stipendio netto di circa 2.000,00 euro per
14 mensilità; era altresì comproprietaria, insieme alla madre e al fratello, dell'immobile presso il quale viveva, nonché di un altro immobile concesso in locazione a terzi, il cui canone, pari ad euro 400,00 mensili era corrisposto interamente alla propria madre;
era gravata da due finanziamenti con rate mensili di euro 347,55 e 186,43, contratti per l'acquisto dell'autovettura e per esigenze familiari. Tanto premesso, la ricorrente ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo che il Tribunale volesse prevedere l'affidamento condiviso per e il Per_2
suo collocamento in via prevalente presso di lei, con tempi di visita con il padre da concordarsi direttamente tra di loro, oltre all'obbligo per il sig. di corrisponderle la somma mensile di CP_3
euro 600,00 per il mantenimento indiretto di con suddivisione al 50% delle spese Per_2
pagina 2 di 11 straordinarie, nonché una somma non quantificata per il mantenimento indiretto di , Per_1 sintantoché questo non avesse raggiunto l'indipendenza economica. La ricorrente ha insistito altresì affinché il Tribunale volesse condannare il sig. al risarcimento dei danni derivati a lei e ai CP_1
figli in conseguenza alla protratta condotta omissiva tenuta dal padre nei loro confronti, somma da quantificarsi in via equitativa e comunque di importo non inferiore ad €. 2.000,00 per ed € Per_1
3.000,00 ciascuna per lei e Per_2
Con memoria depositata in data 28.04.2023 si è costituito in giudizio il sig. deducendo che: CP_1
sin dalla separazione i suoi rapporti con erano stati irregolari, mentre sentiva quotidianamente Per_2
ed era stato molto presente nel corso della malattia del figlio;
dopo la cessazione della sua Per_1
impresa individuale, nel settembre 2017, aveva continuato a svolgere attività di autotrasporto con contratti a tempo determinato sino al 2020, quando, complice il dilagare della pandemia, non aveva più reperito un'occupazione; solo nel dicembre 2021 aveva ripreso a lavorare, sempre sottoscrivendo contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali concluso in data 17.04.2023, con scadenza nel mese di luglio 2023, che prevedeva una retribuzione lorda pari ad euro 1.800,00 mensili;
egli era inoltre proprietario di una quota pari al 50% della nuda proprietà di un immobile presso il quale risiedeva la propria madre;
dal dicembre 2020 non era più stato in grado di corrispondere alla sig.ra il Pt_1
contributo per il mantenimento di , mentre aveva provveduto ad acquistare per una Per_2 Per_1
autovettura dal prezzo di euro 9.100,00 e si era occupato anche di sostenere i costi per la riparazione, pari ad euro 2.734,00; dal dicembre 2021 le parti si erano accordate nel senso che lui avrebbe provveduto a mantenere , mediante la corresponsione della somma mensile di euro 500,00 Per_1
direttamente al figlio, mentre la sig.ra si sarebbe occupata delle esigenze di in quel Pt_1 Per_2
periodo, in un paio di occasioni, aveva comunque versato una somma alla sig.ra per il Pt_1
mantenimento di Tanto premesso, il resistente ha aderito alla domanda di cessazione degli Per_2
effetti civili del matrimonio concordatario, ma ha chiesto che il Tribunale volesse prevedere il suo obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento di Pt_1
mentre l'ulteriore somma di euro 250,00 sarebbe stata corrisposta direttamente a , Per_2 Per_1
con suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori.
All'udienza del 30.5.2023 le parti sono comparse personalmente innanzi alla giudice delegata all'esercizio delle funzioni presidenziali e hanno confermato la loro volontà di non addivenire ad una riconciliazione. Con ordinanza del 31.5.2023, in via provvisoria ed urgente, la giudice delegata ha pagina 3 di 11 stabilito che il sig. fosse tenuto a corrispondere alla sig.ra per il mantenimento CP_1 Pt_1
indiretto dei figli, la somma complessiva di euro 500,00 (250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva del 13.10.2023 il Tribunale ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e, con separata ordinanza, disposto che la causa proseguisse per l'istruzione delle ulteriori domande, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Senza il compimento di attività istruttoria, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 3.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
È necessario premettere che, a fronte della pronuncia non definitiva sullo status e il raggiungimento della maggiore età anche di il giudizio è proseguito unicamente per la quantificazione del Per_2
contributo paterno al mantenimento dei figli, nonché con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 709 ter, c.p.c., introdotta dalla sig.ra Pt_1
Per quanto attiene al contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, si evidenzia che in forza dell'art. 337 septies, c.c., il giudice può stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli, ancorché questi ultimi abbiano raggiunto la maggiore età, purché non siano economicamente autosufficienti. La Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte dell'altro genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e che si sia con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova.
Conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve, quanto più prossima sia l'età del figlio a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta pagina 4 di 11 ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (v.
Cass. sent. n. 26875/23).
In particolare, i presupposti per riconoscere al figlio maggiorenne un mantenimento sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Pacifico in causa è che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica, essendo Per_2
ancora impegnata negli studi, mentre la questione è controversa con riferimento a , poiché la Per_1
sig.ra ha chiesto che il Tribunale volesse comunque prevedere l'obbligo per il padre di Pt_1
corrisponderle un contributo per il mantenimento del figlio, mentre il padre, che inizialmente non si era opposto, si è ora “rimesso a giustizia”.
Osserva il Collegio che ha ventisette anni e ha terminato la sua formazione scolastica nel Per_1
2016. Da quel momento in avanti ha sempre esercitato attività lavorativa, seppur in forma non stabile, salvo per il periodo di tempo ricompreso tra il giugno 2021 e il maggio 2022 in cui ha dovuto fronteggiare una grave malattia. Ed infatti, occorre considerare che, al momento dell'introduzione del giudizio, egli svolgeva un tirocinio per percependo una retribuzione di circa euro Controparte_2
800,00 mensili, come allegato dal convenuto e non contestato da parte attrice;
successivamente è stato assunto da con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato presso un salumificio Pt_2
pagina 5 di 11 in qualità di operaio con orario settimanale di 40 ore (v. doc. n. 17, fascicolo convenuto) ed ora svolge un tirocinio finalizzato allo stabile inserimento lavorativo presso CA Assicurazioni.
Alla luce dell'età raggiunta da , della cessazione da ormai molti anni del proprio percorso di Per_1
studi, unitamente al fatto che dopo la malattia ha esercitato attività lavorativa, seppur in forma non stabile, ritiene il Collegio che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica. Del resto, pur a fronte delle deduzioni di parte convenuta, nonché delle produzioni documentali da questa offerte, la sig.ra nulla ha dedotto in merito, nonostante a questa spettasse l'onere di provare il mancato Pt_1 raggiungimento incolpevole da parte del figlio dell'autosufficienza economica.
Il contributo dovuto dal sig. alla sig.ra per il mantenimento di , CP_1 Pt_1 Per_1
provvisoriamente quantificato in mensili euro 250,00, deve quindi essere revocato.
Per quanto attiene invece alla quantificazione del contributo al mantenimento di dovuto alla Per_2
sig.ra da parte del sig. si premette che è pacifico che abiti stabilmente con Pt_1 CP_1 Per_2 la madre e che per lungo tempo non abbia avuto rapporti con il padre, salvo nell'ultimo periodo, nel quale i contatti tra il padre e la figlia sono ripresi. In ogni caso è la madre a farsi carico integralmente delle esigenze di , tenuto conto che, per stessa ammissione del sig. l'immobile presso Per_2 CP_1
il quale abita con la nuova compagna non è idoneo ad ospitare i figli.
Ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento di occorre far riferimento Per_2 al dettato di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., a mente del quale ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi dei redditi delle parti.
Per quanto attiene alla sig.ra la stessa è assunta con contratto a tempo indeterminato con la Pt_1 qualifica di assistente del direttore per un'azienda della grande distribuzione e ha dichiarato di percepire una retribuzione netta pari ad euro 2.000,00 per 14 mensilità, circostanza che trova conferma nella documentazione reddituale agli atti, invero risalente agli anni di imposta 2019 e 2020, dalla quale emerge che questi anni la stessa ha beneficiato di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.600,00
(calcolato avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale
IRPEF, diviso 12 mensilità, v. docc. nn. 10 e 11, fascicolo ricorrente). Nonostante ella non abbia pagina 6 di 11 aggiornato tale documentazione, si può ritenere che la sua situazione sia rimasta invariata, non avendo le parti allegato sopravvenienze. Si aggiunga che ella è proprietaria, unitamente alla madre e al fratello, della casa familiare, sita in Sorbolo EZ, nonché della quota di 1/3 di un altro appartamento sito sempre in Sorbolo EZ, concesso in locazione al canone mensile di euro 400,00, somma che ella ha allegato essere trattenuta interamente dalla propria madre, ma tale circostanza è rimasta soltanto un'allegazione (v. doc. n. 13, fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente ha altresì fornito adeguata prova di essere gravata da due finanziamenti, l'uno di importo mensile pari ed euro 347,00, contratto per l'acquisto di un'autovettura, e l'altro per euro
186,43 per esigenze familiari, per un totale di euro 533,00 (v. docc. nn. 17 e 18, fascicolo ricorrente).
Ne deriva che la ricorrente ha a sua disposizione, al netto dei finanziamenti, la somma mensile di euro
2.100,00.
Per quanto attiene alla situazione lavorativa del sig. è pacifico che egli nel 2017 abbia cessato Pt_1
la sua impresa individuale che si occupava di e che da quel momento abbia continuato ad CP_4
esercitare tale attività per diversi datori di lavoro, con contratti a tempo determinato, fintantoché non è stato recentemente assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal mese di gennaio 2024
(v. doc. n. 7, fascicolo ricorrente e doc. n. 16, fascicolo resistente). Dalla documentazione reddituale versata in atti dal convenuto emerge che per l'anno di imposta 2019 egli ha percepito un reddito netto mensile pari ad euro 990,00, mentre per gli anni di imposta 2020 e 2021 il sig. ha subito una CP_1
netta riduzione del reddito a sua disposizione, poiché per il 2021 la dichiarazione registra un reddito totale annuale pari ad euro 1.630,00 e per l'anno seguente pari ad euro 1.713,00; per l'anno di imposta
2022, dai tre CUD prodotti, emerge un reddito netto mensile pari ad euro 1.738,00; per l'anno di imposta 2023 il suo reddito netto mensile risulta invece pari ad euro 1.868,00 (v. docc. nn. 4, 14 e 18, fascicolo resistente). Il sig. ha spiegato la contrazione reddituale sperimentata nel 2020/21 CP_1
facendo leva sul fatto che la pandemia gli avesse impedito di svolgere la propria attività lavorativa, ma a ben vedere tali dichiarazioni risultano del tutto inattendibili sol che si consideri che, per stessa ammissione del ricorrente, nel 2020 egli ha acquistato per il figlio un'autovettura dal prezzo Per_1
di euro 9.100,00. Si aggiunga che altresì che il ricorrente ha allegato che da dicembre 2021 egli si era accordato con la sig.ra affinché egli provvedesse al mantenimento di , Pt_1 Per_1
corrispondendogli la somma mensile di euro 500,00. Tali circostanze rappresentano gravi indizi del pagina 7 di 11 fatto che il sig. avesse a sua disposizione risorse che non emergono dalle dichiarazioni CP_1
reddituali in atti.
Occorre altresì considerare che in data 20.12.2023 ha contratto un mutuo per l'acquisto di una nuova autovettura con rate mensili di euro 463,00 per 36 mensilità, cosicché, avendo riguardo alla retribuzione netta mensile percepita nel 2023, egli risulta avere a sua diposizione la somma mensile di euro 1.400,00 (v. doc. n. 15, fascicolo resistente).
Egli risulta altresì nudo proprietario di una quota pari ad ½ di un immobile sito in Sorbolo EZ
(PR), il cui diritto di usufrutto è riconosciuto alla madre (v. doc. n. 6, fascicolo resistente).
Tanto premesso, si evidenzia che rispetto ai provvedimenti provvisori la situazione economica del sig. risulta essere migliorata, in quanto, a quel tempo, percepiva una retribuzione lorda pari ad CP_1
euro 1.800,00 ed era assunto con contratto a tempo determinato, mentre ora la somma di euro 1.700,00 percepita è calcolata al netto delle imposte e ha raggiunto una stabilità lavorativa a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato. Si aggiunga che egli non è più gravato dagli oneri di mantenimento di , che egli aveva liberamente assunto, prima dell'introduzione del giudizio, Per_1
nella misura di euro 500,00.
Tanto premesso, alla luce delle esigenze di della situazione economica delle parti, nonché del Per_2
fatto che è collocata in via esclusiva dalla madre, il Collegio ritiene congruo quantificare il Per_2
contributo paterno al mantenimento di nella somma di euro 400,00, oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie.
Come accennato, parte ricorrente ha altresì proposto domanda ex art. 709 ter, c.p.c., chiedendo la condanna del sig. al pagamento di una somma dei danni derivati a lei e ai figli in CP_1
conseguenza alla protratta condotta omissiva tenuta dal padre nei loro confronti, somma da quantificarsi in via equitativa e comunque di importo non inferiore ad € 2.000,00 per ed € Per_1
3.000,00 ciascuna per lei e . Con riferimento alla domanda di condanna proposta in nome e per Per_2
conto di , è sufficiente rilevare che la sig.ra è priva di legittimazione ad agire in nome Per_1 Pt_1
e per conto del figlio, tenuto conto che questo aveva raggiunto la maggiore età molti anni prima dell'introduzione del giudizio. Per quanto attiene alla domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra in nome e per conto di nonché quella in nome proprio, si osserva che parte ricorrente Pt_1 Per_2
ha omesso di offrire prova dei gravi inadempimenti paterni che avrebbero determinato pregiudizi alla minore. Ed infatti, parte ricorrente si è limitata ad allegare che il resistente avrebbe omesso di pagina 8 di 11 contribuire con regolarità al mantenimento dei figli, circostanza che di per sé non può essere sanzionata ex art. 709 ter, c.p.c., avendo eventualmente la parte non soddisfatta possibilità di ricorrere a procedura esecutiva, tenuto conto che la previsione in esame sanziona unicamente inadempimenti relativi al regime di affidamento. Né ha trovato riscontro probatorio il fatto che il padre si sia disinteressato di sin dal momento della separazione, non rispettando il calendario di visita, e che ciò sia dipeso Per_2
da una scelta paterna, cosicché, nemmeno sotto questo profilo la domanda può essere accolta.
A fronte della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 4539/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Fermi i provvedimenti provvisori per il passato, revoca, a far data dal mese di gennaio 2025, il contributo paterno al mantenimento di;
Per_1
2. Fermi i provvedimenti provvisori per il passato, dispone che, a far data dal mese di gennaio
2025, sia tenuto a corrispondere a la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
euro 400,00 per il mantenimento di somma rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie così elencate: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla pagina 9 di 11 medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad €
150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del pagina 10 di 11 costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 30.12.2024 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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